Versione
27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 95.
Il militare di truppa del Corpo che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'.
Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.
Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 91 a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interni assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo, tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Il militare di truppa del Corpo che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'.
Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.
Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 91 a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interni assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo, tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 04/06/2010, n. 2074Provvedimento: N. 04635/1994 REG.RIC. N. 02074/2010 REG.SEN. N. 04635/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4635 del 1994, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fiaccavento, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Pettinato in NI, via Pasubio, 30; contro il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, presso la quale ope legis domicilia in NI, via …Leggi di più...
- causa di servizio·
- giudizi medico-legali·
- art. 28 e 95 legge 173/63·
- cessazione dal servizio per infermità·
- dispensabilità dal servizio·
- art. 29 legge 395/90·
- art. 3 D.Lgs. 29/93·
- valutazione discrezionale della CMO·
- competenza dirigenziale·
- art. 129 DPR 3/57·
- personalità caratteriale con allegate persistenti anomalie comportamentali·
- riempimento della motivazione del provvedimento amministrativo·
- art. 56 D.Lgs. 443/92·
- art. 14 legge 833/78·
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