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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16590 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa CL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47323 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato difeso dagli avv.ti Domenico Gentile, Federica Pagliano e Silvio
Lucisano, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, n. 42, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Sucapane ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ovidio, n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 (R.G. n. 37660/2023), emesso in data 01.09.2023 e depositato in data 04.09.2023 dal Tribunale di Roma, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 70.000,00, oltre interessi e spese, in favore di per l'assegno n. 0187991443-03 emesso in suo favore dalla de Controparte_1
cuius , sorella dell'opponente, a titolo di donazione. Persona_1
L'opponente, in via preliminare, dichiarava di disconoscere la scrittura e la firma apposta sull'assegno ex art. 214 secondo comma c.p.c. Nel merito deduceva: i)
l'inesistenza di alcun rapporto di debito/credito tra la società sul Controparte_2
cui conto corrente era stato tratto l'assegno, e;
ii) in caso di Controparte_1
qualificazione dell'assegno quale manifestazione della volontà di adempiere ad un'obbligazione naturale, la non configurabilità di un debito ereditario e l'assenza di alcuna azione esperibile ai sensi dell'art. 2034, comma 2, c.c.; iii) in caso di qualificazione dell'assegno come donazione remuneratoria, l'inammissibilità e la nullità della stessa, difettando la forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c.; iv) il contrasto tra la volontà di donare affermata dal e quanto previsto nel CP_1
testamento olografo della de cuius, tenuto conto peraltro del breve lasso temporale trascorso tra la data del testamento (22 gennaio 2018) e quella riportata sull'assegno
(31 gennaio 2018).
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) In via preliminare: disconoscimento della firma apposta sull'assegno ex art. 214 secondo comma c.p.c..
A) Preliminarmente il IG. dichiara, ex art. 214 c.p.c., di non conoscere Parte_1
la scrittura e la sottoscrizione apposta sull'assegno n. 0187991443-03 e di non ritenere che la stessa sia originale e riferibile alla IG.ra . Per cui Persona_1
disconosce formalmente la firma. Si riserva comunque di proporre querela di falso averso il documento qualora il IG. dichiari di volersene avvalere. CP_1
B) Nel merito: Accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo n. 13805/2023 emesso dal Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Francavilla il 1 settembre 2023, depositato il. 4 settembre 2023 nel procedimento recante n. RG. 37660/2023 e notificato il 14 settembre 2023 e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte.
Rigettare tutte le domande del IG. in quanto infondate in fatto e in diritto e CP_1
comunque non provate
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di rito”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Proponeva inoltre istanza di verificazione della sottoscrizione a nome apposta in calce Persona_1
all'assegno e ne contestava la natura di donazione, deducendo invece che lo stesso fosse stato consegnato a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza materiale, morale e affettiva prestata alla de cuius dall'insorgere della malattia e per il mantenimento dei cani di sua proprietà, secondo gli accordi tra loro intercorsi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis,
- preliminarmente, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
13805/2023 del Tribunale di Roma;
- nel merito, all'esito del giudizio, rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 del Tribunale di Roma, e per
[...]
l'effetto, confermare integralmente esso decreto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Parte_1
per le causali indicate, dell'importo di euro 70.000,00 ovvero Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Ammessa ed espletata CTU grafica, la causa era rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 24.11.2025, con termine per note sino al 20.11.2025, e rimessa in decisione alla stessa udienza con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 3° comma c.p.c..
**********
L'opposizione è fondata e da accogliere.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda sull'assegno n. 0187991443-
03, a firma della de cuius , emesso in favore dell'opposto per Persona_1 CP_1
l'importo di € 70.000,00.
L'assegno bancario ha natura di titolo di credito, la cui validità ed efficacia prescinde dal rapporto sottostante, fatta salva per il debitore la possibilità di sollevare le eccezioni di cui all'art. 1993 c.c. Ove poi, come in questo caso, sia decorso il termine per portarlo all'incasso e dunque il titolo abbia perso il proprio valore cartolare, lo stesso ha valenza di promessa di pagamento, idonea ad esonerare colui a favore del quale sia emesso dal provare il rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. (Cass.
18831/2024; 20449/2016).
Nel caso in questione tuttavia, l'opponente, quale erede di , a firma del Persona_1
quale l'assegno è stato emesso, ne ha disconosciuto la sottoscrizione ex art. 214 2° comma c.p.c.
Il Vicentini ha quindi proposto istanza di verificazione della firma, deducendo, altresì, che la dazione dell'assegno non costituisce un atto donativo né un'obbligazione naturale, ma rappresenterebbe il corrispettivo per l'attività di assistenza prestata alla de cuius nel momento della malattia e per il mantenimento dei
5 cani di sua proprietà.
Occorre quindi preliminarmente verificare se la firma apposta in calce all'assegno n.
0187991443-03 sia o meno riferibile alla de cuius . Persona_1
A tal fine, è stata espletata CTU grafologica all'esito della quale il perito incaricato,
Dott.ssa ha evidenziato che “la firma apparentemente Persona_2
riconducibile a apposta in calce all'assegno oggetto della verifica è Persona_1
riconducibile ad una diversa mano scrivente e i segni coattivi che le caratterizzano non trovano alcun riscontro nel grafismo del soggetto in esame oltre a palesare evidenti segni di artificio”.
Il CTU ha, pertanto, accertato l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce all'assegno de quo, rilevando che: “La firma a nome , apposta in calce Persona_1
all'assegno datato 31 gennaio 2018 non presenta elementi di comparabilità rispetto al cospicuo materiale comparativo del soggetto esaminato a disposizione di questo consulente e mostra segni coattivi che identificano una personalità grafica diversa da quella del soggetto in esame. La firma apparentemente riferibile a , Persona_1
oggetto della presente verifica, è da ritenersi certamente APOCRIFA”.
Le inequivoche conclusioni cui è pervenuto il CTU, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici, devono quindi essere recepite e condivise.
Accertata la non autenticità della sottoscrizione, neanche rilevano le deduzioni dell'opposto in merito all'esistenza di una causa giustificativa del credito azionato, in assenza di domanda alcuna volta ad accertare l'eventuale del rapporto sottostante da cui il credito sarebbe scaturito ed il credito stesso, essendosi l'opposto limitato a produrre l'assegno.
Ed allora, a fronte dell'accertata falsità dell'assegno azionato, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 (R.G. n. 37660/2023), emesso in data 04.09.2023 dal Tribunale di Roma;
• Condanna l'opposto alla refusione delle spese di giudizio, in Controparte_1
favore dell'opponente , nella misura di € 7.000,00 per compensi, Parte_1
oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Roma, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CL Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta e dott.ssa Persona_3
Persona_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa CL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47323 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato difeso dagli avv.ti Domenico Gentile, Federica Pagliano e Silvio
Lucisano, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, n. 42, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Sucapane ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ovidio, n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 (R.G. n. 37660/2023), emesso in data 01.09.2023 e depositato in data 04.09.2023 dal Tribunale di Roma, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 70.000,00, oltre interessi e spese, in favore di per l'assegno n. 0187991443-03 emesso in suo favore dalla de Controparte_1
cuius , sorella dell'opponente, a titolo di donazione. Persona_1
L'opponente, in via preliminare, dichiarava di disconoscere la scrittura e la firma apposta sull'assegno ex art. 214 secondo comma c.p.c. Nel merito deduceva: i)
l'inesistenza di alcun rapporto di debito/credito tra la società sul Controparte_2
cui conto corrente era stato tratto l'assegno, e;
ii) in caso di Controparte_1
qualificazione dell'assegno quale manifestazione della volontà di adempiere ad un'obbligazione naturale, la non configurabilità di un debito ereditario e l'assenza di alcuna azione esperibile ai sensi dell'art. 2034, comma 2, c.c.; iii) in caso di qualificazione dell'assegno come donazione remuneratoria, l'inammissibilità e la nullità della stessa, difettando la forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c.; iv) il contrasto tra la volontà di donare affermata dal e quanto previsto nel CP_1
testamento olografo della de cuius, tenuto conto peraltro del breve lasso temporale trascorso tra la data del testamento (22 gennaio 2018) e quella riportata sull'assegno
(31 gennaio 2018).
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) In via preliminare: disconoscimento della firma apposta sull'assegno ex art. 214 secondo comma c.p.c..
A) Preliminarmente il IG. dichiara, ex art. 214 c.p.c., di non conoscere Parte_1
la scrittura e la sottoscrizione apposta sull'assegno n. 0187991443-03 e di non ritenere che la stessa sia originale e riferibile alla IG.ra . Per cui Persona_1
disconosce formalmente la firma. Si riserva comunque di proporre querela di falso averso il documento qualora il IG. dichiari di volersene avvalere. CP_1
B) Nel merito: Accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo n. 13805/2023 emesso dal Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Francavilla il 1 settembre 2023, depositato il. 4 settembre 2023 nel procedimento recante n. RG. 37660/2023 e notificato il 14 settembre 2023 e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte.
Rigettare tutte le domande del IG. in quanto infondate in fatto e in diritto e CP_1
comunque non provate
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di rito”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Proponeva inoltre istanza di verificazione della sottoscrizione a nome apposta in calce Persona_1
all'assegno e ne contestava la natura di donazione, deducendo invece che lo stesso fosse stato consegnato a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza materiale, morale e affettiva prestata alla de cuius dall'insorgere della malattia e per il mantenimento dei cani di sua proprietà, secondo gli accordi tra loro intercorsi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis,
- preliminarmente, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
13805/2023 del Tribunale di Roma;
- nel merito, all'esito del giudizio, rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 del Tribunale di Roma, e per
[...]
l'effetto, confermare integralmente esso decreto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Parte_1
per le causali indicate, dell'importo di euro 70.000,00 ovvero Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Ammessa ed espletata CTU grafica, la causa era rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 24.11.2025, con termine per note sino al 20.11.2025, e rimessa in decisione alla stessa udienza con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ex art. 281 3° comma c.p.c..
**********
L'opposizione è fondata e da accogliere.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda sull'assegno n. 0187991443-
03, a firma della de cuius , emesso in favore dell'opposto per Persona_1 CP_1
l'importo di € 70.000,00.
L'assegno bancario ha natura di titolo di credito, la cui validità ed efficacia prescinde dal rapporto sottostante, fatta salva per il debitore la possibilità di sollevare le eccezioni di cui all'art. 1993 c.c. Ove poi, come in questo caso, sia decorso il termine per portarlo all'incasso e dunque il titolo abbia perso il proprio valore cartolare, lo stesso ha valenza di promessa di pagamento, idonea ad esonerare colui a favore del quale sia emesso dal provare il rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. (Cass.
18831/2024; 20449/2016).
Nel caso in questione tuttavia, l'opponente, quale erede di , a firma del Persona_1
quale l'assegno è stato emesso, ne ha disconosciuto la sottoscrizione ex art. 214 2° comma c.p.c.
Il Vicentini ha quindi proposto istanza di verificazione della firma, deducendo, altresì, che la dazione dell'assegno non costituisce un atto donativo né un'obbligazione naturale, ma rappresenterebbe il corrispettivo per l'attività di assistenza prestata alla de cuius nel momento della malattia e per il mantenimento dei
5 cani di sua proprietà.
Occorre quindi preliminarmente verificare se la firma apposta in calce all'assegno n.
0187991443-03 sia o meno riferibile alla de cuius . Persona_1
A tal fine, è stata espletata CTU grafologica all'esito della quale il perito incaricato,
Dott.ssa ha evidenziato che “la firma apparentemente Persona_2
riconducibile a apposta in calce all'assegno oggetto della verifica è Persona_1
riconducibile ad una diversa mano scrivente e i segni coattivi che le caratterizzano non trovano alcun riscontro nel grafismo del soggetto in esame oltre a palesare evidenti segni di artificio”.
Il CTU ha, pertanto, accertato l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce all'assegno de quo, rilevando che: “La firma a nome , apposta in calce Persona_1
all'assegno datato 31 gennaio 2018 non presenta elementi di comparabilità rispetto al cospicuo materiale comparativo del soggetto esaminato a disposizione di questo consulente e mostra segni coattivi che identificano una personalità grafica diversa da quella del soggetto in esame. La firma apparentemente riferibile a , Persona_1
oggetto della presente verifica, è da ritenersi certamente APOCRIFA”.
Le inequivoche conclusioni cui è pervenuto il CTU, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici, devono quindi essere recepite e condivise.
Accertata la non autenticità della sottoscrizione, neanche rilevano le deduzioni dell'opposto in merito all'esistenza di una causa giustificativa del credito azionato, in assenza di domanda alcuna volta ad accertare l'eventuale del rapporto sottostante da cui il credito sarebbe scaturito ed il credito stesso, essendosi l'opposto limitato a produrre l'assegno.
Ed allora, a fronte dell'accertata falsità dell'assegno azionato, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 13805/2023 (R.G. n. 37660/2023), emesso in data 04.09.2023 dal Tribunale di Roma;
• Condanna l'opposto alla refusione delle spese di giudizio, in Controparte_1
favore dell'opponente , nella misura di € 7.000,00 per compensi, Parte_1
oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Roma, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CL Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta e dott.ssa Persona_3
Persona_4