Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/05/2025, n. 10545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10545 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12362/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12362 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ener Globo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Brignocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del GSE Spa del 24.09.2021 con cui è stata rigettata la istanza di revoca del provvedimento del 28.06.2018 di rigetto della RVC n.0194425044616R0181-1#rev_1, presentata ai sensi dell'art.56, comma 8 D.L.76/2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ener Globo S.r.l. il 23/3/2022:
del provvedimento GSE/P20220007262 del 16.03.2022, con il quale è stato intimato alla ditta ricorrente il pagamento, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, dell’importo di Euro 151.634,84, a titolo di recupero di n. 784 TEE di Tipo I, percepiti nel periodo 2016, 2017 con le RVC n. 0194425044616R018, 0194425044616r018-1#1 e 0194425044616R018-1#2; nonché tutti gli atti antecedenti e presupposti allo stesso connessi, comunque collegati e dipendenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: ha presentato, per la prima volta, in data 4.3.2015, una PPPM, Proposta di Progetto e di Programma di Misura, indicata con la sigla: 0194425044615T014, per l’efficientamento energetico, realizzato mediante installazione di un nuovo sistema di areazione sulle 3 vasche di ossidazione biologica preesistenti e realizzazione di una nuova vasca sull’impianto di depurazione Mazzini sito nel Comune di Porto S. Elpidio; infatti, aveva sottoscritto con il Tennacola S.p.a., sede legale S. Elpidio a Mare, Via Prati, 20, affidatario esclusivo del Servizio Idrico Integrato per la zona in esame e gestore dell'impianto di Via Mazzini, una convenzione per la realizzazione e gestione di progetti di efficienza energetica finalizzati al rilascio di certificati bianchi; la società RSE S.p.a., affidataria per conto del GSE S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 28.12.2012, delle operazioni di verifica e valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura, ha comunicato, in data 9.4.2015, una richiesta di integrazione di documenti e di informazioni, cui la società richiedente ha replicato con propria istanza dell'8.5.2015, aderendo alle indicazioni spiegate, fornendo le informazioni e le precisazioni richieste, dando atto che la data di prima attivazione del progetto veniva spostata al 30.5.2015 e la data di inizio del periodo di monitoraggio al 1.6.2015; il GSE, con proprio provvedimento definitivo del 3 agosto 2015, ha comunicato la intervenuta approvazione della Proposta, risultata “ conforme a quanto previsto dal D.M. 28.12.2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il GAS EEN 9/11 e ss.mm.ii.; ha fatto sèguito, quindi, la presentazione delle Richieste di Verifica e Certificazioni dei risparmi energetici conseguiti, secondo le scadenze previste nella Proposta approvata, richieste presentate in data 15.3.2016 (1' Richiesta), 30.9.2016 (2' Richiesta) e 22.3.2017 (3' Richiesta), che hanno ricevuto, tutte, la relativa approvazione e conferma con correlato rilascio dei certificati corrispondenti; in data 29.9.2017, è stata quindi inviata la 4' RVC, relativa al periodo di monitoraggio dal 1.3.2017 al 31.8.2017; del tutto inopinatamente e in maniera completamente difforme dal passato e dalle procedure sino a quel momento seguite ed adottate, il GSE ha inviato, in data 20.11.2017, una prima richiesta di integrazione documentale e di informazioni; malgrado tutte le precisazioni e le informazioni fornite, in data 12.3.2018, è stato inviato il preavviso di rigetto ex art.10 bis della legge 241/1990, cui, anche in questo caso, ha replicato con proprie deduzioni inviate in data 18.5.2018; invero, in data 28 giugno 2018, è stato notificato il provvedimento finale di rigetto del 4° RVC; tale provvedimento di rigetto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale dinanzi a questa A.G.; nelle more del giudizio, è sopravvenuta la nuova disposizione normativa di cui all’art. 56 del D.L. n.76 del 2020, convertito, con modifiche, in legge n.120 del 2020 che ha apportato, con i commi 7 ed 8, delle modifiche sostanziali all’art. 42 del D. Lg.vo n.28 del 3.3.2011; in forza di tali nuove disposizioni, sul presupposto di possedere tutte le condizioni in fatto e in diritto per ottenere la revoca del provvedimento di annullamento dell’incentivo, ha presentato, in data 17 settembre 2020 apposita istanza ai sensi dell’art. 56, comma 8 del D.L. n.76/2020 e stante il silenzio serbato dal GSE malgrado fosse trascorso il termine dei 60 giorni stabilito dalla stessa norma per provvedere, ha inviato dapprima una istanza di sollecito e, quindi, a fronte della perdurante inerzia, ricorso ex art.31 del CPA avverso il silenzio-inadempimento del gestore; in prossimità dello svolgimento della udienza di discussione del ricorso, il GSE ha inviato, per la prima volta, con provvedimento del 14.06.2021, una richiesta di tendente ad ottenere osservazioni e chiarimenti rispetto ad una propria interpretazione della nuova normativa; ha fornito immediatamente le proprie osservazioni, con comunicazione del 21 giugno 2021, insistendo per l’applicazione della nuova disposizione di legge; nel frattempo, la discussione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, rinviata a fronte dell’invio del provvedimento 14 giugno 2021 del GSE, è stata nuovamente fissata per la data del 29 settembre 2021 e anche in questo caso, a ridosso e in prossimità della data così fissata, il GSE ha emesso il provvedimento qui impugnato, prot.n. GSE/P20210026299 del 24 settembre 2021, notificato in pari data, di rigetto della istanza di revoca presentata.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati in via principale, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 8 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE n. 120/2020. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETA' ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. CARENTE MOTIVAZIONE.
Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente ha lamentato che, contrariamente a quanto assunto dal Gestore, l’art. 56 co. 7 D.L. n. 76/2020 sarebbe applicabile anche ai casi di rigetto (come quello di specie) e non soltanto a quelli di decadenza e poiché non sarebbero stati forniti dati non veritieri e dichiarazioni false, la valutazione di rigetto sarebbe illegittima ed il provvedimento del GSE meritevole di essere revocato essendo intervenuto oltre il termine di 18 mesi di cui all’art 21 nonies L 241/90;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL’ART.42, COMMA 3 DEL D. Lg.VO 28/2012. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
Con il motivo di ricorso in esame la ricorrente ha lamentato che il Gestore avrebbe dovuto esclusivamente accogliere o rigettare l’istanza di applicazione art. 56 co. 8 D.L. n. 76/2020 e quindi disporre o meno la revoca del suo precedente provvedimento di rigetto della 4ª RVC e non anche disporre per la prima volta il recupero degli incentivi percepiti con riferimento alle prime tre RVC.
3. In virtù di tali causali, ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale.
4. Con ricorso per motivi aggiunti del 23.03.2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il GSE ha specificamente determinato l’importo degli incentivi da restituire, pari ad Euro 151.634,84 e ne ha intimato il pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del nuovo provvedimento.
5. A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità, in via derivata, dell’atto impugnato, avanzando plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
6. Si è costituito il GSE per resistere al ricorso.
7. In data 6.04.2022, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione preliminarmente proposta.
8. All’udienza di smaltimento, tenuta da remoto in data 23 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
9. Come esposto in narrativa, con i provvedimenti ivi censurati il Gestore ha ritenuto di non potere accogliere l’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, avanzata dalla ricorrente, in quanto relativa non già ad annullamenti d’ufficio, bensì a provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione agli incentivi e, dunque, in quanto tale, esorbitante dall’ambito di applicazione della norma.
Orbene, la ricorrente, premesso che la novella del d.l. 76/2020 avrebbe inteso ricondurre i poteri di verifica e controllo del GSE nell’alveo dell’autotutela, evidenzia come l’assoggettamento ai presupposti di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, oggi contenuto nell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 per effetto delle modifiche introdotte dal comma 7 dell’art. 56 d.l. 76/2020, debba essere interpretato come riferito non soltanto ai provvedimento di decadenza dagli incentivi (o annullamento d’ufficio), ma anche a quelli di rigetto dell’istanza di ammissione.
Così definita la portata delle modifiche introdotte dal comma 7, considerato che il comma 8 dell’art. 56 impone al GSE di applicare queste ultime su istanza dell’interessato, la ricorrente sostiene che anche il procedimento di riesame di cui al ridetto comma 8 sia applicabile a qualsiasi provvedimento adottato in esercizio del potere di verifica e controllo ex art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, sia di decadenza sia di rigetto della domanda di accesso ai benefici.
10. Le argomentazioni della ricorrente non colgono nel segno, giacché incentrate sulle modifiche introdotte dal comma 7 dell’art. 56, anziché sulla corretta interpretazione del comma 8 del medesimo articolo, il quale, a differenza del primo, prevede espressamente che la nuova disciplina trovi applicazione “s u richiesta dell'interessato ” ai procedimenti “ definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi ”, purché ancora sub iudice .
Peraltro, la ricorrente non chiarisce il criterio in base al quale ritiene che l’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 (riguardante i poteri di verifica e controllo del GSE e i relativi provvedimenti di rigetto delle istanze e di decadenza degli incentivi) sia integralmente trasponibile al comma 8, che regola, per quanto qui di interesse, un procedimento di riesame della decadenza attivabile ad istanza dell’interessato.
Invero, le due previsioni si rivelano fra di loro eterogenee per oggetto: mentre il comma 7 disciplina innovativamente i presupposti di esercizio del potere di verifica e controllo, il comma 8 riguarda il differente profilo concernente l’applicabilità della novella ai procedimenti in corso e (ciò che qui specificamente rileva) lo speciale procedimento di riesame che esso stesso ha introdotto.
Da tale diversità deriva che la latitudine del campo applicativo di una norma non assume significato in riferimento a quello dell’altra, quest’ultimo il quale deve essere individuato autonomamente in base agli ordinari criteri ermeneutici.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, l’inciso iniziale del comma 8 (“ le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche […]”) si rivela del tutto inidoneo e, a ben vedere, inconferente al fine di affermare, come vorrebbe la ricorrente, che il procedimento di riesame dovrebbe trovare applicazione ad ogni provvedimento di verifica e controllo ex art. 42 d.lgs. 28/2011.
Ad ogni buon conto, giova richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato in tema di interpretazione dei succitati commi 7 e 8 del d.l. 76/2020.
Anzitutto, è stato “ precisato in merito alla novella del 2020 che questa non ha natura di interpretazione autentica né ha inciso sulla natura del potere esercitato dal GSE, che rimane quello di decadenza, seppur accomunato a quello di autotutela limitatamente ai presupposti per il suo legittimo esercizio (ex multis, questa Sezione, sentenza n. 5770/2021; Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenze n. 2501/2022, n. 2747/2022) ” (in termini, di questo Tribunale – Sezione III ter, sent. 5 maggio 2022, n. 5602).
In secondo luogo, si è chiarito che le modifiche di cui al comma 7, che impongono al GSE il rispetto delle condizioni poste dall’art. 21 nonies l. 241/1990, trovano generale applicazione ai provvedimenti costituenti esercizio del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 emessi successivamente all’entrata in vigore della novella.
Per quanto riguarda poi il comma 8, esso contiene una clausola di estensione dell’ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 7, per effetto della quale le modifiche in parola trovano applicazione anche:
a) ai procedimenti di annullamento d’ufficio in corso;
b) ai procedimenti definiti con provvedimenti di decadenza oggetto di impugnazione ancora pendente, ove vi sia apposita richiesta di riesame da parte dell’interessato.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di richiamare quanto affermato da TAR Lazio, Sez. III ter, sent., 8 novembre 2021, n. 11452, secondo cui “ La disposizione introdotta impone dunque al Gestore di rivalutare la posizione del soggetto titolare di un impianto raggiunto da provvedimento di decadenza alla luce dei presupposti di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990, articolo che disciplina il generale potere di annullamento d’ufficio dell’amministrazione. 3.1 Ad avviso del Collegio il DL 76/2020 introduce dunque un procedimento di natura eccezionale, avente una finalità di sanatoria e ispirato dalla ratio di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile; tale potere appare caratterizzato dalla: 1) doverosità; […]; 2) discrezionalità ”.
Così delineati caratteri generali della disciplina di cui al comma 8, e in particolare evidenziatone l’eccezionalità e la finalità di sanatoria, appare evidente che il riferimento letterale ai provvedimenti di decadenza ivi contemplato non sia suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Del resto, tale espresso riferimento postula una consapevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, ai fini dell’applicazione dello speciale procedimento di riesame previsto dal comma 8, di selezionare tra le fattispecie di cui all’art. 42, comma 3, nelle quali si sostanzia il potere di verifica del GSE (“ il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi ”), soltanto quella della decadenza dagli incentivi.
In definitiva, il chiaro e univoco dato letterale del comma 8 non può essere superato e osta all’accoglimento delle censure poste a fondamento dei secondi motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.
11. Neanche si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio le censure sostenute nel ricorso principale nella parte viene dedotto che il Gestore si sarebbe dovuto limitare a rigettare l’istanza di riesame del provvedimento rigetto 4ª RVC e non avrebbe potuto disporre il recupero degli incentivi percepiti con riferimento alle prime tre RVC.
Invero, nel caso di specie il Gestore, in ossequio a quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter art 42 D.Lgs 28/2011 e in esito all’istanza di parte ricorrente e dunque dopo una nuova istruttoria e valutazione degli elementi di fatto, ha emesso un nuovo provvedimento di diniego, con richiesta di restituzione incentivi indebitamente percepiti.
12. Infine, si rivela che, dall’infondatezza dei motivi di ricorso principale deriva quella dei motivi aggiunti con cui si è impugnata per illegittimità derivata la richiesta di restituzione dell’importo di € 151.634,84, a titolo di recupero di n. 784 TEE di Tipo I percepiti nel periodo 2016, 2017.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione a favore dell’avv. Gianluigi Pellegrino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li respinge.
Condanna Ener Globo s.r.l. al pagamento, a favore di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell’avv. Gianluigi Pellegrino, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO