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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 30/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Parte_1
per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Viale Gorizia, n. 52
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
6408/2022 pubblicata il 6/7/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
11.10.2021 deduceva: - di essere detenuto dal 2012; - di aver lavorato per il Controparte_1
1 Ministero della Giustizia, durante la detenzione, presso l'Istituto Casa di Reclusione di Parma;
- di aver prestato continuativamente attività lavorativa presso l'istituto menzionato dal mese di maggio
2012 al mese di settembre 2020 ricoprendo diverse mansioni, quali “Scopino” cat. C;
“Piantone” cat. B;
“Addetto alle pulizie”, cat. D, mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai servizi vari di istituto regolati dal CCNL “Alberghi e Mense”. Specificava che aveva ricevuto sino al mese di settembre
2017, per detta attività, un trattamento economico complessivo pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte;
e ciò in quanto solo dall'1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi, sino a quel momento rimaste invariate dal 10.11.1993, agli incrementi contrattuali intervenuti. Ritenute, pertanto, le remunerazioni percepite per le mansioni svolte anteriormente al 2017 inadeguate, chiedeva la condanna del al pagamento Parte_1
degli importi analiticamente indicati nei conteggi di cui al ricorso, pari ai due terzi del trattamento economico vigente al momento di espletamento della prestazione lavorativa (detratto quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro) e la conseguente regolarizzazione previdenziale.
Chiedeva, quindi, in particolare, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi” e, conseguentemente, “condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 6.670,23 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 462,65 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 7.132,88
(settemilacentotrentadueottantotto/00), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti”, oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione quinquennale, ex Parte_1
art. 2948 c.c. con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 19.1.2022. Quanto al termine prescrizionale, essendoci stata un'interruzione del rapporto di lavoro a luglio 2015, le pretese del ricorrente
2 dovevano considerarsi sino a tale data prescritte. Si dichiarava, quindi, disponibile, in un'ottica transattiva e senza riconoscimento di responsabilità, a conciliare la lite corrispondendo l'importo richiesto per i mesi da agosto 2015 a settembre 2017. Concludeva nei seguenti termini: “in caso di mancata conciliazione della lite nei termini sopra descritti, ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite anteriormente al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.”.
Con la sentenza n. 6408/2022 pubblicata il 6 luglio 2022 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, premesso che la diversità delle mansioni svolte nei diversi periodi non valeva ad escludere la continuità ed unicità del rapporto dal 2012 al 2017, trattandosi pur sempre di mansioni riconducibili alla figura di addetto ai servizi vari di istituto, disattendeva l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal “sulla scorta della giurisprudenza di legittimità a mente della Parte_1
quale in tema di lavoro carcerario il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché nei confronti del prestatore di lavoro è configurabile una situazione di “metus” ma la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, non può estendersi all'intero periodo di detenzione”; accoglieva, quindi, integralmente la domanda.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.10.2023, proponeva appello il
, affidandosi ad una sola, articolata censura, denominata “Violazione e/o Parte_1 falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale”. Sosteneva l'appellante che il Tribunale aveva errato nell'affermare che il termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto;
invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo doveva considerarsi del tutto irrilevante.
Lamentava, quindi, che il Tribunale non aveva considerato come, nella specie, vi fosse stata una successione di rapporti di lavoro sicchè doveva escludersi che l'instaurazione del successivo rapporto di lavoro potesse ripercuotersi sul decorso del termine di prescrizione relativo al precedente rapporto di lavoro, già esauritosi. Pertanto, considerando che nel caso di specie vi era stata un'interruzione del rapporto a luglio 2015 e che la notifica del ricorso era avvenuta in data 19 gennaio 2022, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare parzialmente prescritto il diritto del lavoratore alle differenze retributive, per i periodi fino al mese di luglio 2015. Chiedeva, quindi, di “annullare
e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, dichiarare parzialmente
3 prescritte le pretese di controparte, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione dell'appello proposto dalla Controparte_1
controparte e la conferma della decisione impugnata anche in considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali resi dalla Suprema Corte in materia di lavoro carcerario.
All'odierna udienza del 24.6.2025 l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare al giudizio di appello, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
il difensore della parte appellata ha insistito per la condanna di controparte alle spese del grado. La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Il giudizio va dichiarato estinto.
Come detto, la parte appellante ha rinunciato al gravame.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l' appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Sez. 2, Sentenza
n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso in questione , costituendosi nell'odierno grado d'appello, ha Controparte_1
richiesto solamente il rigetto del gravame, richiamando le conclusioni già rassegnate in primo grado e interamente accolte dal primo giudice. Pertanto, non ha alcun interesse alla prosecuzione del processo e ad una pronuncia di merito, tenuto conto che l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'accettazione, pertanto, nella specie non è richiesta.
In ogni caso, all'odierna udienza ha preso atto della rinuncia del Controparte_1 Parte_1 senza opporre alcunchè. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Per quanto riguarda le spese del grado, l'articolo 306 c.p.c. prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
4 Nella specie il appellante, nel formulare all'udienza la dichiarazione di rinuncia Parte_1
agli atti del giudizio, ha proposto alla controparte la compensazione delle spese di lite che, tuttavia, non è stata accolta dalla difesa di . Controparte_1
Pertanto, in difetto di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare all'appellato Parte_1
le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, avuto riguardo al fatto che la Parte
Pubblica ha eccepito in primo grado e fatto valere in appello la prescrizione solo parziale delle pretese azionate - fino al mese di luglio 2015 -, pari a euro 3.367,26, sicché tale importo rappresenta il valore della causa nel presente grado) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese Parte_1
sostenute da per il presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, Controparte_1
oltre IVA, C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, antistatario.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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