Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00558/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI LE OV in Lecce, viale M. De Pietro;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, emesso il 25.1.2022 e notificato il 12.3.2022, con il quale l’Organismo Pagatore di AG.E.A. ha accertato in via definitiva la sussistenza del credito dell’Agenzia medesima nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, pari ad € 25.840,88, per indebita percezione dei contributi comunitari finanziari erogati in relazione alla Domanda Unica - Campagna 2013 (quale nuovo Agricoltore), con disposizione di recupero e di annullamento dei titoli assegnati della Riserva Nazionale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Bruno;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato in quanto:
l’impugnato provvedimento di AG.E.A. di accertamento definitivo del credito, di annullamento dei titoli della Riserva Nazionale e di recupero delle somme erogate, non si basa solo sulle risultanze del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110 e 640-bis c.p. (in ordine al quale il Tribunale di Taranto - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari il 28.03.2022 ha disposto l’archiviazione solo per l’intervenuta prescrizione del reato e non già per ragioni attinenti l’infondatezza della notizia di reato) ma anche e, soprattutto, sul rapporto informativo e relativi allegati trasmessi dalla Guardia di Finanza di Taranto ad AG.E.A. che li ha autonomamente valutati;
peraltro, non sembra potersi ravvisare nella valutazione discrezionale operata in proposito dalla P.A. resistente - che nel caso di specie, appare aver ritenuto (correttamente) applicabile la clausola anti elusione di cui all’art.30 del Regolamento CE n. 73/2009 - alcuna manifesta illogicità, erroneità o violazione della normativa U.E. in materia, non avendo la ricorrente verosimilmente avviato l’attività agricola atteso che: la stessa ha spontaneamente dichiarato nel processo verbale di constatazione del 16 ottobre 2016 redatto dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Taranto di non aver potuto continuare l’iniziativa imprenditoriale a causa del decesso del padre; l’avvio dell’attività agricola da parte della stessa non è neppure dimostrato, atteso che il documento fiscale del 10.07.2013 della ditta -OMISSIS- è solo un preventivo di spesa per le attività agricole ivi indicate;
inoltre, appare verosimile il ritenuto fittizio “accordo simulatorio” avuto riguardo, fra l’altro, alla consistente dimensione dei terreni (oltre 50 ettari) ceduti gratuitamente, a fronte della cessione dei titoli (per un valore di circa 29.000 euro) al modico importo di € 950,00;
Ritenuto, pertanto, che il pronto recupero dell’indebito comunitario erogato alla ricorrente (quale nuovo Agricoltore) appare doveroso per AG.E.A. (senza poter fondatamente argomentare di pretese disparità di trattamento).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO