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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 315/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Catania il 30/09/1999, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. e nato a [...] il 19/ 11/ 1969, C.F. C.F._3 Parte_4
i quali hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ( all.a C.F._4
- Prot. GP.pdf), tutti elettivamente domiciliati in Misterbianco alla via Garibaldi 231, presso lo studio dell'avv. Agata Indelicato ( , che li rappresenta e difende giuste procure in C.F._5 atti.
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA , in persona del Curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL SE elettivamente domiciliata in Catania via G. D'Annunzio, 25 presso lo studio dell'Avv. Olga Lucchese (C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura in C.F._6 atti.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4/3/2024 i IG.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto appello avverso l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702
[...] Parte_4 bis in data 3/2/2024, con la quale il Tribunale di Catania così statuiva: “Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del relativa Controparte_2 all'eredità relitta da , nata a [...] il [...] e deceduta il 10.6.18; - Persona_1
Autorizza il in persona del Curatore pro tempore, ad accettare con Controparte_1 beneficio di inventario l'eredità relitta da (nato a [...] in data [...] e deceduto Parte_1 in data 19.3.09), in nome e luogo del rinunziate allo scopo di soddisfarsi sui beni Parte_4 ereditari fino alla concorrenza del proprio credito;
- Condanna in solido Parte_4 [...]
e alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge per onorari e in € 406,00 a titolo di rimborso delle spese vive”.
Il motivo di gravame era limitato solo ed esclusivamente al capo di condanna alle spese di lite, ed era articolato su due punti che di seguito si riassumono: a) i IG.ri e Parte_5 lamentavano l'ingiustizia ed erroneità del Provvedimento perché li aveva condannati Parte_3 al pagamento delle spese legali in solido con il debitore rinunziante senza considerare Parte_4 il loro ruolo di chiamati “senza domanda” al solo fine del litisconsorzio necessario;
b) i IG.ri
[...]
e lamentavano l'ingiustizia ed erroneità Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 della condanna alle spese sotto il profilo del “quantum” in quanto il Provvedimento impugnato aveva tenuto conto del valore indicato nella domanda esteso a tutti i crediti vantati dalla Curatela, ivi compresi quelli ancora da accertare, anziché limitarlo a quello del debito già accertato di circa
7.350,00.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Instauratosi il contraddittorio la Corte rinviava la causa all'udienza del 1 dicembre 2025 per la discussione ma in data 17.11.25 il procuratore degli appellanti depositava atto di rinunzia alla lite e così pure la parte appellata con atto del 19.11.25 accettava la rinunzia stessa.
All'udienza del 1 dicembre 2025 nessuno compariva e la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, può darsi seguito alla rinuncia formalizzata dagli appellanti poiché – rammentato che il secondo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” - rimane escluso che la sottoscrizione del rinunciante (e, se controparte si sia costituita, dell'accettante) debba essere autenticata non essendo, infatti, l'autentica imposta dall'art. 306 cit. Neppure occorre, in particolare, un'autenticazione di detta sottoscrizione ad opera del difensore cui, in realtà, fa capo un potere certificatorio limitato alle sole ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.c. D'altro canto, la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa può essere acquisita diversamente (conf.
Cass. 5905/2002).
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. Il cui quarto comma prevede che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie vero è che non emerge in atti alcun accordo intercorso tra le parti in ordine alla spese di lite, poiché sono solo gli appellanti in seno al proprio atto di rinuncia a chiedere la compensazione, mentre la curatela nulla dice in proposito.
Tuttavia vero è anche che la curatela nell'accettazione alla rinuncia così si esprime: “ dichiara di accettare la rinunzia al Giudizio formalizzata dai IG.ri Parte_4 Parte_1
e e, a sua volta, rinunzia al Giudizio RG 315/2024 sopra indicato di cui Parte_2 Parte_3 in premessa che verrà fatto perimere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”, nei fatti quindi ponendosi a sua volta come soggetto rinunciante e non solo accettante la rinuncia altrui.
Ne consegue che le spese vanno necessariamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.12.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 315/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Catania il 30/09/1999, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. e nato a [...] il 19/ 11/ 1969, C.F. C.F._3 Parte_4
i quali hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ( all.a C.F._4
- Prot. GP.pdf), tutti elettivamente domiciliati in Misterbianco alla via Garibaldi 231, presso lo studio dell'avv. Agata Indelicato ( , che li rappresenta e difende giuste procure in C.F._5 atti.
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA , in persona del Curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL SE elettivamente domiciliata in Catania via G. D'Annunzio, 25 presso lo studio dell'Avv. Olga Lucchese (C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura in C.F._6 atti.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4/3/2024 i IG.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto appello avverso l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702
[...] Parte_4 bis in data 3/2/2024, con la quale il Tribunale di Catania così statuiva: “Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del relativa Controparte_2 all'eredità relitta da , nata a [...] il [...] e deceduta il 10.6.18; - Persona_1
Autorizza il in persona del Curatore pro tempore, ad accettare con Controparte_1 beneficio di inventario l'eredità relitta da (nato a [...] in data [...] e deceduto Parte_1 in data 19.3.09), in nome e luogo del rinunziate allo scopo di soddisfarsi sui beni Parte_4 ereditari fino alla concorrenza del proprio credito;
- Condanna in solido Parte_4 [...]
e alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge per onorari e in € 406,00 a titolo di rimborso delle spese vive”.
Il motivo di gravame era limitato solo ed esclusivamente al capo di condanna alle spese di lite, ed era articolato su due punti che di seguito si riassumono: a) i IG.ri e Parte_5 lamentavano l'ingiustizia ed erroneità del Provvedimento perché li aveva condannati Parte_3 al pagamento delle spese legali in solido con il debitore rinunziante senza considerare Parte_4 il loro ruolo di chiamati “senza domanda” al solo fine del litisconsorzio necessario;
b) i IG.ri
[...]
e lamentavano l'ingiustizia ed erroneità Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 della condanna alle spese sotto il profilo del “quantum” in quanto il Provvedimento impugnato aveva tenuto conto del valore indicato nella domanda esteso a tutti i crediti vantati dalla Curatela, ivi compresi quelli ancora da accertare, anziché limitarlo a quello del debito già accertato di circa
7.350,00.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Instauratosi il contraddittorio la Corte rinviava la causa all'udienza del 1 dicembre 2025 per la discussione ma in data 17.11.25 il procuratore degli appellanti depositava atto di rinunzia alla lite e così pure la parte appellata con atto del 19.11.25 accettava la rinunzia stessa.
All'udienza del 1 dicembre 2025 nessuno compariva e la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, può darsi seguito alla rinuncia formalizzata dagli appellanti poiché – rammentato che il secondo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” - rimane escluso che la sottoscrizione del rinunciante (e, se controparte si sia costituita, dell'accettante) debba essere autenticata non essendo, infatti, l'autentica imposta dall'art. 306 cit. Neppure occorre, in particolare, un'autenticazione di detta sottoscrizione ad opera del difensore cui, in realtà, fa capo un potere certificatorio limitato alle sole ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.c. D'altro canto, la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa può essere acquisita diversamente (conf.
Cass. 5905/2002).
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. Il cui quarto comma prevede che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie vero è che non emerge in atti alcun accordo intercorso tra le parti in ordine alla spese di lite, poiché sono solo gli appellanti in seno al proprio atto di rinuncia a chiedere la compensazione, mentre la curatela nulla dice in proposito.
Tuttavia vero è anche che la curatela nell'accettazione alla rinuncia così si esprime: “ dichiara di accettare la rinunzia al Giudizio formalizzata dai IG.ri Parte_4 Parte_1
e e, a sua volta, rinunzia al Giudizio RG 315/2024 sopra indicato di cui Parte_2 Parte_3 in premessa che verrà fatto perimere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”, nei fatti quindi ponendosi a sua volta come soggetto rinunciante e non solo accettante la rinuncia altrui.
Ne consegue che le spese vanno necessariamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.12.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL AS