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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3879/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Francesco Callea Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio Sorace resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso che nella giornata del 4.5.2022 mentre era intenta a svolgere le mansioni di insegnante era rovinata a terra procurandosi “Frattura polso dx, contusione III dito mano”, esponeva che in relazione a detto evento infortunistico l' CP_1 aveva accertato una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 6% liquidando il relativo indennizzo in conto capitale.
Lamentava la erroneità della valutazione medica dell'Istituto assumendo di aver riportato postumi invalidanti in misura del 10% e che l'Ente assicuratore,
a fronte dell'opposizione in sede amministrativa, aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico fisica in misura dell'8% liquidando il residuo dell'indennizzo dovuto.
1 Assumendo la perdurante erroneità della determinazione dell' agiva in CP_1 questa sede chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04.05.2022 presenta sin dalla predetta data un grado di menomazione nella misura del 10%, ovvero di una percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore al
8% già accertata dall'istituto resistente, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno suddetto e, per l'effetto condannare
l' di Cosenza, in p.l.r.p.t., alla corresponsione del danno biologico nella CP_1 corrispondente misura del 10% e per importo pari ad € 9.969,23. Da tale somma, ovviamente, va detratto quanto già percepito per € 7.193,22, per cui la somma dovuta e per cui si agisce è di € 2.776,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23.07.2023 sino al soddisfo [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e, CP_1 in via gradata, contestando che la ricorrente appartenesse al novero dei soggetti assicurati e/o che l'evento fosse avvenuto durante le attività specificamente tutelate “ex lege”, nonché la stessa sussistenza del dedotto infortunio e la verificazione in occasione di lavoro oltre che la presenza di menomazioni permanenti indennizzabili.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 4, n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 sono persone assicurate dall' “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di CP_1 qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico- scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”.
2 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di infortuni sul lavoro, con riguardo a quelli occorsi nello svolgimento di attività didattica, l'art. 4, n. 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti ed alunni che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro. Pertanto, la tutela assicurativa, che copre soltanto tale rischio specifico e non anche quello generico, è operante quando l'evento lesivo si sia verificato nel corso o in conseguenza di tali esperienze tecnico - scientifiche o di tali esercitazioni pratiche” (Cass. Sez. Lav., 14 febbraio 2004, n. 2887) e, più recentemente, che “[…] pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art.
4, n. 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche” (Cass. Sez. Lav, n.
19495 del 10/09/2009).
Ora, nella specie la ricorrente si è limitata ad allegare in ricorso, genericamente, di essersi infortunata “mentre era intenta a svolgere le sue funzioni di Insegnante” (così in ricorso a pag. 1) ma – come correttamente eccepito dall' - nulla ha dedotto sui compiti o mansioni svolte e nulla ha CP_2 quindi dedotto in merito alla effettiva inclusione nel novero dei soggetti indennizzabili ai sensi della normativa sopra menzionata.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che la stessa sussistenza dell'evento infortunistico e la sua verificazione in occasione di lavoro è stata contestata dall' e parte ricorrente nulla ha provato o chiesto di provare al riguardo CP_2
(essendosi limitata a chiedere la CTU per la quantificazione del danno patito), irrilevante essendo l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in conto capitale per l'accertato grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
3 Giova qui ricordare che, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 9475/2003,
Cass. 2596/1989; Cass. 3796/1984; Cass. n. 6256/1999; Cass. n. 9040/2001;
Cass. n. 2849/2017), in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortuni sul lavoro e malattie professionali è onere del ricorrente allegare e provare il fatto costitutivo della pretesa, a nulla rilevando la circostanza che la contestazione di detto fatto non sia eventualmente avvenuta in sede amministrativa (per il principio di autonomia tra accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e azione giudiziaria per il riconoscimento del relativo diritto), e che il provvedimento dell'Istituto affermativo del diritto all'indennità giornaliera vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio ma non esprime la volontà dell'Ente assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni collegabili all'avveramento dell'infortunio, posto, da un lato, che il riconoscimento di un diritto non equivale all'attestazione dell'esistenza di un fatto e, dall'altro, che il riconoscimento della inabilità temporanea non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c. trattandosi di materia nella quale l'istituto non può disporre a mezzo di atti negoziali.
Anche per la ragione appena indicata il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3879/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Francesco Callea Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio Sorace resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso che nella giornata del 4.5.2022 mentre era intenta a svolgere le mansioni di insegnante era rovinata a terra procurandosi “Frattura polso dx, contusione III dito mano”, esponeva che in relazione a detto evento infortunistico l' CP_1 aveva accertato una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 6% liquidando il relativo indennizzo in conto capitale.
Lamentava la erroneità della valutazione medica dell'Istituto assumendo di aver riportato postumi invalidanti in misura del 10% e che l'Ente assicuratore,
a fronte dell'opposizione in sede amministrativa, aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico fisica in misura dell'8% liquidando il residuo dell'indennizzo dovuto.
1 Assumendo la perdurante erroneità della determinazione dell' agiva in CP_1 questa sede chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04.05.2022 presenta sin dalla predetta data un grado di menomazione nella misura del 10%, ovvero di una percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore al
8% già accertata dall'istituto resistente, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno suddetto e, per l'effetto condannare
l' di Cosenza, in p.l.r.p.t., alla corresponsione del danno biologico nella CP_1 corrispondente misura del 10% e per importo pari ad € 9.969,23. Da tale somma, ovviamente, va detratto quanto già percepito per € 7.193,22, per cui la somma dovuta e per cui si agisce è di € 2.776,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23.07.2023 sino al soddisfo [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e, CP_1 in via gradata, contestando che la ricorrente appartenesse al novero dei soggetti assicurati e/o che l'evento fosse avvenuto durante le attività specificamente tutelate “ex lege”, nonché la stessa sussistenza del dedotto infortunio e la verificazione in occasione di lavoro oltre che la presenza di menomazioni permanenti indennizzabili.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 4, n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 sono persone assicurate dall' “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di CP_1 qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico- scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”.
2 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di infortuni sul lavoro, con riguardo a quelli occorsi nello svolgimento di attività didattica, l'art. 4, n. 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti ed alunni che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro. Pertanto, la tutela assicurativa, che copre soltanto tale rischio specifico e non anche quello generico, è operante quando l'evento lesivo si sia verificato nel corso o in conseguenza di tali esperienze tecnico - scientifiche o di tali esercitazioni pratiche” (Cass. Sez. Lav., 14 febbraio 2004, n. 2887) e, più recentemente, che “[…] pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art.
4, n. 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche” (Cass. Sez. Lav, n.
19495 del 10/09/2009).
Ora, nella specie la ricorrente si è limitata ad allegare in ricorso, genericamente, di essersi infortunata “mentre era intenta a svolgere le sue funzioni di Insegnante” (così in ricorso a pag. 1) ma – come correttamente eccepito dall' - nulla ha dedotto sui compiti o mansioni svolte e nulla ha CP_2 quindi dedotto in merito alla effettiva inclusione nel novero dei soggetti indennizzabili ai sensi della normativa sopra menzionata.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che la stessa sussistenza dell'evento infortunistico e la sua verificazione in occasione di lavoro è stata contestata dall' e parte ricorrente nulla ha provato o chiesto di provare al riguardo CP_2
(essendosi limitata a chiedere la CTU per la quantificazione del danno patito), irrilevante essendo l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in conto capitale per l'accertato grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
3 Giova qui ricordare che, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 9475/2003,
Cass. 2596/1989; Cass. 3796/1984; Cass. n. 6256/1999; Cass. n. 9040/2001;
Cass. n. 2849/2017), in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortuni sul lavoro e malattie professionali è onere del ricorrente allegare e provare il fatto costitutivo della pretesa, a nulla rilevando la circostanza che la contestazione di detto fatto non sia eventualmente avvenuta in sede amministrativa (per il principio di autonomia tra accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e azione giudiziaria per il riconoscimento del relativo diritto), e che il provvedimento dell'Istituto affermativo del diritto all'indennità giornaliera vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio ma non esprime la volontà dell'Ente assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni collegabili all'avveramento dell'infortunio, posto, da un lato, che il riconoscimento di un diritto non equivale all'attestazione dell'esistenza di un fatto e, dall'altro, che il riconoscimento della inabilità temporanea non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c. trattandosi di materia nella quale l'istituto non può disporre a mezzo di atti negoziali.
Anche per la ragione appena indicata il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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