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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7284/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7284/2020, iniziata con atto di citazione da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Nicola Pavan
Parte attrice c o n t r o con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 23 (C.F. e Controparte_1
P.I. ) in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
Avv. Mirko Arena
Parte convenuta e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace avente ad oggetto: risarcimento danni trattenuta in decisione in data 22.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor nel determinismo Controparte_2 del sinistro di cui in narrativa, condannarsi la convenuta , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attore, liquidando pagina 1 di 14 gli stessi nella somma di Euro 42.346,39 dedotti gli acconti pari a complessivi Euro 8.750,00 corrisposti ante causam , e quindi per un totale di Euro 33.596,39 , ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla riva lutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, sentenza e conseguenti.
Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione od istanza, anche istruttoria, nei concedendi termini di cui al l'art. 183, comma VI, c.p.c. si chiede sin d'ora:
A In caso di contestazione dell' an debeatur , disporsi l' acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polizia Locale di Chioggia , nonché ammettersi prova per interrogatorio del convenuto e testi sui capitoli 1, 2 e 3 indicati in narrativa e Controparte_2 preceduti dalla voce "vero che". Si indicano a testi gli agenti della Polizia Locale di Chioggia intervenuti sul luogo del sinistro ed i signor i residente in [...]
Fani n. 7, e , residente in [...]. Tes_2
B In caso di contestazione del quantum debeatur, disporsi CTU medico legale sulla persona del signor onde accertare durata della malattia e grado dei postumi invalidanti a Parte_1 carattere permanente reliquati in capo al medesimo, la durata della inabilità lavorativa temporanea, la sofferenza soggettiva e la congruità delle spese sopportate dallo stesso a causa del sinistro.
C Si chiede inoltre venga disposta CTU estimativa sul valore commerciale antesinistro del veicolo, sull'antieconomicità delle riparazioni necessarie, sulla congruità del prezzo di vendita del relitto, sui costi di immatricolazione di nuovo motociclo e sulla tempistica relativa al f.r.a.m. (fermo reperimento analo go mezzo)
D In ordine alle spese di gestione stragiudiziale, si chiede inoltre ammettersi prova per testi sul capitolo 20 indicato in narrativa e preceduto dalla voce "vero che". Si indica a teste , Testimone_3 legale rappresentante di Infortunistica Domina S.a.s., con sede in Mira (VE), via Guglielmo Marconi
n. 1.”
Per parte convenuta ( : Controparte_1
“Nel merito: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, datosi atto della corresponsione dell'importo di € 8.750,00, rigettarsi ogni domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto anche ex art. 1227, co.
1-2 c.c. e, comunque, non provata.
pagina 2 di 14 In ogni caso, con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”.
***
Con atto di citazione il sig. ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito “ ”) e , deducendo: - che in data 29.04.2018
[...] Controparte_1 Controparte_2 verso le ore 17:00 era a bordo del proprio motociclo Ducati (tg. DS 42843), assicurato con
[...]
; - che mentre percorreva la SS 309 in località Chioggia (VE), con direzione Venezia, era CP_1 preceduto dall'autovettura Alfa Romeo 147 (tg. CD 510 SN), di proprietà del sig. CP_2
dal medesimo condotta;
- che quest'ultimo aveva azionato gli indicatori di direzione
[...] sinistra, svoltando tuttavia improvvisamente, al km 95+200, verso destra, al fine di fare ingresso al distributore di carburante lì presente;
- che in conseguenza di tale manovra il veicolo Alfa
Romeo ha colpito il proprio motociclo, che in quel momento stava transitando “regolarmente” mantenendo la propria destra, causando la propria caduta;
- di avere subito in seguito al sinistro lesioni personali;
- che in seguito all'incidente gli è stato diagnosticato “trauma del ginocchio sin e caviglia dx con escoriazione” presso l'Ospedale di Chioggia;
- che il dott. in seguito a visita CP_3 medico legale, ha certificato un “politraumatismo complesso con localizzazione elettiva a carico di spalla e ginocchio di sinistra” ed ha quantificato in 30 gg la durata della ITP al 75%, in 60 gg la durata della ITP al 50%, in 60 gg la durata della ITP al 25% nonché un danno biologico residuato pari a 7-8%; - di avere subito in seguito all'incidente anche danni patrimoniali conseguenti ad inabilità lavorativa temporanea, danni al motoveicolo e da tutte le spese connesse al sinistro
(spese mediche, spese per la consulenza estimativa del motociclo, spese per l'abbigliamento tecnico danneggiato e spese sostenute nella fase stragiudiziale); - che i danni patiti sono pertanto quantificabili in € 16.567,14 (per i danni non patrimoniali) ed € 25.779,25 (per i danni patrimoniali); - che è stata invitata, in data 03.05.2018, 19.10.2018 e Controparte_1
04.11.2019, da parte dello a provvedere al risarcimento dei Controparte_4 danni;
- che , effettuati accertamenti sulla propria persona e sul mezzo ha Controparte_1 provveduto dapprima a liquidare la somma di € 5.250,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e, successivamente, l'ulteriore somma di € 3.500,00 per le lesioni subite;
- che in considerazione delle cifre corrisposte è stato trasmesso a un invito alla Controparte_1 negoziazione assistita che tuttavia non ha mai ricevuto alcun riscontro;
- che per tale ultimo motivo si è visto costretto ad adire le vie giudiziarie.
pagina 3 di 14 Tanto premesso, ha concluso chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità per il sinistro del sig.
e condannarsi la convenuta in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni sofferti.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 20.01.2021 si è costituita Controparte_1 contestando le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, ha evidenziato: - che la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice non corrisponde all'accaduto; - che il sig. infatti non solo non ha rispettato quanto prescritto dall'art. 141 Pt_1 comma 2 del C.d.s., “non avendo impedito il sinistro .., ma anche vi è stata di certo l'inosservanza della norma che prescrive la distanza di sicurezza tra i veicoli rispetto a quelli che precedono il veicolo condotto”; - che i due importi liquidati all'attore per i danni al motociclo (€ 5.250,00) e le lesioni riportate (€ 3.500,00) sono stati determinati sulla scorta dell'attribuzione a quest'ultimo del 70% di responsabilità; - che le richieste di parte attrice sono in ogni caso eccessive nel loro ammontare.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria con rifusione alle spese di lite.
