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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VII SEZIONE CIVILE
P.U. 618 / 2024. riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Edmondo Cacace Giudice relatore dott. Marco Pugliese Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 ottobre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA Il fatto La curatela della liquidazione giudiziale della società Parte_1
dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 157/2023, sul
[...] presupposto della riferibilità dell'attività di impresa esercitata dalla società in liquidazione giudiziale anche alla ha Controparte_1 chiesto accertarsi l'esistenza di una società di fatto tra la società in liquidazione giudiziale e la società Parte_1 [...]
nonché accertare lo stato di insolvenza della società Controparte_1 di fatto e, per, l'effetto, estendere la procedura di liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile Controparte_1
(cfr. ricorso introduttivo, p. 12). Parte ricorrente ha ricostruito nei propri scritti difensivi il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, evidenziando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta della cd. super-società di fatto e rilevando come la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale abbiano definitivamente ritenuto applicabile l'istituto dell'estensione del fallimento e poi della procedura di liquidazione giudiziale anche ai casi in cui l'impresa debitrice dichiarata insolvente si verifichi essere socia illimitatamente responsabile di una società di fatto che sia a sua volta un imprenditore collettivo (cfr. in particolare Corte Costituzionale n. 255/2017). Tale acquisizione giurisprudenziale, effettivamente, è stata del resto positivizzata espressamente nell'art. 256, comma V c.c.i.i. Nelle proprie difese la parte ricorrente ha individuato quindi i plurimi legami storici e fattuali fra la società convenuta e quella di cui è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rappresenta come essi integrino i requisiti astratti idonei a dimostrare l'esistenza di una “super-società di fatto”. La ricorrente, per di più, ha segnalato che la “super-società di fatto” sia a sua volta insolvente in ragione della rilevante debitoria
erariale, ammessa al passivo concorsuale della Parte_1 che trova proprio fonte nel meccanismo di distacco di personale posto in essere tra le due società (nel ricorso introduttivo si rappresenta in realtà che l'intero passivo concorsuale della
[...] deriva da “obbligazioni comuni” ad entrambe le Parte_1 società e, quindi, riferibili alla super-società di fatto: così, p. 11). Nel corso del giudizio si è regolarmente costituita la CP_1
di modo che il contraddittorio processuale nei suoi confronti
[...] risulta indubbiamente instaurato con correttezza. La resistente ha contestato la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, affermando innanzitutto che difetti la prova della sussistenza di una “super-società di fatto”. Più in particolare, ha osservato che non si ravvisano, se non in aliquota insignificante, gli indici necessari perché possa ravvisarsi tra la e Parte_1 la una società di fatto, in quanto al di là della Controparte_1 semplice identità della sede legale, non vi è coincidenza tra gli organi di gestione dei due soggetti giuridici, non vi è cessione ed utilizzo dei medesimi beni aziendali, non sussiste proprietà incrociata di quote societarie, manca un fondo comune.
La ricostruzione processuale Avendo ritenuta fondata la domanda avanzata dalla parte ricorrente, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 28/2025 pubblicata il 12 febbraio 2025, ha pertanto dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto e ha dichiarato, quindi, l'apertura della liquidazione del socio in proprio
, come richiesto dalla parte ricorrente. Controparte_1
A seguito del reclamo proposto dalla parte ricorrente nei confronti di tale decisione, la Corte di Appello di Napoli, con decisione n. 4367/2025, ha ravvisato la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di litisconsorti necessari, dichiarando pertanto la
nullità della prima pronuncia e restituendo gli atti al Giudice del primo grado. In armonia con tale decisione della Corte di Appello territoriale, nel corso del giudizio è stato pertanto instaurato il contraddittorio anche con i ricorrenti originari, con coloro cioè avevano domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Parte_1
Alla luce della documentazione versata nel fascicolo telematico d'ufficio, come del resto confermato dai difensori delle parti costituite all'udienza del 16 ottobre 2025, il contraddittorio anche nei confronti di tali persone fisiche risulta quindi correttamente instaurato. Non vi sono pertanto ostacoli all'esame del merito della controversia. La decisione Non essendo stato al riguardo introdotto alcun elemento di fatto o di diritto ulteriore rispetto a quelli presenti al momento della prima decisione, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalla stessa che viene così confermata. La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel corso del procedimento, mediante copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata offerta la prova dell'esistenza di un esercizio comune di attività imprenditoriale fra la
[...]
e la volto al raggiungimento di Parte_1 Controparte_1 un risultato unitario mediante la creazione di reciproci vincoli di collaborazione. L'astratta configurabilità di una “super-società di fatto”, composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche o società di capitali è allo stato pacificamente affermata nella giurisprudenza anche di legittimità (ex pluribus, Cass. 1095/2016; 10507/2016;
Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass. 7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021). In giurisprudenza, sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una super-società di fatto: a) la identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto;
d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune, e dunque l'affectio societatis tra i partecipanti (nella giurisprudenza di merito, ex multiis, Trib. Bergamo 5.12.2018 e Trib. Prato 19.12.2018, Trib. Taranto, 29/10/2019, n. 1976). Alla stregua di tali elementi, vanno analizzate le correlazioni tra le due società che accertano l'esistenza di una super-società di fatto. Dall'esame delle visure camerali prodotte in atti (doc. 3 e 4 del fascicolo attoreo), risulta in primo luogo dimostrato che le società e abbiano sia la Parte_1 Controparte_1 stessa sede legale in Napoli al Vico Bianchi Allo Spirito Santo n. 1 sia identità dell'oggetto sociale ossia “la produzione di particolari elettromeccanici ed elettronici, atti alla protezione di motori e di circuiti elettrici ed elettronici”. Inoltre, in riferimento alla compagine societaria, la CP_1
è partecipata al 17,5 % da quale
[...] Controparte_2 amministratore unico, al 32,5 % da e Controparte_3 al 50 % del capitale sociale dalla sig.ra (figlia di Persona_1 originariamente socia unica della Parte_2 [...]
. Controparte_1
Alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal curatore
della procedura attrice la socia della resistente può Persona_1 in realtà essere considerata amministratrice di fatto della
[...]
Parte_1
Nel verbale di audizione dei dipendenti del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) i lavoratori hanno infatti dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti e\o indiretti con Controparte_4 amministratrice unica della e che i rapporti di Parte_1 lavoro inizialmente intrattenuti con la sig.ra CP_5
e sono proseguiti con la figlia e che
[...] Persona_1 comunque solo ed esclusivamente con tali soggetti sono stati intertenuti i rapporti di lavoro. L'operazione di distacco del personale, su cui si sofferma la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, è effettivamente sintomatica della sussistenza di un “fondo comune”, dato dall'uso promiscuo dei mezzi organizzativi per l'attività di impresa. Nel caso concreto è stato utilizzato il meccanismo di trasferire “di fatto” i dipendenti in carico precedentemente alla alla Controparte_1 nonostante abbiano continuato a svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa presso lo stabilimento della
[...]
sito in Caserta al Viale Mattei zona ASI. Ciò ha Controparte_1 permesso alla convenuta di lavoro di continuare ad usufruire della propria manodopera senza sopportare i relativi costi, integralmente trasferiti alla compreso il debito per t.f.r. Parte_1 maturato nel corso degli anni. Tale meccanismo ha comportato una condivisione di elementi patrimoniali attivi e una condivisione delle passività. La curatela attrice ha rappresentato in giudizio che la società
[...] ha infatti effettuato pagamenti a favore della CP_6 [...] per complessivi 558.965,50 euro, che tali somme di Parte_1 denaro sono state accreditate con la causale “saldo vostre fatture” e/o “acconto vostre fatture”, senza recare alcun riferimento al
“distacco di personale” e che consultazione del cassetto fiscale e delle fatture elettroniche e dei corrispettivi della società
[...] non sia emersa alcuna fattura emessa nei confronti della Pt_1
di modo che i pagamenti effettuati da quest'ultima CP_1 con causale “pagamenti fatture” non abbiano trovato riscontro (cfr. ricorso, p. 11). Tale circostanza ha trovato conferma istruttoria nella stessa rappresentazione storica fornita dalla parte resistente (art. 115 I co. c.p.c.) che non solo non contesta tali profili storici, ma semplicemente si limita a sminuirne la rilevanza probatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 11). In mancanza di qualsiasi differente motivazione offerta in giudizio, risulta quindi dimostrato che le suddette somme di denaro fossero destinate al pagamento delle sole retribuzioni mensili dei dipendenti della impiegati con lo strumento del distacco presso Parte_1 la (società presso la quale erano in precedenza Controparte_1 assunti), senza che venissero ottemperati gli obblighi fiscali e previdenziali relativi alle retribuzioni in quanto non risulta effettuato alcun versamento a tale titolo dalla Tale Parte_1 meccanismo ha portato all'ammissione al passivo concorsuale dell' per l'importo di € Controparte_7
1.215.468,71 (di cui € 1.063.277,86 in privilegio), dovuto quasi integralmente per il mancato versamento di contributi previdenziali. Questa situazione di promiscuità nella messa a disposizione dei dipendenti in forza presso la ma di fatto lavoratori Parte_1 presso la rende pacifica l'esistenza di un fondo CP_1 comune, e quindi di un unitario intento tra le due società necessario per poter svolgere l'attività imprenditoriale. Tutti i descritti fatti sono indici dell'esistenza di un affectio societatis, intesa come vincolo tra le due società, riconducibili tra l'altro alla stessa persona fisica, ed avente ad oggetto l'istaurazione di una
collaborazione stabile, finalizzata al raggiungimento di un risultato comune quale la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. Nel caso in specie risulta ricorrere anche il presupposto dell'insolvenza della super-società di fatto, insolvenza autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. Se, da un lato, è già stato accertato l'irreversibile stato di insolvenza della Parte_1 dall'altro non risulta che la disponga di risorse CP_1 finanziarie tali da consentire il pagamento dall'aggregato dei debiti complessivamente assunti dalla società di fatto composta dai due soggetti che la costituiscono. Insolvenza comune esistente in ragione della rilevante debitoria erariale, come ammessa al passivo concorsuale della che ha origine nel Parte_1 meccanismo del distacco di personale posto in essere dalle due società. Visti gli artt. 37, comma 2, e 256, comma 5, C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata: Dichiara aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 V co. c.c.i.i., della società di fatto costituita da , e Parte_3 Controparte_8
e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale dei soci in proprio:
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
Napoli al vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1, partita iva
P.IVA_1
ORDINA che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si secondo quanto disposto dal C.C.I.I.; NOMINA Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Francesca Reale;
Curatore il dott. , in possesso di una struttura Persona_2 organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 29 gennaio 2026, ore 10,00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
dott. Edmondo Cacace
Il Presidente dott. Gianpiero Scoppa
P.U. 618 / 2024. riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Edmondo Cacace Giudice relatore dott. Marco Pugliese Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 ottobre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA Il fatto La curatela della liquidazione giudiziale della società Parte_1
dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 157/2023, sul
[...] presupposto della riferibilità dell'attività di impresa esercitata dalla società in liquidazione giudiziale anche alla ha Controparte_1 chiesto accertarsi l'esistenza di una società di fatto tra la società in liquidazione giudiziale e la società Parte_1 [...]
nonché accertare lo stato di insolvenza della società Controparte_1 di fatto e, per, l'effetto, estendere la procedura di liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile Controparte_1
(cfr. ricorso introduttivo, p. 12). Parte ricorrente ha ricostruito nei propri scritti difensivi il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, evidenziando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta della cd. super-società di fatto e rilevando come la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale abbiano definitivamente ritenuto applicabile l'istituto dell'estensione del fallimento e poi della procedura di liquidazione giudiziale anche ai casi in cui l'impresa debitrice dichiarata insolvente si verifichi essere socia illimitatamente responsabile di una società di fatto che sia a sua volta un imprenditore collettivo (cfr. in particolare Corte Costituzionale n. 255/2017). Tale acquisizione giurisprudenziale, effettivamente, è stata del resto positivizzata espressamente nell'art. 256, comma V c.c.i.i. Nelle proprie difese la parte ricorrente ha individuato quindi i plurimi legami storici e fattuali fra la società convenuta e quella di cui è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rappresenta come essi integrino i requisiti astratti idonei a dimostrare l'esistenza di una “super-società di fatto”. La ricorrente, per di più, ha segnalato che la “super-società di fatto” sia a sua volta insolvente in ragione della rilevante debitoria
erariale, ammessa al passivo concorsuale della Parte_1 che trova proprio fonte nel meccanismo di distacco di personale posto in essere tra le due società (nel ricorso introduttivo si rappresenta in realtà che l'intero passivo concorsuale della
[...] deriva da “obbligazioni comuni” ad entrambe le Parte_1 società e, quindi, riferibili alla super-società di fatto: così, p. 11). Nel corso del giudizio si è regolarmente costituita la CP_1
di modo che il contraddittorio processuale nei suoi confronti
[...] risulta indubbiamente instaurato con correttezza. La resistente ha contestato la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, affermando innanzitutto che difetti la prova della sussistenza di una “super-società di fatto”. Più in particolare, ha osservato che non si ravvisano, se non in aliquota insignificante, gli indici necessari perché possa ravvisarsi tra la e Parte_1 la una società di fatto, in quanto al di là della Controparte_1 semplice identità della sede legale, non vi è coincidenza tra gli organi di gestione dei due soggetti giuridici, non vi è cessione ed utilizzo dei medesimi beni aziendali, non sussiste proprietà incrociata di quote societarie, manca un fondo comune.
La ricostruzione processuale Avendo ritenuta fondata la domanda avanzata dalla parte ricorrente, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 28/2025 pubblicata il 12 febbraio 2025, ha pertanto dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto e ha dichiarato, quindi, l'apertura della liquidazione del socio in proprio
, come richiesto dalla parte ricorrente. Controparte_1
A seguito del reclamo proposto dalla parte ricorrente nei confronti di tale decisione, la Corte di Appello di Napoli, con decisione n. 4367/2025, ha ravvisato la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di litisconsorti necessari, dichiarando pertanto la
nullità della prima pronuncia e restituendo gli atti al Giudice del primo grado. In armonia con tale decisione della Corte di Appello territoriale, nel corso del giudizio è stato pertanto instaurato il contraddittorio anche con i ricorrenti originari, con coloro cioè avevano domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Parte_1
Alla luce della documentazione versata nel fascicolo telematico d'ufficio, come del resto confermato dai difensori delle parti costituite all'udienza del 16 ottobre 2025, il contraddittorio anche nei confronti di tali persone fisiche risulta quindi correttamente instaurato. Non vi sono pertanto ostacoli all'esame del merito della controversia. La decisione Non essendo stato al riguardo introdotto alcun elemento di fatto o di diritto ulteriore rispetto a quelli presenti al momento della prima decisione, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalla stessa che viene così confermata. La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel corso del procedimento, mediante copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata offerta la prova dell'esistenza di un esercizio comune di attività imprenditoriale fra la
[...]
e la volto al raggiungimento di Parte_1 Controparte_1 un risultato unitario mediante la creazione di reciproci vincoli di collaborazione. L'astratta configurabilità di una “super-società di fatto”, composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche o società di capitali è allo stato pacificamente affermata nella giurisprudenza anche di legittimità (ex pluribus, Cass. 1095/2016; 10507/2016;
Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass. 7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021). In giurisprudenza, sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una super-società di fatto: a) la identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto;
d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune, e dunque l'affectio societatis tra i partecipanti (nella giurisprudenza di merito, ex multiis, Trib. Bergamo 5.12.2018 e Trib. Prato 19.12.2018, Trib. Taranto, 29/10/2019, n. 1976). Alla stregua di tali elementi, vanno analizzate le correlazioni tra le due società che accertano l'esistenza di una super-società di fatto. Dall'esame delle visure camerali prodotte in atti (doc. 3 e 4 del fascicolo attoreo), risulta in primo luogo dimostrato che le società e abbiano sia la Parte_1 Controparte_1 stessa sede legale in Napoli al Vico Bianchi Allo Spirito Santo n. 1 sia identità dell'oggetto sociale ossia “la produzione di particolari elettromeccanici ed elettronici, atti alla protezione di motori e di circuiti elettrici ed elettronici”. Inoltre, in riferimento alla compagine societaria, la CP_1
è partecipata al 17,5 % da quale
[...] Controparte_2 amministratore unico, al 32,5 % da e Controparte_3 al 50 % del capitale sociale dalla sig.ra (figlia di Persona_1 originariamente socia unica della Parte_2 [...]
. Controparte_1
Alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal curatore
della procedura attrice la socia della resistente può Persona_1 in realtà essere considerata amministratrice di fatto della
[...]
Parte_1
Nel verbale di audizione dei dipendenti del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) i lavoratori hanno infatti dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti e\o indiretti con Controparte_4 amministratrice unica della e che i rapporti di Parte_1 lavoro inizialmente intrattenuti con la sig.ra CP_5
e sono proseguiti con la figlia e che
[...] Persona_1 comunque solo ed esclusivamente con tali soggetti sono stati intertenuti i rapporti di lavoro. L'operazione di distacco del personale, su cui si sofferma la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, è effettivamente sintomatica della sussistenza di un “fondo comune”, dato dall'uso promiscuo dei mezzi organizzativi per l'attività di impresa. Nel caso concreto è stato utilizzato il meccanismo di trasferire “di fatto” i dipendenti in carico precedentemente alla alla Controparte_1 nonostante abbiano continuato a svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa presso lo stabilimento della
[...]
sito in Caserta al Viale Mattei zona ASI. Ciò ha Controparte_1 permesso alla convenuta di lavoro di continuare ad usufruire della propria manodopera senza sopportare i relativi costi, integralmente trasferiti alla compreso il debito per t.f.r. Parte_1 maturato nel corso degli anni. Tale meccanismo ha comportato una condivisione di elementi patrimoniali attivi e una condivisione delle passività. La curatela attrice ha rappresentato in giudizio che la società
[...] ha infatti effettuato pagamenti a favore della CP_6 [...] per complessivi 558.965,50 euro, che tali somme di Parte_1 denaro sono state accreditate con la causale “saldo vostre fatture” e/o “acconto vostre fatture”, senza recare alcun riferimento al
“distacco di personale” e che consultazione del cassetto fiscale e delle fatture elettroniche e dei corrispettivi della società
[...] non sia emersa alcuna fattura emessa nei confronti della Pt_1
di modo che i pagamenti effettuati da quest'ultima CP_1 con causale “pagamenti fatture” non abbiano trovato riscontro (cfr. ricorso, p. 11). Tale circostanza ha trovato conferma istruttoria nella stessa rappresentazione storica fornita dalla parte resistente (art. 115 I co. c.p.c.) che non solo non contesta tali profili storici, ma semplicemente si limita a sminuirne la rilevanza probatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 11). In mancanza di qualsiasi differente motivazione offerta in giudizio, risulta quindi dimostrato che le suddette somme di denaro fossero destinate al pagamento delle sole retribuzioni mensili dei dipendenti della impiegati con lo strumento del distacco presso Parte_1 la (società presso la quale erano in precedenza Controparte_1 assunti), senza che venissero ottemperati gli obblighi fiscali e previdenziali relativi alle retribuzioni in quanto non risulta effettuato alcun versamento a tale titolo dalla Tale Parte_1 meccanismo ha portato all'ammissione al passivo concorsuale dell' per l'importo di € Controparte_7
1.215.468,71 (di cui € 1.063.277,86 in privilegio), dovuto quasi integralmente per il mancato versamento di contributi previdenziali. Questa situazione di promiscuità nella messa a disposizione dei dipendenti in forza presso la ma di fatto lavoratori Parte_1 presso la rende pacifica l'esistenza di un fondo CP_1 comune, e quindi di un unitario intento tra le due società necessario per poter svolgere l'attività imprenditoriale. Tutti i descritti fatti sono indici dell'esistenza di un affectio societatis, intesa come vincolo tra le due società, riconducibili tra l'altro alla stessa persona fisica, ed avente ad oggetto l'istaurazione di una
collaborazione stabile, finalizzata al raggiungimento di un risultato comune quale la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. Nel caso in specie risulta ricorrere anche il presupposto dell'insolvenza della super-società di fatto, insolvenza autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. Se, da un lato, è già stato accertato l'irreversibile stato di insolvenza della Parte_1 dall'altro non risulta che la disponga di risorse CP_1 finanziarie tali da consentire il pagamento dall'aggregato dei debiti complessivamente assunti dalla società di fatto composta dai due soggetti che la costituiscono. Insolvenza comune esistente in ragione della rilevante debitoria erariale, come ammessa al passivo concorsuale della che ha origine nel Parte_1 meccanismo del distacco di personale posto in essere dalle due società. Visti gli artt. 37, comma 2, e 256, comma 5, C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata: Dichiara aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 V co. c.c.i.i., della società di fatto costituita da , e Parte_3 Controparte_8
e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale dei soci in proprio:
in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
Napoli al vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1, partita iva
P.IVA_1
ORDINA che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si secondo quanto disposto dal C.C.I.I.; NOMINA Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Francesca Reale;
Curatore il dott. , in possesso di una struttura Persona_2 organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 29 gennaio 2026, ore 10,00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
dott. Edmondo Cacace
Il Presidente dott. Gianpiero Scoppa