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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 11/09/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7455 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PALOMBA STEFANO, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la presente Persona_1
sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Per_ Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni
41 al momento della visita, risulta affetta da: Obesità di terza classe con complicanze artrosiche;
Sindrome fibromialgica;
Ipertensione arteriosa senza danno d'organo; OSAS lieve;
Sindrome depressiva endoreattiva lieve.
Quanto alla obesità, il ctu chiarisce che la ricorrente presenta un indice di massa corporea di che configura un'obesità di terza classe. NumeroDi_1
“E' da considerare - prosegue il ctu - che l'indice di massa corporea per classificare un'obesità grave o di terza classe deve essere ≥ 40, per cui nel caso in discussione si posiziona poco al di sopra del valore soglia”.
Secondo il ctu la ricorrente può espletare attività con qualche limitazione funzionale, se comparate con una persona del medesimo sesso ed età in condizioni standard, ma in autonomia. La presenza di menomazioni è alla base del codice valutativo ed è da considerare che il codice tabellare coinvolto
(7.105) richiede la contestuale presenza di complicanze artrosiche che, nella ricorrente si concretizzano a livello delle mani, anche e delle ginocchia con la presenza di un minus, per altro poco incidente, dell'arto inferiore destro di circa 1 cm.
Si ritiene che sussistano i presupposti per poter riconoscere per intera la percentuale valutativa della fascia, ossia il 40%.
Quanto alla fibromialgia, il ctu osserva che l'infermità è riportata nei certificati ortopedici del
08.06.2023 e del 24.01.2023 non come diagnosi fondamentale bensì come corollario alla gonalgia bilaterale da osteoartrite, alla metatarsalgia, all'artrite della mano, mentre non è diagnosticata nella relazione reumatologica (che è la branca specialistica specifica) del 24.11.2022, né è riportata nel certificato introduttivo. Pertanto che le fibromialgie costituiscano un epifenomeno delle manifestazioni artrosiche/artritiche menzionate.
Ne consegue che la valutazione di tale patologia, secondo il ctu, non può essere correlata al codice analogico 9.303 (invocato nelle osservazioni in ATP dalla parte) che richiede l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni, infermità non correlabile per espressività menomativa.
Quanto all'ipertensione arteriosa, che costituisce un fattore di rischio predisponente ad
Per_ un'arteriosclerosi, il ctu dott. chiarisce che nella valutazione sono state considerate le tre principali determinanti che condizionano l'efficienza e la validità dell'apparato cardiovascolare quali componenti della funzione cardiaca in toto (la funzione di pompa cardiaca – F.E. 60% -, il ritmo cardiaco e la circolazione coronarica) e le ripercussioni sintomatologiche in caso di disfunzione del sistema con la relativa correlazione NYHA. Alla luce di quanto riportato, quindi, il ctu non ha riscontrato un danno d'organo significativo. Ne consegue che la menzionata patologia incide moderatamente sulla validità somatica della ricorrente e va valutata con il codice analogico 6.445.
Il ctu inoltre, rileva che “Dalla documentazione risulta una diagnosi di sindrome delle apnee notturne formulata dal P.O. di Maddaloni/S. Felice il 18.09.2024, mentre una consulenza pneumologica pressoché simultanea (02.07.2024) non la riporta. E' comunque allegata una polisonnografia da cui risulta un quadro lieve, giudizio rafforzato da una spirometria che riporta una capacità vitale, un volume espiratorio massimale e un indice di Tiffeneau nella norma. Inoltre, la prescrizione di ventilatore polmonare (18.09.2024) non è associata all'erogazione che avviene attraverso la concessione in comodato del presidio da parte della ASL di residenza in uno alla tempistica di consegna dei consumabili. E' da notare che tale infermità non è riportata nel certificato introduttivo
e che non si è riscontrata un'insufficienza respiratoria latente sia all'esame obiettivo sia alla determinazione della saturazione dell'ossigeno ematico del 99%. L'infermità viene, quindi, inquadrata nel codice analogico 6.013”.
Quanto infine all'aspetto psicologico, il ctu osserva che nel caso in esame non si riscontra una “storia naturale”, ossia un riscontro in una documentazione adeguata alla realtà clinica, che la ricorrente non
è in carico a una struttura psichiatrica pubblica o privata di salute mentale;
che l'elemento di riferimento, ossia l'evento scatenante, non è identificato;
che nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, non sono stati riscontrati elementi quali la profonda riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante, riscontrandosi quindi come moderata l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa, e che quindi conclude per il riconoscimento in capo alla parte di una “sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Per tutto quanto esposito, il ctu ha così valutato le predette patologie:
1. Obesità di terza classe con complicanze artrosiche: codice 7.105 = 40%
2. Sindrome fibromialgica: codice analogico ridotto 9.306 = 25%;
3. Ipertensione arteriosa senza danno d'organo: codice analogico 6.445 = 11%;
4. OSAS lieve: codice analogico 6.013 = 11%.
5. Sindrome depressiva reattiva lieve: codice 2.204 = 10%.
Le predette infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 = 55% + n. 3 = 60% + n. 4 = 64%.
L'entità delle infermità della ricorrente, a parere del CTU, sono tali da incidere complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 64% con decorrenza dal
20.2.2023, con esclusione quindi del requisito sanitario utile sia per il riconoscimento della pensione di inabilità sia per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Le conclusioni rese dal ctu sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
L'opposizione va rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 15570/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, dichiarando la ricorrente invalida al 64% dal 20.2.2023;
- dichiara le spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 22/09/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo