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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa iscritta al n. 230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellia Parte_1
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Madeo Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del diritto di autore ex artt.8 e 10 L. 633/1941, risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore.
Conclusioni: per parte attrice: accertare e dichiarare che la “ è opera in Parte_2 forma scritta protetta dal diritto d'autore e che ne è autrice e che è Parte_1
titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che l'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.20 è ispirata alla
“S (per mucchietto di pelle e ossa)” di ed è stata realizzata, per Parte_1
commissione della stessa, da;
Controparte_1 accertare e dichiarare che è autrice della regia dell'8.9.2020, Parte_1 denominata in elaborato scritto “Tragedy Suite di MA Lo SC regia di
[...] ” (allegato a mail dell'8.9.2020, allegato n. 4 della produzione dell'attrice), Pt_1 dell'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.2020, e che è titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che è coautrice con Parte_1 Controparte_1
CP_ dell'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata presso la , e di cui alla mail di
del 17.7.2021, cui è allegata, che contiene il soggetto di Controparte_1 [...]
, la drammatizzazione di , le note di regia di e Pt_1 Controparte_1 Parte_1
le note di regia di e le note di regia di , e che Parte_1 Controparte_1 [...]
con sono contitolari dei relativi diritti di utilizzazione Pt_1 Controparte_1
economica; autorizzare ad affiancare il suo riconoscimento, quale autrice della Parte_1
“S (per mucchietto di pelle e ossa)”, cui l'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata CP_ presso la è ispirata, e quale coautrice dell'opera depositata stessa, al riconoscimento di quale coautore di essa, sia nell'esercizio del Controparte_1
diritto di rappresentazione sia nei diritti economici che derivano dall'utilizzazione dell'opera; ordinare a il riconoscimento espresso nell'opera “Tragedy Suite Controparte_1
n. 1” depositata presso la , e in tutte le sue riproduzioni, di quale CP_2 Parte_1 autrice del soggetto cui l'opera stessa si è ispirata e quale coautrice dell'opera; CP_ autorizzare ad operare presso la le variazioni delle annotazioni di Parte_1
deposito che deriveranno dal presente giudizio se il convenuto non dovesse provvedervi se tenuto accertare e dichiarare che il convenuto con la mancata indicazione dell'attrice
[...]
quale autrice del soggetto, “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, e con Pt_1
CP_ l'attribuzione a sé della qualità di unico autore, nell'opera depositate presso la
“Tragedy Suite n. 1”, ha violato l'obbligo di indicare la stessa nelle anzidette qualità invece possedute;
- condannare con pronuncia generica il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni morali e patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per la violazione nei suoi confronti del predetto obbligo, rimettendo, previa separazione, la quantificazione del danno ad altro giudizio, ovvero liquidare equitativamente i soli danni morali subiti dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta: “preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010; rigettare nel merito la domanda attorea come articolata nelle conclusioni dell'atto di citazione della sig.ra ” Parte_1
Motivi della decisione
ha citato in giudizio chiedendo il riconoscimento Parte_1 Controparte_1 della paternità dell'opera “S (per Mucchietto di pelle e ossa)”; l'accertamento che l'opera ” è ispirata al medesimo soggetto dalla stessa ideato;
Parte_3
l'accertamento della condotta usurpativa realizzata dal convenuto e consistita nella CP_ registrazione dell'opera ” alla senza il riconoscimento della Parte_3 sua qualità di autrice dell'opera “S (per di )” a cui Parte_2 Parte_2
” è ispirata;
l'accertamento che essa aveva commissionato a Parte_4
la drammatizzazione del soggetto “Suite (per mucchietto di pelle Controparte_1
e ossa)l” e che aveva tratto da quel soggetto la drammaturgia Controparte_1
“Tragedy Suite n. 1” poi consegnato alla sua committente;
il riconoscimento del suo diritto di utilizzazione economica dell'opera “Tragedy Suite n. 1” commissionata a
; il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito in Controparte_1
conseguenza della condotta realizzata dal convenuto.
In punto di fatto, la ha infatti allegato di essersi rivolta, nell'ottobre 2019, a Pt_1
, affinché lo stesso ricavasse una drammaturgia da un soggetto Controparte_1 sulla tematica della nascita da lei creato e da lei denominato “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, inviando al , con mail del 29 giugno 2020, due files CP_1
contenenti la rappresentazione testuale del suo soggetto: in uno vi era il testo intitolato “S (per mucchietto di pelle e ossa)” con la descrizione di tre personaggi caratterizzati dalle rispettive 'storie' intrecciate alla tematica della 'nascita', e, l'altro, intitolato “note di regia suite (per mucchietto di pelle e ossa)” rappresentativo della realizzazione scenica e della relativa ambientazione. A detta mail ne era seguita un'altra, in data 8.8.2020, contenente altro materiale sempre relativa al suddetto soggetto teatrale. , per parte sua, le aveva inviato, con la mail del Controparte_1
17.8.2020, la bozza di un testo teatrale denominato “Tragedy Suite n. 1”; l'attrice gli aveva esposto, con la successiva mail dell'8.9.2020, la sua idea della rappresentazione, allegando un ulteriore file denominato “Tragedy suite note di regia
2” in cui era contenuta l'opera intitolata “Tragedy Suite di per la Controparte_1 regia di ” che costituiva una rielaborazione del precedente testo inviato Parte_1
il 17.8.2020 dal . CP_1
L'opera, proposta “da un'idea di , drammaturgia di , Parte_1 Controparte_1
regia di musiche scene Parte_1 Testimone_1 Parte_1 [...]
, disegno luci Claudia Borgia, con il sostegno di TMO (Teatro Per_1 mediterraneo occupato)”, non era poi stata mai rappresentata per il sopraggiungere del Covid che ne aveva impedito l'effettiva messa in scena.
Successivamente, in data 17.7.2021, il le aveva comunicato di avere CP_1 depositato presso la la drammaturgia “Tragedy Suite n. 1” a suo solo nome, CP_2
così negandole il giusto riconoscimento quale autrice del soggetto da cui la drammaturgia era derivata e determinando la conseguente usurpazione della paternità dell'opera “S (per mucchietto di pelle e ossa)”.
, nel costituirsi, ha eccepito in via pregiudiziale il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel CP_ merito ha sostenuto che il testo da lui elaborato e depositato presso la era da considerare frutto del suo esclusivo lavoro intellettuale, senza che allo stesso avesse apportato alcun contributo l'attrice, se non quello di spingerlo a scrivere sul tema della nascita: la , infatti, gli aveva proposto talune sue idee, non recepite nel Pt_1
proprio testo, che non avevano assunto un contenuto ideativo tale da potersi qualificare come opera o anche soggetto dell'opera da egli ideata.
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza del dedotto danno morale e patrimoniale allegato da . Parte_1
Rileva preliminarmente il , in ciò disattendendo l'assunto del convenuto, che Pt_5 la domanda spiegata da parte attrice non rientra tra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e quindi non è soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ivi previsto.
Dall'operazione creativa dell'opera discende infatti un complesso dei diritti, disciplinati dalla L.633/1941 e dagli artt. 2575 e ss. c.c., che si sostanziano in diritti relativi sia alla res (e quindi, per parte della dottrina, inquadrabili tra i diritti reali), sia alla personalità, quali il diritto di sfruttamento economico ed il diritto morale al riconoscimento della qualità di autore. Ne consegue che la relativa controversia non può sic et sempliciter essere inserita nel novero delle controversie in materia di diritti reali prevista dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, trattandosi di elencazione che indica specifiche materie (“in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), tra le quali il legislatore non ha inteso inserire anche quelle di cui alla L. 633/1942.
Nel merito la domanda risulta infondata.
Ed invero, dalla documentazione agli atti emerge l'esistenza di un “colloquio artistico” tra le parti in lite che prende avvio dalla mail del 29.6.2020 con la quale l'attrice invia a quelle che lei stessa definisce “delle tracce di cui CP_1 CP_1 poi discuteremo”.
Manca tuttavia la formalizzazione tra le parti di uno specifico accordo in relazione alla creazione di una opera comune, tantomeno vi è stato alcun conferimento di un incarico da parte di verso per la realizzazione di un Parte_1 Controparte_1 testo sulla base delle “tracce” dalla stessa proposte, né evidentemente alcun accordo in relazione alla paternità dell'opera ed al suo sfruttamento economico.
In assenza della prova di un accordo in relazione alle modalità di collaborazione sul progetto creativo, così come in relazione allo sfruttamento economico, deve allora verificarsi in concreto la natura delle opere rispetto alle quali è esercitata la rivendica del diritto di autore e l'eventuale apporto di ciascuno alla relativa realizzazione.
Nell'articolata domanda spiegata dall'attrice va distinto il diritto che la stessa rivendica quale autrice dell'opera denominata “S (per mucchietto di pelle e ossa)” (il cui testo è allegato alla mail diretta a del 29.6.2020) dal Controparte_1
CP_ diritto vantato sull'opera registrata alla dal convenuto denominata “Tragedy
Suite n. 1”.
In relazione alla prima domanda va osservato che il convenuto non ha inteso contestare la paternità dello scritto indicato in capo a , ma ha dedotto Parte_1
che questo elaborato non ha costituito affatto il soggetto dell'opera da egli scritta e registrata alla , sia perché lo scritto della non presentava uno sviluppo CP_2 Pt_1
di trama e di contenuti tale da poter esse qualificato come “soggetto”, sia perché il testo da egli scritto si discosta incisivamente dagli spunti offerti dalla . Pt_1
Orbene, il testo scritto dalla si sostanzia in due distinti documenti. Pt_1
Il primo è definito come “note di regia” e costituisce la descrizione di una scena di uno spettacolo (“un tunnel a spirale ricoperto da un grande tessuto blu che finisce con un passaggio piccolissimo all'uscita. Costringe i visitatore ad abbassarsi per passare e conduce ad una stanza priva di arredamenti, luce viola diffusa”), con indicazione dei soggetti presenti (“sullo sfondo tre protagonisti, due donne ed un uomo seduti a terra…”), una sommaria indicazione del contenuto del testo che questi reciteranno (“un testo che parlerà della scelta di venire al mondo, della paura della malattia, del dono della bellezza del dare vita”) e le azioni che gli stessi compiono
(“una donna con il camice bianco manovra un faro che proietterà una luce bianca accecante…” ; “mentre i tre protagonisti recitano, tirano fuori dalla loro gonna pezzi di bambole: arti, teste, torsi, li gettano via…”); viene descritta la musica che accompagnerà la scena (“suoni di sinth senza alcuna melodia”) e le luci (“luce bianca da neon”; “luce accecante”; “Buio improvviso”). Si tratta di indicazioni sceniche che possono, come evidenziato nello stesso titolo, qualificarsi come note di regia, e quindi indicazioni di soluzioni complessive della messa in scena di un'opera.
Il secondo documento, “Suite (per mucchietto di pelle e ossa)”, contiene invece delle caratterizzazioni di tre distinte “storie” riferite ad altrettanti personaggi e dei temi che gli stessi rappresentano. Non è esposta una trama narrativa, né vi è contenuto alcuno sviluppo del testo, essendo piuttosto contenuta in esso la mera indicazione dei tratti salienti dei tre protagonisti.
Di seguito il testo oggetto di giudizio:
“La protagonista è una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta. Il suo rapporto con la gravidanza è lo stesso che ha per i suoi oggetti di proprietà che tratta con cura maniacale ed è molto legata all'estetica, scopre però che il bambino che metterà al mondo ha una grave malattia, questo rivoluzionerà tutta la sua vita, la scelta di portare avanti o no la gravidanza, la scoperta dell'amore pur come valore unico nei confronti di suo figlio.
La seconda storia. Il protagonista è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza, una donna ha questo dono, la natura che non corrisponde all'identità, la ricerca spasmodica di operazioni impossibili, e infine l'accettazione delle uniche scelte possibili: un utero in affitto l'adozione?
La terza storia. Una donna prigioniera di guerra, il cui marito è stato condannato a morte per la sua collaborazione con i nemici, era rimasta incinta di suo marito, ma all'interno della prigione in cui si trova subisce continuamente violenze, si trova a dover decidere se mettere al mondo il figlio frutto e memorie del loro amore e consegnarlo a questo mondo infernale o rinunciare.
In tutte e tre le storie colui che racconta è il bambino che dovrà nascere”.
Così ricostruita l'opera dell'ingegno creativo realizzata dall'attrice deve ritenersi che la stessa, complessivamente intesa e autonomamente considerata, non possa essere oggetto della tutela di cui all'art.1 della L.633/1942.
L'elencazione contenuta nell'art. 2 L. 633/1942, così come quella di cui all'art. 2575
c.c., va invero intesa come non esaustiva, potendosi includere, nella tutela prevista dalle citate norme, qualsiasi forma di esplicazione dell'attività artistica che rappresenti manifestazione dell'ingegno creativo, ivi compresa la regia dell'opera teatrale.
Al riguardo, va ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto autonoma valenza artistica rispetto all'opera rappresentata, intesa quale trama o libretto, alla regia, descritta come direzione che "tiene insieme" l'intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall'a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata”. Ciò a condizione che sia riconoscibile “un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare" (cfr. sentenza nr. 17565/2022).
Nel caso di specie, le note di regia inviate dalla al non si Pt_1 CP_1
riferiscono ad una rappresentazione teatrale compiutamente svolta, ma alla sola idea rappresentata dalle tre caratterizzazioni dei personaggi come sopra descritte.
Va quindi esclusa la autonoma tutelabilità quale opera dell'ingegno delle note di regia, così come del testo recante le indicazioni sui tre personaggi. Le prime non possono infatti avere quella funzione ideativa propria dell'attività di direzione complessiva dell'opera che caratterizza l'attività di regia come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo, pur se originali e frutto dell'attività ideativa, meri spunti per il successivo complessivo sviluppo, unitamente alle indicazioni di contenuto, di una ulteriore opera teatrale.
Né, tantomeno, tale tutela autonoma può essere riconosciuta al processo ideativo contenuto nel secondo documento. Se è vero che anche la sola idea di un soggetto per la realizzazione - attraverso la esplicitazione di ulteriore attività artistica narrativa - di un'opera teatrale, cinematografica, o della letteratura può costituire oggetto di autonoma tutela secondo la disciplina invocata, è tuttavia necessario che la stessa abbia una sua autonoma originalità e possa ritenersi manifestazione sufficientemente definita, tale da necessitare la sola successiva attività di esplicitazione nella diversa forma di arte prescelta.
Nella specie i due documenti sia separatamente che complessivamente considerati non assurgono a opera artistica nel senso sopra esposto, mancando di un sufficiente sviluppo ideativo per essere riconosciuta come tale.
Né, tantomeno, può ritenersi che il testo scritto dal convenuto costituisca sviluppo creativo di tale idea, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 10 della L. 633/1942 secondo il quale l'opera può considerarsi comune a più autori e ad essi in pari misura riconducibile (salvo la prova del diverso apporto) se è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.
E' vero, poi, che il singolo contributo può anche realizzarsi attraverso l'apporto solo ideativo (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/12/2020, n.8090), purché lo stesso abbia comunque contribuito alla creazione dell'opera da considerarsi unica, ma, nel caso di specie, la trama narrativa svolta dal convenuto non risulta sviluppo del processo ideativo realizzato dall'attrice nei due documenti sopra indicati.
Esclusa alcuna rilevanza delle note di regia che costituiscono indicazioni autonome e distinguibili dal testo ed in alcun modo utilizzate nel processo creativo realizzato dal convenuto (così come “la trama” riferibile al terzo personaggio del documento sopra richiamato), ritiene il Collegio che l'intreccio narrativo contenuto nell'opera intitolata “Tragedy Suite n. 1” non possa considerarsi sviluppo dell'idea contenuta nell'opera riconducibile all'attrice.
Al riguardo va evidenziato come pur essendovi alcuni elementi comuni tra i personaggi del racconto del convenuto con quelli delle trame di parte attrice ( Pt_6
del racconto del convenuto presenta elementi di comunanza con la descrizione del personaggio n. 1 del documento di parte attrice quali “una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta”; del racconto del Per_2
convenuto ha alcuni tratti del protagonista del personaggio n. 2: “è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza”), per il resto la narrazione svolta dal convenuto presenta un suo autonomo e distinto sviluppo compiutamente realizzato (contenendo una storia che intreccia i monologhi dei due personaggi e che solo strada facendo disvelano la loro identità ed un finale proprio, elementi tutti questi non presenti nell'opera dell'attrice) e affronta temi (violenza di genere, rapporto incestuoso) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati dall'attrice (malattia).
E' poi pacifico che, nell'individuazione di un apporto creativo, deve considerarsi pure il grado di originalità dell'attività ideativa, intesa non in termini di valore artistico dell'opera quanto come capacità di identificazione autonoma dell'idea artistica.
Nella specie il tema della nascita, del desiderio di maternità/paternità elaborato nel progetto ideato dall'attrice e contenuto anche nel testo realizzato dal convenuto, non presenta un grado di originalità tale da costituire un autonomo apporto artistico all'opera realizzata dal convenuto.
Va quindi escluso che l'opera realizzata dal convenuto costituisca sviluppo del soggetto elaborato dall'attrice sì da configurare un'opera unica riconducibile ai due autori.
La negazione del diritto alla paternità dell'opera e ancora del diritto allo sfruttamento economico della stessa impone, inoltre, il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
PQM
Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
condanna a pagare a le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_1
in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 15 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa iscritta al n. 230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellia Parte_1
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Madeo Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del diritto di autore ex artt.8 e 10 L. 633/1941, risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore.
Conclusioni: per parte attrice: accertare e dichiarare che la “ è opera in Parte_2 forma scritta protetta dal diritto d'autore e che ne è autrice e che è Parte_1
titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che l'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.20 è ispirata alla
“S (per mucchietto di pelle e ossa)” di ed è stata realizzata, per Parte_1
commissione della stessa, da;
Controparte_1 accertare e dichiarare che è autrice della regia dell'8.9.2020, Parte_1 denominata in elaborato scritto “Tragedy Suite di MA Lo SC regia di
[...]
” (allegato a mail dell'8.9.2020, allegato n. 4 della produzione dell'attrice), Pt_1 dell'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.2020, e che è titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che è coautrice con Parte_1 Controparte_1
CP_ dell'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata presso la , e di cui alla mail di
del 17.7.2021, cui è allegata, che contiene il soggetto di Controparte_1 [...]
, la drammatizzazione di , le note di regia di e Pt_1 Controparte_1 Parte_1
le note di regia di e le note di regia di , e che Parte_1 Controparte_1 [...]
con sono contitolari dei relativi diritti di utilizzazione Pt_1 Controparte_1
economica; autorizzare ad affiancare il suo riconoscimento, quale autrice della Parte_1
“S (per mucchietto di pelle e ossa)”, cui l'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata CP_ presso la è ispirata, e quale coautrice dell'opera depositata stessa, al riconoscimento di quale coautore di essa, sia nell'esercizio del Controparte_1 diritto di rappresentazione sia nei diritti economici che derivano dall'utilizzazione dell'opera; ordinare a il riconoscimento espresso nell'opera “Tragedy Suite Controparte_1
n. 1” depositata presso la , e in tutte le sue riproduzioni, di quale CP_2 Parte_1 autrice del soggetto cui l'opera stessa si è ispirata e quale coautrice dell'opera; CP_ autorizzare ad operare presso la le variazioni delle annotazioni di Parte_1
deposito che deriveranno dal presente giudizio se il convenuto non dovesse provvedervi se tenuto accertare e dichiarare che il convenuto con la mancata indicazione dell'attrice
[...]
quale autrice del soggetto, “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, e con Pt_1
CP_ l'attribuzione a sé della qualità di unico autore, nell'opera depositate presso la
“Tragedy Suite n. 1”, ha violato l'obbligo di indicare la stessa nelle anzidette qualità invece possedute;
- condannare con pronuncia generica il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni morali e patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per la violazione nei suoi confronti del predetto obbligo, rimettendo, previa separazione, la quantificazione del danno ad altro giudizio, ovvero liquidare equitativamente i soli danni morali subiti dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta:
“preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010; rigettare nel merito la domanda attorea come articolata nelle conclusioni dell'atto di citazione della sig.ra ” Parte_1
Motivi della decisione
ha citato in giudizio chiedendo il riconoscimento Parte_1 Controparte_1 della paternità dell'opera “S (per Mucchietto di pelle e ossa)”; l'accertamento che l'opera ” è ispirata al medesimo soggetto dalla stessa ideato;
Parte_3
l'accertamento della condotta usurpativa realizzata dal convenuto e consistita nella CP_ registrazione dell'opera ” alla senza il riconoscimento della Parte_3 sua qualità di autrice dell'opera “S (per di )” a cui Parte_2 Parte_2
” è ispirata;
l'accertamento che essa aveva commissionato a Parte_4
la drammatizzazione del soggetto “Suite (per mucchietto di pelle Controparte_1
e ossa)l” e che aveva tratto da quel soggetto la drammaturgia Controparte_1
“Tragedy Suite n. 1” poi consegnato alla sua committente;
il riconoscimento del suo diritto di utilizzazione economica dell'opera “Tragedy Suite n. 1” commissionata a
; il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito in Controparte_1
conseguenza della condotta realizzata dal convenuto.
In punto di fatto, la ha infatti allegato di essersi rivolta, nell'ottobre 2019, a Pt_1
, affinché lo stesso ricavasse una drammaturgia da un soggetto Controparte_1
sulla tematica della nascita da lei creato e da lei denominato “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, inviando al , con mail del 29 giugno 2020, due files CP_1
contenenti la rappresentazione testuale del suo soggetto: in uno vi era il testo intitolato “S (per mucchietto di pelle e ossa)” con la descrizione di tre personaggi caratterizzati dalle rispettive 'storie' intrecciate alla tematica della 'nascita', e, l'altro, intitolato “note di regia suite (per mucchietto di pelle e ossa)” rappresentativo della realizzazione scenica e della relativa ambientazione. A detta mail ne era seguita un'altra, in data 8.8.2020, contenente altro materiale sempre relativa al suddetto soggetto teatrale. , per parte sua, le aveva inviato, con la mail del Controparte_1
17.8.2020, la bozza di un testo teatrale denominato “Tragedy Suite n. 1”; l'attrice gli aveva esposto, con la successiva mail dell'8.9.2020, la sua idea della rappresentazione, allegando un ulteriore file denominato “Tragedy suite note di regia
2” in cui era contenuta l'opera intitolata “Tragedy Suite di per la Controparte_1 regia di ” che costituiva una rielaborazione del precedente testo inviato Parte_1
il 17.8.2020 dal . CP_1 L'opera, proposta “da un'idea di , drammaturgia di , Parte_1 Controparte_1
regia di musiche scene Parte_1 Testimone_1 Parte_1 [...]
, disegno luci Claudia Borgia, con il sostegno di TMO (Teatro Per_1 mediterraneo occupato)”, non era poi stata mai rappresentata per il sopraggiungere del Covid che ne aveva impedito l'effettiva messa in scena.
Successivamente, in data 17.7.2021, il le aveva comunicato di avere CP_1 depositato presso la la drammaturgia “Tragedy Suite n. 1” a suo solo nome, CP_2
così negandole il giusto riconoscimento quale autrice del soggetto da cui la drammaturgia era derivata e determinando la conseguente usurpazione della paternità dell'opera “S (per mucchietto di pelle e ossa)”.
, nel costituirsi, ha eccepito in via pregiudiziale il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel CP_ merito ha sostenuto che il testo da lui elaborato e depositato presso la era da considerare frutto del suo esclusivo lavoro intellettuale, senza che allo stesso avesse apportato alcun contributo l'attrice, se non quello di spingerlo a scrivere sul tema della nascita: la , infatti, gli aveva proposto talune sue idee, non recepite nel Pt_1
proprio testo, che non avevano assunto un contenuto ideativo tale da potersi qualificare come opera o anche soggetto dell'opera da egli ideata.
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza del dedotto danno morale e patrimoniale allegato da . Parte_1
Rileva preliminarmente il , in ciò disattendendo l'assunto del convenuto, che Pt_5
la domanda spiegata da parte attrice non rientra tra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e quindi non è soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ivi previsto.
Dall'operazione creativa dell'opera discende infatti un complesso dei diritti, disciplinati dalla L.633/1941 e dagli artt. 2575 e ss. c.c., che si sostanziano in diritti relativi sia alla res (e quindi, per parte della dottrina, inquadrabili tra i diritti reali), sia alla personalità, quali il diritto di sfruttamento economico ed il diritto morale al riconoscimento della qualità di autore. Ne consegue che la relativa controversia non può sic et sempliciter essere inserita nel novero delle controversie in materia di diritti reali prevista dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, trattandosi di elencazione che indica specifiche materie (“in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), tra le quali il legislatore non ha inteso inserire anche quelle di cui alla L. 633/1942.
Nel merito la domanda risulta infondata.
Ed invero, dalla documentazione agli atti emerge l'esistenza di un “colloquio artistico” tra le parti in lite che prende avvio dalla mail del 29.6.2020 con la quale l'attrice invia a quelle che lei stessa definisce “delle tracce di cui CP_1 CP_1 poi discuteremo”.
Manca tuttavia la formalizzazione tra le parti di uno specifico accordo in relazione alla creazione di una opera comune, tantomeno vi è stato alcun conferimento di un incarico da parte di verso per la realizzazione di un Parte_1 Controparte_1 testo sulla base delle “tracce” dalla stessa proposte, né evidentemente alcun accordo in relazione alla paternità dell'opera ed al suo sfruttamento economico.
In assenza della prova di un accordo in relazione alle modalità di collaborazione sul progetto creativo, così come in relazione allo sfruttamento economico, deve allora verificarsi in concreto la natura delle opere rispetto alle quali è esercitata la rivendica del diritto di autore e l'eventuale apporto di ciascuno alla relativa realizzazione.
Nell'articolata domanda spiegata dall'attrice va distinto il diritto che la stessa rivendica quale autrice dell'opera denominata “S (per mucchietto di pelle e ossa)” (il cui testo è allegato alla mail diretta a del 29.6.2020) dal Controparte_1
CP_ diritto vantato sull'opera registrata alla dal convenuto denominata “Tragedy
Suite n. 1”.
In relazione alla prima domanda va osservato che il convenuto non ha inteso contestare la paternità dello scritto indicato in capo a , ma ha dedotto Parte_1 che questo elaborato non ha costituito affatto il soggetto dell'opera da egli scritta e registrata alla , sia perché lo scritto della non presentava uno sviluppo CP_2 Pt_1 di trama e di contenuti tale da poter esse qualificato come “soggetto”, sia perché il testo da egli scritto si discosta incisivamente dagli spunti offerti dalla . Pt_1
Orbene, il testo scritto dalla si sostanzia in due distinti documenti. Pt_1
Il primo è definito come “note di regia” e costituisce la descrizione di una scena di uno spettacolo (“un tunnel a spirale ricoperto da un grande tessuto blu che finisce con un passaggio piccolissimo all'uscita. Costringe i visitatore ad abbassarsi per passare e conduce ad una stanza priva di arredamenti, luce viola diffusa”), con indicazione dei soggetti presenti (“sullo sfondo tre protagonisti, due donne ed un uomo seduti a terra…”), una sommaria indicazione del contenuto del testo che questi reciteranno (“un testo che parlerà della scelta di venire al mondo, della paura della malattia, del dono della bellezza del dare vita”) e le azioni che gli stessi compiono
(“una donna con il camice bianco manovra un faro che proietterà una luce bianca accecante…” ; “mentre i tre protagonisti recitano, tirano fuori dalla loro gonna pezzi di bambole: arti, teste, torsi, li gettano via…”); viene descritta la musica che accompagnerà la scena (“suoni di sinth senza alcuna melodia”) e le luci (“luce bianca da neon”; “luce accecante”; “Buio improvviso”). Si tratta di indicazioni sceniche che possono, come evidenziato nello stesso titolo, qualificarsi come note di regia, e quindi indicazioni di soluzioni complessive della messa in scena di un'opera.
Il secondo documento, “Suite (per mucchietto di pelle e ossa)”, contiene invece delle caratterizzazioni di tre distinte “storie” riferite ad altrettanti personaggi e dei temi che gli stessi rappresentano. Non è esposta una trama narrativa, né vi è contenuto alcuno sviluppo del testo, essendo piuttosto contenuta in esso la mera indicazione dei tratti salienti dei tre protagonisti.
Di seguito il testo oggetto di giudizio:
“La protagonista è una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta. Il suo rapporto con la gravidanza è lo stesso che ha per i suoi oggetti di proprietà che tratta con cura maniacale ed è molto legata all'estetica, scopre però che il bambino che metterà al mondo ha una grave malattia, questo rivoluzionerà tutta la sua vita, la scelta di portare avanti o no la gravidanza, la scoperta dell'amore pur come valore unico nei confronti di suo figlio.
La seconda storia. Il protagonista è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza, una donna ha questo dono, la natura che non corrisponde all'identità, la ricerca spasmodica di operazioni impossibili, e infine l'accettazione delle uniche scelte possibili: un utero in affitto l'adozione?
La terza storia. Una donna prigioniera di guerra, il cui marito è stato condannato a morte per la sua collaborazione con i nemici, era rimasta incinta di suo marito, ma all'interno della prigione in cui si trova subisce continuamente violenze, si trova a dover decidere se mettere al mondo il figlio frutto e memorie del loro amore e consegnarlo a questo mondo infernale o rinunciare.
In tutte e tre le storie colui che racconta è il bambino che dovrà nascere”. Così ricostruita l'opera dell'ingegno creativo realizzata dall'attrice deve ritenersi che la stessa, complessivamente intesa e autonomamente considerata, non possa essere oggetto della tutela di cui all'art.1 della L.633/1942.
L'elencazione contenuta nell'art. 2 L. 633/1942, così come quella di cui all'art. 2575
c.c., va invero intesa come non esaustiva, potendosi includere, nella tutela prevista dalle citate norme, qualsiasi forma di esplicazione dell'attività artistica che rappresenti manifestazione dell'ingegno creativo, ivi compresa la regia dell'opera teatrale.
Al riguardo, va ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto autonoma valenza artistica rispetto all'opera rappresentata, intesa quale trama o libretto, alla regia, descritta come direzione che "tiene insieme" l'intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall'a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata”. Ciò a condizione che sia riconoscibile “un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare" (cfr. sentenza nr. 17565/2022).
Nel caso di specie, le note di regia inviate dalla al non si Pt_1 CP_1
riferiscono ad una rappresentazione teatrale compiutamente svolta, ma alla sola idea rappresentata dalle tre caratterizzazioni dei personaggi come sopra descritte.
Va quindi esclusa la autonoma tutelabilità quale opera dell'ingegno delle note di regia, così come del testo recante le indicazioni sui tre personaggi. Le prime non possono infatti avere quella funzione ideativa propria dell'attività di direzione complessiva dell'opera che caratterizza l'attività di regia come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo, pur se originali e frutto dell'attività ideativa, meri spunti per il successivo complessivo sviluppo, unitamente alle indicazioni di contenuto, di una ulteriore opera teatrale.
Né, tantomeno, tale tutela autonoma può essere riconosciuta al processo ideativo contenuto nel secondo documento. Se è vero che anche la sola idea di un soggetto per la realizzazione - attraverso la esplicitazione di ulteriore attività artistica narrativa
- di un'opera teatrale, cinematografica, o della letteratura può costituire oggetto di autonoma tutela secondo la disciplina invocata, è tuttavia necessario che la stessa abbia una sua autonoma originalità e possa ritenersi manifestazione sufficientemente definita, tale da necessitare la sola successiva attività di esplicitazione nella diversa forma di arte prescelta.
Nella specie i due documenti sia separatamente che complessivamente considerati non assurgono a opera artistica nel senso sopra esposto, mancando di un sufficiente sviluppo ideativo per essere riconosciuta come tale.
Né, tantomeno, può ritenersi che il testo scritto dal convenuto costituisca sviluppo creativo di tale idea, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 10 della L. 633/1942 secondo il quale l'opera può considerarsi comune a più autori e ad essi in pari misura riconducibile (salvo la prova del diverso apporto) se è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.
E' vero, poi, che il singolo contributo può anche realizzarsi attraverso l'apporto solo ideativo (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/12/2020, n.8090), purché lo stesso abbia comunque contribuito alla creazione dell'opera da considerarsi unica, ma, nel caso di specie, la trama narrativa svolta dal convenuto non risulta sviluppo del processo ideativo realizzato dall'attrice nei due documenti sopra indicati.
Esclusa alcuna rilevanza delle note di regia che costituiscono indicazioni autonome e distinguibili dal testo ed in alcun modo utilizzate nel processo creativo realizzato dal convenuto (così come “la trama” riferibile al terzo personaggio del documento sopra richiamato), ritiene il Collegio che l'intreccio narrativo contenuto nell'opera intitolata “Tragedy Suite n. 1” non possa considerarsi sviluppo dell'idea contenuta nell'opera riconducibile all'attrice.
Al riguardo va evidenziato come pur essendovi alcuni elementi comuni tra i personaggi del racconto del convenuto con quelli delle trame di parte attrice ( Pt_6
del racconto del convenuto presenta elementi di comunanza con la descrizione del personaggio n. 1 del documento di parte attrice quali “una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta”; del racconto del Per_2
convenuto ha alcuni tratti del protagonista del personaggio n. 2: “è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza”), per il resto la narrazione svolta dal convenuto presenta un suo autonomo e distinto sviluppo compiutamente realizzato (contenendo una storia che intreccia i monologhi dei due personaggi e che solo strada facendo disvelano la loro identità ed un finale proprio, elementi tutti questi non presenti nell'opera dell'attrice) e affronta temi (violenza di genere, rapporto incestuoso) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati dall'attrice (malattia). E' poi pacifico che, nell'individuazione di un apporto creativo, deve considerarsi pure il grado di originalità dell'attività ideativa, intesa non in termini di valore artistico dell'opera quanto come capacità di identificazione autonoma dell'idea artistica.
Nella specie il tema della nascita, del desiderio di maternità/paternità elaborato nel progetto ideato dall'attrice e contenuto anche nel testo realizzato dal convenuto, non presenta un grado di originalità tale da costituire un autonomo apporto artistico all'opera realizzata dal convenuto.
Va quindi escluso che l'opera realizzata dal convenuto costituisca sviluppo del soggetto elaborato dall'attrice sì da configurare un'opera unica riconducibile ai due autori.
La negazione del diritto alla paternità dell'opera e ancora del diritto allo sfruttamento economico della stessa impone, inoltre, il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
PQM
Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
condanna a pagare a le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_1
in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 15 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa iscritta al n. 230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellia Parte_1
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Madeo Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del diritto di autore ex artt.8 e 10 L. 633/1941, risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore.
Conclusioni: per parte attrice: accertare e dichiarare che la “ è opera in Parte_2 forma scritta protetta dal diritto d'autore e che ne è autrice e che è Parte_1
titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che l'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.20 è ispirata alla
“S (per mucchietto di pelle e ossa)” di ed è stata realizzata, per Parte_1
commissione della stessa, da;
Controparte_1 accertare e dichiarare che è autrice della regia dell'8.9.2020, Parte_1 denominata in elaborato scritto “Tragedy Suite di MA Lo SC regia di
[...] ” (allegato a mail dell'8.9.2020, allegato n. 4 della produzione dell'attrice), Pt_1 dell'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.2020, e che è titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che è coautrice con Parte_1 Controparte_1
CP_ dell'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata presso la , e di cui alla mail di
del 17.7.2021, cui è allegata, che contiene il soggetto di Controparte_1 [...]
, la drammatizzazione di , le note di regia di e Pt_1 Controparte_1 Parte_1
le note di regia di e le note di regia di , e che Parte_1 Controparte_1 [...]
con sono contitolari dei relativi diritti di utilizzazione Pt_1 Controparte_1
economica; autorizzare ad affiancare il suo riconoscimento, quale autrice della Parte_1
“S (per mucchietto di pelle e ossa)”, cui l'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata CP_ presso la è ispirata, e quale coautrice dell'opera depositata stessa, al riconoscimento di quale coautore di essa, sia nell'esercizio del Controparte_1
diritto di rappresentazione sia nei diritti economici che derivano dall'utilizzazione dell'opera; ordinare a il riconoscimento espresso nell'opera “Tragedy Suite Controparte_1
n. 1” depositata presso la , e in tutte le sue riproduzioni, di quale CP_2 Parte_1 autrice del soggetto cui l'opera stessa si è ispirata e quale coautrice dell'opera; CP_ autorizzare ad operare presso la le variazioni delle annotazioni di Parte_1
deposito che deriveranno dal presente giudizio se il convenuto non dovesse provvedervi se tenuto accertare e dichiarare che il convenuto con la mancata indicazione dell'attrice
[...]
quale autrice del soggetto, “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, e con Pt_1
CP_ l'attribuzione a sé della qualità di unico autore, nell'opera depositate presso la
“Tragedy Suite n. 1”, ha violato l'obbligo di indicare la stessa nelle anzidette qualità invece possedute;
- condannare con pronuncia generica il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni morali e patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per la violazione nei suoi confronti del predetto obbligo, rimettendo, previa separazione, la quantificazione del danno ad altro giudizio, ovvero liquidare equitativamente i soli danni morali subiti dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta: “preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010; rigettare nel merito la domanda attorea come articolata nelle conclusioni dell'atto di citazione della sig.ra ” Parte_1
Motivi della decisione
ha citato in giudizio chiedendo il riconoscimento Parte_1 Controparte_1 della paternità dell'opera “S (per Mucchietto di pelle e ossa)”; l'accertamento che l'opera ” è ispirata al medesimo soggetto dalla stessa ideato;
Parte_3
l'accertamento della condotta usurpativa realizzata dal convenuto e consistita nella CP_ registrazione dell'opera ” alla senza il riconoscimento della Parte_3 sua qualità di autrice dell'opera “S (per di )” a cui Parte_2 Parte_2
” è ispirata;
l'accertamento che essa aveva commissionato a Parte_4
la drammatizzazione del soggetto “Suite (per mucchietto di pelle Controparte_1
e ossa)l” e che aveva tratto da quel soggetto la drammaturgia Controparte_1
“Tragedy Suite n. 1” poi consegnato alla sua committente;
il riconoscimento del suo diritto di utilizzazione economica dell'opera “Tragedy Suite n. 1” commissionata a
; il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito in Controparte_1
conseguenza della condotta realizzata dal convenuto.
In punto di fatto, la ha infatti allegato di essersi rivolta, nell'ottobre 2019, a Pt_1
, affinché lo stesso ricavasse una drammaturgia da un soggetto Controparte_1 sulla tematica della nascita da lei creato e da lei denominato “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, inviando al , con mail del 29 giugno 2020, due files CP_1
contenenti la rappresentazione testuale del suo soggetto: in uno vi era il testo intitolato “S (per mucchietto di pelle e ossa)” con la descrizione di tre personaggi caratterizzati dalle rispettive 'storie' intrecciate alla tematica della 'nascita', e, l'altro, intitolato “note di regia suite (per mucchietto di pelle e ossa)” rappresentativo della realizzazione scenica e della relativa ambientazione. A detta mail ne era seguita un'altra, in data 8.8.2020, contenente altro materiale sempre relativa al suddetto soggetto teatrale. , per parte sua, le aveva inviato, con la mail del Controparte_1
17.8.2020, la bozza di un testo teatrale denominato “Tragedy Suite n. 1”; l'attrice gli aveva esposto, con la successiva mail dell'8.9.2020, la sua idea della rappresentazione, allegando un ulteriore file denominato “Tragedy suite note di regia
2” in cui era contenuta l'opera intitolata “Tragedy Suite di per la Controparte_1 regia di ” che costituiva una rielaborazione del precedente testo inviato Parte_1
il 17.8.2020 dal . CP_1
L'opera, proposta “da un'idea di , drammaturgia di , Parte_1 Controparte_1
regia di musiche scene Parte_1 Testimone_1 Parte_1 [...]
, disegno luci Claudia Borgia, con il sostegno di TMO (Teatro Per_1 mediterraneo occupato)”, non era poi stata mai rappresentata per il sopraggiungere del Covid che ne aveva impedito l'effettiva messa in scena.
Successivamente, in data 17.7.2021, il le aveva comunicato di avere CP_1 depositato presso la la drammaturgia “Tragedy Suite n. 1” a suo solo nome, CP_2
così negandole il giusto riconoscimento quale autrice del soggetto da cui la drammaturgia era derivata e determinando la conseguente usurpazione della paternità dell'opera “S (per mucchietto di pelle e ossa)”.
, nel costituirsi, ha eccepito in via pregiudiziale il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel CP_ merito ha sostenuto che il testo da lui elaborato e depositato presso la era da considerare frutto del suo esclusivo lavoro intellettuale, senza che allo stesso avesse apportato alcun contributo l'attrice, se non quello di spingerlo a scrivere sul tema della nascita: la , infatti, gli aveva proposto talune sue idee, non recepite nel Pt_1
proprio testo, che non avevano assunto un contenuto ideativo tale da potersi qualificare come opera o anche soggetto dell'opera da egli ideata.
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza del dedotto danno morale e patrimoniale allegato da . Parte_1
Rileva preliminarmente il , in ciò disattendendo l'assunto del convenuto, che Pt_5 la domanda spiegata da parte attrice non rientra tra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e quindi non è soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ivi previsto.
Dall'operazione creativa dell'opera discende infatti un complesso dei diritti, disciplinati dalla L.633/1941 e dagli artt. 2575 e ss. c.c., che si sostanziano in diritti relativi sia alla res (e quindi, per parte della dottrina, inquadrabili tra i diritti reali), sia alla personalità, quali il diritto di sfruttamento economico ed il diritto morale al riconoscimento della qualità di autore. Ne consegue che la relativa controversia non può sic et sempliciter essere inserita nel novero delle controversie in materia di diritti reali prevista dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, trattandosi di elencazione che indica specifiche materie (“in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), tra le quali il legislatore non ha inteso inserire anche quelle di cui alla L. 633/1942.
Nel merito la domanda risulta infondata.
Ed invero, dalla documentazione agli atti emerge l'esistenza di un “colloquio artistico” tra le parti in lite che prende avvio dalla mail del 29.6.2020 con la quale l'attrice invia a quelle che lei stessa definisce “delle tracce di cui CP_1 CP_1 poi discuteremo”.
Manca tuttavia la formalizzazione tra le parti di uno specifico accordo in relazione alla creazione di una opera comune, tantomeno vi è stato alcun conferimento di un incarico da parte di verso per la realizzazione di un Parte_1 Controparte_1 testo sulla base delle “tracce” dalla stessa proposte, né evidentemente alcun accordo in relazione alla paternità dell'opera ed al suo sfruttamento economico.
In assenza della prova di un accordo in relazione alle modalità di collaborazione sul progetto creativo, così come in relazione allo sfruttamento economico, deve allora verificarsi in concreto la natura delle opere rispetto alle quali è esercitata la rivendica del diritto di autore e l'eventuale apporto di ciascuno alla relativa realizzazione.
Nell'articolata domanda spiegata dall'attrice va distinto il diritto che la stessa rivendica quale autrice dell'opera denominata “S (per mucchietto di pelle e ossa)” (il cui testo è allegato alla mail diretta a del 29.6.2020) dal Controparte_1
CP_ diritto vantato sull'opera registrata alla dal convenuto denominata “Tragedy
Suite n. 1”.
In relazione alla prima domanda va osservato che il convenuto non ha inteso contestare la paternità dello scritto indicato in capo a , ma ha dedotto Parte_1
che questo elaborato non ha costituito affatto il soggetto dell'opera da egli scritta e registrata alla , sia perché lo scritto della non presentava uno sviluppo CP_2 Pt_1
di trama e di contenuti tale da poter esse qualificato come “soggetto”, sia perché il testo da egli scritto si discosta incisivamente dagli spunti offerti dalla . Pt_1
Orbene, il testo scritto dalla si sostanzia in due distinti documenti. Pt_1
Il primo è definito come “note di regia” e costituisce la descrizione di una scena di uno spettacolo (“un tunnel a spirale ricoperto da un grande tessuto blu che finisce con un passaggio piccolissimo all'uscita. Costringe i visitatore ad abbassarsi per passare e conduce ad una stanza priva di arredamenti, luce viola diffusa”), con indicazione dei soggetti presenti (“sullo sfondo tre protagonisti, due donne ed un uomo seduti a terra…”), una sommaria indicazione del contenuto del testo che questi reciteranno (“un testo che parlerà della scelta di venire al mondo, della paura della malattia, del dono della bellezza del dare vita”) e le azioni che gli stessi compiono
(“una donna con il camice bianco manovra un faro che proietterà una luce bianca accecante…” ; “mentre i tre protagonisti recitano, tirano fuori dalla loro gonna pezzi di bambole: arti, teste, torsi, li gettano via…”); viene descritta la musica che accompagnerà la scena (“suoni di sinth senza alcuna melodia”) e le luci (“luce bianca da neon”; “luce accecante”; “Buio improvviso”). Si tratta di indicazioni sceniche che possono, come evidenziato nello stesso titolo, qualificarsi come note di regia, e quindi indicazioni di soluzioni complessive della messa in scena di un'opera.
Il secondo documento, “Suite (per mucchietto di pelle e ossa)”, contiene invece delle caratterizzazioni di tre distinte “storie” riferite ad altrettanti personaggi e dei temi che gli stessi rappresentano. Non è esposta una trama narrativa, né vi è contenuto alcuno sviluppo del testo, essendo piuttosto contenuta in esso la mera indicazione dei tratti salienti dei tre protagonisti.
Di seguito il testo oggetto di giudizio:
“La protagonista è una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta. Il suo rapporto con la gravidanza è lo stesso che ha per i suoi oggetti di proprietà che tratta con cura maniacale ed è molto legata all'estetica, scopre però che il bambino che metterà al mondo ha una grave malattia, questo rivoluzionerà tutta la sua vita, la scelta di portare avanti o no la gravidanza, la scoperta dell'amore pur come valore unico nei confronti di suo figlio.
La seconda storia. Il protagonista è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza, una donna ha questo dono, la natura che non corrisponde all'identità, la ricerca spasmodica di operazioni impossibili, e infine l'accettazione delle uniche scelte possibili: un utero in affitto l'adozione?
La terza storia. Una donna prigioniera di guerra, il cui marito è stato condannato a morte per la sua collaborazione con i nemici, era rimasta incinta di suo marito, ma all'interno della prigione in cui si trova subisce continuamente violenze, si trova a dover decidere se mettere al mondo il figlio frutto e memorie del loro amore e consegnarlo a questo mondo infernale o rinunciare.
In tutte e tre le storie colui che racconta è il bambino che dovrà nascere”.
Così ricostruita l'opera dell'ingegno creativo realizzata dall'attrice deve ritenersi che la stessa, complessivamente intesa e autonomamente considerata, non possa essere oggetto della tutela di cui all'art.1 della L.633/1942.
L'elencazione contenuta nell'art. 2 L. 633/1942, così come quella di cui all'art. 2575
c.c., va invero intesa come non esaustiva, potendosi includere, nella tutela prevista dalle citate norme, qualsiasi forma di esplicazione dell'attività artistica che rappresenti manifestazione dell'ingegno creativo, ivi compresa la regia dell'opera teatrale.
Al riguardo, va ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto autonoma valenza artistica rispetto all'opera rappresentata, intesa quale trama o libretto, alla regia, descritta come direzione che "tiene insieme" l'intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall'a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata”. Ciò a condizione che sia riconoscibile “un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare" (cfr. sentenza nr. 17565/2022).
Nel caso di specie, le note di regia inviate dalla al non si Pt_1 CP_1
riferiscono ad una rappresentazione teatrale compiutamente svolta, ma alla sola idea rappresentata dalle tre caratterizzazioni dei personaggi come sopra descritte.
Va quindi esclusa la autonoma tutelabilità quale opera dell'ingegno delle note di regia, così come del testo recante le indicazioni sui tre personaggi. Le prime non possono infatti avere quella funzione ideativa propria dell'attività di direzione complessiva dell'opera che caratterizza l'attività di regia come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo, pur se originali e frutto dell'attività ideativa, meri spunti per il successivo complessivo sviluppo, unitamente alle indicazioni di contenuto, di una ulteriore opera teatrale.
Né, tantomeno, tale tutela autonoma può essere riconosciuta al processo ideativo contenuto nel secondo documento. Se è vero che anche la sola idea di un soggetto per la realizzazione - attraverso la esplicitazione di ulteriore attività artistica narrativa - di un'opera teatrale, cinematografica, o della letteratura può costituire oggetto di autonoma tutela secondo la disciplina invocata, è tuttavia necessario che la stessa abbia una sua autonoma originalità e possa ritenersi manifestazione sufficientemente definita, tale da necessitare la sola successiva attività di esplicitazione nella diversa forma di arte prescelta.
Nella specie i due documenti sia separatamente che complessivamente considerati non assurgono a opera artistica nel senso sopra esposto, mancando di un sufficiente sviluppo ideativo per essere riconosciuta come tale.
Né, tantomeno, può ritenersi che il testo scritto dal convenuto costituisca sviluppo creativo di tale idea, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 10 della L. 633/1942 secondo il quale l'opera può considerarsi comune a più autori e ad essi in pari misura riconducibile (salvo la prova del diverso apporto) se è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.
E' vero, poi, che il singolo contributo può anche realizzarsi attraverso l'apporto solo ideativo (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/12/2020, n.8090), purché lo stesso abbia comunque contribuito alla creazione dell'opera da considerarsi unica, ma, nel caso di specie, la trama narrativa svolta dal convenuto non risulta sviluppo del processo ideativo realizzato dall'attrice nei due documenti sopra indicati.
Esclusa alcuna rilevanza delle note di regia che costituiscono indicazioni autonome e distinguibili dal testo ed in alcun modo utilizzate nel processo creativo realizzato dal convenuto (così come “la trama” riferibile al terzo personaggio del documento sopra richiamato), ritiene il Collegio che l'intreccio narrativo contenuto nell'opera intitolata “Tragedy Suite n. 1” non possa considerarsi sviluppo dell'idea contenuta nell'opera riconducibile all'attrice.
Al riguardo va evidenziato come pur essendovi alcuni elementi comuni tra i personaggi del racconto del convenuto con quelli delle trame di parte attrice ( Pt_6
del racconto del convenuto presenta elementi di comunanza con la descrizione del personaggio n. 1 del documento di parte attrice quali “una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta”; del racconto del Per_2
convenuto ha alcuni tratti del protagonista del personaggio n. 2: “è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza”), per il resto la narrazione svolta dal convenuto presenta un suo autonomo e distinto sviluppo compiutamente realizzato (contenendo una storia che intreccia i monologhi dei due personaggi e che solo strada facendo disvelano la loro identità ed un finale proprio, elementi tutti questi non presenti nell'opera dell'attrice) e affronta temi (violenza di genere, rapporto incestuoso) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati dall'attrice (malattia).
E' poi pacifico che, nell'individuazione di un apporto creativo, deve considerarsi pure il grado di originalità dell'attività ideativa, intesa non in termini di valore artistico dell'opera quanto come capacità di identificazione autonoma dell'idea artistica.
Nella specie il tema della nascita, del desiderio di maternità/paternità elaborato nel progetto ideato dall'attrice e contenuto anche nel testo realizzato dal convenuto, non presenta un grado di originalità tale da costituire un autonomo apporto artistico all'opera realizzata dal convenuto.
Va quindi escluso che l'opera realizzata dal convenuto costituisca sviluppo del soggetto elaborato dall'attrice sì da configurare un'opera unica riconducibile ai due autori.
La negazione del diritto alla paternità dell'opera e ancora del diritto allo sfruttamento economico della stessa impone, inoltre, il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
PQM
Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
condanna a pagare a le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_1
in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 15 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa iscritta al n. 230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellia Parte_1
Attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Madeo Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del diritto di autore ex artt.8 e 10 L. 633/1941, risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore.
Conclusioni: per parte attrice: accertare e dichiarare che la “ è opera in Parte_2 forma scritta protetta dal diritto d'autore e che ne è autrice e che è Parte_1
titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che l'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.20 è ispirata alla
“S (per mucchietto di pelle e ossa)” di ed è stata realizzata, per Parte_1
commissione della stessa, da;
Controparte_1 accertare e dichiarare che è autrice della regia dell'8.9.2020, Parte_1 denominata in elaborato scritto “Tragedy Suite di MA Lo SC regia di
[...]
” (allegato a mail dell'8.9.2020, allegato n. 4 della produzione dell'attrice), Pt_1 dell'opera “Tragedy Suite n. 1” del 17.8.2020, e che è titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa;
accertare e dichiarare che è coautrice con Parte_1 Controparte_1
CP_ dell'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata presso la , e di cui alla mail di
del 17.7.2021, cui è allegata, che contiene il soggetto di Controparte_1 [...]
, la drammatizzazione di , le note di regia di e Pt_1 Controparte_1 Parte_1
le note di regia di e le note di regia di , e che Parte_1 Controparte_1 [...]
con sono contitolari dei relativi diritti di utilizzazione Pt_1 Controparte_1
economica; autorizzare ad affiancare il suo riconoscimento, quale autrice della Parte_1
“S (per mucchietto di pelle e ossa)”, cui l'opera “Tragedy Suite n. 1” depositata CP_ presso la è ispirata, e quale coautrice dell'opera depositata stessa, al riconoscimento di quale coautore di essa, sia nell'esercizio del Controparte_1 diritto di rappresentazione sia nei diritti economici che derivano dall'utilizzazione dell'opera; ordinare a il riconoscimento espresso nell'opera “Tragedy Suite Controparte_1
n. 1” depositata presso la , e in tutte le sue riproduzioni, di quale CP_2 Parte_1 autrice del soggetto cui l'opera stessa si è ispirata e quale coautrice dell'opera; CP_ autorizzare ad operare presso la le variazioni delle annotazioni di Parte_1
deposito che deriveranno dal presente giudizio se il convenuto non dovesse provvedervi se tenuto accertare e dichiarare che il convenuto con la mancata indicazione dell'attrice
[...]
quale autrice del soggetto, “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, e con Pt_1
CP_ l'attribuzione a sé della qualità di unico autore, nell'opera depositate presso la
“Tragedy Suite n. 1”, ha violato l'obbligo di indicare la stessa nelle anzidette qualità invece possedute;
- condannare con pronuncia generica il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni morali e patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per la violazione nei suoi confronti del predetto obbligo, rimettendo, previa separazione, la quantificazione del danno ad altro giudizio, ovvero liquidare equitativamente i soli danni morali subiti dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta:
“preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010; rigettare nel merito la domanda attorea come articolata nelle conclusioni dell'atto di citazione della sig.ra ” Parte_1
Motivi della decisione
ha citato in giudizio chiedendo il riconoscimento Parte_1 Controparte_1 della paternità dell'opera “S (per Mucchietto di pelle e ossa)”; l'accertamento che l'opera ” è ispirata al medesimo soggetto dalla stessa ideato;
Parte_3
l'accertamento della condotta usurpativa realizzata dal convenuto e consistita nella CP_ registrazione dell'opera ” alla senza il riconoscimento della Parte_3 sua qualità di autrice dell'opera “S (per di )” a cui Parte_2 Parte_2
” è ispirata;
l'accertamento che essa aveva commissionato a Parte_4
la drammatizzazione del soggetto “Suite (per mucchietto di pelle Controparte_1
e ossa)l” e che aveva tratto da quel soggetto la drammaturgia Controparte_1
“Tragedy Suite n. 1” poi consegnato alla sua committente;
il riconoscimento del suo diritto di utilizzazione economica dell'opera “Tragedy Suite n. 1” commissionata a
; il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito in Controparte_1
conseguenza della condotta realizzata dal convenuto.
In punto di fatto, la ha infatti allegato di essersi rivolta, nell'ottobre 2019, a Pt_1
, affinché lo stesso ricavasse una drammaturgia da un soggetto Controparte_1
sulla tematica della nascita da lei creato e da lei denominato “S (per mucchietto di pelle e ossa)”, inviando al , con mail del 29 giugno 2020, due files CP_1
contenenti la rappresentazione testuale del suo soggetto: in uno vi era il testo intitolato “S (per mucchietto di pelle e ossa)” con la descrizione di tre personaggi caratterizzati dalle rispettive 'storie' intrecciate alla tematica della 'nascita', e, l'altro, intitolato “note di regia suite (per mucchietto di pelle e ossa)” rappresentativo della realizzazione scenica e della relativa ambientazione. A detta mail ne era seguita un'altra, in data 8.8.2020, contenente altro materiale sempre relativa al suddetto soggetto teatrale. , per parte sua, le aveva inviato, con la mail del Controparte_1
17.8.2020, la bozza di un testo teatrale denominato “Tragedy Suite n. 1”; l'attrice gli aveva esposto, con la successiva mail dell'8.9.2020, la sua idea della rappresentazione, allegando un ulteriore file denominato “Tragedy suite note di regia
2” in cui era contenuta l'opera intitolata “Tragedy Suite di per la Controparte_1 regia di ” che costituiva una rielaborazione del precedente testo inviato Parte_1
il 17.8.2020 dal . CP_1 L'opera, proposta “da un'idea di , drammaturgia di , Parte_1 Controparte_1
regia di musiche scene Parte_1 Testimone_1 Parte_1 [...]
, disegno luci Claudia Borgia, con il sostegno di TMO (Teatro Per_1 mediterraneo occupato)”, non era poi stata mai rappresentata per il sopraggiungere del Covid che ne aveva impedito l'effettiva messa in scena.
Successivamente, in data 17.7.2021, il le aveva comunicato di avere CP_1 depositato presso la la drammaturgia “Tragedy Suite n. 1” a suo solo nome, CP_2
così negandole il giusto riconoscimento quale autrice del soggetto da cui la drammaturgia era derivata e determinando la conseguente usurpazione della paternità dell'opera “S (per mucchietto di pelle e ossa)”.
, nel costituirsi, ha eccepito in via pregiudiziale il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel CP_ merito ha sostenuto che il testo da lui elaborato e depositato presso la era da considerare frutto del suo esclusivo lavoro intellettuale, senza che allo stesso avesse apportato alcun contributo l'attrice, se non quello di spingerlo a scrivere sul tema della nascita: la , infatti, gli aveva proposto talune sue idee, non recepite nel Pt_1
proprio testo, che non avevano assunto un contenuto ideativo tale da potersi qualificare come opera o anche soggetto dell'opera da egli ideata.