All'udienza del 21.01.2021, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_2
All'udienza del 03.06.2021 sono state ammesse le istanze di prova testimoniale ed interpello delle parti.
All'esito dell'udienza del 14.07.2022 è stata disposta CTU medico-legale (dott. Persona_1
), sul seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa acquisita
[...] eventuale documentazione presso la PA (al solo fine di rispondere al quesito sul piano strettamente tecnico), visitato l'attore e sottoposto lo stesso ad eventuali esami specialistici:
1) la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore, precisando se queste siano clinicamente o strumentalmente accertate, se le stesse siano suscettibili di accertamento strumentale ovvero possano essere oggetto di verifica secondo la consolidata criteriologia medico legale e siano compatibili con l'evento oggetto di causa;
2) la durata della malattia e dell'inabilità temporanea totale e parziale a svolgere attività lavorativa o attendere alle ordinarie occupazioni derivate;
3) previa indicazione dei baréme impiegati, se dalle lesioni descritte siano residuati postumi permanenti anche di natura psichica, in tal caso dica in quale misura gli stessi incidano sull'integrità psicofisica del soggetto, precisando a tal fine in che modo e misura esse influiscano:
pagina 4 di 14 - sulla sfera individuale (per esempio sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi);
- sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali);
- sull'espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, assolvere alle funzioni fisiologiche, scrivere, leggere, camminare, correre, salire e scendere le scale, piegarsi, stare seduti o in piedi, guidare, afferrare, sollevare o trasportare gli oggetti ecc.);
4) l'incidenza della predetta menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto sulla sua capacità lavorativa specifica, precisando a tal fine se l'esaminando possa continuare a svolgere la propria attività:
- se ciò comporti o meno maggior affaticamento o ricorso alle energie lavorative di riserva;
- se l'esaminando debba ridurre quantitativamente (diminuzione delle ore di lavoro) o qualitativamente (esclusione di alcune mansioni o di alcuni tipi di attività o di prestazioni) la propria attività lavorativa o abbia oggettiva limitazione delle possibilità di carriera o di collocazione nel mercato de 5) nel caso l'esaminando non svolga attività lavorativa, se la menomazione all'integrità psicofisica surriferita possa incidere sull'attitudine allo svolgimento di attività lavorative confacenti al grado di preparazione, al sesso ed all'età;
6) valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate.
7) se l'esaminando necessiti, ed in quale misura, di assistenza continuativa diurna e/o notturna e se detta assistenza debba, o no, essere qualificata:
8) la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e l'entità di quelle prevedibilmente da sostenerel lavoro;
”.
Espletate le prove orali (inclusi gli interpelli delle parti) ed acquisito l'elaborato peritale in data
15.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Si premette che l'attore/danneggiato ha convenuto in giudizio il proprio assicuratore ed il danneggiante ex art. 149 comma VI Decreto legislativo del 07/09/2005 - N. 209 proponendo pagina 5 di 14 domanda nei confronti del primo, di risarcimento dei danni patiti conseguenti al sinistro che lo ha visto coinvolto in data 29.4.2018, come meglio di seguito specificato.
Emerge dalla relazione del corpo di Polizia locale intervenuto sui luoghi a distanza di circa 10 minuti dal fatto (doc. 1 attore) che il 29.4.2018 alle ore 17 circa, in prossimità della chilometrica
95+2 00, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti l'odierno attore, conducente e proprietario del motociclo “Ducati” targato DS 42843, assicurato per la r.c.a. con Controparte_1
(polizza n. 69127468), il quale percorreva la S.S. 309 Romea in località Chioggia
[...]
(VE) con direzione Venezia, ed il veicolo “Alfa Romeo 147”, targato CD 510 SN condotto e di proprietà di che lo precedeva. Controparte_2
E' dato leggersi che a bordo del motociclo viaggiava quale terzo trasportato il sig. Tes_1
[...]
I veicoli coinvolti sono stati rinvenuti nella posizione statica finale dalla quale risulta (doc.
1 - rilievi fotoplanimetrici) che l'impatto è avvenuto “dal lato destro dell'autovettura” (fiancata destra), - circostanza confermata in sede di escussione testimoniale (udienza dd. 22.9.2021) da
, agente intervenuto sui luoghi - e che per effetto del suddetto (impatto) il Testimone_4 conducente del motoveicolo ed il passeggero hanno riportato lesioni, venendo trasportati presso presidio ospedaliero della zona.
E' dato leggersi nella citata relazione altresi' che non state rinvenute al suolo, asciutto, tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, ma che sono state rinvenute tracce di abrasione causate dal motociclo per una lunghezza di 9, 60 metri ed “andamento obliquo a destra, intensità leggera e continua, forma stretta”.
E' ivi dato leggersi inoltre che il testimone il quale transitava a bordo del proprio Tes_2 motociclo dietro quello condotto dall'odierno attore, ha riferito agli Agenti di Polizia, che l'autovettura dell'odierno convenuto dapprima “si allargava verso sinistra” azionando il relativo indicatore e “dando l'impressione di voler svoltare” ma che, invece, in “un secondo momento svoltava a destra andando a cozzare contro il motociclo che li seguiva il quale avendo visto gli indicatori sinistri dell'auto e la chiara intenzione di svoltare a sinistra aveva iniziato il sorpasso a destra”; nonché che il testimone (“amico” del sig. ) ha riferito Testimone_5 Controparte_2 di avere visto il motociclo andare “a sbattere contro la fiancata destra” dell'autovettura dell'odierno convenuto e precisato che la velocità del motociclo era “sostenuta”.
E' stato escusso come testimone, nel presente procedimento, il terzo trasportato, leso in seguito al sinistro, , “ammesso con riserva” (cfr. verbale di udienza dd. 22.9.2021), del Testimone_1
pagina 6 di 14 quale va dichiarata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non risultando dirimente in senso contrario, l'accadimento di circostanze sopravvenute al sinistro, quali il dedotto avvenuto risarcimento in suo favore dei danni patiti.
Ed, infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia (ex multis Cass. n.19121/2019 e Cass.
n.19258/2015).
Tanto premesso in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, si rileva che ai sensi dell' art. 2054 c.c. comma II: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Come specificato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 9353/2019): "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso
e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
" ed inoltre (Ordinanza n. 13672/2019): “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente'
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Nel caso di specie, pur ricostruita come sopra indicato, la condotta di guida del conducente dell'autovettura, non sono emersi elementi tali da ritenere che la suddetta abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 9550/2009; Cass.,
pagina 7 di 14 21228/2016; Cass., 21/05/2019, n. 13672). Dalle emergenze processuali infatti, non è possibile determinare in quale misura la suddetta abbia cagionato l'evento (con conseguente attribuzione delle effettive responsabilità del sinistro), nulla essendo emerso con riferimento alla condotta di guida del danneggiato, il quale non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato - né offerto di provare - la regolare condotta di guida dallo stesso tenuta, rimanendo indimostrata la velocità alla quale conduceva il motociclo, la distanza (di sicurezza o meno) alla quale seguiva l'autovettura, l'adozione delle regole di cautela necessarie per evitare l'impatto.
Consegue l'affermazione della (con)responsabilità per il sinistro dell'odierno attore, nella misura del 50%, in applicazione dell'art. 2054 comma II c.c..
Accertato l'an della pretesa attorea puo' ora passarsi alle valutazioni concernenti la quantificazione della pretesa risarcitoria.
Come da conclusioni peritali (a firma dott. - le quali risultano immuni da vizi logico Per_2 giuridici ed essendo congruamente motivate possono essere poste a base della decisione - è emerso che l'odierno attore in seguito al sinistro, ha riportato un “politraumatismo con localizzazione elettiva a carico di spalla e ginocchio di sinistra”, rispetto al quale “[r]isulta .. soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico”; il “criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, posta il giorno stesso, in apposita struttura nosocomiale”; il “criterio topografico” per essere “il meccanismo d'applicazione traumatica .. stato diretto a carico della spalla e del ginocchio sinistro”, oltre al “criterio della continuità fenomenica” per essere l'odierno attore stato “costretto a ricorrere a prestazioni specialistiche da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame”, escludendosi “altre cause.., precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé idonee, in termini causali e concausali, a produrre le menomazioni anatomo-funzionali obiettivate in corso di visita medico-legale”.
Alcun dubbio puo' dunque prospettarsi con riferimento al nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate.
L'attore chiede innanzitutto il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico).
E' dato leggersi nell'elaborato peritale che “sulla base della documentazione riportata è credibile ipotizzare sotto il profilo del cd. danno biologico temporaneo un periodo di inabilità temporanea così suddivisa:
- inabilità temporanea parziale (al 75%) pari a giorni 20 (venti);
pagina 8 di 14 - inabilità temporanea parziale (al 50%) pari a giorni 20 (venti);
- inabilità temporanea parziale (al 25%) pari a giorni 30 (trenta)”; ed inoltre che “[s]i ravvisa altresì un periodo di inabilità lavorativa totale pari a 20 (venti) giorni ed un periodo di inabilità lavorativa parziale pari a 40 (quaranta) giorni” e che per quanto concerne
“i postumi permanenti a carattere invalidante il quadro clinico - sintomatologico sopra descritto, in sintonia con quanto previsto e contemplato dalla Guida Orientativa alla valutazione del danno Pe biologico (M. - - onsigliere - L. Palmieri - G. Umani Ronchi - III Ed. R - Giuffrè Per_3 Per_4 editore - 2001 Milano), consente di dimensionare il nocumento alla preesistente validità psico- somatica (danno biologico), in misura pari al 6% (sei percento)”.
Non sono residuati postumi di natura psichica.
Quanto all'entità della sofferenza è stata valutata “in ambito medio-lieve per tutto il periodo di prognosi, con persistenza lieve nel cronico in ragione dei postumi residuati”.
Il danno biologico per lesioni pari o inferiori al 9 per cento, è definito dall'art. 139, comma II del
D.Lgs. n. 209 del 2005, come la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Ai sensi del comma III della citata disposizione qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
In applicazione della tabella per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornata - considerata l'età (37 anni) dell'attore al momento del fatto e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (6%) - va liquidato il danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 8.500, 00, oltre a € 1.825,85 a titolo di danno biologico temporaneo cosi' determinato: Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70; Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35 per un totale generale, tenuto conto dell'accertato concorso di responsabilità, di € 5.162, 92 (€ 4.250, 00 + € 912,92), liquidato al valore attuale.
pagina 9 di 14 Deve escludersi inoltre la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr.
26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di
C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione non è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Nella specie, l'attore non ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ulteriori peraltro a quelle già considerate dal consulente incaricato e rientranti nella determinazione del danno biologico, di talché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate.
Con riguardo al danno morale, con sentenza della Corte di Cassazione n. 13383 del 20.5.2025, è stato precisato, dando continuità a principi già precedentemente affermati, che in tema di danno morale e della sua conseguente quantificazione in ipotesi di lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) che “si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro, a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del
c.d. danno morale”. Ne va dunque ammesso il ristoro e la liquidazione in aggiunta al danno biologico, a fronte della rigorosa prova del patimento di una lesione in termini di sofferenza e turbamento, da ritenersi compiuta anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13.01.2016 ove è dato leggersi che: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”).
pagina 10 di 14 Avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto degli esiti del sinistro dal quale è derivato in capo all'odierno attore un “politraumatismo complesso con localizzazione elettiva” a carico sia della spalla che del ginocchio, puo' ritenersi provato per presunzioni semplici il patimento di una sofferenza ed un turbamento legati al fatto occorso ed alla malattia fisica temporanea che ne è derivata, stimata dal C.T.U. di grado “medio lieve”, liquidabile nell'aumento del 5% del danno biologico determinato come precede (€ 1.825,85/2 ), in ossequio a quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Codice delle Assicurazioni Private e dunque per ulteriori € 45,64.
Nulla in aggiunta va riconosciuto per la sofferenza soggettiva stabilizzatasi la malattia, in carenza di specifica allegazione e prova di parte di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patìta, dovendosi pertanto ritenere assorbite nel dimostrato danno biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del danno morale.
Le somme riconosciute sono pari a complessivi € 5.208, 56. Va detratta la somma di € 3.500, 00 percepita il 10.4.2019 a titolo di acconto, somma che debitamente rivalutata all'attualità al fine di rendere omogenee le poste risarcitorie, è pari a € 4.151, 00. Residua dunque a favore dell'attore il pagamento della somma di € 1.057, 56 oltre interessi compensativi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cassazione civile n.23927/2023),
Quanto al danno patrimoniale, l'attore chiede il risarcimento del danno conseguente all' “inabilità lavorativa temporanea”. Ha dedotto infatti di avere svolto al momento del sinistro attività lavorativa quale “sistemista in regime di libera professione” e di avere riportato un “mancato guadagno poiché a causa delle lesioni patite, e della conseguente assenza forzata dal lavoro, vedeva ridotto il proprio reddito da lavoratore autonomo per tutto il tempo della malattia”.
La domanda va rigettata non avendo la parte assolto all'onere della prova sulla stessa gravante quanto alla asserita contrazione di reddito (avendo prodotto unicamente dichiarazione dei redditi riferita all' anno 2018, periodo di imposta del 2017, anteriormente al sinistro) ed al nesso di causa di quest'ultima rispetto al sinistro.
Quanto alle spese mediche sostenute per ticket sanitari ed esami strumentali tra il 30.04.2018 e il
18.12.2018 va riconosciuto l'importo di € 1.692,55 (all'attualità pari a € 2.017, 94) pari, al 50% a
€ 1.008, 97. Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al pagina 11 di 14 momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Quanto ai danni al motociclo parte attrice ha allegato (atto di citazione – pag. 6) un valore del mezzo ante sinistro pari ad € 9.800,00 (doc. 24) e di avere venduto “il relitto incidentato” alla somma di € 2.800,00 (doc. 25). Nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza 14.7.2022) ha poi rinunciato all'ammissione di C.T.U estimativa e prestato adesione alla perizia prodotta da parte convenuta, che ha considerato il valore commerciale del motoveicolo pari a € 8.000,00 (ed un valore del relitto per € 500,00).
Partendo dunque da un valore commerciale del veicolo ante sinistro pari a € 8.000,00 e detratto il costo di vendita del relitto € 2.800,00 risulta una differenza di € 5.200, 00, pari al danno emergente. La suddetta somma va dimezzata in ragione del riconosciuto concorso di colpa risultando dovuta la somma di € 2.600.00. Poiché è stata percepita dall'attore, la somma offerta dall'odierna convenuta (cfr. doc. 26) e trattenuta a titolo di acconto il 17.7.2018, di € 5.250, 00, nulla va riconosciuto ulteriormente per tale post risarcitoria.
Va riconosciuta la somma di 579, 50 per recupero, trasporto e custodia del mezzo (doc. 26 parte attrice) all'attualità pari a € 690,18 (ovvero € 345, 09 tenuto conto del concorso di colpa al 50%) oltre interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Si rigettano le domande relative al risarcimento del danno per il “costo di immatricolazione del nuovo motociclo pari ad € 200,00” nonché per il danno da “fermo reperimento analogo mezzo” che la parte “ritiene congruo fissare in giorni 7 per un ammontare complessivo di € 280,00” perché non provate.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno conseguenti al “danneggiamento” dell'
“abbigliamento” e del “casco indossato”, in carenza di specifica allegazione e prova del danno patito.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno per “spese varie” di cui l'attore ha chiesto una liquidazione equitativa per € 300,00, in carenza di specifica allegazione e prova del danno.
Quanto alle spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente;
tuttavia la relativa liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi e vanno risarcite in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione di quelle inutili e superflue (ex multis Cass. n. 15265/2023).
pagina 12 di 14 Ai fini del loro riconoscimento, è sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto valere dal danneggiato.
Nel caso di specie, va riconosciuta la pertinenza al procedimento e la non superfluità dell'attività professionale svolta dallo studio di infortunistica “Domina s.a.s.” che va parametrata sui valori di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore degli acconti percepiti in relazione all'attività prestata, assestandosi su valori medi, per complessivi € 1.985, 00 (da riconoscersi nella misura del 50% e dunque per € 992, 50).
Va riconosciuto l' importo di € 317, 20 (doc. 28 di parte attrice) per “la consulenza estimativa sul mezzo” pari all'attualità a € 377,79, oltre all'importo di € 488,00 per assistenza medico legale in fase stragiudiziale (preavviso di parcella del 06/12/2018), pari all'attualità a € 581,70, da riconoscersi nella misura del 50% e dunque per € 479, 74; su tali somme decorrono interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Va dunque riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale subito la somma
(ulteriore rispetto agli acconti già erogati da ) di € 3.883, 86 (€ 1.057, 56+ Controparte_1
1.008, 97 + € 345, 09 + € 992, 50 + 479, 74) oltre interessi come da parte motiva, con condanna di quest'ultima ex art. 149 comma VI Decreto legislativo del 07/09/2005 - N. 209.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dei convenuti in solido a rifondere le spese processuali in favore di parte attrice, da distrarsi in favore del legale di quest'ultima dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, sulla base dello scaglione di riferimento (tenuto conto degli importi liquidati) e delle fasi espletate avendo come riferimento i valori medi.
Spese di C.T.U e C.T.P. a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la pari responsabilità dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 29.4.2018;
pagina 13 di 14 - condanna il convenuto in persona del l.r.p.t., al pagamento a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, della somma di € 3.883,
86 oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'attore in € 518, 00 per anticipazioni, in € 2.552, 00 per onorari, oltre accessori come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- le spese di C.T.U e C.T.P. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
Si comunichi.
Cosi deciso in Venezia il 27.10.2025
Il Giudice Federica Benvenuti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7284/2020, iniziata con atto di citazione da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Nicola Pavan
Parte attrice c o n t r o con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 23 (C.F. e Controparte_1
P.I. ) in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
Avv. Mirko Arena
Parte convenuta e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace avente ad oggetto: risarcimento danni trattenuta in decisione in data 22.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor nel determinismo Controparte_2 del sinistro di cui in narrativa, condannarsi la convenuta , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attore, liquidando pagina 1 di 14 gli stessi nella somma di Euro 42.346,39 dedotti gli acconti pari a complessivi Euro 8.750,00 corrisposti ante causam , e quindi per un totale di Euro 33.596,39 , ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla riva lutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, sentenza e conseguenti.
Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione od istanza, anche istruttoria, nei concedendi termini di cui al l'art. 183, comma VI, c.p.c. si chiede sin d'ora:
A In caso di contestazione dell' an debeatur , disporsi l' acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polizia Locale di Chioggia , nonché ammettersi prova per interrogatorio del convenuto e testi sui capitoli 1, 2 e 3 indicati in narrativa e Controparte_2 preceduti dalla voce "vero che". Si indicano a testi gli agenti della Polizia Locale di Chioggia intervenuti sul luogo del sinistro ed i signor i residente in [...]
Fani n. 7, e , residente in [...]. Tes_2
B In caso di contestazione del quantum debeatur, disporsi CTU medico legale sulla persona del signor onde accertare durata della malattia e grado dei postumi invalidanti a Parte_1 carattere permanente reliquati in capo al medesimo, la durata della inabilità lavorativa temporanea, la sofferenza soggettiva e la congruità delle spese sopportate dallo stesso a causa del sinistro.
C Si chiede inoltre venga disposta CTU estimativa sul valore commerciale antesinistro del veicolo, sull'antieconomicità delle riparazioni necessarie, sulla congruità del prezzo di vendita del relitto, sui costi di immatricolazione di nuovo motociclo e sulla tempistica relativa al f.r.a.m. (fermo reperimento analo go mezzo)
D In ordine alle spese di gestione stragiudiziale, si chiede inoltre ammettersi prova per testi sul capitolo 20 indicato in narrativa e preceduto dalla voce "vero che". Si indica a teste , Testimone_3 legale rappresentante di Infortunistica Domina S.a.s., con sede in Mira (VE), via Guglielmo Marconi
n. 1.”
Per parte convenuta ( : Controparte_1
“Nel merito: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, datosi atto della corresponsione dell'importo di € 8.750,00, rigettarsi ogni domanda avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto anche ex art. 1227, co.
1-2 c.c. e, comunque, non provata.
pagina 2 di 14 In ogni caso, con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”.
***
Con atto di citazione il sig. ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito “ ”) e , deducendo: - che in data 29.04.2018
[...] Controparte_1 Controparte_2 verso le ore 17:00 era a bordo del proprio motociclo Ducati (tg. DS 42843), assicurato con
[...]
; - che mentre percorreva la SS 309 in località Chioggia (VE), con direzione Venezia, era CP_1 preceduto dall'autovettura Alfa Romeo 147 (tg. CD 510 SN), di proprietà del sig. CP_2
dal medesimo condotta;
- che quest'ultimo aveva azionato gli indicatori di direzione
[...] sinistra, svoltando tuttavia improvvisamente, al km 95+200, verso destra, al fine di fare ingresso al distributore di carburante lì presente;
- che in conseguenza di tale manovra il veicolo Alfa
Romeo ha colpito il proprio motociclo, che in quel momento stava transitando “regolarmente” mantenendo la propria destra, causando la propria caduta;
- di avere subito in seguito al sinistro lesioni personali;
- che in seguito all'incidente gli è stato diagnosticato “trauma del ginocchio sin e caviglia dx con escoriazione” presso l'Ospedale di Chioggia;
- che il dott. in seguito a visita CP_3 medico legale, ha certificato un “politraumatismo complesso con localizzazione elettiva a carico di spalla e ginocchio di sinistra” ed ha quantificato in 30 gg la durata della ITP al 75%, in 60 gg la durata della ITP al 50%, in 60 gg la durata della ITP al 25% nonché un danno biologico residuato pari a 7-8%; - di avere subito in seguito all'incidente anche danni patrimoniali conseguenti ad inabilità lavorativa temporanea, danni al motoveicolo e da tutte le spese connesse al sinistro
(spese mediche, spese per la consulenza estimativa del motociclo, spese per l'abbigliamento tecnico danneggiato e spese sostenute nella fase stragiudiziale); - che i danni patiti sono pertanto quantificabili in € 16.567,14 (per i danni non patrimoniali) ed € 25.779,25 (per i danni patrimoniali); - che è stata invitata, in data 03.05.2018, 19.10.2018 e Controparte_1
04.11.2019, da parte dello a provvedere al risarcimento dei Controparte_4 danni;
- che , effettuati accertamenti sulla propria persona e sul mezzo ha Controparte_1 provveduto dapprima a liquidare la somma di € 5.250,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e, successivamente, l'ulteriore somma di € 3.500,00 per le lesioni subite;
- che in considerazione delle cifre corrisposte è stato trasmesso a un invito alla Controparte_1 negoziazione assistita che tuttavia non ha mai ricevuto alcun riscontro;
- che per tale ultimo motivo si è visto costretto ad adire le vie giudiziarie.
pagina 3 di 14 Tanto premesso, ha concluso chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità per il sinistro del sig.
e condannarsi la convenuta in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni sofferti.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 20.01.2021 si è costituita Controparte_1 contestando le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, ha evidenziato: - che la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice non corrisponde all'accaduto; - che il sig. infatti non solo non ha rispettato quanto prescritto dall'art. 141 Pt_1 comma 2 del C.d.s., “non avendo impedito il sinistro .., ma anche vi è stata di certo l'inosservanza della norma che prescrive la distanza di sicurezza tra i veicoli rispetto a quelli che precedono il veicolo condotto”; - che i due importi liquidati all'attore per i danni al motociclo (€ 5.250,00) e le lesioni riportate (€ 3.500,00) sono stati determinati sulla scorta dell'attribuzione a quest'ultimo del 70% di responsabilità; - che le richieste di parte attrice sono in ogni caso eccessive nel loro ammontare.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria con rifusione alle spese di lite.
All'udienza del 21.01.2021, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Controparte_2
All'udienza del 03.06.2021 sono state ammesse le istanze di prova testimoniale ed interpello delle parti.
All'esito dell'udienza del 14.07.2022 è stata disposta CTU medico-legale (dott. Persona_1
), sul seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa acquisita
[...] eventuale documentazione presso la PA (al solo fine di rispondere al quesito sul piano strettamente tecnico), visitato l'attore e sottoposto lo stesso ad eventuali esami specialistici:
1) la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore, precisando se queste siano clinicamente o strumentalmente accertate, se le stesse siano suscettibili di accertamento strumentale ovvero possano essere oggetto di verifica secondo la consolidata criteriologia medico legale e siano compatibili con l'evento oggetto di causa;
2) la durata della malattia e dell'inabilità temporanea totale e parziale a svolgere attività lavorativa o attendere alle ordinarie occupazioni derivate;
3) previa indicazione dei baréme impiegati, se dalle lesioni descritte siano residuati postumi permanenti anche di natura psichica, in tal caso dica in quale misura gli stessi incidano sull'integrità psicofisica del soggetto, precisando a tal fine in che modo e misura esse influiscano:
pagina 4 di 14 - sulla sfera individuale (per esempio sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi);
- sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali);
- sull'espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, assolvere alle funzioni fisiologiche, scrivere, leggere, camminare, correre, salire e scendere le scale, piegarsi, stare seduti o in piedi, guidare, afferrare, sollevare o trasportare gli oggetti ecc.);
4) l'incidenza della predetta menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto sulla sua capacità lavorativa specifica, precisando a tal fine se l'esaminando possa continuare a svolgere la propria attività:
- se ciò comporti o meno maggior affaticamento o ricorso alle energie lavorative di riserva;
- se l'esaminando debba ridurre quantitativamente (diminuzione delle ore di lavoro) o qualitativamente (esclusione di alcune mansioni o di alcuni tipi di attività o di prestazioni) la propria attività lavorativa o abbia oggettiva limitazione delle possibilità di carriera o di collocazione nel mercato de 5) nel caso l'esaminando non svolga attività lavorativa, se la menomazione all'integrità psicofisica surriferita possa incidere sull'attitudine allo svolgimento di attività lavorative confacenti al grado di preparazione, al sesso ed all'età;
6) valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate.
7) se l'esaminando necessiti, ed in quale misura, di assistenza continuativa diurna e/o notturna e se detta assistenza debba, o no, essere qualificata:
8) la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e l'entità di quelle prevedibilmente da sostenerel lavoro;
”.
Espletate le prove orali (inclusi gli interpelli delle parti) ed acquisito l'elaborato peritale in data
15.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Si premette che l'attore/danneggiato ha convenuto in giudizio il proprio assicuratore ed il danneggiante ex art. 149 comma VI Decreto legislativo del 07/09/2005 - N. 209 proponendo pagina 5 di 14 domanda nei confronti del primo, di risarcimento dei danni patiti conseguenti al sinistro che lo ha visto coinvolto in data 29.4.2018, come meglio di seguito specificato.
Emerge dalla relazione del corpo di Polizia locale intervenuto sui luoghi a distanza di circa 10 minuti dal fatto (doc. 1 attore) che il 29.4.2018 alle ore 17 circa, in prossimità della chilometrica
95+2 00, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti l'odierno attore, conducente e proprietario del motociclo “Ducati” targato DS 42843, assicurato per la r.c.a. con Controparte_1
(polizza n. 69127468), il quale percorreva la S.S. 309 Romea in località Chioggia
[...]
(VE) con direzione Venezia, ed il veicolo “Alfa Romeo 147”, targato CD 510 SN condotto e di proprietà di che lo precedeva. Controparte_2
E' dato leggersi che a bordo del motociclo viaggiava quale terzo trasportato il sig. Tes_1
[...]
I veicoli coinvolti sono stati rinvenuti nella posizione statica finale dalla quale risulta (doc.
1 - rilievi fotoplanimetrici) che l'impatto è avvenuto “dal lato destro dell'autovettura” (fiancata destra), - circostanza confermata in sede di escussione testimoniale (udienza dd. 22.9.2021) da
, agente intervenuto sui luoghi - e che per effetto del suddetto (impatto) il Testimone_4 conducente del motoveicolo ed il passeggero hanno riportato lesioni, venendo trasportati presso presidio ospedaliero della zona.
E' dato leggersi nella citata relazione altresi' che non state rinvenute al suolo, asciutto, tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, ma che sono state rinvenute tracce di abrasione causate dal motociclo per una lunghezza di 9, 60 metri ed “andamento obliquo a destra, intensità leggera e continua, forma stretta”.
E' ivi dato leggersi inoltre che il testimone il quale transitava a bordo del proprio Tes_2 motociclo dietro quello condotto dall'odierno attore, ha riferito agli Agenti di Polizia, che l'autovettura dell'odierno convenuto dapprima “si allargava verso sinistra” azionando il relativo indicatore e “dando l'impressione di voler svoltare” ma che, invece, in “un secondo momento svoltava a destra andando a cozzare contro il motociclo che li seguiva il quale avendo visto gli indicatori sinistri dell'auto e la chiara intenzione di svoltare a sinistra aveva iniziato il sorpasso a destra”; nonché che il testimone (“amico” del sig. ) ha riferito Testimone_5 Controparte_2 di avere visto il motociclo andare “a sbattere contro la fiancata destra” dell'autovettura dell'odierno convenuto e precisato che la velocità del motociclo era “sostenuta”.
E' stato escusso come testimone, nel presente procedimento, il terzo trasportato, leso in seguito al sinistro, , “ammesso con riserva” (cfr. verbale di udienza dd. 22.9.2021), del Testimone_1
pagina 6 di 14 quale va dichiarata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non risultando dirimente in senso contrario, l'accadimento di circostanze sopravvenute al sinistro, quali il dedotto avvenuto risarcimento in suo favore dei danni patiti.
