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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14635/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/5/2025, - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente a [...], rappresentata e Parte_1 difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Ivan Feola
Ricorrente
C O N T R O
nato a [...], il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca Grazia Conte
Resistente
Controparte_2
Contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 13/12/2019 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato, senza regolare contratto, dal 3/7/2017 al 22/12/2017 alle dipendenze di CP_1
e presso l'abitazione degli stessi, con mansioni di assistente domiciliare CP_2 con convivenza notturna, rientranti nel Livello C Super del CCNL di categoria, di avere avuto cura e gestione esclusiva di tutte le esigenze quotidiane del figlio minore,
[...]
soprattutto quando i resistenti erano assenti per ragioni lavorative e Per_1 rappresenta che talvolta il minore ha anche pernottato presso l'abitazione della ricorrente;
afferma, inoltre, di aver percepito una retribuzione mensile pari a € 700,00.
Tanto esposto, parte ricorrente lamenta che le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di settore e in ogni caso non proporzionata rispetto alla quantità e qualità dell'attività lavorativa svolta ai sensi dell'art. 36 Cost., che non le sono stati pagati l'indennità per ferie e permessi non goduti, la tredicesima mensilità e il
Trattamento di Fine Rapporto e che è rimasta priva di riscontro la lettera di costituzione e messa in mora inviata ai convenuti con raccomandata a.r. del 29/10/2018 e chiede, pertanto, dichiararsi, che tra la ricorrente e i Sigg.ri e è CP_1 CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di assistente domiciliare con convivenza notturna con qualifica di governante, dal 3/7/2017 al 22/12/2017 e condannarsi le parti convenute, in solido, al pagamento della somma di € 5.828,80, di cui € 5.176,93 a titolo di differenze retributive ed € 651,87 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto, come da conteggi in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale eccepisce nullità del CP_1 ricorso per carenza degli elementi di fatto previsti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e per genericità dei conteggi allegati e difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiede la reiezione del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore della procuratrice per dichiarato anticipo, rappresentando che, all'epoca dei fatti, le parti erano legate da un vincolo di amicizia e di stima riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa tale da escludere qualsiasi rapporto di lavoro di natura subordinata o di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione.
Non si è costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_2 ricorso, e alla udienza del 23 Marzo 2022 la stessa è stata dichiarata contumace.
Tali essendo le avverse prospettazioni, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del 5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre, Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013 e, più, recentemente, sentenza n.14434 del
10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la
2 continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Nel caso in esame si deve rilevare come parte ricorrente non abbia offerto alcuna prova ragionevolmente certa delle proprie allegazioni circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e per il periodo 3/7/2017 CP_1 CP_2
– 22/7/2017.
Infatti, i tre testi di parte ricorrente, e hanno descritto Tes_1 Tes_2 Tes_3
l'attività svolta dalla ricorrente secondo le modalità che seguono.
Il teste di parte ricorrente ascoltato alla udienza del Testimone_4
23/3/2022, ha dichiarato: “sono amico di famiglia di vecchia data della ricorrente sig.ra
So che la sig.ra da Luglio 2017 sino a poco prima di Natale 2017 si Parte_1 Pt_1
è occupata del figlio del sig. andava a prenderlo in asilo, rimaneva con il bambino
CP_1 la notte in casa del sig. Tanto so perché a volte lei mi chiedeva di portarle cose a
CP_1 casa del sig. e io avevo difficoltà a trovare parcheggio perché la casa del si
CP_1 CP_1 trovava nel centro storico. All'epoca il bambino aveva un paio di anni. La signora Pt_1 infatti, si trovava sola in casa del sig. con il bambino e non poteva spostarsi
CP_1 agevolmente”.
Il teste ha aggiunto spontaneamente: “a volte ho accompagnato io stesso la signora
a portare o prendere il bambino all'asilo quando lei non aveva la macchina. Parte_1
So che stava sola nella abitazione del sig. quando mi chiamava, perché mi CP_1 spiegava che non poteva spostarsi e perché mi diceva che lei era spesso da sola con il bambino”.
La teste di parte ricorrente, , ascoltata alla udienza del Testimone_5
5/10/2022, ha dichiarato: “conosco la signora perché le nostre figlie sono Parte_1 andate a scuola insieme sin dalla Scuola dell'Infanzia. Ho visto più volte il bambino dei sigg.ri e con la sig.ra quando ci incontravamo con le nostre figlie, a CP_1 CP_2 Pt_1
Scuola o al Catechismo, ma non conosco i signori e Per quanto io ne so la CP_1 CP_2 signora si occupava del bambino per lavoro e che il bambino era spessissimo con
Pt_1 lei. Era un bambino piccolo di circa tre anni. Non conosco i dettagli della gestione del bambino. Posso dire che il bambino era molte volte a casa della signora anche per
Pt_1 dormire. Ciò so perché quando incontravo la signora lei era con il bambino e mi
Pt_1 diceva che il bambino sarebbe stato con lei anche per la notte. se non sbaglio la signora si occupava anche di accompagnare il bambino all'asilo, ma non so in quale asilo.
Pt_1
Ricordo che la signora portava al mare il bambino, tanto posso dire perché Parte_1 mi è capitato di incontrare la sig,ra presso un Lido di Frigole e con lei c'era Parte_1 il bambino. Non so dire se la sig.ra abbia mai dormito a casa del sig. Parte_1 assieme al bambino”. CP_1
La teste, a domanda dell'Avvocato del resistente ha risposto: “è stata la CP_1 sig.ra a dirmi che si occupava del bambino per ragioni di lavoro”. Pt_1
3 La teste di parte ricorrente ascoltata alla udienza del 15/3/2023, ha Tes_6 dichiarato: “Conosco perché siamo amiche;
so che nel Parte_1 Parte_1
2017, dall'estate, fino a Gennaio 2018 ha lavorato come baby sitter per i signori e CP_1
, occupandosi del loro bambino per 24 ore al giorno. non abitava CP_2 Parte_1 nella casa dei signori però quando il padre del bambino tornava a Lecce, ricordo CP_1 che si trasferiva presso la casa del sig. e dormiva in casa del sig. Parte_1 CP_1
che non poteva occuparsi del bambino. Il bambino aveva come CP_1 Parte_1 referente, perché la madre non c'era. Quando il sig. non era a Lecce, CP_1 Parte_1 si portava il bambino a casa sua e lo teneva con sé. Ricordo che era il sig. a
[...] CP_1 dare le istruzioni a perché a volte al mare incontravamo il sig. e Parte_1 CP_1 ricordo che diceva a cosa doveva fare con il bambino, che all'epoca aveva Parte_1 due o tre anni”.
L'unico teste di parte resistente ascoltato anche egli alla udienza del Testimone_7
15/3/2023, ha dichiarato: “non ho mai conosciuto la signora conosco Parte_1 perché è mio amico. Ricordo che teneva con sé, io
CP_1 CP_1 Per_1 ricordo che quando uscivamo insieme c'era anche il bambino, non c'era invece la madre del bambino, preciso che conosco soltanto di vista. So che CP_2 Persona_1 frequentava l'asilo Montessori a Lecce, alcune volte l'ho accompagnato io all'asilo, a volte è andata mia figlia a prendere il bambino, perché era impegnato con il lavoro. Poi
CP_1 veniva a prendere il bambino a casa mia e lo portava a casa sua. Non
CP_1 ricordo in quali anni, perché non ricordo le date. Non so dire se si faceva
CP_1 aiutare da qualcuno in casa o nella gestione del bambino. Non ho mai sentito parlare
[...] della signora Non so chi si occupava del bambino quando CP_1 Pt_1 CP_1 non era a Lecce”.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in favore di parte ricorrente non è possibile evincere, con ragionevole certezza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e . CP_1 CP_2
Infatti, i testi hanno riferito di alcune circostanze in cui hanno visto la ricorrente assieme al bambino e nessuno dei tre testi ha riferito di ordini o direttive dati dal sig. o CP_1 dalla sig.ra alla ricorrente, ad eccezione della teste che ha dichiarato che CP_2 Tes_8
“era il sig. a dare le istruzioni a perché a volte al mare CP_1 Parte_1 incontravamo il sig. e ricordo che diceva a cosa doveva fare con il CP_1 Parte_1 bambino, che all'epoca aveva due o tre anni”, ma trattasi di circostanza episodica e generica.
La teste inoltre ha affermato che “è stata la sig.ra a dirmi che si Tes_2 Pt_1 occupava del bambino per ragioni di lavoro”, sicchè le dichiarazioni di questa teste in ordine al rapporto lavorativo sono fondate su quanto riferito alla stessa dalla ricorrente.
Si riscontrano infine alcune contraddizioni tra le dichiarazioni testimoniali: il teste ha dichiarato che la signora “rimaneva con il bambino la notte in casa del Tes_1 Pt_1 sig. , la teste ha dichiarato che “Posso dire che il bambino era molte CP_1 Tes_2 volte a casa della signora anche per dormire.”, mentre la teste ha dichiarato Pt_1 Tes_3
4 che “Quando il sig. non era a Lecce, si portava il bambino a casa CP_1 Parte_1 sua e lo teneva con sé.”.
Dalle testimonianze dunque non si evince l'asserito rapporto di “Badante con pernottamento” enunciato nel punto n.1 del ricorso, poiché i testi riferiscono tre situazioni diverse tra loro, il pernottamento in casa (teste , il CP_1 Tes_1 pernottamento frequente del bambino in casa della ricorrente (teste , il Tes_2 pernottamento occasionale del bambino a casa della signora (teste . Pt_1 Tes_3
Peraltro, si deve rilevare che nessuno dei testi ha riferito di alcuna direttiva impartita da
, né ha riferito di aver mai incontrato o visto la signora . CP_2 CP_2
Anche il teste di parte resistente ha affermato di conoscere la signora soltanto di CP_2 vista.
Alla luce delle considerazioni svolte si deve pertanto ritenere che dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento non emerga prova ragionevolmente certa della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sicchè il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte resistente con distrazione in favore della procuratrice del CP_1 medesimo, dichiaratasi antistataria.
Non vi è da pronunciarsi sulle spese in favore di perché rimasta CP_2 contumace.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese CP_1 processuali che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Nulla sulle spese in favore di , stante la contumacia della medesima. CP_2
Lecce, li 7/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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