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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3822 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, vertente tra
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Venezia, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, C.F._2
Via Ferriera n. 11, come da procura in atti
appellante
e
(sottoscrittore della polizza n. 1310750), partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
PE LG, codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli, Via C. Console n. 3, come da procura in atti
appellata
nonchè
, RAPPRESENTANZA (sottoscrittori delle polizze n. 1207430 e Controparte_2 Controparte_3
n. 1236299), partita IVA , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Yasmin P.IVA_1
Cavallaro, codice fiscale , e dall'avv. Alba Brancati, codice fiscale , C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori e Email_1
come da procura in atti Email_2
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 219/2020 resa dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 31/1/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante, “riformare integralmente la decisione adottata dal Tribunale di Avellino con la sentenza n.
219/2020, pubblicata e comunicata in data 31/01/2020 e, per lo effetto, sentire condannare la società
convenuta di , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 Controparte_4
al pagamento dell'importo di 23.039,28 Euro, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, a favore del
Dott. , ed al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio a Parte_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata “rigettare l'appello avverso e confermare l'impugnata sentenza con Parte_2
la vittoria delle spese e competenze del grado”.
Per l'appellata di , “in via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. CP_1 CP_2
- dichiarare inammissibile la produzione documentale di controparte in appello e disporne lo stralcio, senza
tenerne conto in sede di decisione;
In via principale: rigettare l'appello proposto dal dott. Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione di
[...]
primo grado;
in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui venisse accolto, anche solo parzialmente, l'appello
avversario, condannare la di quegli che hanno Controparte_4 Parte_3
assunto il rischio dei certificati n. 1207430 e n. 1236299, al pagamento di quella somma che verrà ritenuta
provata, con applicazione della franchigia del 10% in virtù dell'art. 14 del contratto di assicurazione. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, notificato il 6-11 febbraio 2008, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, il Rappresentante generale per l'Italia dei di , deducendo di CP_1 CP_2
avere ricoperto la carica di Direttore Generale dell' nel periodo compreso tra il 1995 e il Pt_4
31/12/2000, stipulando, a copertura del rischio da responsabilità civile, le seguenti polizze, previste per i
Direttori Generali delle 1) per il periodo dal 10/7/1995 al 10/7/1998 polizze Parte_5 Controparte_5 dettagliatamente indicate in citazione e non ulteriormente rinnovate a seguito di disdetta dalla compagnia di assicurazione;
2) per il periodo dal 10/7/1998 al 10/7/1999 polizza di n. 1207430; 3) per il CP_1 CP_2
periodo dal 10/7/1999 al 10/7/2000 polizza di n. 1236299; 4) per il periodo 10/7/2000 al CP_1 CP_2
10/7/2001 polizza di n. 1310750. CP_1 CP_2
1.1 - L'attore in prime cure precisava che: con lettere raccomandate del 16/7/2002 e del 27/12/2002 aveva denunciato alla di di aver ricevuto la notifica in data 17/9/2002 di un avviso di garanzia, CP_1 CP_2
relativo ad ipotesi di reato per fatti e comportamenti posti in essere con l'adozione delle deliberazioni nn.
564 e 565 del 7/4/1997 e n.ri 418 e 419 del 15/4/1998, relative alla ricostruzione delle carriere di alcuni
Par dirigenti - che, con sentenza n. 52/07 del 9/11/2005, emessa dalla Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale della Corte dei Conti era stato condannato al pagamento della somma di euro 6.000,00 in favore
Par dell' oltre interessi legali e spese legali per euro 173,29; -che, inoltre, aveva pagato le parcelle dei propri difensori dell'importo di euro 16.806,74; -infine, che con missiva del 27/5/2004, la convenuta compagnia di assicurazione aveva definitivamente respinto la sua richiesta di rimborso delle somme suindicate, giustificando tale decisione con l'inefficacia ed inoperatività del contratto di assicurazione stipulato inter partes, nonostante la circostanza che tale contratto (ed, in particolare, gli artt. 15 e 18 delle condizioni generali di contratto) prevedesse l'operatività di una garanzia postuma.
1.2 - Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva emettersi sentenza di accertamento dell'obbligo della convenuta società di assicurazione di pagare, in virtù del contratto di assicurazione intercorso, l'indennizzo nella misura corrispondente all'importo richiesto, nonché di tenerlo indenne dal pagamento di somme che le parti danneggiate avrebbero potuto richiedere in futuri giudizi civili per il medesimo sinistro, nonché
sentenza di condanna al pagamento dell'indennizzo stesso e delle spese di lite.
2 - Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione convenuta, con due distinte comparse di costituzione e risposta (con il patrocinio di due diversi difensori), di cui una per la in qualità di CP_1
sottoscrittore delle prime due polizze e, l'altra, sempre per la ma quale sottoscrittore CP_1
dell'ultima polizza stipulata dall'attore.
2.1 - La convenuta, con entrambe le comparse, contestava la domanda attorea, eccependone l'infondatezza, sul presupposto che nessuna delle tre polizze stipulate copriva il sinistro per cui è causa in base agli accordi contrattuali: si trattava, infatti, per parte convenuta, di sinistro ascrivibile a comportamenti dolosi dell'assicurato esclusi dalla copertura assicurativa ex art. 15 delle condizioni generali di contratto e di comportamenti relativi a periodi non coperti dalla copertura assicurativa in base all'art. 18 delle medesime condizioni generali.
2.2 - La convenuta, costituitasi quale sottoscrittrice delle prime due polizze eccepiva, altresì, la mancata copertura assicurativa derivante dal fatto che la condanna subita dall'attore derivava da un comportamento doloso.
Con entrambe le comparse, la chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di CP_1
lite.
3 - Sulle sole produzioni documentali in atti, il Tribunale di Avellino tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26/11/2019.
4 - Con la sentenza n. 219/2020 il Tribunale di Avellino rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento in favore della convenuta di , , delle spese CP_1 CP_2 Controparte_4
di lite, che liquidava in euro 4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) “In via preliminare, va
rilevata la fondatezza dell'eccezione di irritualità della costituzione della convenuta, evocata in giudizio
tramite l'unico rappresentante per l'Italia (avente la veste di unico contraente in tutte e tre le polizze per cui
è causa e costituente un unico soggetto giuridico), con due distinte comparse per le diverse polizze e con il
patrocinio di diversi difensori;
pertanto, pur essendo ammissibili le difese contenute nelle due costituzioni,
non essendo possibile espungerne una piuttosto che l'altra, ai fini dell'eventuale liquidazione delle spese di
lite a carico della controparte soccombente dovrà trovare applicazione l'art. 8 del d.m. n. 55/14”. 2) Risulta
inammissibile l'eccezione di esclusione dalla copertura assicurativa in base all'art. 15 delle condizioni generali sollevata dalla convenuta costituitasi quale stipulante delle prime due polizze in ordine cronologico. Infatti, tale eccezione è stata sollevata nella comparsa di costituzione depositata oltre il termine perentorio di venti giorni prima dalla data della prima udienza di comparizione indicata in citazione. 3) “Con riferimento all'altra eccezione della convenuta, giova sottolineare che la denuncia di
sinistro è stata fatta dopo la scadenza dell'ultima delle tre polizze stipulate dall'attore, quella n. 1310750.
Infatti, quest'ultima aveva quale periodo di copertura quello compreso tra il 10.7.2000 ed il 10.7.2001.” 4) Il
sinistro non è stato denunciato nei periodi di copertura delle tre polizze per cui è causa. “Pertanto, non può
operare la copertura assicurativa fornita dalle polizze in esame esclusivamente per le richieste di
risarcimento presentate nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Tanto è previsto nell'art. 18 (intitolato “Inizio e termine della garanzia”) delle norme volte a regolare la copertura assicurativa allegate
ai contratti”. 5) Inoltre, non può operare la garanzia postuma, parimenti prevista dall'art. 18, volta a coprire le richieste di risarcimento ricevute e denunciate all'assicuratore nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, “ove afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di
efficacia dell'assicurazione stessa”. Infatti, “il momento in cui l'attore (quale assicurato) ha posto in essere i
comportamenti colposi oggetto per cui è causa corrisponde con la data di adozione delle due delibere
suindicate:
7.4.1997 e 15.4.1998”. Comportamento, quindi, che non risulta essere stato posto in essere nel periodo di efficacia delle polizze. Difatti, “i periodi di efficacia delle tre polizze per cui è causa sono i
seguenti: 1) 10.7.98 - 10.7.99; 2) 10.7.99 - 10.7.00; 3) 10.7.00 - 10.7.01”. 6) “Le eccezioni sollevate dalla
convenuta relativamente all'inoperatività della copertura assicurativa in applicazione degli artt. 15 e 18
delle condizioni generali di contratto sono fondate. Pertanto, la domanda va rigettata”. 7) In applicazione del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite.
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello , sulla base di un unico motivo. Parte_1
L'appellata si è costituita con due separate comparse, con il patrocinio di differenti difensori, CP_1
concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
6 - All'udienza collegiale dell'11/12/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Con un unico motivo di appello censura la sentenza gravata lamentando Parte_1
l'errore del primo giudice nell'interpretazione delle condizioni generali di assicurazione.
Afferma l'appellante che il Tribunale ha identificato “erroneamente, la durata dell'assicurazione -che è
quella decorrente dalla data di stipula fino alla scadenza indicata in polizza- con il periodo di efficacia
dell'assicurazione, di cui all'art. 18 delle CGA che, difatti, viene titolato come inizio e termine della
garanzia”.
Per le clausole assicurative in esame (artt. 15 e 18) vanno, invece, interpretate nel Parte_1
senso che “il periodo di efficacia dell'assicurazione non coincide con la durata della polizza ma si estende ai
periodi garantiti, quelli retroattivi e quelli di vigenza della polizza”. Secondo la teoria dell'appellante, quindi,
il “periodo di efficacia della polizza” dovrebbe essere conteggiato a decorrere dai due anni precedenti alla stipula della prima polizza posto che la stessa copre anche i comportamenti colposi verificatisi non oltre due anni prima della data di stipula della polizza stessa. Quindi, secondo la tesi dell'appellante, la copertura assicurativa, nella fattispecie, sussisteva atteso che il sinistro era stato denunciato agli assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità
dell'Assicurazione e, soprattutto, lo stesso era afferente a comportamenti colposi in essere “durante il
periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa” decorrente dai due anni precedenti la stipula della prima polizza con CP_1
8 - Preliminarmente, va sottolineato che il documento depositato in atti dall'appellante con il numero 3)
risulta essere stato prodotto per la prima volta soltanto in sede di gravame ed è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Di tale documento, per tanto, non può tenersi conto ai fini della decisione.
8.1 - Ciò premesso, nel merito, il motivo in esame risulta infondato e deve essere disatteso. La motivazione del Tribunale risulta, infatti, condivisibile perché coerente ed esente da vizi logici ed errori di diritto.
La fattispecie assicurativa in esame rientra tra le assicurazioni così dette claims made, a richiesta fatta, nelle quali è determinante è il momento in cui perviene all'assicurato la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, che manifesta la volontà di un ristoro patrimoniale, e ciò indipendentemente da quando sia avvenuto l'atto o il fatto dannoso.
Ne consegue che nel sistema claims made la copertura del rischio è delimitata a livello temporale e l'assicurazione è prestata nel caso di richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta durante il periodo di esecuzione del contratto, anche per condotte colpose poste in essere in epoca precedente alla stipula della polizza. In altre parole, il sistema claims made va a delimitare la copertura alle sole richieste di risarcimento giunte dall'assicurato in un previamente concordato periodo di assicurazione:
in tal modo, il rischio si delimita temporalmente e con certezza perché si trova a coincidere con la vigenza temporale della garanzia, e ciò rimuove alla fonte la possibilità di sinistri tardivi.
Nel caso di specie, infatti, l'articolo 18 delle condizioni generali di assicurazione prevede che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del
periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente polizza…”. Il contratto di assicurazione per cui è giudizio prevede, inoltre, che “l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri
denunciati agli assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione purchè
afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa”. Ciò vuol dire che, se è vero, in via ordinaria, che la polizza copre anche i sinistri derivanti da
“comportamenti colposi” posti in essere prima dell'esistenza della copertura assicurativa (nel caso di specie,
nei due anni antecedenti) è altrettanto evidente che, per aversi l'invocata copertura “a richiesta fatta” o claims made, le relative richieste di risarcimento devono necessariamente pervenire all'assicuratore “nel
corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione”; periodo che, testualmente e logicamente, non può che coincidere con il periodo stesso di durata dell'assicurazione. Diversamente opinando (come erroneamente fa l'appellante ritenendo che il “periodo di efficacia” debba comprendere i due anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza) si giungerebbe, infatti, all'assurda ipotesi di dover ritenere valida ed efficace una richiesta di risarcimento antecedente alla stipula stessa del contratto di assicurazione quando il rapporto assicurativo non era neppure ancora sorto.
Ciò posto se, nella prima previsione contrattuale, per “periodo di efficacia dell'assicurazione” si deve intendere il periodo di durata della polizza stessa, è altrettanto evidente che, anche per la seconda previsione contrattuale di garanzia postuma (cioè quella operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione purchè relativi a fatti occorsi nel periodo di efficacia dell'assicurazione) la medesima locuzione (“periodo di efficacia dell'assicurazione”) non può che intendersi, per coerenza logica e giuridica, che coincidente con il periodo di durata della polizza stessa.
8.2 - Nel caso di specie, per tanto, sebbene il sinistro fosse stato denunciato entro il termine di cinque anni dalla cessazione della validità dell'assicurazione (e ciò a prescindere dal fatto di ritenere sussistente, o meno, l'ipotesi di “continuità” di copertura, che si ha in caso di operatività del tacito rinnovo della polizza),
tale sinistro non risulta coperto dalla garanzia postuma atteso che i comportamenti che avevano dato origine al sinistro denunciato erano stati posti in essere in date (rispettivamente il 7/4/1997 ed il
15/4/1998) sicuramente antecedenti al “periodo di efficacia della polizza”; periodo che decorreva dal
10/7/1998.
Per quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
9 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico della appellante. CP_6
Purtuttavia, tenuto conto che la appellata sebbene costituita con due separate comparse e con il CP_1
patrocinio di differenti difensori ha sostanzialmente svolto una difesa identica, le suddette spese di giudizio vengono liquidate unitariamente, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00 in considerazione del limitato numero delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore Parte_1
delle appellate che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone