Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7406/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/07/1989, residente in [...]1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Anna Grazia Guaita (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
17/04/1984, residente in [...]1, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Martina Sola (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17-
20/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sezzadio (AL) il 07/07/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne (Torino, 21/2/2021, c.f. ) Persona_1 CodiceFiscale_5
è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata presso la madre con la quale risiederà;
3) la casa familiare sita in Genova, via Giovanni Acerbi, 34/1, di esclusiva proprietà di
è assegnata alla stessa, con arredi, suppellettili, pertinenze ed accessori;
Parte_1
ha già lasciato detta casa e potrà completare il ritiro dei propri effetti Parte_2 personali e di quant'altro concordato con la moglie in data che le parti stabiliranno;
si impegna a modificare al più presto anche la sua residenza anagrafica;
Parte_2
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia on le seguenti modalità: Per_1
a. per il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì, all'uscita da scuola, alla domenica, riaccompagnandola presso la madre alle 21:00, dopo cena;
b. nella settimana in cui il week end spetta al padre, per una visita infra-settimanale il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9:00 se non vi è scuola) alla mattina successiva, riaccompagnandola a scuola;
c. nella settimana in cui il week end non spetta al padre, per due visite infrasettimanali con pernottamento, dal mercoledì, dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9:00 se non vi è scuola), al venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola;
i giorni infrasettimanali di visita del padre alla figlia potranno essere modificati di comune accordo tra i genitori, in relazione alle esigenze lavorative degli stessi;
d. per tre festività infrannuali tra le seguenti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono
(per Genova 24 giugno), 1° novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza in accordo con la madre, dalle 9:00 alle 21:00; per iniziare, il padre starà con la figlia l'8/12/24, il 1°/5/25, il 24/6/25; con la madre le restanti;
e. per un periodo nelle festività natalizie, in alternanza anno per anno con la madre e salvo la particolarità di cui infra, o dal 23 dicembre, ore 18:00 al 31 dicembre ore 18:00 (1° periodo) oppure dal 31 dicembre, ore 18:00 al 6 gennaio (2° periodo); in particolare, il
24/12 o il 26/12, dalle ore 10:00 alle 21:00, la figlia starà col genitore cui compete il 2° periodo di cui sopra;
per iniziare, il padre starà con la figlia nel 2° periodo (dal 31/12/24 al
6/1/25);
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 f. per le festività pasquali, in alternanza anno per anno con la madre, dal sabato di Pasqua, ore 12,00, alla domenica di Pasqua, ore 21,00, oppure dalla domenica di Pasqua, ore
21,00, al martedì, ore 21,00; per iniziare, nel 2025 la figlia starà col padre il sabato e la domenica di Pasqua;
g. per tre settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi previamente con la madre, entro il 30 maggio (o comunque non appena noti i turni estivi) di ciascun anno, nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, con priorità di scelta in favore della madre, più vincolata dai turni di lavoro ospedalieri;
analogo periodo spetterà alla madre;
h. per sette giorni durante l'inverno, in alternanza di anno in anno tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e preferibilmente nella settimana coincidente col periodo di sospensione didattica;
i. le modalità sopra indicate potranno essere modificate in accordo tra i genitori;
j. durante i periodi prolungati della figlia con l'uno o l'altro genitore sono sospese le ordinarie modalità di visita;
k. le parti stabiliscono che verrà presa dal genitore direttamente presso l'asilo o la Per_1
scuola e, in caso di mancata frequentazione, i genitori potranno concordare diversi modalità e luogo ove prendere e/o accompagnare la figlia, alternandosi, se possibile, nei trasferimenti;
l. in caso di impossibilità di uno dei genitori a tenere la figlia nel giorno di sua spettanza, le parti desiderano privilegiare la soluzione che, se possibile, sia l'altro genitore ad occuparsi della minore;
in tal caso, pertanto, essi provvederanno a contattarsi per cercare di realizzare di comune accordo tale intento;
m. in caso di giustificato impedimento di un genitore, questi curerà di avvisare l'altro con almeno 24 ore di preavviso al fine di concordare, ove possibile, il recupero della mancata visita;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare al mantenimento per sé. Al mantenimento ordinario della figlia i genitori Per_1
provvederanno direttamente nei giorni e periodi di propria competenza;
a titolo di stabile contributo aggiuntivo al mantenimento ordinario della figlia, il padre verserà alla madre, entro il 5 di ciascun mese, ad iniziare da quello di sottoscrizione del presente ricorso, per
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 12 mensilità, la somma di € 100 (cento) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni in aumento dell'indice f.o.i. rilevato da ISTAT (prima rivalutazione settembre
2025);
6) i genitori divideranno tra loro al 50% (cinquanta per cento) le spese straordinarie per la figlia, per l'individuazione e i criteri applicativi delle quali essi fanno riferimento, per relationem, al contenuto del verbale 15.9.2016 della sez. IV famiglia del Tribunale di
Genova, precisando che nelle spese da dividere al 50% tra i genitori rientrano anche quelle per pasti scolastici, cerimonie religiose e centri estivi, mentre quelle per il vestiario della figlia saranno a carico del padre per 1/3 e della madre per 2/3. L'accordo sulle spese straordinarie, nei casi in cui sia previsto, dovrà risultare in forma espressa, mediante scambio di messaggistica, e.mail o simili. Le spese di ammontare conosciuto e/o conoscibile preventivamente, andranno anticipate e/o affrontate dalle parti contestualmente all'esborso.
Qualora ciò non sia possibile, il rimborso in favore del genitore che ha sostenuto la spesa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, da effettuarsi con periodicità mensile, con le modalità di cui sopra. Le ricevute/fatture dovranno essere intestate alla figlia e dovranno formare oggetto di scambio tra i genitori, una volta saldato il dovuto, per consentirne lo sgravio in base all'onere sostenuto. In difetto della possibilità di detrazione fiscale imputabile a ritardata richiesta/consegna di detta documenta-zione, i maggiori oneri dovuti o i benefici non goduti dovranno essere rimborsati dalla parte che vi ha dato causa;
7) l'assegno unico, se spettante, sarà percepito dalla madre collocataria, impegnandosi il padre a prestare consenso e collaborazione per ottenere quanto sopra;
i genitori divideranno al 50% altri benefici fiscali;
8) i genitori si impegnano a far sì che i rapporti tra la figlia e la persona con cui abbiano legami sentimentali siano caratterizzati dalla massima cautela e gradualità, in modo da non arrecare turbamento o disagio alla minore;
9) le parti si concedono reciproco consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto;
10) i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente bancario cointestato, suddividendo al 50% tra loro il residuo saldo attivo netto;
11) l'automobile Fiat Panda targata GF 371 VK, intestata a , rimane di Parte_2
esclusiva proprietà dello stesso;
l'automobile Seat NA targata FW 316 DX, intesta a rimane di esclusiva proprietà della medesima;
le parti provvederanno ai Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 necessari adempimenti al P.R.A.;
12) per definire i rapporti economici nascenti dal matrimonio, segnatamente quelli relativi alla casa familiare di via Giovanni Acerbi, 34/1, in Genova, verserà a Parte_1
, che accetta, la somma complessiva di € 20.000,= (ventimila), di cui € Parte_2
5.000 (cinquemila, mediante bonifico sul c/c dallo stesso indicato), alla data dell'udienza cartolare di separazione ed i restanti € 15.000,= in rate mensili da € 500,= ciascuna, sino al saldo (sempre mediante bonifico sul c/c indicato); dette somme costituiscono accordo transattivo funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e per il nuovo assetto economico e patrimoniale tra le parti, che chiedono quindi l'esenzione da eventuali oneri fiscali;
13) le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa nascente dal matrimonio, anche se prima d'ora non fatti valere, segnatamente per quelli relativi alla casa familiare di via Giovanni Acerbi, 34/1, in Genova;
è fatto salvo il regolare adempimento di oni sopra concordate;
14) le spese per le presenti procedure sono a carico delle parti al 50%; ciascuna parte provvederà al compenso del proprio avvocato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1987, Numero 15, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6