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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 785 R.G.A.C. dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 19 gennaio 2024, depositato il 22 gennaio 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 oma, via conte di Carmagnola 12, ocuratore, avv. Nina LUBURIC, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del ministro pro tempore, non rappresentato Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 52725 dell'anno 2019
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 agosto 2019 – deducendo che l'8 febbraio 2016 Parte_1
la Prefettura di Roma gli aveva rilasciato il nulla osta per ottenere un permesso di soggiorno per il ricongiungimento alla propria madre e sottolineando che una volta entrato sul territorio italiano, a causa delle sue difficoltà di adattamento, se ne era presto allontanato per rientrare provvisoriamente nel suo paese di origine – proponeva impugnazione avverso il provvedimento con cui la Questura di Roma gli aveva revocato il permesso di soggiorno già concesso e aveva altresì rifiutato di prolungarne la durata o di rinnovarglielo.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2020 si costituiva il Controparte_1
che contestava l'avverso ricorso, di cui chiedeva il rigetto, sottolineando che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 13, 4° comma, del D.P.R. n° 394/99.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 5 gennaio 2022, con cui il Tribunale di
Roma respingeva il ricorso proposto da . Parte_1
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 febbraio 2022 che, con un unico motivo, lamenta che il Tribunale di Roma, con motivazione carente e contraddittoria, aveva respinto il suo ricorso interpretando arbitrariamente ed erroneamente le risultanze istruttorie. Ha chiesto pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, gli venisse rilasciato un permesso di soggiorno anche ai sensi dell'art. 32, comma 3° del d.lgs. n° 25/08 come modificato dalla legge n° 173/2020 di conversione del d.l. n° 130/2020.
2 Il seppur ritualmente citato non si è costituito e, con Controparte_1
provvedimento del 6 ottobre 2022, depositato il 13 ottobre 2022, è stato dichiarato contumace.
Con atto del 28 maggio 2022, depositato il 6 giugno 2022, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2022 è stata accolta l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante; con successivo decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza dell'11 gennaio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato il 22 gennaio 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno Parte_1
appellante, con un unico motivo, che il Tribunale di Roma, mal interpretando le risultanze istruttorie, aveva respinto la sua richiesta di rinnovo - ovvero di rilascio - di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con motivazione carente e contraddittoria.
Sottolinea in particolare , con il motivo in esame, che nelle more del giudizio Parte_1
era entrata in vigore la legge n° 173/2020 di conversione del d.l. n° 130/2020 che, introducendo il comma 1.1 in aggiunta all'art. 19 del d.lgs. n° 286/98, aveva vietato l'espulsione del cittadino straniero per il caso che il suo allontanamento avesse violato il suo diritto al rispetto della vita privata, salvo il caso che tale espulsione fosse dovuta a ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica o di protezione della salute, circostanze che non ricorrevano nella fattispecie in esame. Specifica inoltre che nel rigettare il suo ricorso il Tribunale di Roma non aveva tenuto in alcun conto il <<… radicamento del sul T.N., prendendo il Giudice in considerazione ai fini delle proprie Pt_1
valutazioni soltanto i sei mesi coperti dalla validità del permesso di soggiorno revocato, invece che gli anni
3 in cui si è consolidato il rapporto tra madre e figlio ed il legame di reciproca assistenza, andato modificandosi col peggioramento delle condizioni di salute della madre …>> (così testualmente a pag. 4 dell'atto di appello). Il motivo è infondato. Osserva innanzitutto questa Corte che parte del motivo in esame risulta del tutto inconferente rispetto all'impugnata decisione – di cui non scalfisce il fondamento – e comunque al “thema decidendum” del presente procedimento considerato che con esso si invoca – in applicazione di una norma diversa - il rilascio di un permesso di soggiorno differente da quello oggetto dell'originario ricorso che, lo si ricorda, riguardava un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (e il diniego da parte dell'amministrazione al prolungamento ovvero al rinnovo di tale permesso così come richiesto da ). Osserva ancora Parte_1
questa Corte che, in ogni caso, il provvedimento di diniego è stato correttamente adottato dalla Questura di Roma in applicazione del 4° comma dell'art. 13 del D.P.R. n° 394/99, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza. Risulta infatti dall'esame della documentazione depositata dall'odierno appellante che quest'ultimo, al quale con atto dell'8 febbraio 2016 era stato rilasciato il nulla osta per ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (cfr. la copia di tale atto, allegata sub doc. 3 al fascicolo di parte appellante per il primo grado) e che il 5 ottobre
2016 ha quindi ottenuto il relativo permesso di soggiorno, il 10 novembre 2016 si è allontanato dall'Italia ove ha fatto rientro solo il 29 giugno 2018 come accertato dall'autorità amministrativa in base a quanto risultante dal suo passaporto, allontanamento la cui durata è anche superiore a quella indicata dal 4° comma dell'art. 13 del D.P.R. n°
394/99. Del resto è lo stesso appellante che ammette e dimostra di essersi allontanato dall'Italia per un così consistente periodo di tempo, avendo egli prodotto nel presente grado di giudizio un certificato rilasciato da un medico dell'India nel quale si attesta che il medesimo è stato in cura in tale paese dal 10 marzo 2017 al 14 aprile 2018 (cfr. la copia di tale documentazione, allegata alle note depositate il 3 ottobre 2022); del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
in applicazione di quanto previsto dal citato art. 13, comma 4° del D.P.R. n° 394/99, avendo ben valutato le risultanze istruttorie acquisite. Né l'odierno appellante ha prodotto alcuna prova che giustificasse la sua assenza dal territorio italiano e in particolare che
4 ricorressero <<… gravi e comprovati motivi.>> come richiesto dalla norma in esame per escludere un provvedimento di revoca: e infatti il certificato medico dal medesimo prodotto – che peraltro, riportando la data del 15 febbraio 2022, è stato emesso molto tempo dopo il periodo in cui è stato in cura (come sopra specificato tra Parte_1
marzo 2017 e aprile 2018) – fa riferimento a disturbi depressivi da cui il medesimo sarebbe stato affetto, senza null'altro specificare sulla natura e gravità di tale disturbi. Ne deriva l'infondatezza dell'unico motivo di appello proposto da . Parte_1
Nulla va disposto sulle spese per la mancata costituzione nel presente grado di giudizio del ministero appellato.
Infine, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non va applicata la sanzione del pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: Controparte_1
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma il 5 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 785 R.G.A.C. dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 19 gennaio 2024, depositato il 22 gennaio 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 oma, via conte di Carmagnola 12, ocuratore, avv. Nina LUBURIC, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del ministro pro tempore, non rappresentato Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 52725 dell'anno 2019
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 agosto 2019 – deducendo che l'8 febbraio 2016 Parte_1
la Prefettura di Roma gli aveva rilasciato il nulla osta per ottenere un permesso di soggiorno per il ricongiungimento alla propria madre e sottolineando che una volta entrato sul territorio italiano, a causa delle sue difficoltà di adattamento, se ne era presto allontanato per rientrare provvisoriamente nel suo paese di origine – proponeva impugnazione avverso il provvedimento con cui la Questura di Roma gli aveva revocato il permesso di soggiorno già concesso e aveva altresì rifiutato di prolungarne la durata o di rinnovarglielo.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2020 si costituiva il Controparte_1
che contestava l'avverso ricorso, di cui chiedeva il rigetto, sottolineando che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 13, 4° comma, del D.P.R. n° 394/99.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 5 gennaio 2022, con cui il Tribunale di
Roma respingeva il ricorso proposto da . Parte_1
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 febbraio 2022 che, con un unico motivo, lamenta che il Tribunale di Roma, con motivazione carente e contraddittoria, aveva respinto il suo ricorso interpretando arbitrariamente ed erroneamente le risultanze istruttorie. Ha chiesto pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, gli venisse rilasciato un permesso di soggiorno anche ai sensi dell'art. 32, comma 3° del d.lgs. n° 25/08 come modificato dalla legge n° 173/2020 di conversione del d.l. n° 130/2020.
2 Il seppur ritualmente citato non si è costituito e, con Controparte_1
provvedimento del 6 ottobre 2022, depositato il 13 ottobre 2022, è stato dichiarato contumace.
Con atto del 28 maggio 2022, depositato il 6 giugno 2022, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2022 è stata accolta l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante; con successivo decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza dell'11 gennaio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato il 22 gennaio 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno Parte_1
appellante, con un unico motivo, che il Tribunale di Roma, mal interpretando le risultanze istruttorie, aveva respinto la sua richiesta di rinnovo - ovvero di rilascio - di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con motivazione carente e contraddittoria.
Sottolinea in particolare , con il motivo in esame, che nelle more del giudizio Parte_1
era entrata in vigore la legge n° 173/2020 di conversione del d.l. n° 130/2020 che, introducendo il comma 1.1 in aggiunta all'art. 19 del d.lgs. n° 286/98, aveva vietato l'espulsione del cittadino straniero per il caso che il suo allontanamento avesse violato il suo diritto al rispetto della vita privata, salvo il caso che tale espulsione fosse dovuta a ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica o di protezione della salute, circostanze che non ricorrevano nella fattispecie in esame. Specifica inoltre che nel rigettare il suo ricorso il Tribunale di Roma non aveva tenuto in alcun conto il <<… radicamento del sul T.N., prendendo il Giudice in considerazione ai fini delle proprie Pt_1
valutazioni soltanto i sei mesi coperti dalla validità del permesso di soggiorno revocato, invece che gli anni
3 in cui si è consolidato il rapporto tra madre e figlio ed il legame di reciproca assistenza, andato modificandosi col peggioramento delle condizioni di salute della madre …>> (così testualmente a pag. 4 dell'atto di appello). Il motivo è infondato. Osserva innanzitutto questa Corte che parte del motivo in esame risulta del tutto inconferente rispetto all'impugnata decisione – di cui non scalfisce il fondamento – e comunque al “thema decidendum” del presente procedimento considerato che con esso si invoca – in applicazione di una norma diversa - il rilascio di un permesso di soggiorno differente da quello oggetto dell'originario ricorso che, lo si ricorda, riguardava un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (e il diniego da parte dell'amministrazione al prolungamento ovvero al rinnovo di tale permesso così come richiesto da ). Osserva ancora Parte_1
questa Corte che, in ogni caso, il provvedimento di diniego è stato correttamente adottato dalla Questura di Roma in applicazione del 4° comma dell'art. 13 del D.P.R. n° 394/99, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza. Risulta infatti dall'esame della documentazione depositata dall'odierno appellante che quest'ultimo, al quale con atto dell'8 febbraio 2016 era stato rilasciato il nulla osta per ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (cfr. la copia di tale atto, allegata sub doc. 3 al fascicolo di parte appellante per il primo grado) e che il 5 ottobre
2016 ha quindi ottenuto il relativo permesso di soggiorno, il 10 novembre 2016 si è allontanato dall'Italia ove ha fatto rientro solo il 29 giugno 2018 come accertato dall'autorità amministrativa in base a quanto risultante dal suo passaporto, allontanamento la cui durata è anche superiore a quella indicata dal 4° comma dell'art. 13 del D.P.R. n°
394/99. Del resto è lo stesso appellante che ammette e dimostra di essersi allontanato dall'Italia per un così consistente periodo di tempo, avendo egli prodotto nel presente grado di giudizio un certificato rilasciato da un medico dell'India nel quale si attesta che il medesimo è stato in cura in tale paese dal 10 marzo 2017 al 14 aprile 2018 (cfr. la copia di tale documentazione, allegata alle note depositate il 3 ottobre 2022); del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
in applicazione di quanto previsto dal citato art. 13, comma 4° del D.P.R. n° 394/99, avendo ben valutato le risultanze istruttorie acquisite. Né l'odierno appellante ha prodotto alcuna prova che giustificasse la sua assenza dal territorio italiano e in particolare che
4 ricorressero <<… gravi e comprovati motivi.>> come richiesto dalla norma in esame per escludere un provvedimento di revoca: e infatti il certificato medico dal medesimo prodotto – che peraltro, riportando la data del 15 febbraio 2022, è stato emesso molto tempo dopo il periodo in cui è stato in cura (come sopra specificato tra Parte_1
marzo 2017 e aprile 2018) – fa riferimento a disturbi depressivi da cui il medesimo sarebbe stato affetto, senza null'altro specificare sulla natura e gravità di tale disturbi. Ne deriva l'infondatezza dell'unico motivo di appello proposto da . Parte_1
Nulla va disposto sulle spese per la mancata costituzione nel presente grado di giudizio del ministero appellato.
Infine, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non va applicata la sanzione del pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: Controparte_1
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma il 5 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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