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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 26/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 541/2019
L'Avv. Mara Morelli, anche in sostituzione dell'avv. Capobianco e dell'avv.
Michela Morelli, discute la causa riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto negli scritti difensivi e, da ultimo, nelle memorie conclusive;
contesta parola per parola di quanto dedotto da parte opponente, e, in particolare si contesta fermamente l'assunto secondo cui il trasporto e lo smaltimento dei materiali a discarica sarebbero prestazioni non contrattualizzate e non autorizzate. Si richiama l'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data
22.03.2018 (art. 2 lett. G), che ha regolato in via definitiva i rapporti relativi agli oneri di discarica, riconoscendo espressamente la spettanza della somma di euro 22.493,34 a titolo di rimborso, subordinatamente alla produzione della documentazione di legge, pienamente consegnata e agli atti. Si contesta la denunzia di “autoproduzione” dei formulari e l'asserita mancanza dei bollini di pesa ufficiali, ribadendo che tutta la documentazione relativa al conferimento in discarica è stata regolarmente formata, vidimata e trasmessa al senza CP_1 che l'Amministrazione abbia mai formulato specifiche doglianze concrete. I FIR prodotti sono perfettamente rispondenti a quanto previsto dalla normativa
(D.lgs. 152/06 e DM 145/1998), contenendo tutti i dati richiesti e recando le attestazioni necessarie. La regolarità e la tracciabilità delle operazioni sono state certificate dagli organi tecnici e dalla Direzione Lavori, come risulta dalla nota acquisita al protocollo dell'Ente. Si contesta l'asserzione secondo cui la non avrebbe titolo ad operare alla data del Parte_1 conferimento. La voltura e l'autorizzazione sono state regolarmente rilasciate dagli enti competenti e risultano dalla documentazione agli atti;
ogni rilievo contrario è privo di fondamento e smentito dagli atti. Si osserva che la determinazione del prezzo e la scelta dell'impianto sono state definite nell'ambito del rapporto negoziale tra le parti e non sono mai state oggetto di riserva o contestazione specifica da parte del Comune, che ha sottoscritto la transazione e approvato la documentazione. Si insiste, infine, per l'ammissione delle prove orali già dedotte da parte di in quanto pertinenti e CP_2
rilevanti ai fini del decidere, ribadendo che il rigetto delle stesse sarebbe lesivo del diritto di difesa. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia, in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo per sentire i testimoni indicati in atti e solo in via subordinata si insiste per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto di tutte le eccezioni e domande avverse e per la condanna del alle spese di lite, diritti e onorari, con distrazione ai Controparte_3
sottoscritti procuratori.
E' presente per il l'avv. Giampiero Manzo il quale si Controparte_3 riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi proposte con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte che qui si contesta. Si oppone alla richiesta di rimessione della causa alla fase istruttoria data la natura documentale della causa. Chiede l'emissione della sentenza. Nel merito delle osservazioni riportate da controparte in calce al presente verbale, il CP_1
rinvia ai propri atti ed alla memoria ex art 281 sexies cpc depositata
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:44, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 541/2019
2 promossa da
) in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO GIAMPIERO, contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. CAPOBIANCO CHIARA, MORELLI
MARA e MORELLI MICHELA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto l'ingiunzione a CP_2 carico di della somma di € 22.493,34 Controparte_3
lamentando il mancato pagamento di tale somma dovuta per lo smaltimento di rifiuti e pattuita nell'ambito di una transazione intervenuta tra le parti il 22 marzo
2018 in relazione a un appalto per la “riqualificazione ambientale aree Fontana
Quercia e Fontana San Nicandro” che il aveva affidato in appalto alla CP_1
stessa CP_2
Con decreto n°114/19 del 31 marzo – 1° aprile 2019 nella procedura RG
302/2019 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 9 dicembre 2019 il Controparte_3
ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo deducendo
[...]
3 che la somma non era dovuta, non essendo stata consegnata al Comune la documentazione probatoria relativa allo smaltimento dei rifiuti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Nel proporre opposizione il ha dedotto che, con la Controparte_3 transazione intervenuta tra le parti, si era convenuto che “All'importo di €.
242.781,52 vanno aggiunti, previa consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge, gli oneri di discarica per €. 22.493,345 comprensivo di IVA, dovuti a titolo di rimborso di quanto pagato dall'appaltatore in favore della per oneri di discarica autorizzati, come da Parte_1 fattura n°19/16 che si allega alla presente”. In sintesi l'obbligo del pagamento sarebbe sorto soltanto per effetto della consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge.
Emerge dunque che non è in discussione il contenuto dell'originario contratto di appalto tra il e la società opposta né l'importo dovuto per gli oneri di CP_1 discarica (€ 22.493,34), temi superati dalla transazione intervenuta, contestata
è invece l'idoneità della documentazione posta a fondamento del credito.
Così delimitato l'ambito della controversia, osservato che non è in contestazione la fonte del credito (la transazione intervenuta tra le parti) né
l'importo, occorre esaminare puntualmente le contestazioni formulate dall'Ente, che costituiscono i rilievi dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, che, a mente del secondo comma dell'art. 2697 c.c., il debitore deve provare per paralizzare la richiesta del creditore, ben potendo il creditore, avvalendosi del primo comma del citato art. 2697 c.c. limitarsi a provare il contratto e allegare l'inadempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
In particolare, l'opponente, in relazione ai formulari offerti dall'opposto a
4 fondamento del credito, eccepisce:
“a) erano sottoscritti nella parte inerente il produttore del rifiuto, dalla CP_2
e non, come dovuto, dal;
[...] Controparte_3
b) erano privi del “bollino” di pesa effettiva, ovvero del rapporto di pesatura con il quale la società terza che provvede allo smaltimento all'atto del conferimento del rifiuto ne attesta, rispetto al peso presunto iniziale, la effettiva qualità e quantità del rifiuto smaltito;
c) mancava altresì la prova del pagamento delle somme di cui l CP_2
chiedeva il rimborso al CP_1
d) inoltre, la discarica risultava, come da visura che si Parte_1 allega (Doc. 4), aver cominciato l'attività imprenditoriale a far data dal 20/04/17, data questa successiva al presunto conferimento avvenuto nell'ottobre del 2016 come attestato dai formulari in parola. Peraltro, dalla Camera di Commercio non emerge il possesso da parte della di alcuna autorizzazine Parte_1 allo smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art. 208 del D.lgs 152/06;
e) i rifiuti trasportati dalla di cui si chiede il pagamento sono CP_2
essenzialmente di due tipi: materiale bituminoso e materiale misto proveniante da scavo in roccia. Lavorazioni queste che sono state eseguite nel marzo del
2016. I rifiuti, invece, sarebbero stati trasportati solo nell'ottobre del 2016!!
Senza consentire, peraltro, al Comune di verificare il carico prima del trasporto;
”.
Si rende opportuno esaminare puntualmente i rilievi sulla regolarità della documentazione probatoria dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
a) erano sottoscritti nella parte inerente il produttore del rifiuto, dalla
e non, come dovuto, dal ; CP_2 Controparte_3
Sul punto la convenuta opposta rileva che il produttore dei rifiuti nell'appalto è
l'appaltatore, non l'appaltante. Agli atti non si rinviene alcuna osservazione in tema. È il caso di aggiungere che tali contestazioni non erano state formulate all'odierna opposta dal che, con lettera del 22 gennaio 2019 prot. 210, CP_1 pur evidenziando la compatibilità delle quantità, aveva contestato l'assenza delle analisi e del bollino di pesa.
Tanto, sebbene non valga quale confessione stragiudiziale, certamente pone l'attenzione su una condotta della parte che, sul punto, non è del tutto coerente.
5 b) erano privi del “bollino” di pesa effettiva, ovvero del rapporto di pesatura con il quale la società terza che provvede allo smaltimento all'atto del conferimento del rifiuto ne attesta, rispetto al peso presunto iniziale, la effettiva qualità e quantità del rifiuto smaltito;
c) mancava altresì la prova del pagamento delle somme di cui l' CP_2
chiedeva il rimborso al
[...] CP_1
Si tratta di rilievi indifferenti ai fini della decisione: nella transazione era pattuito l'importo che il avrebbe dovuto pagare per lo smaltimento a fronte CP_1 della consegna dei c.d. formulari. Il peso dei rifiuti trattati e l'avvenuto pagamento della fattura non sono condizioni presupposte alla transazione e sono del tutto indifferenti di fronte alla pattuizione intervenuta tra le parti secondo la quale “All'importo di €. 242.781,52 vanno aggiunti, previa consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge, gli oneri di discarica per €. 22.493,345 comprensivo di IVA, dovuti a titolo di rimborso di quanto pagato dall'appaltatore in favore della per oneri di Parte_1 discarica autorizzati, come da fattura n°19/16 che si allega alla presente”.
Se la documentazione è fornita, l'importo deve essere pagato.
d) inoltre, la discarica risultava, come da visura Parte_1 che si allega (Doc. 4), aver cominciato l'attività imprenditoriale a far data dal 20/04/17, data questa successiva al presunto conferimento avvenuto nell'ottobre del 2016 come attestato dai formulari in parola. Peraltro, dalla
Camera di Commercio non emerge il possesso da parte della
[...]
di alcuna autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti come Parte_1 previsto dall'art. 208 del D.lgs 152/06;
è una persona giuridica completamente diversa dalla CP_4 [...]
Parte_1
Al di là dell'irrilevanza dei legami familiari esistenti tra i soci e gli organi delle società, non spetta a questo giudice valutare regolarità delle autorizzazioni del soggetto, estraneo alla lite, che assume l'obbligo di gestire e smaltire i rifiuti.
e) i rifiuti trasportati dalla di cui si chiede il pagamento sono CP_2
essenzialmente di due tipi: materiale bituminoso e materiale misto proveniente da scavo in roccia. Lavorazioni queste che sono state eseguite nel marzo del 2016. I rifiuti, invece, sarebbero stati trasportati
6 solo nell'ottobre del 2016!! Senza consentire, peraltro, al Comune di verificare il carico prima del trasporto;
”.
Anche su questo tema, occorre rilevare che la contestazione mira a evidenziare incoerenze sulle quantità e sui tempi di smaltimento. Ma la transazione non pone alcuna questione di tal fatta, limitandosi ad affermare che, provato lo smaltimento, il sarebbe stato onerato del pagamento della somma di € CP_1
22.493,34.
In sintesi, di fronte alla chiara disposizione contenuta nella transazione, le eccezioni proposte dal non meritano accoglimento. CP_1
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in dispositivo con l'applicazione di minimi per la fase istruttoria, in considerazione della ridottissima attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro iscritta al Controparte_3 CP_2
RG 541/2019 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 114/19 del 31 marzo –
1° aprile 2019 nella procedura RG 302/2019; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n° 114/19 del
31 marzo – 1° aprile 2019 nella procedura RG 302/2019; condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_3 liquida in € 4.237,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 26 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
7
Verbale di udienza
All'udienza del 26/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 541/2019
L'Avv. Mara Morelli, anche in sostituzione dell'avv. Capobianco e dell'avv.
Michela Morelli, discute la causa riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto negli scritti difensivi e, da ultimo, nelle memorie conclusive;
contesta parola per parola di quanto dedotto da parte opponente, e, in particolare si contesta fermamente l'assunto secondo cui il trasporto e lo smaltimento dei materiali a discarica sarebbero prestazioni non contrattualizzate e non autorizzate. Si richiama l'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data
22.03.2018 (art. 2 lett. G), che ha regolato in via definitiva i rapporti relativi agli oneri di discarica, riconoscendo espressamente la spettanza della somma di euro 22.493,34 a titolo di rimborso, subordinatamente alla produzione della documentazione di legge, pienamente consegnata e agli atti. Si contesta la denunzia di “autoproduzione” dei formulari e l'asserita mancanza dei bollini di pesa ufficiali, ribadendo che tutta la documentazione relativa al conferimento in discarica è stata regolarmente formata, vidimata e trasmessa al senza CP_1 che l'Amministrazione abbia mai formulato specifiche doglianze concrete. I FIR prodotti sono perfettamente rispondenti a quanto previsto dalla normativa
(D.lgs. 152/06 e DM 145/1998), contenendo tutti i dati richiesti e recando le attestazioni necessarie. La regolarità e la tracciabilità delle operazioni sono state certificate dagli organi tecnici e dalla Direzione Lavori, come risulta dalla nota acquisita al protocollo dell'Ente. Si contesta l'asserzione secondo cui la non avrebbe titolo ad operare alla data del Parte_1 conferimento. La voltura e l'autorizzazione sono state regolarmente rilasciate dagli enti competenti e risultano dalla documentazione agli atti;
ogni rilievo contrario è privo di fondamento e smentito dagli atti. Si osserva che la determinazione del prezzo e la scelta dell'impianto sono state definite nell'ambito del rapporto negoziale tra le parti e non sono mai state oggetto di riserva o contestazione specifica da parte del Comune, che ha sottoscritto la transazione e approvato la documentazione. Si insiste, infine, per l'ammissione delle prove orali già dedotte da parte di in quanto pertinenti e CP_2
rilevanti ai fini del decidere, ribadendo che il rigetto delle stesse sarebbe lesivo del diritto di difesa. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia, in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo per sentire i testimoni indicati in atti e solo in via subordinata si insiste per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto di tutte le eccezioni e domande avverse e per la condanna del alle spese di lite, diritti e onorari, con distrazione ai Controparte_3
sottoscritti procuratori.
E' presente per il l'avv. Giampiero Manzo il quale si Controparte_3 riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi proposte con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte che qui si contesta. Si oppone alla richiesta di rimessione della causa alla fase istruttoria data la natura documentale della causa. Chiede l'emissione della sentenza. Nel merito delle osservazioni riportate da controparte in calce al presente verbale, il CP_1
rinvia ai propri atti ed alla memoria ex art 281 sexies cpc depositata
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 17:44, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 541/2019
2 promossa da
) in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO GIAMPIERO, contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. CAPOBIANCO CHIARA, MORELLI
MARA e MORELLI MICHELA
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto l'ingiunzione a CP_2 carico di della somma di € 22.493,34 Controparte_3
lamentando il mancato pagamento di tale somma dovuta per lo smaltimento di rifiuti e pattuita nell'ambito di una transazione intervenuta tra le parti il 22 marzo
2018 in relazione a un appalto per la “riqualificazione ambientale aree Fontana
Quercia e Fontana San Nicandro” che il aveva affidato in appalto alla CP_1
stessa CP_2
Con decreto n°114/19 del 31 marzo – 1° aprile 2019 nella procedura RG
302/2019 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 9 dicembre 2019 il Controparte_3
ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo deducendo
[...]
3 che la somma non era dovuta, non essendo stata consegnata al Comune la documentazione probatoria relativa allo smaltimento dei rifiuti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Nel proporre opposizione il ha dedotto che, con la Controparte_3 transazione intervenuta tra le parti, si era convenuto che “All'importo di €.
242.781,52 vanno aggiunti, previa consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge, gli oneri di discarica per €. 22.493,345 comprensivo di IVA, dovuti a titolo di rimborso di quanto pagato dall'appaltatore in favore della per oneri di discarica autorizzati, come da Parte_1 fattura n°19/16 che si allega alla presente”. In sintesi l'obbligo del pagamento sarebbe sorto soltanto per effetto della consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge.
Emerge dunque che non è in discussione il contenuto dell'originario contratto di appalto tra il e la società opposta né l'importo dovuto per gli oneri di CP_1 discarica (€ 22.493,34), temi superati dalla transazione intervenuta, contestata
è invece l'idoneità della documentazione posta a fondamento del credito.
Così delimitato l'ambito della controversia, osservato che non è in contestazione la fonte del credito (la transazione intervenuta tra le parti) né
l'importo, occorre esaminare puntualmente le contestazioni formulate dall'Ente, che costituiscono i rilievi dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, che, a mente del secondo comma dell'art. 2697 c.c., il debitore deve provare per paralizzare la richiesta del creditore, ben potendo il creditore, avvalendosi del primo comma del citato art. 2697 c.c. limitarsi a provare il contratto e allegare l'inadempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
In particolare, l'opponente, in relazione ai formulari offerti dall'opposto a
4 fondamento del credito, eccepisce:
“a) erano sottoscritti nella parte inerente il produttore del rifiuto, dalla CP_2
e non, come dovuto, dal;
[...] Controparte_3
b) erano privi del “bollino” di pesa effettiva, ovvero del rapporto di pesatura con il quale la società terza che provvede allo smaltimento all'atto del conferimento del rifiuto ne attesta, rispetto al peso presunto iniziale, la effettiva qualità e quantità del rifiuto smaltito;
c) mancava altresì la prova del pagamento delle somme di cui l CP_2
chiedeva il rimborso al CP_1
d) inoltre, la discarica risultava, come da visura che si Parte_1 allega (Doc. 4), aver cominciato l'attività imprenditoriale a far data dal 20/04/17, data questa successiva al presunto conferimento avvenuto nell'ottobre del 2016 come attestato dai formulari in parola. Peraltro, dalla Camera di Commercio non emerge il possesso da parte della di alcuna autorizzazine Parte_1 allo smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art. 208 del D.lgs 152/06;
e) i rifiuti trasportati dalla di cui si chiede il pagamento sono CP_2
essenzialmente di due tipi: materiale bituminoso e materiale misto proveniante da scavo in roccia. Lavorazioni queste che sono state eseguite nel marzo del
2016. I rifiuti, invece, sarebbero stati trasportati solo nell'ottobre del 2016!!
Senza consentire, peraltro, al Comune di verificare il carico prima del trasporto;
”.
Si rende opportuno esaminare puntualmente i rilievi sulla regolarità della documentazione probatoria dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
a) erano sottoscritti nella parte inerente il produttore del rifiuto, dalla
e non, come dovuto, dal ; CP_2 Controparte_3
Sul punto la convenuta opposta rileva che il produttore dei rifiuti nell'appalto è
l'appaltatore, non l'appaltante. Agli atti non si rinviene alcuna osservazione in tema. È il caso di aggiungere che tali contestazioni non erano state formulate all'odierna opposta dal che, con lettera del 22 gennaio 2019 prot. 210, CP_1 pur evidenziando la compatibilità delle quantità, aveva contestato l'assenza delle analisi e del bollino di pesa.
Tanto, sebbene non valga quale confessione stragiudiziale, certamente pone l'attenzione su una condotta della parte che, sul punto, non è del tutto coerente.
5 b) erano privi del “bollino” di pesa effettiva, ovvero del rapporto di pesatura con il quale la società terza che provvede allo smaltimento all'atto del conferimento del rifiuto ne attesta, rispetto al peso presunto iniziale, la effettiva qualità e quantità del rifiuto smaltito;
c) mancava altresì la prova del pagamento delle somme di cui l' CP_2
chiedeva il rimborso al
[...] CP_1
Si tratta di rilievi indifferenti ai fini della decisione: nella transazione era pattuito l'importo che il avrebbe dovuto pagare per lo smaltimento a fronte CP_1 della consegna dei c.d. formulari. Il peso dei rifiuti trattati e l'avvenuto pagamento della fattura non sono condizioni presupposte alla transazione e sono del tutto indifferenti di fronte alla pattuizione intervenuta tra le parti secondo la quale “All'importo di €. 242.781,52 vanno aggiunti, previa consegna all'Amministrazione della idonea documentazione di legge, gli oneri di discarica per €. 22.493,345 comprensivo di IVA, dovuti a titolo di rimborso di quanto pagato dall'appaltatore in favore della per oneri di Parte_1 discarica autorizzati, come da fattura n°19/16 che si allega alla presente”.
Se la documentazione è fornita, l'importo deve essere pagato.
d) inoltre, la discarica risultava, come da visura Parte_1 che si allega (Doc. 4), aver cominciato l'attività imprenditoriale a far data dal 20/04/17, data questa successiva al presunto conferimento avvenuto nell'ottobre del 2016 come attestato dai formulari in parola. Peraltro, dalla
Camera di Commercio non emerge il possesso da parte della
[...]
di alcuna autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti come Parte_1 previsto dall'art. 208 del D.lgs 152/06;
è una persona giuridica completamente diversa dalla CP_4 [...]
Parte_1
Al di là dell'irrilevanza dei legami familiari esistenti tra i soci e gli organi delle società, non spetta a questo giudice valutare regolarità delle autorizzazioni del soggetto, estraneo alla lite, che assume l'obbligo di gestire e smaltire i rifiuti.
e) i rifiuti trasportati dalla di cui si chiede il pagamento sono CP_2
essenzialmente di due tipi: materiale bituminoso e materiale misto proveniente da scavo in roccia. Lavorazioni queste che sono state eseguite nel marzo del 2016. I rifiuti, invece, sarebbero stati trasportati
6 solo nell'ottobre del 2016!! Senza consentire, peraltro, al Comune di verificare il carico prima del trasporto;
”.
Anche su questo tema, occorre rilevare che la contestazione mira a evidenziare incoerenze sulle quantità e sui tempi di smaltimento. Ma la transazione non pone alcuna questione di tal fatta, limitandosi ad affermare che, provato lo smaltimento, il sarebbe stato onerato del pagamento della somma di € CP_1
22.493,34.
In sintesi, di fronte alla chiara disposizione contenuta nella transazione, le eccezioni proposte dal non meritano accoglimento. CP_1
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in dispositivo con l'applicazione di minimi per la fase istruttoria, in considerazione della ridottissima attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro iscritta al Controparte_3 CP_2
RG 541/2019 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 114/19 del 31 marzo –
1° aprile 2019 nella procedura RG 302/2019; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n° 114/19 del
31 marzo – 1° aprile 2019 nella procedura RG 302/2019; condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_3 liquida in € 4.237,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 26 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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