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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1543/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: indennità malattia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/02/2023 premesso di aver presentato, in data Parte_1
22.02.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid 19 nel periodo intercorrente dal CP_ 12.2.2022 al 23.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir condannare l' alla corresponsione dell'indennità economica di malattia per il periodo innanzi indicato, negatagli in via amministrativa sul presupposto della mancata previsione di indennizzabilità dell'evento in questione in virtù della normativa vigente.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza, trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione, per le ragioni già espresse da Codesto
Tribunale con la sentenza n. 2092/2023 (est. dott. Caputo), nonché la sentenza n. 2747/23 (est. Dott.
Ricucci), sentenza della Corte di Appello di Bari n. 341 del 15.4.2024 che si richiamano ai sensi e per gli effetti ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Ed invero, sebbene la parte ricorrente risulti pacificamente iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno precedente all'evento per il numero di 111 giornate (ex art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638), avendo, quindi, astrattamente diritto alla prestazione in questa sede rivendicata, le ragioni del diniego opposto in via amministrativa dall' resistono alle censure svolte nel ricorso introduttivo del Controparte_2 giudizio.
2.2. Conviene richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.
CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché lo stesso non prenda in CP_2 considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via CP_ prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente),
“il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n.
111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al
28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei
Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”…Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020”.
CP_ 2.3. Nel caso di specie, l ha respinto la domanda amministrativa proposta dall'odierno ricorrente CP_ richiamando l'art. 26 dl 18/20 ai fini della non indennizzabilità (cfr., missiva del 05.05.2022 allegata al fascicolo telematico ricorrente come elencato numericamente in ricorso).
Il rilievo è conforme a diritto, trovando immediato riscontro nell'univoco tenore letterale dell'art. 26, che – come visto – delimita temporalmente il riconoscimento della tutela di cui al comma 1, sulla scorta di una scelta discrezionale in sé non irragionevole, siccome sorretta da intuibili esigenze di contenimento della spesa pubblica.
E che la specifica situazione di fatto in cui versava la parte ricorrente all'epoca della domanda amministrativa fosse perfettamente assimilabile a quella contemplata dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18 cit. emerge, in maniera univoca, dal certificato di malattia inoltrato all' , il quali, lungi dall'asseverare CP_2 un'ipotesi di “malattia accertata da COVID-19” (cfr., in tal senso, il comma 6 del citato articolo 26), attestano unicamente una condizione di positività al virus, con esigenza di isolamento (codice nosologico
V07.0).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, ed in disparte la correttezza o meno del codice nosologico riportato sul certificato medico, non resta che rigettare la domanda attorea, in mancanza di un evento normativamente indennizzabile per l'anno 2022.
3. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ di con ricorso depositato il 22/02/2023 , nella causa iscritta al n. 1543 /2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1543/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: indennità malattia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22/02/2023 premesso di aver presentato, in data Parte_1
22.02.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid 19 nel periodo intercorrente dal CP_ 12.2.2022 al 23.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir condannare l' alla corresponsione dell'indennità economica di malattia per il periodo innanzi indicato, negatagli in via amministrativa sul presupposto della mancata previsione di indennizzabilità dell'evento in questione in virtù della normativa vigente.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza, trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione, per le ragioni già espresse da Codesto
Tribunale con la sentenza n. 2092/2023 (est. dott. Caputo), nonché la sentenza n. 2747/23 (est. Dott.
Ricucci), sentenza della Corte di Appello di Bari n. 341 del 15.4.2024 che si richiamano ai sensi e per gli effetti ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Ed invero, sebbene la parte ricorrente risulti pacificamente iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno precedente all'evento per il numero di 111 giornate (ex art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638), avendo, quindi, astrattamente diritto alla prestazione in questa sede rivendicata, le ragioni del diniego opposto in via amministrativa dall' resistono alle censure svolte nel ricorso introduttivo del Controparte_2 giudizio.
2.2. Conviene richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.
CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché lo stesso non prenda in CP_2 considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via CP_ prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente),
“il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n.
111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al
28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei
Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”…Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020”.
CP_ 2.3. Nel caso di specie, l ha respinto la domanda amministrativa proposta dall'odierno ricorrente CP_ richiamando l'art. 26 dl 18/20 ai fini della non indennizzabilità (cfr., missiva del 05.05.2022 allegata al fascicolo telematico ricorrente come elencato numericamente in ricorso).
Il rilievo è conforme a diritto, trovando immediato riscontro nell'univoco tenore letterale dell'art. 26, che – come visto – delimita temporalmente il riconoscimento della tutela di cui al comma 1, sulla scorta di una scelta discrezionale in sé non irragionevole, siccome sorretta da intuibili esigenze di contenimento della spesa pubblica.
E che la specifica situazione di fatto in cui versava la parte ricorrente all'epoca della domanda amministrativa fosse perfettamente assimilabile a quella contemplata dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18 cit. emerge, in maniera univoca, dal certificato di malattia inoltrato all' , il quali, lungi dall'asseverare CP_2 un'ipotesi di “malattia accertata da COVID-19” (cfr., in tal senso, il comma 6 del citato articolo 26), attestano unicamente una condizione di positività al virus, con esigenza di isolamento (codice nosologico
V07.0).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, ed in disparte la correttezza o meno del codice nosologico riportato sul certificato medico, non resta che rigettare la domanda attorea, in mancanza di un evento normativamente indennizzabile per l'anno 2022.
3. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ di con ricorso depositato il 22/02/2023 , nella causa iscritta al n. 1543 /2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro