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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 222/2025, promossa da
(C.F.: )) nata a [...] (40100 - BO), in Parte_1 C.F._1
data 22/07/1989 e residente in [...]
e
C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Sant'IN (44047 - FE), alla via della Resistenza n. 9
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marvelli del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'IN (44047 - FE), alla via Statale n. 132.
RICORRENTI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda
IN PUNTO A: delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio concordatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
congiuntamente, hanno richiesto che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la CP_1
pagina 1 di 5 sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna del 20 giugno 2024, pubblicata in data 23/07/2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dagli stessi in data 11 dicembre 2021 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Comune di Pieve di
Cento (BO - 40066), Diocesi di Bologna e che sia ordinata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anzidetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
La richiamata sentenza ha constatato la nullità del matrimonio tra i due ricorrenti a causa dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo e per esclusione della prole da parte della donna,
a norma del can. 1101 § 2 CJC.
Tale sentenza è successivamente divenuta esecutiva, non essendo stata impugnata da nessuno, come risulta dal decreto di esecutività presente in atti.
2 - Preliminarmente va affermata la competenza territoriale di questa Corte, dal momento che il provvedimento da eseguire deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di Pieve di Cento (BO - 40066), sito nel distretto di questa Corte.
3- In termini generali si osserva che, a mente dell'art. 8 co. 2 L. 121/1985, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ossia le condizioni previste dall'art. 797 c.p.c., norma vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985, e in particolare,
l'assenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).1
Esaminando dunque le circostanze soggette all'accertamento della Corte di Appello, si osserva quanto segue:
a) in primo luogo, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di pagina 2 di 5 matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico. Dai documenti prodotti (sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna del 20 giugno 2024, pubblicata in data 23/07/2024, resa esecutiva con decreto in data 26/11/2024 dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio. Si deve peraltro rilevare che, secondo il motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, promulgato da Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”;
b) quanto all'effettivo rispetto dei diritti di difesa, va considerato che la convenuta nel processo ecclesiastico, seppur citata due volte, non si è presentata, manifestando per iscritto la volontà di non essere coinvolta, intenzione a cui ha dato coerentemente seguito, tanto che ne è stata dichiarata l'assenza dal giudizio. Ove non si ritenessero sufficienti tali elementi, ogni perplessità in proposito è superata dalla circostanza che il ricorso dinnanzi alla Corte di
Appello, oggetto della presente decisione, è stato presentato congiuntamente dai ricorrenti sig.ri e Parte_1 CP_1
c) venendo ora al requisito di compatibilità con i principi di ordine pubblico interno, si osserva che la sentenza della quale si richiede l'esecuzione consiste in una pronuncia definitiva di nullità del matrimonio a motivo dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo e per esclusione della prole da parte della donna, a norma del Canone 1101 § 2 CJC. Va intanto premesso che in sede di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, non potendo quest'ultimo rigettare la domanda di exequatur della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cassazione civile sez. I, 06/11/2013,
n.24967). Ciò detto, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha evidenziato come gli esiti istruttori confermino in modo univoco, logico e coerente l'esclusione del carattere di indissolubilità del matrimonio da parte del sig. circostanza che non può non assumere CP_1 rilievo ai fini della dichiarazione di nullità, escludendosi un contrasto con l'ordine pubblico italiano sotto il profilo della lesione della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
A tal proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui la Corte intende dare continuità, è stato affermato che “la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimonii, e cioè per una ragione diversa da quella di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica,
pagina 3 di 5 quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (così: Cass. N. 4517/2019 e Cass. N.
11226/2014).
Alla stregua della decisione ecclesiastica e delle risultanze probatorie analizzate, deve ritenersi accertato che avesse conoscenza dell'esclusione, da parte del sig. di Parte_1 CP_1
uno dei bona matrimonii e segnatamente di quello riferito all'indissolubilità del rapporto. In ogni caso va osservato che nessun ostacolo può considerarsi alla delibazione della sentenza ecclesiastica, poichè il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) non si opponga alla declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte di Appello, non facendo in tal modo valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo (in tal senso giurisprudenza consolidata a far tempo da
Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985 n. 6128 e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass. 30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).Ciò è avvenuto nel caso di cui si tratta, non avendo la signora manifestato alcuna Parte_1
opposizione né in corso di causa, né successivamente, tanto che, come si è detto, il ricorso di cui si discute è stato presentato congiuntamente dalle parti.
Le medesime considerazioni, valgono per quanto riguarda le ragioni di nullità attribuibili alla moglie, la quale – secondo la pronuncia ecclesiastica, ha contratto il matrimonio prevenuta rispetto alla procreazione.
Anche in questo caso il requisito necessario per la delibazione del provvedimento, in considerazione del limite derivante dal rispetto dell'ordine pubblico in termini di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, è che tale intento sia stato manifestato o comunque noto all'altro coniuge, il che postula un'esternazione della volontà di non avere figli.
Tutto ciò premesso, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la delibazione della sentenza in oggetto, dovendosi accogliere la domanda dei ricorrenti con conseguente declaratoria di efficacia, nel territorio dello Stato, della sentenza emessa in data 20/06/2024 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi predetti in data 11 dicembre 2021 nella Parrocchia di S. Maria
Maggiore in Pieve di Cento (40066 – BO).
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che hanno proposto congiuntamente la domanda.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna emessa in data 20/06/2024, pubblicata in data
23/07/2024 e resa esecutiva con decreto in data 26/11/2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in data 11 dicembre 2021 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Comune di Pieve di Cento (BO - 40066),
Diocesi di Bologna tra (C.F.: )) nata a [...] Parte_1 C.F._1
- 40100), in data 22/07/1989 e residente in [...] e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Sant'IN (44047 - FE), alla via della Resistenza n. 9, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pieve di Cento (40066 – BO) nell'anno 2021, al n. 7, parte 2, serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985
(Cassazione civile sez. I, 05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 222/2025, promossa da
(C.F.: )) nata a [...] (40100 - BO), in Parte_1 C.F._1
data 22/07/1989 e residente in [...]
e
C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Sant'IN (44047 - FE), alla via della Resistenza n. 9
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marvelli del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'IN (44047 - FE), alla via Statale n. 132.
RICORRENTI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda
IN PUNTO A: delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio concordatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
congiuntamente, hanno richiesto che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la CP_1
pagina 1 di 5 sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna del 20 giugno 2024, pubblicata in data 23/07/2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dagli stessi in data 11 dicembre 2021 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Comune di Pieve di
Cento (BO - 40066), Diocesi di Bologna e che sia ordinata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anzidetto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
La richiamata sentenza ha constatato la nullità del matrimonio tra i due ricorrenti a causa dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo e per esclusione della prole da parte della donna,
a norma del can. 1101 § 2 CJC.
Tale sentenza è successivamente divenuta esecutiva, non essendo stata impugnata da nessuno, come risulta dal decreto di esecutività presente in atti.
2 - Preliminarmente va affermata la competenza territoriale di questa Corte, dal momento che il provvedimento da eseguire deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di Pieve di Cento (BO - 40066), sito nel distretto di questa Corte.
3- In termini generali si osserva che, a mente dell'art. 8 co. 2 L. 121/1985, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ossia le condizioni previste dall'art. 797 c.p.c., norma vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985, e in particolare,
l'assenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).1
Esaminando dunque le circostanze soggette all'accertamento della Corte di Appello, si osserva quanto segue:
a) in primo luogo, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di pagina 2 di 5 matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico. Dai documenti prodotti (sentenza definitiva del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna del 20 giugno 2024, pubblicata in data 23/07/2024, resa esecutiva con decreto in data 26/11/2024 dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio. Si deve peraltro rilevare che, secondo il motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, promulgato da Papa Francesco ed entrato in vigore in data 8/12/2015, ex can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”;
b) quanto all'effettivo rispetto dei diritti di difesa, va considerato che la convenuta nel processo ecclesiastico, seppur citata due volte, non si è presentata, manifestando per iscritto la volontà di non essere coinvolta, intenzione a cui ha dato coerentemente seguito, tanto che ne è stata dichiarata l'assenza dal giudizio. Ove non si ritenessero sufficienti tali elementi, ogni perplessità in proposito è superata dalla circostanza che il ricorso dinnanzi alla Corte di
Appello, oggetto della presente decisione, è stato presentato congiuntamente dai ricorrenti sig.ri e Parte_1 CP_1
c) venendo ora al requisito di compatibilità con i principi di ordine pubblico interno, si osserva che la sentenza della quale si richiede l'esecuzione consiste in una pronuncia definitiva di nullità del matrimonio a motivo dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo e per esclusione della prole da parte della donna, a norma del Canone 1101 § 2 CJC. Va intanto premesso che in sede di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, non potendo quest'ultimo rigettare la domanda di exequatur della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cassazione civile sez. I, 06/11/2013,
n.24967). Ciò detto, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha evidenziato come gli esiti istruttori confermino in modo univoco, logico e coerente l'esclusione del carattere di indissolubilità del matrimonio da parte del sig. circostanza che non può non assumere CP_1 rilievo ai fini della dichiarazione di nullità, escludendosi un contrasto con l'ordine pubblico italiano sotto il profilo della lesione della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
A tal proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui la Corte intende dare continuità, è stato affermato che “la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimonii, e cioè per una ragione diversa da quella di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica,
pagina 3 di 5 quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (così: Cass. N. 4517/2019 e Cass. N.
11226/2014).
Alla stregua della decisione ecclesiastica e delle risultanze probatorie analizzate, deve ritenersi accertato che avesse conoscenza dell'esclusione, da parte del sig. di Parte_1 CP_1
uno dei bona matrimonii e segnatamente di quello riferito all'indissolubilità del rapporto. In ogni caso va osservato che nessun ostacolo può considerarsi alla delibazione della sentenza ecclesiastica, poichè il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) non si opponga alla declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte di Appello, non facendo in tal modo valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo (in tal senso giurisprudenza consolidata a far tempo da
Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985 n. 6128 e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass. 30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).Ciò è avvenuto nel caso di cui si tratta, non avendo la signora manifestato alcuna Parte_1
opposizione né in corso di causa, né successivamente, tanto che, come si è detto, il ricorso di cui si discute è stato presentato congiuntamente dalle parti.
Le medesime considerazioni, valgono per quanto riguarda le ragioni di nullità attribuibili alla moglie, la quale – secondo la pronuncia ecclesiastica, ha contratto il matrimonio prevenuta rispetto alla procreazione.
Anche in questo caso il requisito necessario per la delibazione del provvedimento, in considerazione del limite derivante dal rispetto dell'ordine pubblico in termini di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, è che tale intento sia stato manifestato o comunque noto all'altro coniuge, il che postula un'esternazione della volontà di non avere figli.
Tutto ciò premesso, si deve concludere per la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la delibazione della sentenza in oggetto, dovendosi accogliere la domanda dei ricorrenti con conseguente declaratoria di efficacia, nel territorio dello Stato, della sentenza emessa in data 20/06/2024 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi predetti in data 11 dicembre 2021 nella Parrocchia di S. Maria
Maggiore in Pieve di Cento (40066 – BO).
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che hanno proposto congiuntamente la domanda.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio di Bologna emessa in data 20/06/2024, pubblicata in data
23/07/2024 e resa esecutiva con decreto in data 26/11/2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in data 11 dicembre 2021 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Comune di Pieve di Cento (BO - 40066),
Diocesi di Bologna tra (C.F.: )) nata a [...] Parte_1 C.F._1
- 40100), in data 22/07/1989 e residente in [...] e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Sant'IN (44047 - FE), alla via della Resistenza n. 9, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pieve di Cento (40066 – BO) nell'anno 2021, al n. 7, parte 2, serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985
(Cassazione civile sez. I, 05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).