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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3455/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1989, residente in [...]21 sc. 2, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Viola Parodi (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nato ad Controparte_1 C.F._3
ZA (AQ) il 09/06/1987, residente in [...], Via RT e IE AR
20/21 sc. 2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ester
SS (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con il quale hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore
[...] avuta nel corso della loro relazione sentimentale e stabile Persona_1
convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) dalla relazione dalle parti risulta nata in [...] in data [...] la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_1
b) successivamente le parti si sono trasferite a vivere a Genova con la figlia;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1989,
e
, C.F. nato ad Controparte_1 C.F._3
ZA (AQ) il 09/06/1987
1. La figlia minore nata a [...] il Persona_1
02/08/2019, è affidata congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa paritaria tra i due genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione familiare in comproprietà tra le parti sita in Genova, in Via
RT e IE AR, 20/21, sc.2, ove la madre resterà a vivere;
2. La figlia minore trascorrerà tempi paritari con i due Persona_1
genitori, e segnatamente: il lunedì e il martedì sera pernotterà presso la nuova abitazione del padre, che andrà a prenderla il lunedì pomeriggio all'uscita dalla scuola, si occuperà di accompagnarla a scuola le mattine successive tenendola con sé sino al mercoledì mattina;
il mercoledì e il giovedì sera pernotterà presso l'abitazione della madre, che andrà a prenderla il mercoledì pomeriggio all'uscita dalla scuola, si occuperà di accompagnarla a scuola le mattine successive tenendola con sé sino al venerdì mattina;
i finesettimana saranno trascorsi in maniera alternata dalla minore con ciascuno dei genitori, dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della figlia minore;
3. La figlia minore: trascorrerà le principali festività durante l'anno in maniera alternata con ciascuno dei genitori anno per anno, e quindi, per quanto concerne il periodo natalizio starà in via alternata con un genitore dal 23/12 al 30/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 6/1, salvo diversi accordi tra le parti. Trascorrerà fino a 15 giorni anche non consecutivi di vacanza con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ciascuno dei genitori durante il periodo estivo, il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della figlia minore.
Durante il /i periodo/i di vacanza, che dovrà/anno essere comunicato/i all'altro genitore con un preavviso di 30 giorni (salvo diverso accordo tra i genitori), sarà sospeso il regime di collocazione di cui al precedente punto
2);
4. In comprovati casi eccezionali e straordinari che modifichino il regolare svolgimento delle attività quotidiane dei genitori e di conseguenza rendano impossibile la gestione della bambina secondo le modalità e i tempi tra gli stessi concordate, le parti convengono che verrà richiesta in prima battuta la disponibilità dell'altro genitore e, in caso di impossibilità anche di costui e previo suo consenso, si potrà fare ricorso ad una baby sitter il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
5. Stante la parità di tempo di collocazione della bambina, ciascun genitore si farà carico dei costi ordinari della stessa in concomitanza della permanenza presso l'uno o l'altro mentre le spese straordinarie necessarie alla figlia minore individuate come da Verbale della IV Sez. Civile del Tribunale del
15/09/2016 verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia minore;
6. L'Assegno Unico riconosciuto all' verrà percepito al 100% dalla CP_2
madre sig.ra Parte_1
7. La rata mensile di restituzione del mutuo contratto con
[...]
per l'acquisto in comproprietà al 50% dell'abitazione di Via Controparte_3
RT e IE AR 20/21 sc. 2 continuerà a essere corrisposta da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, mediante versamento sul conto corrente cointestato acceso presso Controparte_3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8. Le spese straordinarie relative all'abitazione di Via RT e IE AR
20/21 sc. 2 rimarranno suddivise tra le parti al 50% in ragione delle quote di comproprietà, mentre le spese ordinarie, tra cui utenze e TARI, verranno sostenute dalla sig.ra che ivi continuerà a risiedere;
Parte_1
9. Si dà atto che il sig. nelle more procederà al Controparte_1
perfezionamento della richiesta del cambio diresidenza presso la sua nuova abitazione sita in Genova, in Via G. Amarena, 14, int. 29.
10. Con integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5