Ed, infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia (ex multis Cass. n.19121/2019 e Cass.
n.19258/2015).
Tanto premesso in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, si rileva che ai sensi dell' art. 2054 c.c. comma II: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Come specificato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 9353/2019): "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso
e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
" ed inoltre (Ordinanza n. 13672/2019): “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente'
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Nel caso di specie, pur ricostruita come sopra indicato, la condotta di guida del conducente dell'autovettura, non sono emersi elementi tali da ritenere che la suddetta abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 9550/2009; Cass.,
pagina 7 di 14 21228/2016; Cass., 21/05/2019, n. 13672). Dalle emergenze processuali infatti, non è possibile determinare in quale misura la suddetta abbia cagionato l'evento (con conseguente attribuzione delle effettive responsabilità del sinistro), nulla essendo emerso con riferimento alla condotta di guida del danneggiato, il quale non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato - né offerto di provare - la regolare condotta di guida dallo stesso tenuta, rimanendo indimostrata la velocità alla quale conduceva il motociclo, la distanza (di sicurezza o meno) alla quale seguiva l'autovettura, l'adozione delle regole di cautela necessarie per evitare l'impatto.
Consegue l'affermazione della (con)responsabilità per il sinistro dell'odierno attore, nella misura del 50%, in applicazione dell'art. 2054 comma II c.c..
Accertato l'an della pretesa attorea puo' ora passarsi alle valutazioni concernenti la quantificazione della pretesa risarcitoria.
Come da conclusioni peritali (a firma dott. - le quali risultano immuni da vizi logico Per_2 giuridici ed essendo congruamente motivate possono essere poste a base della decisione - è emerso che l'odierno attore in seguito al sinistro, ha riportato un “politraumatismo con localizzazione elettiva a carico di spalla e ginocchio di sinistra”, rispetto al quale “[r]isulta .. soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico”; il “criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, posta il giorno stesso, in apposita struttura nosocomiale”; il “criterio topografico” per essere “il meccanismo d'applicazione traumatica .. stato diretto a carico della spalla e del ginocchio sinistro”, oltre al “criterio della continuità fenomenica” per essere l'odierno attore stato “costretto a ricorrere a prestazioni specialistiche da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame”, escludendosi “altre cause.., precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé idonee, in termini causali e concausali, a produrre le menomazioni anatomo-funzionali obiettivate in corso di visita medico-legale”.
Alcun dubbio puo' dunque prospettarsi con riferimento al nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate.
L'attore chiede innanzitutto il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico).
E' dato leggersi nell'elaborato peritale che “sulla base della documentazione riportata è credibile ipotizzare sotto il profilo del cd. danno biologico temporaneo un periodo di inabilità temporanea così suddivisa:
- inabilità temporanea parziale (al 75%) pari a giorni 20 (venti);
pagina 8 di 14 - inabilità temporanea parziale (al 50%) pari a giorni 20 (venti);
- inabilità temporanea parziale (al 25%) pari a giorni 30 (trenta)”; ed inoltre che “[s]i ravvisa altresì un periodo di inabilità lavorativa totale pari a 20 (venti) giorni ed un periodo di inabilità lavorativa parziale pari a 40 (quaranta) giorni” e che per quanto concerne
“i postumi permanenti a carattere invalidante il quadro clinico - sintomatologico sopra descritto, in sintonia con quanto previsto e contemplato dalla Guida Orientativa alla valutazione del danno Pe biologico (M. - - onsigliere - L. Palmieri - G. Umani Ronchi - III Ed. R - Giuffrè Per_3 Per_4 editore - 2001 Milano), consente di dimensionare il nocumento alla preesistente validità psico- somatica (danno biologico), in misura pari al 6% (sei percento)”.
Non sono residuati postumi di natura psichica.
Quanto all'entità della sofferenza è stata valutata “in ambito medio-lieve per tutto il periodo di prognosi, con persistenza lieve nel cronico in ragione dei postumi residuati”.
Il danno biologico per lesioni pari o inferiori al 9 per cento, è definito dall'art. 139, comma II del
D.Lgs. n. 209 del 2005, come la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Ai sensi del comma III della citata disposizione qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
In applicazione della tabella per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornata - considerata l'età (37 anni) dell'attore al momento del fatto e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (6%) - va liquidato il danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 8.500, 00, oltre a € 1.825,85 a titolo di danno biologico temporaneo cosi' determinato: Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70; Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35 per un totale generale, tenuto conto dell'accertato concorso di responsabilità, di € 5.162, 92 (€ 4.250, 00 + € 912,92), liquidato al valore attuale.
pagina 9 di 14 Deve escludersi inoltre la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr.
26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di
C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione non è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Nella specie, l'attore non ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ulteriori peraltro a quelle già considerate dal consulente incaricato e rientranti nella determinazione del danno biologico, di talché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate.
Con riguardo al danno morale, con sentenza della Corte di Cassazione n. 13383 del 20.5.2025, è stato precisato, dando continuità a principi già precedentemente affermati, che in tema di danno morale e della sua conseguente quantificazione in ipotesi di lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) che “si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro, a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del
c.d. danno morale”. Ne va dunque ammesso il ristoro e la liquidazione in aggiunta al danno biologico, a fronte della rigorosa prova del patimento di una lesione in termini di sofferenza e turbamento, da ritenersi compiuta anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13.01.2016 ove è dato leggersi che: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”).
pagina 10 di 14 Avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto degli esiti del sinistro dal quale è derivato in capo all'odierno attore un “politraumatismo complesso con localizzazione elettiva” a carico sia della spalla che del ginocchio, puo' ritenersi provato per presunzioni semplici il patimento di una sofferenza ed un turbamento legati al fatto occorso ed alla malattia fisica temporanea che ne è derivata, stimata dal C.T.U. di grado “medio lieve”, liquidabile nell'aumento del 5% del danno biologico determinato come precede (€ 1.825,85/2 ), in ossequio a quanto previsto dall'art. 139 co. 3 Codice delle Assicurazioni Private e dunque per ulteriori € 45,64.
Nulla in aggiunta va riconosciuto per la sofferenza soggettiva stabilizzatasi la malattia, in carenza di specifica allegazione e prova di parte di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patìta, dovendosi pertanto ritenere assorbite nel dimostrato danno biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del danno morale.
Le somme riconosciute sono pari a complessivi € 5.208, 56. Va detratta la somma di € 3.500, 00 percepita il 10.4.2019 a titolo di acconto, somma che debitamente rivalutata all'attualità al fine di rendere omogenee le poste risarcitorie, è pari a € 4.151, 00. Residua dunque a favore dell'attore il pagamento della somma di € 1.057, 56 oltre interessi compensativi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cassazione civile n.23927/2023),
Quanto al danno patrimoniale, l'attore chiede il risarcimento del danno conseguente all' “inabilità lavorativa temporanea”. Ha dedotto infatti di avere svolto al momento del sinistro attività lavorativa quale “sistemista in regime di libera professione” e di avere riportato un “mancato guadagno poiché a causa delle lesioni patite, e della conseguente assenza forzata dal lavoro, vedeva ridotto il proprio reddito da lavoratore autonomo per tutto il tempo della malattia”.
La domanda va rigettata non avendo la parte assolto all'onere della prova sulla stessa gravante quanto alla asserita contrazione di reddito (avendo prodotto unicamente dichiarazione dei redditi riferita all' anno 2018, periodo di imposta del 2017, anteriormente al sinistro) ed al nesso di causa di quest'ultima rispetto al sinistro.
Quanto alle spese mediche sostenute per ticket sanitari ed esami strumentali tra il 30.04.2018 e il
18.12.2018 va riconosciuto l'importo di € 1.692,55 (all'attualità pari a € 2.017, 94) pari, al 50% a
€ 1.008, 97. Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al pagina 11 di 14 momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Quanto ai danni al motociclo parte attrice ha allegato (atto di citazione – pag. 6) un valore del mezzo ante sinistro pari ad € 9.800,00 (doc. 24) e di avere venduto “il relitto incidentato” alla somma di € 2.800,00 (doc. 25). Nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza 14.7.2022) ha poi rinunciato all'ammissione di C.T.U estimativa e prestato adesione alla perizia prodotta da parte convenuta, che ha considerato il valore commerciale del motoveicolo pari a € 8.000,00 (ed un valore del relitto per € 500,00).
Partendo dunque da un valore commerciale del veicolo ante sinistro pari a € 8.000,00 e detratto il costo di vendita del relitto € 2.800,00 risulta una differenza di € 5.200, 00, pari al danno emergente. La suddetta somma va dimezzata in ragione del riconosciuto concorso di colpa risultando dovuta la somma di € 2.600.00. Poiché è stata percepita dall'attore, la somma offerta dall'odierna convenuta (cfr. doc. 26) e trattenuta a titolo di acconto il 17.7.2018, di € 5.250, 00, nulla va riconosciuto ulteriormente per tale post risarcitoria.
Va riconosciuta la somma di 579, 50 per recupero, trasporto e custodia del mezzo (doc. 26 parte attrice) all'attualità pari a € 690,18 (ovvero € 345, 09 tenuto conto del concorso di colpa al 50%) oltre interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Si rigettano le domande relative al risarcimento del danno per il “costo di immatricolazione del nuovo motociclo pari ad € 200,00” nonché per il danno da “fermo reperimento analogo mezzo” che la parte “ritiene congruo fissare in giorni 7 per un ammontare complessivo di € 280,00” perché non provate.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno conseguenti al “danneggiamento” dell'
“abbigliamento” e del “casco indossato”, in carenza di specifica allegazione e prova del danno patito.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno per “spese varie” di cui l'attore ha chiesto una liquidazione equitativa per € 300,00, in carenza di specifica allegazione e prova del danno.
Quanto alle spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente;
tuttavia la relativa liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi e vanno risarcite in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione di quelle inutili e superflue (ex multis Cass. n. 15265/2023).
pagina 12 di 14 Ai fini del loro riconoscimento, è sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto valere dal danneggiato.
Nel caso di specie, va riconosciuta la pertinenza al procedimento e la non superfluità dell'attività professionale svolta dallo studio di infortunistica “Domina s.a.s.” che va parametrata sui valori di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore degli acconti percepiti in relazione all'attività prestata, assestandosi su valori medi, per complessivi € 1.985, 00 (da riconoscersi nella misura del 50% e dunque per € 992, 50).
Va riconosciuto l' importo di € 317, 20 (doc. 28 di parte attrice) per “la consulenza estimativa sul mezzo” pari all'attualità a € 377,79, oltre all'importo di € 488,00 per assistenza medico legale in fase stragiudiziale (preavviso di parcella del 06/12/2018), pari all'attualità a € 581,70, da riconoscersi nella misura del 50% e dunque per € 479, 74; su tali somme decorrono interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995).
Va dunque riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale subito la somma
(ulteriore rispetto agli acconti già erogati da ) di € 3.883, 86 (€ 1.057, 56+ Controparte_1
1.008, 97 + € 345, 09 + € 992, 50 + 479, 74) oltre interessi come da parte motiva, con condanna di quest'ultima ex art. 149 comma VI Decreto legislativo del 07/09/2005 - N. 209.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dei convenuti in solido a rifondere le spese processuali in favore di parte attrice, da distrarsi in favore del legale di quest'ultima dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, sulla base dello scaglione di riferimento (tenuto conto degli importi liquidati) e delle fasi espletate avendo come riferimento i valori medi.
Spese di C.T.U e C.T.P. a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la pari responsabilità dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 29.4.2018;
pagina 13 di 14 - condanna il convenuto in persona del l.r.p.t., al pagamento a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, della somma di € 3.883,
86 oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'attore in € 518, 00 per anticipazioni, in € 2.552, 00 per onorari, oltre accessori come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- le spese di C.T.U e C.T.P. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
Si comunichi.
Cosi deciso in Venezia il 27.10.2025
Il Giudice Federica Benvenuti
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