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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1453/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
IL RG che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Bianchi Massimo per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Sartori Marco che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
e contro
(CF ), residente in [...], Frazione Litta CP_2 C.F._1
Parodi, via Luigi Lodi n. 180.
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
Rimessione in decisione del 6.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare che l' appellante ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale che tenga conto di tutto il periodo di malattia in cui non ha potuto svolgere alcun lavoro, dell'impossibilità di svolgere il lavoro di autista e della mancata opportunità di essere assunto, anche se solo per un
1 anno, dalla ditta CH, con la perdita di uno stipendio di € 1800,00 mensili, almeno per i sei mesi successivi al periodo di malattia.
Condannare, conseguentemente la in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e il signor , in solido, al risarcimento di tale danno, che si CP_2 indica in almeno € 30.000,00 o comunque in una somma determinata dalla Corte in via equitativa.
Liquidare le spese del giudizio di primo grado in una somma che non sia inferiore ai minimi tariffari di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 (€ 7.052 oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA) che tenga altresì conto delle competenze relative al ricorso per la provvisionale (€4.031 oltre 15% e accessori), non considerate dal
Giudice di primo grado ed implementare la stessa nella misura ritenuta di giustizia.
Condannare la ex art.96 I° comma cpc al pagamento di Controparte_1
importo ritenuto equo dal Giudice.
Vinte le spese del grado.
PER PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, richiamati gli atti tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, nonché i documenti prodotti
In via preliminare e pregiudiziale nonché di merito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando la qui difesa parte appellata integralmente assolta da ogni avversa pretesa, con integrale conferma della sentenza n. 644/2023 resa dal
Tribunale Civile di Alessandria, nella vertenza RG 2204/2019 pubblicata in data 18 luglio 2023; in ogni caso: con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, di primo e secondo grado, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%, ex art. 14 L.P.F., oltre IVA e CPA., eventuali spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 644/2023, del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18.7.2023 con la quale il Tribunale di Alessandria ha accertato a carico di
[...]
e il credito risarcitorio di € 55.956,60 oltre accessori CP_1 CP_2
2 in ordine al sinistro occorso ai suoi danni in data 26.3.2017 (importo già corrisposto nelle more) e ponendo a loro carico le spese di CTU e quelle di lite liquidate in €
2.356 oltre accessori. In particolare, con il primo motivo di censura, lamenta la liquidazione del danno patrimoniale in soli € 1.357,85 (a titolo di spese mediche) a seguito del rigetto dell'ulteriore danno richiesto di € 36.000 quantificato in via forfettaria in relazione alla mancata conferma e rinnovo del contratto di autista a tempo determinato per un anno (fino a marzo 2018), al fatto che era rimasto senza stipendio da settembre 2017 (essendo cessate le prestazioni dopo 180 giorni CP_3
dal sinistro) fino a quando solo da dicembre 2021 era stato assunto come magazziniere, posto che le lesioni subite alla gamba non gli consentivano più di svolgere il suo lavoro di autista. Con un secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erroneità delle spese di lite liquidate al di sotto dei minimi tariffari ed in terzo luogo l'omessa condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. a fronte della condotta ostruzionistica tenuta dalla compagnia assicuratrice avversaria.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nessuno si è costituito per e, verificata la sua rituale citazione, ne è CP_2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4.7.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 6.11.2025.
2. In via preliminare va sottolineato che sono divenuti irrevocabili i capi della sentenza concernenti la dichiarata responsabilità di nella causazione del CP_2
sinistro per cui è causa e i danni non patrimoniali ivi liquidati, oltre alle spese mediche riconosciute congrue dal CTU incaricato.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alle doglianze circa l'ulteriore danno patrimoniale vantato e ritenuto infondato in prime cure, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va innanzitutto evidenziato che nella citazione introduttiva, in ordine ai danni patrimoniali richiesti, il si era limitato ad allegare le seguenti circostanze ai Pt_1 punti 4 e 5 della narrativa: “4) Il signor al momento del sinistro era Pt_1
dipendente, quale autista in periodo di prova, della ditta CH IO
Autotrasporti, appena assunto con uno stipendio di circa € 1.800,00 al mese, dopo essersi licenziato da precedente occupazione (all.3 contratto lavoro). Le prestazioni
sono cessate con il mese di Settembre 2017 per il raggiungimento di 180 giorni CP_3
di malattia e da allora non ha più percepito nulla (All. 4 Lettera ). 5) Il contratto CP_3
3 di lavoro del signor prevedeva una assunzione a tempo determinato per un Pt_1
anno (scadenza 16 Marzo 2018) con la conferma dopo un periodo di prova di quattro mesi;
il contratto non è stato rinnovato, come gli era stato preannunciato e ciò è purtroppo comprensibile non potendo egli riprendere il lavoro e avendolo svolto per soli 10 giorni. Non gode di altri redditi. Vive in casa in affitto (all. 5)”.
Aveva poi inserito la relativa voce di danno (unitamente alle altre per danno non patrimoniale e spese mediche) a pag. 3 della citazione con la seguente sintetica indicazione: “Danno patrimoniale indicato in via forfettaria 30.000,00”.
Nessuna allegazione aggiuntiva era stata poi inserita nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata in data 1.12.2020 ove si era limitato a ribadire le conclusioni.
Va quindi in primo luogo preso atto che non era mai stata avanzata la richiesta di danni “per perdita di chance”, né era stato allegato che egli avesse svolto anche in passato e/o abitualmente il lavoro di autista, o che a seguito del sinistro, avesse subito anche l'invalidità specifica di cui solo ora si duole.
Sotto tali profili, quindi, la censura è inammissibile.
In relazione alle invero lapidarie e generiche allegazioni sopra riportate (e la conseguente inammissibilità dei relativi capi di prova) risulta del tutto condivisibile la ritenuta mancanza di prova dell'effettiva sussistenza dei danni indicati ed in particolare:
- non è stata prodotta alcuna busta paga e non vi è prova che a seguito del sinistro egli non avesse ricevuto lo stipendio pattuito (e di cui viene indicato l'importo di “circa € 1.800 mensili” del tutto sprovvisto di prova anch'esso - non essendo neppure indicato in contratto -, oltre che di incerta attribuzione al netto o al lordo ed alle sue effettive componenti), atteso che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la busta paga viene comunque emessa anche nel caso in cui il lavoratore sia in malattia;
- la documentazione prodotta dalle parti risulta in parte lacunosa (non CP_3 avendo parte attrice prodotto alcunché in relazione all'anno 2018) ed in parte contraddittoria (atteso che la richiesta di rivalsa prodotta sub 4 da fa CP_1 riferimento al pagamento dell'indennità per malattia per 355 giorni dal
26.3.2017 al 14.3.2018);
4 - non è stato prodotto alcunché in relazione alla data di effettiva cessazione del rapporto lavorativo e neppure sull'esito del periodo di prova previsto in contratto;
- non risulta allegato alcun elemento che consenta di ritenere probabile (e neppure possibile) l'asserito successivo rinnovo del contratto di autista alla scadenza prevista di marzo 2018 e tanto meno se si sarebbe potuto trattare di un contratto a tempo indeterminato.
Parimenti del tutto insufficiente è la quantificazione di un simile asserito danno patrimoniale, del tutto incompatibile con una richiesta “forfettaria”.
3. In ordine al secondo motivo di impugnazione, concernente la liquidazione delle spese, parte appellante si duole, della violazione dei minimi tariffari a fronte di un valore della causa (in relazione al danno accertato in primo grado) per le attività svolte e di cui alla nota spese in allora depositata e ove la richiesta superava €
20.000.
In tale nota spese l'attore in primo grado aveva richiesto compensi per tutte le fasi del giudizio di cognizione per un totale di € 14.103,00 oltre accessori, nonché i compensi per le fasi di studio e introduttiva del ricorso avanzato ex art. 147 D.Lgs. n.
209/2005 e art. 5 L. n. 102/2006 per la concessione di provvisionale, compensi quantificati ai sensi della tabella 10 (procedimenti cautelari) in € 3.453,00 oltre accessori.
L'importo liquidato dal primo giudice in € 2.356,00 oltre accessori risulta così motivato: “ritenuto pacifico, ex art. 115 c.p.c., il versamento, nelle more del giudizio, della somma di € 59.400,00 in favore dell'attore, si dichiara interamente soddisfatto il diritto di credito dell'attore;
ritenuto che
il versamento della somma di € 59.400,00 sia avvenuta soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ad opera di parte attrice e che, pertanto, in punto spese di lite (fasi di studio, introduttiva ed istruttoria)
e di CTU le stesse devono essere poste a carico delle parti convenute”.
La somma liquidata in dispositivo, quindi, viola i minimi tariffari, posto che essa corrisponde ai minimi tariffari delle tre fasi indicate nello scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000, mentre quello applicabile è senz'altro lo scaglione maggiore
(da € 52.000,01 a € 260.000), corrispondente al danno accertato.
Va poi rilevato che, peraltro, l'appellante non censura in modo specifico la ratio decidendi in base alla quale il Tribunale aveva ritenuto di non liquidare la fase decisionale a fronte del fatto che fin dall'udienza del 29.11.2019 il aveva Pt_1
5 ricevuto una somma che era maggiore di quanto liquidato a titolo di danno, così come emerso a seguito della CTU svolta e che pertanto almeno da tale momento
(deposito del 6.5.2022) egli ben avrebbe potuto e dovuto dichiararsi soddisfatto, evitando di proseguire nel giudizio. A ciò si aggiunge che, per come espressamente precisato al momento della consegna banco iudicis di tale somma, della differenza a credito pari a € 3.443,40, l'importo di € 1.500 era stato espressamente imputato a titolo di spese.
Va inoltre rilevato che l'ordinanza richiesta con l'istanza ex art. 147 D.Lgs. n.
209/2005 e art. 5 L. n. 102/2006 non ha natura cautelare, ma solo anticipatoria, all'interno del giudizio di cognizione già instaurato, così che l'attività professionale svolta per la sua richiesta trova il suo compenso come un mero procedimento incidentale all'interno della fase di trattazione/istruttoria prevista nell'art. 5 del DM n.
55/2014.
Tenuto conto di ciò, quindi, e visto il ridotto impegno profuso nelle fasi di studio e introduttiva per le quali si ritiene congruo liquidare i minimi tariffari, nonché il parziale rimborso di spese di lite avvenuto nelle more, si liquidano le spese di primo grado come segue:
- fase di studio: € 1.276
- fase introduttiva: € 814
- fase di trattazione/istruttoria: € 4.000 per un totale di € 6.090,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Non risulta censurato il profilo relativo alla mancata liquidazione degli esposti in primo grado.
Non sussistono infine i presupposti per la reiterata richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c., non ravvisandosi né la totale soccombenza della controparte, né profili di temerarietà o mala fede.
4. A fronte del giudizio complessivo di soccombenza prevalente, consegue l'obbligo di parte appellata al rimborso anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in relazione allo scaglione corrispondente al valore individuato sulla base del motivo di appello nella misura in cui è risultato fondato e che è pari a € 3.734 (€
6.090 – 2.356), in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in considerazione della semplicità della controversia, riconosciuti i soli esposti documentati e causalmente connessi al valore del motivo di appello risultato fondato (CU € 98 e marca €27).
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in parziale riforma della sentenza n. 644/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
Alessandria in data 18.7.2023,
- condanna , in solido, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 6.090,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna , in solido, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 125 per Parte_1 esposti ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1453/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
IL RG che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Bianchi Massimo per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Sartori Marco che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
e contro
(CF ), residente in [...], Frazione Litta CP_2 C.F._1
Parodi, via Luigi Lodi n. 180.
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
Rimessione in decisione del 6.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiarare che l' appellante ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale che tenga conto di tutto il periodo di malattia in cui non ha potuto svolgere alcun lavoro, dell'impossibilità di svolgere il lavoro di autista e della mancata opportunità di essere assunto, anche se solo per un
1 anno, dalla ditta CH, con la perdita di uno stipendio di € 1800,00 mensili, almeno per i sei mesi successivi al periodo di malattia.
Condannare, conseguentemente la in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e il signor , in solido, al risarcimento di tale danno, che si CP_2 indica in almeno € 30.000,00 o comunque in una somma determinata dalla Corte in via equitativa.
Liquidare le spese del giudizio di primo grado in una somma che non sia inferiore ai minimi tariffari di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 (€ 7.052 oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA) che tenga altresì conto delle competenze relative al ricorso per la provvisionale (€4.031 oltre 15% e accessori), non considerate dal
Giudice di primo grado ed implementare la stessa nella misura ritenuta di giustizia.
Condannare la ex art.96 I° comma cpc al pagamento di Controparte_1
importo ritenuto equo dal Giudice.
Vinte le spese del grado.
PER PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, richiamati gli atti tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, nonché i documenti prodotti
In via preliminare e pregiudiziale nonché di merito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando la qui difesa parte appellata integralmente assolta da ogni avversa pretesa, con integrale conferma della sentenza n. 644/2023 resa dal
Tribunale Civile di Alessandria, nella vertenza RG 2204/2019 pubblicata in data 18 luglio 2023; in ogni caso: con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, di primo e secondo grado, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%, ex art. 14 L.P.F., oltre IVA e CPA., eventuali spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 644/2023, del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18.7.2023 con la quale il Tribunale di Alessandria ha accertato a carico di
[...]
e il credito risarcitorio di € 55.956,60 oltre accessori CP_1 CP_2
2 in ordine al sinistro occorso ai suoi danni in data 26.3.2017 (importo già corrisposto nelle more) e ponendo a loro carico le spese di CTU e quelle di lite liquidate in €
2.356 oltre accessori. In particolare, con il primo motivo di censura, lamenta la liquidazione del danno patrimoniale in soli € 1.357,85 (a titolo di spese mediche) a seguito del rigetto dell'ulteriore danno richiesto di € 36.000 quantificato in via forfettaria in relazione alla mancata conferma e rinnovo del contratto di autista a tempo determinato per un anno (fino a marzo 2018), al fatto che era rimasto senza stipendio da settembre 2017 (essendo cessate le prestazioni dopo 180 giorni CP_3
dal sinistro) fino a quando solo da dicembre 2021 era stato assunto come magazziniere, posto che le lesioni subite alla gamba non gli consentivano più di svolgere il suo lavoro di autista. Con un secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erroneità delle spese di lite liquidate al di sotto dei minimi tariffari ed in terzo luogo l'omessa condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. a fronte della condotta ostruzionistica tenuta dalla compagnia assicuratrice avversaria.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nessuno si è costituito per e, verificata la sua rituale citazione, ne è CP_2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4.7.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 6.11.2025.
2. In via preliminare va sottolineato che sono divenuti irrevocabili i capi della sentenza concernenti la dichiarata responsabilità di nella causazione del CP_2
sinistro per cui è causa e i danni non patrimoniali ivi liquidati, oltre alle spese mediche riconosciute congrue dal CTU incaricato.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alle doglianze circa l'ulteriore danno patrimoniale vantato e ritenuto infondato in prime cure, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va innanzitutto evidenziato che nella citazione introduttiva, in ordine ai danni patrimoniali richiesti, il si era limitato ad allegare le seguenti circostanze ai Pt_1 punti 4 e 5 della narrativa: “4) Il signor al momento del sinistro era Pt_1
dipendente, quale autista in periodo di prova, della ditta CH IO
Autotrasporti, appena assunto con uno stipendio di circa € 1.800,00 al mese, dopo essersi licenziato da precedente occupazione (all.3 contratto lavoro). Le prestazioni
sono cessate con il mese di Settembre 2017 per il raggiungimento di 180 giorni CP_3
di malattia e da allora non ha più percepito nulla (All. 4 Lettera ). 5) Il contratto CP_3
3 di lavoro del signor prevedeva una assunzione a tempo determinato per un Pt_1
anno (scadenza 16 Marzo 2018) con la conferma dopo un periodo di prova di quattro mesi;
il contratto non è stato rinnovato, come gli era stato preannunciato e ciò è purtroppo comprensibile non potendo egli riprendere il lavoro e avendolo svolto per soli 10 giorni. Non gode di altri redditi. Vive in casa in affitto (all. 5)”.
Aveva poi inserito la relativa voce di danno (unitamente alle altre per danno non patrimoniale e spese mediche) a pag. 3 della citazione con la seguente sintetica indicazione: “Danno patrimoniale indicato in via forfettaria 30.000,00”.
Nessuna allegazione aggiuntiva era stata poi inserita nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata in data 1.12.2020 ove si era limitato a ribadire le conclusioni.
Va quindi in primo luogo preso atto che non era mai stata avanzata la richiesta di danni “per perdita di chance”, né era stato allegato che egli avesse svolto anche in passato e/o abitualmente il lavoro di autista, o che a seguito del sinistro, avesse subito anche l'invalidità specifica di cui solo ora si duole.
Sotto tali profili, quindi, la censura è inammissibile.
In relazione alle invero lapidarie e generiche allegazioni sopra riportate (e la conseguente inammissibilità dei relativi capi di prova) risulta del tutto condivisibile la ritenuta mancanza di prova dell'effettiva sussistenza dei danni indicati ed in particolare:
- non è stata prodotta alcuna busta paga e non vi è prova che a seguito del sinistro egli non avesse ricevuto lo stipendio pattuito (e di cui viene indicato l'importo di “circa € 1.800 mensili” del tutto sprovvisto di prova anch'esso - non essendo neppure indicato in contratto -, oltre che di incerta attribuzione al netto o al lordo ed alle sue effettive componenti), atteso che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la busta paga viene comunque emessa anche nel caso in cui il lavoratore sia in malattia;
- la documentazione prodotta dalle parti risulta in parte lacunosa (non CP_3 avendo parte attrice prodotto alcunché in relazione all'anno 2018) ed in parte contraddittoria (atteso che la richiesta di rivalsa prodotta sub 4 da fa CP_1 riferimento al pagamento dell'indennità per malattia per 355 giorni dal
26.3.2017 al 14.3.2018);
4 - non è stato prodotto alcunché in relazione alla data di effettiva cessazione del rapporto lavorativo e neppure sull'esito del periodo di prova previsto in contratto;
- non risulta allegato alcun elemento che consenta di ritenere probabile (e neppure possibile) l'asserito successivo rinnovo del contratto di autista alla scadenza prevista di marzo 2018 e tanto meno se si sarebbe potuto trattare di un contratto a tempo indeterminato.
Parimenti del tutto insufficiente è la quantificazione di un simile asserito danno patrimoniale, del tutto incompatibile con una richiesta “forfettaria”.
3. In ordine al secondo motivo di impugnazione, concernente la liquidazione delle spese, parte appellante si duole, della violazione dei minimi tariffari a fronte di un valore della causa (in relazione al danno accertato in primo grado) per le attività svolte e di cui alla nota spese in allora depositata e ove la richiesta superava €
20.000.
In tale nota spese l'attore in primo grado aveva richiesto compensi per tutte le fasi del giudizio di cognizione per un totale di € 14.103,00 oltre accessori, nonché i compensi per le fasi di studio e introduttiva del ricorso avanzato ex art. 147 D.Lgs. n.
209/2005 e art. 5 L. n. 102/2006 per la concessione di provvisionale, compensi quantificati ai sensi della tabella 10 (procedimenti cautelari) in € 3.453,00 oltre accessori.
L'importo liquidato dal primo giudice in € 2.356,00 oltre accessori risulta così motivato: “ritenuto pacifico, ex art. 115 c.p.c., il versamento, nelle more del giudizio, della somma di € 59.400,00 in favore dell'attore, si dichiara interamente soddisfatto il diritto di credito dell'attore;
ritenuto che
il versamento della somma di € 59.400,00 sia avvenuta soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ad opera di parte attrice e che, pertanto, in punto spese di lite (fasi di studio, introduttiva ed istruttoria)
e di CTU le stesse devono essere poste a carico delle parti convenute”.
La somma liquidata in dispositivo, quindi, viola i minimi tariffari, posto che essa corrisponde ai minimi tariffari delle tre fasi indicate nello scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000, mentre quello applicabile è senz'altro lo scaglione maggiore
(da € 52.000,01 a € 260.000), corrispondente al danno accertato.
Va poi rilevato che, peraltro, l'appellante non censura in modo specifico la ratio decidendi in base alla quale il Tribunale aveva ritenuto di non liquidare la fase decisionale a fronte del fatto che fin dall'udienza del 29.11.2019 il aveva Pt_1
5 ricevuto una somma che era maggiore di quanto liquidato a titolo di danno, così come emerso a seguito della CTU svolta e che pertanto almeno da tale momento
(deposito del 6.5.2022) egli ben avrebbe potuto e dovuto dichiararsi soddisfatto, evitando di proseguire nel giudizio. A ciò si aggiunge che, per come espressamente precisato al momento della consegna banco iudicis di tale somma, della differenza a credito pari a € 3.443,40, l'importo di € 1.500 era stato espressamente imputato a titolo di spese.
Va inoltre rilevato che l'ordinanza richiesta con l'istanza ex art. 147 D.Lgs. n.
209/2005 e art. 5 L. n. 102/2006 non ha natura cautelare, ma solo anticipatoria, all'interno del giudizio di cognizione già instaurato, così che l'attività professionale svolta per la sua richiesta trova il suo compenso come un mero procedimento incidentale all'interno della fase di trattazione/istruttoria prevista nell'art. 5 del DM n.
55/2014.
Tenuto conto di ciò, quindi, e visto il ridotto impegno profuso nelle fasi di studio e introduttiva per le quali si ritiene congruo liquidare i minimi tariffari, nonché il parziale rimborso di spese di lite avvenuto nelle more, si liquidano le spese di primo grado come segue:
- fase di studio: € 1.276
- fase introduttiva: € 814
- fase di trattazione/istruttoria: € 4.000 per un totale di € 6.090,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Non risulta censurato il profilo relativo alla mancata liquidazione degli esposti in primo grado.
Non sussistono infine i presupposti per la reiterata richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c., non ravvisandosi né la totale soccombenza della controparte, né profili di temerarietà o mala fede.
4. A fronte del giudizio complessivo di soccombenza prevalente, consegue l'obbligo di parte appellata al rimborso anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in relazione allo scaglione corrispondente al valore individuato sulla base del motivo di appello nella misura in cui è risultato fondato e che è pari a € 3.734 (€
6.090 – 2.356), in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in considerazione della semplicità della controversia, riconosciuti i soli esposti documentati e causalmente connessi al valore del motivo di appello risultato fondato (CU € 98 e marca €27).
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in parziale riforma della sentenza n. 644/2023 emessa inter partes dal Tribunale di
Alessandria in data 18.7.2023,
- condanna , in solido, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 6.090,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna , in solido, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 125 per Parte_1 esposti ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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