Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.25 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 488.24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Giovanni Alfieri, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.01.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ .. 1) Accertare e dichiarare CP_1 che il sig. ha diritto a percepire dall' il saldo del Trattamento Parte_1 CP_1 di fine servizio maturato per il periodo di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dello Stabilimento Militare Spolette, Ministero della Difesa e Ministero della Cultura dal 06.02.1981 al 30.09.2019 corrispondente ad una somma pari ad € 29.142,73 o quella che sarà ritenuta di giustizia;
2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € CP_1
29.142,73 a titolo di saldo TFS per il periodo dal 06.02.1981 al 30.09.2019 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta dal dovuto pagamento fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che dichiara di averne fatto anticipo;
. ...” Si è costituito l' ed ha eccepito che per consentire la materiale erogazione del CP_1 trattamento, era necessario che l'ultimo datore di lavoro (Parco Archeologico di Pompei) rettificasse e certificasse la relativa posizione assicurativa in conformità al modello PL1 precedentemente trasmesso, inserendo il regime di servizio TFS dal 06/02/1981 al 31/12/2004 e sostituendo il regime TFR attualmente presente con quello TFS per i periodi dal 01/01/2005 al 30/11/2005, nonché dal 01/01/2006 al 31/12/2013, essendo necessario che, in conformità alla stessa, risultasse il regime TFS per l'intera carriera lavorativa, quindi dal 06.02.1981 al 30.09.2019 e ciò in conformità alle indicazioni di cui all'allegata Circolare 125/22, risultando i fondamentali CP_1
In corso di giudizio la difesa dell'istante, preso atto dell'effettiva erogazione delle prestazioni, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in considerazione della circostanza che il pagamento avveniva solo dopo la prima udienza. Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'intervenuto pagamento della prestazione per cui è venuto meno l'interesse dell'istante alla definizione del giudizio. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambe le parti. Le spese sono compensate in misura della metà tenuto conto della condotta collaborativa dell'Istituto e della causa del ritardo, non imputabile a negligenza;
per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l al pagamento delle spese di giudizio in misura della metà liquidate in CP_1 complessivi euro 670,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione e compensa la restante parte. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 25.03.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè