Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 , e' aggiunto il seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi".
Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 , e' aggiunto il seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi".