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29 novembre 1988
29 novembre 1988
Art. 9. (Svincolo delle polizze di assicurazione) 1. Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potra' comunque essere inferiore alle quote di indennita' versate maggiorate degli interessi legali.
Nota all' art. 9, comma 1:
Il R. D. L. n. 5/1942 , concerne la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennita' dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego.
Nota all' art. 9, comma 1:
Il R. D. L. n. 5/1942 , concerne la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennita' dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 3
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- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- violazione dell'art. 3 della L. 241/90·
- anzianità di servizio·
- sospensione degli incrementi retributivi·
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