Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/05/2022, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00781/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2016, proposto da
Fallimento Italcostruzioni S.a.s di FA IU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
contro
Comune di Statte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
nei confronti
Icoser S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Statte n. 1470 del 31.12.2015 (mai comunicata al Fallimento ricorrente), avente ad oggetto “ Progetto per il congiungimento di via Cherubini, via Rossano e via del Castello - Determinazioni esproprio Fallimento Italcostruzioni - differimento dei termini di esigibilità” , con la quale veniva effettuata la ricognizione dell’intero procedimento espropriativo nelle parti di interesse per l’odierna impugnativa, stabilendosi di procedere alla definizione della procedura ablatoria;
- della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Statte n. 89 del 06.10.2014 (che si asserisce non essere stata mai notificata al ricorrente), nella parte in cui si delibera di “riapprovare il progetto relativo ai lavori di ricongiungimento di via Cherubini, via del Castello e via Rossano”, ai soli fini espropriativi;
- della deliberazione di Consiglio Comunale di Statte n. 36 del 15.10.2012 (che si asserisce non essere stata mai notificata o comunicata al Fallimento ricorrente), nella parte in cui si stabilisce di “ reiterare per ulteriori 5 anni, fino alla data del 16.10.2017, il vincolo preordinato all’esproprio sorto dalla data di approvazione definitiva del “Piano Coordinato degli interventi per la riqualificazione urbanistica ed ambientale del Comune di Statte avvenuta con Delibera di C.C. n.78 del 16.10.2007; di prorogare la dichiarazione di pubblica utilità di due anni a partire dal 16.10.2012 ”, nonché di ogni altra parte ritenuta di interesse;
-della deliberazione di Consiglio Comunale di Statte n. 30 del 01.09.2015, in ogni parte ritenuta di interesse;
per l’accertamento
dell'illiceità/illegittimità dell'occupazione posta in essere, a partire dal 2012, dall'Amministrazione intimata dell'area di cui al Catasto Terreni del Comune di Statte, Foglio di mappa 13, p.11e 996, 997, 998, 999, 1000 e 1311, pari a mq. 5.271, caduta nel "Fallimento ITALCOSTRUZIONI S.a.s. di LL IU & C."; conseguentemente,
per l’accertamento
del diritto del ricorrente Fallimento ITALCOSTRUZIONI S.a.s. di LL IU & C., alla restituzione, previa riduzione in pristino, dell'area predetta di cui al Catasto Terreni del Comune di Statte, Foglio di mappa 13, p.11e 996, 997, 98, 999, 1000 e 1311, pari a mq. 5.271 illecitamente/illegittimamente occupata;
e per l'effetto,
per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata alla restituzione, previa riduzione in pristino, al ricorrente Fallimento ITALCOSTRUZIONI S.a.s. di LL IU & C. dell'area di cui al Catasto Terreni del Comune di Statte, Foglio di mappa 13, p.11e 996, 997, 998, 999, 1000 e 1311, pari a mq. 5.271 illecitamente/illegittimamente occupata;
in ogni caso, per l’accertamento
del diritto del ricorrente Fallimento ITALCOSTRUZIONI S.a.s. di LL IU & C. al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell'illecita/illegittima occupazione, sin dal 2012, dell'area di cui al Catasto Terreni del Comune di Statte, Foglio di mappa n.13, p.11e 996, 997, 998, 999, 1000 e 1311, pari mq. 5.271, e conseguentemente
per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata a risarcire al ricorrente Fallimento ITALCOSTRUZIONI S.a.s. di LL IU & C. tutti i danni patiti e patendi in conseguenza dell'illecita/illegittima occupazione dell'area suindicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to G. Prete e avv.to M. Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il Fallimento ricorrente – proprietario delle aree distinte in Catasto Terreni al foglio 13 p.lle 996, 997, 998, 999, 1000 e 1311, pari a mq. 5271, occupate dal Comune di Statte in forza di decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 9/4/2008 – chiede l’accertamento della illiceità/illegittimità dell’occupazione posta in essere, a partire dal 2012, dal Comune di Statte dell’area di cui al Catasto Terreni del Comune di Statte, Foglio di mappa 13, p.lle 996, 997, 998, 999, 1000 e 1311, pari a mq. 5271, previo annullamento di tutti i provvedimenti contrari e prodromici, come indicati in epigrafe, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
In ordine alla deliberazione di C.C. n. 36 DEL 15.10.2012
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione principio di non aggravio del procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento.
2.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 del D.P.R. n.327/2001 - violazione e /o falsa applicazione della’rt.3 della L.n.241/1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 e ss. della L. n.241/1990 - Violazione e /o falsa applicazione del principio di non aggravio del procedimento. Incompetenza - eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità - eccesso di potere per disparità di trattamento - sviamento.
3 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e ss. del D.P.R. n. 327/2001-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e ss. della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del principio di non aggravio del procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per disparità di trattamento - Sviamento.
In ordine alla deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 6.10.2014.
4.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.17 del D.P.R. n.327/2001 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della L.241/1990 -Violazione e /o falsa applicazione dell’art.7 e ss. della L.n.241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione del principio di non aggravio del procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento.
Il 25.5.2016 si è costituito in giudizio il Comune di Statte, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alle udienze pubbliche del 5.6.2018, 5.3.2019,28.01.2020, 22.12.2020 e 3.11.2021 i difensori di entrambe le parti del giudizio hanno chiesto il rinvio della causa “motivato dalla necessità di perfezionare con la sottoscrizione l'intesa transattiva raggiunta tra le parti”.
Il 28.03.2022 il difensore di parte ricorrente ha comunicato che “Con atto di transazione sottoscritto in data 22.12.2021 le parti addivenivano ad un accordo sull’insorta vicenda, stabilendo che al perfezionarsi delle condizioni ivi previste, non avrebbero avuto rispettivamente null’altro a pretendere, procedendo ad abbandonare il presente giudizio con integrale compensazione delle spese di lite; l’accordo di cui innanzi si è perfezionato in data 15.2.2022, con l’avvenuto pagamento di tutte le somme stabilite” e chiesto “ dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse” con l’integrale compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata il 5.4.2022 anche il difensore del Comune di Statte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere aderendo alla richiesta di parte ricorrente circa la compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che, a seguito della sopravvenienza citata, costituita dalla dichiarazione espressa dalle parti del giudizio con le memorie indicate in premessa, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, dalla suddetta dichiarazione non può conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere che presuppone la completa soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso, ex art. 34 comma 5 c.p.a., atteso che l’accordo transattivo concluso ha determinato inevitabili reciproche concessioni tra le parti.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come espressa dalle parti del giudizio nelle memorie citate, comprova in ogni caso la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, le parti hanno piena disponibilità dell'azione e, quindi, possono rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
In definitiva, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio, in conformità a quanto dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO