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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7725-2019 del R.G.A.C., pendente
TRA
rapp.to e difeso dalL'Avv.to Antonio De Simone Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Vincenzo Ruggiero
Opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1633 reso in data 31/10/2019, il Tribunale di Torre
Annunziata ha ingiunto a il pagamento dell'importo di euro Parte_1
50.149,64, oltre interessi e spese.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto deducendo in sintesi: - la mancata prova del credito relativo al rapporto di conto corrente 13364/7, avendo la banca prodotto gli estratti conto esclusivamente dal
2005 al 2019, sebbene il conto fosse sorto in data 22.05.1998, - di aver richiesto, in data 28.11.2019 ai sensi dell'art. 119 tub la consegna della documentazione bancaria fin dall'inizio del rapporto, non avendo ricevuto, per gli anni anteriori al
2011, gli estratti conto e la relativa rendicontazione;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a supportare la richiesta monitoria, essendo il contratto di conto corrente irregolare in quanto privo di affidamento bancario e della regolamentazione relativa agli interessi passivi, alla capitalizzazione trimestrale e dell'indicazione del tasso effettivo globale da raffrontare alla soglia di usura pari al
17,50%; - che il tasso pattuito eccedeva dello 0,22 il tasso soglia d'usura pari al
1 17,50%, con conseguente diritto ai sensi dell' art. 1815 c.c., all'eliminazione degli addebiti per interessi, competenze ed altri oneri;
- la nullità, per indeterminatezza, della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto non essendo indicati i criteri di produzione degli oneri passivi ed i riferimenti temporali, con conseguente diritto all'eliminazione dei relati addebiti;
- la mancata sottoscrizione delle condizioni economiche riferite alle richieste di affidamento del 14.3.2011,
21.11.2011 e 18.03.2013 per “esigenze personali” mentre la concessione fido del
20.5.2014 richiesta per “esigenze di liquidità con rientro mensile di euro 1.000,00” rappresentava, di fatto, un piano di rientro a condizioni economiche oltremodo onerose;
- di non aver ricevuto, per il periodo antecedente al 2011, contenenti l'annotazione di operazioni “attive” per un totale di euro 68.579,79 ed oneri per euro 43.450,32, con conseguente insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti della banca e l'esistenza, invece, di un credito a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo, onde accertare l'ammontare del contro credito vantato nei confronti della CP_1
L'opponente ha altresì lamentato il comportamento scorretto tenuto dalla banca che, in presenza di un conto non operativo, non lo aveva classificato ad incaglio ed azzerato le condizioni economiche al fine di lucrarle ed inoltre, pur essendo consapevole delle difficoltà economiche del cliente, - tant'è che nel 2013 intraprendeva in suo danno un pignoramento immobiliare per altro rapporto collegato–, in data 20.5.2014 lo costringeva a sottoscrivere un “fittizio” contratto di affidamento per esigenze di liquidità, dissimulante in realtà un piano di rientro, ottenendo in tal modo rilevanti somme in un periodo in cui il conto avrebbe dovuto essere collocato ad inadempienze probabili con ristrutturazione del credito.
A dire dell'opponente quest'ultima condotta renderebbe usurario il rapporto ai sensi dell'art. 644 c.p. terzo comma seconda parte secondo cui “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” poiché, se la banca avesse
2 chiuso il rapporto, non avrebbe contabilizzato gli interessi passivi ulteriori (peraltro usurari), il luogo di quelli legali.
Ha infine eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo a suo dire competente ex art. 18 c.p.c. il Tribunale di Napoli, luogo di residenza del convenuto, in assenza di ulteriori criteri di collegamento che possano radicare la competenza del Tribunale adito.
In via istruttoria ha chiesto ordinarsi alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 633 c.p.c., la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto e la fissazione ex art. 614 bis c.p.c. di una penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che il Tribunale adito è incompetente, atteso che il Foro competente è quello di Napoli, luogo di residenza del convenuto”;..in riconvenzionale “ condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate e l' ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc degli estratti del conto n. 13364/7 dal
22.05.1998 al 30.09.2010; - fissare ex art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro da versare all'esponente a titolo di penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto non inferiore per ogni singolo documento ad euro 100,00 per giorno” nel merito, in via principale “revocare il decreto ingiuntivo n. 1633 del 31.10.2019 (rg. 4464/2019) in quanto nullo, illegittimo e viziato per le ragioni esposte in narrativa, accertando che l'esponente nulla deve alla Banca opposta e/o in subordine accertare l'ammontare del saldo effettivamente dovuto.
La costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione chiedendone il relativo rigetto.
Nella memoria di costituzione l'istituto di credito ha eccepito: - l'inammissibilità dell'eccezione d' incompetenza territoriale siccome genericamente formulata, non avendo l'opposto indicato e contestato tutti i possibili fori concorrenti ed alternativi;
- che la competenza territoriale del Tribunale adito scaturisce dall'applicazione del cd. forum contractus e del forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., essendo il contratto concluso e
3 l'obbligazione sorta in Castellammare di Stabia presso la sede della banca e da eseguirsi presso tale sede. Ha inoltre richiamato l'art. 20 del contratto ove è pattuito che: “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e l'Azienda di credito in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale|dipendenza dell'Azienda di credito presso la quale si è costituito il rapporto”; - che il saldo debitore richiesto ed ottenuto in via monitoria era stato idoneamente provato con la documentazione prodotta in quella fase;
- per quanto attiene gli estratti conto prodotti per il solo periodo dal 2015 al 2019 ha richiamato i principi affermati dalla S.C. che consentono di fornire prova dell'andamento del conto e del credito con strumenti rappresentativi delle movimentazioni e fonti informative differenti dall'estratto conto;
rappresentando di produrre nella fase a cognizione piena altresì gli estratti conto e scalari dall'1.1.2003 al 31.3.2019 e per il periodo che va dall'accensione del rapporto (22.5.1998) fino al 31.12.2002, la lista generale dei conti correnti mensile, quale scrittura contabile che indica il numero del conto, l'intestatario, il saldo contabile, il fido concesso, l'importo disponibile e l'ultimo movimento contabile con relativa data, comprovante che solo per un breve periodo, che va da giugno del 1998 a maggio 1999, il conto corrente ha beneficiato di una linea di credito lire 30.000.000, pari ad euro 15.493,71, con l'esposizione a debito azzerata nell' ottobre del 2009. Successivamente e fino al 2° trimestre del 2003, il conto corrente aveva operato sempre su basi attive;
- l'inammissibilità della domanda di consegna di tutti gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto, per insussistenza delle condizioni previste dall'art. 119 TUB, essendo la richiesta riferita a documenti ultradecennali e riferita agli estratti conto e non già a singole e specifiche operazioni. - l'infondatezza della richiesta essendo l'opposto già in possesso della documentazione avendo prodotto, in uno all'opposizione gli estratti conto e gli scalari dal 31.10.2010 al
31.3.2019 siccome inviati regolarmente dalla Banca;
- la legittimità e regolarità del contratto di conto corrente sottoscritto dall'opponente, contenente nell'allegato modulo, anch'esso sottoscritto, le condizioni economiche e la regolamentazione degli affidamenti concessi dalla banca (art. 6), la capitalizzazione delle competenze (art. 7), la facoltà di modificare le norme e le condizioni economiche del conto corrente (art. 16) nonché la determinazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, come di tutti gli altri addebiti e spese del conto corrente;
- che aperture di credito
4 concesse sul conto erano state comunicate a mezzo raccomandata;
- che la commissione di massimo scoperto era stata correttamente pattuita, in termini di periodicità, percentuali, base di computo e criteri di calcolo, con espresso riferimento alla sua debenza nella parte normativa del contratto;
- il mancanto superamento del tasso debitore del 17% (15%+2%), previsto nel contratto, rispetto a quello soglia rilevato per le parture di credito superiori a lire 10.000.000; - la prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti aventi natura solutoria effettuati dal correntista;
- la correttezza del comportamento della CP_2 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i
[...] termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. è stato nominato un consulente d'ufficio con l'incarico di verificare, sotto il profilo tecnico
-contabile, la fondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e della relativa integrazione la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opposto.
Rileva il giudicante che nell'atto di citazione l'opponente ha formulato l'eccezione d'incompetenza territoriale nei seguenti termini “l'ente giudiziario competente ex art. 18 c.p.c. è quello di Napoli, luogo nel quale il convenuto è residente. Non vi è alcun criterio di collegamento, infatti, che possa ricondurre alla competenza del
Tribunale adito” in alcun modo invocando la sua qualifica di consumatore e la relativa disciplina.
Solo nella memoria conclusiva e, dunque, tardivamente ha rivendicato tale qualifica con conseguente inammissibilità dell'eccezione, cfr., Cass. n. 11128 del
20/05/2014, secondo la quale e' da ritenersi tardiva l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore sollevata solo all'udienza di prima comparizione, anziche' nell'atto di citazione in opposizione;
e cfr. anche Cass. n. 7339 del
23/03/2018 e Cass n. 14170 del 24/05/2019.
Nella specie, la qualifica di consumatore piuttosto che di professionista non era rilevabile con evidenza dai documenti in atti né poteva ricavarsi dal solo fatto che l'opponente è una persona fisica, per cui l'eccezione necessitava di una tempestiva allegazione e prova da parte dell'interessato, ciò che invece non è accaduto.
5 Va parimenti disattesa l'originaria eccezione di incompetenza sollevata ai ex artt.
18 c.p.c. nell'atto introduttivo.
Ed infatti, come noto, la parte e' tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perche' incompleta
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019).
Come condivisibilmente dedotto dall'opposta la competenza territoriale di questo
Tribunale discende sia quale forum contractus, poiché il contratto risulta concluso in Castellammare di Stabia, che quale forum destinatae solutionis, in base al combinato disposto di cui agli articoli 20 cpc e 1182 comma 3 c.c.. avendo la banca creditrice sede in Castellammare di Stabia.
La contestazione sollevata dall'opponente circa l'irregolarità del contratto di conto corrente in quanto, a suo dire, privo della disciplina relativa agli interessi passivi ed alla capitalizzazione trimestrale, nonché dell'indicazione del tasso effettivo globale è smentita per tabulas dal contenuto del contratto di apertura del conto corrente n. 13364/7, che risulta sottoscritto dal correntista e contiene le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i connessi servizi e dal separato modulo, anch'esso sottoscritto dall'opponente, contenente le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui i tassi applicati (debitore e creditore), le spese di conto, le valute, la cms ed il regime di capitalizzazione degli interessi. Solo con le memorie conclusive e, dunque, tardivamente, l'opponente ha altresì lamentato la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 tub poiché concluso con proposta ed accettazione non contestuale. Tale doglianza oltre ad essere tardiva
è altresì infondata poiché l'art. 117, comma 3, t.u.b. presidia l'osservanza della forma prescritta ma non indica le modalità con cui l'accordo deve essere raggiunto.
Anche la contestazione mosse in ordine alla nullità della pattuizione riferita alla di commissione massimo scoperto è infondata.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 15 gennaio 2024 ha stabilito che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) non è nulla per indeterminatezza qualora, nonostante le parti non abbiano esplicitamente individuato la periodicità di applicazione, quest'ultima sia desumibile dai canoni ermeneutici. La Corte,
6 richiama Cass. 19825/2022 per cui la c.m.s. può ritenersi nulla solo nel caso di indeterminatezza «effettiva e radicale», non riscontrabile ove i canoni ermeneutici consentano all'interprete di individuare il periodo di riferimento.
Come dedotto dalla banca opposta la lettura congiunta della parte economica e normativa del contratto, in particolare dall'art. 7 del contratto del 22.5.1998 in cui si prevede che i conti debitori vengono chiusi trimestralmente (fine marzo, giugno, settembre e dicembre), portando in conto con valuta data di regolamento gli interessi, le commissioni e le spese e dal modulo allegato al contratto che indica su base trimestrale la periodicità della commissione, si ricava che le parti avevano inteso applicare la c.m.s., indicata in misura percentuale, trimestralmente, con conseguente insussistenza della dedotta nullità.
E' invece fondata la contestazione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi. Al riguardo, anche il CTU ha rilevato il diverso criterio di capitalizzazione degli interessi, annuale per i creditori e trimestrale per i debitori. In merito al differente criterio di capitalizzazione degli interessi, trimestrali per quelli passivi ed annuale per quelli attivi, la banca ha sostenuto di essersi adeguata alla delibera
CICR dandone comunicazione mediante pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'invio degli estratti conto.
La difesa della banca sul punto non può essere condivisa.
Al riguardo valga richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 21095/2004, per cui le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, come nel caso in esame, restano regolate secondo i principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in essere, alla stregua delle quali, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cc. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 - che consente l'anatocismo, sia pure con la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori- prevede all'art. 7 che “con riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche possono
7 entro il termine del 30 giugno 2000 provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, comunicando altresì per iscritto alla clientela le nuove condizioni entro il 30 dicembre 2000 (comma 2), nel mentre, qualora, viceversa, le nuove condizioni contrattuali comportino un deterioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (comma 3)”. Va osservato come le nuove condizioni contrattuali recate dalla delibera - che consentono l'anatocismo, sia pure con la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori - comportano, tout court, indiscutibilmente, un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, con conseguente necessità di approvazione da parte della clientela (ai sensi dell'art. 7, 3° comma, delibera CICR) deponendo, in tal senso, argomentazioni di indubbia efficacia persuasiva secondo cui, posto che, prima della delibera CICR, le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pure introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente, per cui, rispetto alla situazione precedente, in cui il cliente - correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale),
l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) è, dunque, da considerarsi sempre, per definizione, deteriore e peggiorativa e le nuove clausole devono essere approvate espressamente dal cliente e ciò quand'anche sia riscontrato l'adeguamento in via generale mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione per iscritto alla clientela, prive di qualsiasi valore ed insuscettibili di sanare, senza alcun intervento pattizio, la nullità della clausola anatocistica (cfr, ex plurimis, Cass. 21 giugno 2021 n. 17634
e Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007secondo cui “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina
8 Acclarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo al contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000
(data di entrata in vigore della più volte citata delibera CICR 9 febbraio 2000), dando seguito all'indirizzo fissato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 2 dicembre
2010 n. 24418), va dichiarata la nullità (parziale ai sensi dell'art. 1419 cc) della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc, e gli interessi a debito vanno calcolati senza operare, in via sostitutiva, alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, dal momento che non vi sarebbe possibilità alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto, come già segnalato da una parte della giurisprudenza, non essendo l'anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse.
Ne consegue che correttamente il consulente, non ha tenuto “degli addebiti imposti dalla a titolo di capitalizzazione degli interessi”. CP_1
L'opponente ha altresì contestato la mancata prova del credito preteso in sede monitoria per aver la prodotto solo gli estratti conto per il solo periodo che CP_1 va dal 2015 al 2019 e al contempo ha chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della banca alla consegna degli estratti conto e del rendiconto di gestione ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate nonchè la condanna della medesima alla ripetizione degli importi illegittimamente addebitati.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal correntista, occorre ricordare che la S.C. ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo
119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche agli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, tuttavia il diritto riconosciuto da detta disposizione copre solo le
9 operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. Cassazione civile sez. I,
22/05/2024, n.18227. Nel caso in esame, a fronte delle richieste e domande formulate dall'opponente, la banca in uno alla memoria di costituzione ha prodotto gli estratti conto e i riassunti scalare relativi al rapporto per cui è causa dall'1.01.2003 al 31.03.2019, idonei a dimostrare le operazioni degli ultimi dieci anni mentre per il periodo che va dall'accensione del rapporto, avvenuta il
22.05.1998, e fino al 31.12.2002 ha depositato una “ lista saldi generale dei conti correnti mensile” quale scrittura contabile, a suo dire idonea, a dimostrare le movimentazioni del conto e dunque il credito preteso. Ne consegue che la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la consegna degli estratti conto fin dalla data di accensione del rapporto non può essere accolta dovendosi osservare che la banca ha spontaneamente ottemperato all'ordine di consegna limitatamente alla parte di documentazione che riteneva dovuta ossia gli estratti conto e scalari fin dall'anno 2003 idonei a coprire il decennio anteriore alla formulazione della richiesta, mentre per il periodo eccedente il decennio opera, come detto, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n.
35039). Dovendosi ricordare che in relazione a tale lasso temporale la banca ha comunque prodotto una “ lista saldi generale dei conti correnti mensile” che, tuttavia è stata contestata dall'opponente e ritenuta inutilizzabile dal CTU siccome non rappresentativa delle operazioni annotate sul conto, conclusione che rende fondata la contestazione mossa dall'opponente circa la mancata prova del quantum del credito preteso. Al riguardo occorre richiamare il dictum della Corte di
Cassazione, del 02.05.2019 n.11543 secondo cui “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni
10 certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare ( tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista
l'accertamento del dare avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”. Applicando tali principi alla vicenda in esame si rileva che per effetto della accertata nullità della pattuizione riferita alla capitalizzazione trimestrale e del conseguente diritto alla eliminazione degli interessi illegittimamente addebitati anche per il periodo non coperto dagli estratti conto, certamente il primo saldo disponibile, ossia quello risalente all'anno
2023, - (peraltro già a credito per il correntista di euro 37,64)-, avrebbe registrato un saldo attivo superiore, per effetto della eliminazione degli addebiti illegittimi per csm, il cui ammontare, tuttavia, non è possibile determinare non essendo tale periodo coperto dagli estratti conto. Come chiarito dal CTU al fine di ricostruire le operazioni e le movimentazioni relative a tale lasso temporale ed il relativo saldo, non si sono rivelate idonee le “liste_saldi_generali_1998_2000” e
“liste_saldi_generali_2001_2002” “poiché gli importi in esse indicati non fanno riferimento ad operazioni annotate sul conto corrente, bensì ai saldi riepilogativi nel mese di riferimento” tant'è che il CTU conclude che “non è possibile affermare che il conto corrente per il periodo dal 22.5.1998 al 31.12.2002 abbia avuto un saldo negativo o positivo e per quale importo” (cfr. supplemento di perizia).
11 Neppure è possibile applicare il criterio del saldo zero, in quanto il primo estratto conto disponibile registrava un saldo a credito per il correntista, dunque, non può escludersi, essendo anzi altamente probabile che, ove fosse stato possibile espungere gli illegittimi addebiti anche nel periodo non documentato dagli estratti, il conto avrebbe registrato un credito superiore che non è possibile determinare.
L'omessa produzione degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto nello specifico caso esaminato rendere, quindi, impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti anche per il periodo successivo e non consente di affermare con certezza se la banca vanti o meno un credito e per quale importo. Per i medesimi motivi va altresì rigettata la domanda di ripetizione di indebito formulata dall'opponente, per l'impossibilità di determinare il relativo quantum, sussistendo anche in capo al correntista l'obbligo di conservare la documentazione ultradecennale, come innanzi esposto, il cui invio da parte della banca è ricavabile in via presuntiva dagli estratti prodotti altresì' dall'opponente.
Si compensano le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7725/2019 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto n. 1633 reso in data
31/10/2019;
2- rigetta la domanda di condanna proposta dalla banca nonché le domande riconvenzionali formulate dall'opponente.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.9.2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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