Articolo 8 della Legge 30 marzo 2001, n. 125
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 maggio 2001
Art. 8. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
Entrata in vigore il 3 maggio 2001