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza del dedotto danno morale e patrimoniale allegato da . Parte_1
Rileva preliminarmente il , in ciò disattendendo l'assunto del convenuto, che Pt_5
la domanda spiegata da parte attrice non rientra tra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e quindi non è soggetta alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ivi previsto.
Dall'operazione creativa dell'opera discende infatti un complesso dei diritti, disciplinati dalla L.633/1941 e dagli artt. 2575 e ss. c.c., che si sostanziano in diritti relativi sia alla res (e quindi, per parte della dottrina, inquadrabili tra i diritti reali), sia alla personalità, quali il diritto di sfruttamento economico ed il diritto morale al riconoscimento della qualità di autore. Ne consegue che la relativa controversia non può sic et sempliciter essere inserita nel novero delle controversie in materia di diritti reali prevista dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, trattandosi di elencazione che indica specifiche materie (“in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), tra le quali il legislatore non ha inteso inserire anche quelle di cui alla L. 633/1942.
Nel merito la domanda risulta infondata.
Ed invero, dalla documentazione agli atti emerge l'esistenza di un “colloquio artistico” tra le parti in lite che prende avvio dalla mail del 29.6.2020 con la quale l'attrice invia a quelle che lei stessa definisce “delle tracce di cui CP_1 CP_1 poi discuteremo”.
Manca tuttavia la formalizzazione tra le parti di uno specifico accordo in relazione alla creazione di una opera comune, tantomeno vi è stato alcun conferimento di un incarico da parte di verso per la realizzazione di un Parte_1 Controparte_1 testo sulla base delle “tracce” dalla stessa proposte, né evidentemente alcun accordo in relazione alla paternità dell'opera ed al suo sfruttamento economico.
In assenza della prova di un accordo in relazione alle modalità di collaborazione sul progetto creativo, così come in relazione allo sfruttamento economico, deve allora verificarsi in concreto la natura delle opere rispetto alle quali è esercitata la rivendica del diritto di autore e l'eventuale apporto di ciascuno alla relativa realizzazione.
Nell'articolata domanda spiegata dall'attrice va distinto il diritto che la stessa rivendica quale autrice dell'opera denominata “S (per mucchietto di pelle e ossa)” (il cui testo è allegato alla mail diretta a del 29.6.2020) dal Controparte_1
CP_ diritto vantato sull'opera registrata alla dal convenuto denominata “Tragedy
Suite n. 1”.
In relazione alla prima domanda va osservato che il convenuto non ha inteso contestare la paternità dello scritto indicato in capo a , ma ha dedotto Parte_1 che questo elaborato non ha costituito affatto il soggetto dell'opera da egli scritta e registrata alla , sia perché lo scritto della non presentava uno sviluppo CP_2 Pt_1 di trama e di contenuti tale da poter esse qualificato come “soggetto”, sia perché il testo da egli scritto si discosta incisivamente dagli spunti offerti dalla . Pt_1
Orbene, il testo scritto dalla si sostanzia in due distinti documenti. Pt_1
Il primo è definito come “note di regia” e costituisce la descrizione di una scena di uno spettacolo (“un tunnel a spirale ricoperto da un grande tessuto blu che finisce con un passaggio piccolissimo all'uscita. Costringe i visitatore ad abbassarsi per passare e conduce ad una stanza priva di arredamenti, luce viola diffusa”), con indicazione dei soggetti presenti (“sullo sfondo tre protagonisti, due donne ed un uomo seduti a terra…”), una sommaria indicazione del contenuto del testo che questi reciteranno (“un testo che parlerà della scelta di venire al mondo, della paura della malattia, del dono della bellezza del dare vita”) e le azioni che gli stessi compiono
(“una donna con il camice bianco manovra un faro che proietterà una luce bianca accecante…” ; “mentre i tre protagonisti recitano, tirano fuori dalla loro gonna pezzi di bambole: arti, teste, torsi, li gettano via…”); viene descritta la musica che accompagnerà la scena (“suoni di sinth senza alcuna melodia”) e le luci (“luce bianca da neon”; “luce accecante”; “Buio improvviso”). Si tratta di indicazioni sceniche che possono, come evidenziato nello stesso titolo, qualificarsi come note di regia, e quindi indicazioni di soluzioni complessive della messa in scena di un'opera.
Il secondo documento, “Suite (per mucchietto di pelle e ossa)”, contiene invece delle caratterizzazioni di tre distinte “storie” riferite ad altrettanti personaggi e dei temi che gli stessi rappresentano. Non è esposta una trama narrativa, né vi è contenuto alcuno sviluppo del testo, essendo piuttosto contenuta in esso la mera indicazione dei tratti salienti dei tre protagonisti.
Di seguito il testo oggetto di giudizio:
“La protagonista è una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta. Il suo rapporto con la gravidanza è lo stesso che ha per i suoi oggetti di proprietà che tratta con cura maniacale ed è molto legata all'estetica, scopre però che il bambino che metterà al mondo ha una grave malattia, questo rivoluzionerà tutta la sua vita, la scelta di portare avanti o no la gravidanza, la scoperta dell'amore pur come valore unico nei confronti di suo figlio.
La seconda storia. Il protagonista è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza, una donna ha questo dono, la natura che non corrisponde all'identità, la ricerca spasmodica di operazioni impossibili, e infine l'accettazione delle uniche scelte possibili: un utero in affitto l'adozione?
La terza storia. Una donna prigioniera di guerra, il cui marito è stato condannato a morte per la sua collaborazione con i nemici, era rimasta incinta di suo marito, ma all'interno della prigione in cui si trova subisce continuamente violenze, si trova a dover decidere se mettere al mondo il figlio frutto e memorie del loro amore e consegnarlo a questo mondo infernale o rinunciare.
In tutte e tre le storie colui che racconta è il bambino che dovrà nascere”. Così ricostruita l'opera dell'ingegno creativo realizzata dall'attrice deve ritenersi che la stessa, complessivamente intesa e autonomamente considerata, non possa essere oggetto della tutela di cui all'art.1 della L.633/1942.
L'elencazione contenuta nell'art. 2 L. 633/1942, così come quella di cui all'art. 2575
c.c., va invero intesa come non esaustiva, potendosi includere, nella tutela prevista dalle citate norme, qualsiasi forma di esplicazione dell'attività artistica che rappresenti manifestazione dell'ingegno creativo, ivi compresa la regia dell'opera teatrale.
Al riguardo, va ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto autonoma valenza artistica rispetto all'opera rappresentata, intesa quale trama o libretto, alla regia, descritta come direzione che "tiene insieme" l'intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall'a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata”. Ciò a condizione che sia riconoscibile “un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare" (cfr. sentenza nr. 17565/2022).
Nel caso di specie, le note di regia inviate dalla al non si Pt_1 CP_1
riferiscono ad una rappresentazione teatrale compiutamente svolta, ma alla sola idea rappresentata dalle tre caratterizzazioni dei personaggi come sopra descritte.
Va quindi esclusa la autonoma tutelabilità quale opera dell'ingegno delle note di regia, così come del testo recante le indicazioni sui tre personaggi. Le prime non possono infatti avere quella funzione ideativa propria dell'attività di direzione complessiva dell'opera che caratterizza l'attività di regia come sopra delineata dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo, pur se originali e frutto dell'attività ideativa, meri spunti per il successivo complessivo sviluppo, unitamente alle indicazioni di contenuto, di una ulteriore opera teatrale.
Né, tantomeno, tale tutela autonoma può essere riconosciuta al processo ideativo contenuto nel secondo documento. Se è vero che anche la sola idea di un soggetto per la realizzazione - attraverso la esplicitazione di ulteriore attività artistica narrativa
- di un'opera teatrale, cinematografica, o della letteratura può costituire oggetto di autonoma tutela secondo la disciplina invocata, è tuttavia necessario che la stessa abbia una sua autonoma originalità e possa ritenersi manifestazione sufficientemente definita, tale da necessitare la sola successiva attività di esplicitazione nella diversa forma di arte prescelta.
Nella specie i due documenti sia separatamente che complessivamente considerati non assurgono a opera artistica nel senso sopra esposto, mancando di un sufficiente sviluppo ideativo per essere riconosciuta come tale.
Né, tantomeno, può ritenersi che il testo scritto dal convenuto costituisca sviluppo creativo di tale idea, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 10 della L. 633/1942 secondo il quale l'opera può considerarsi comune a più autori e ad essi in pari misura riconducibile (salvo la prova del diverso apporto) se è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.
E' vero, poi, che il singolo contributo può anche realizzarsi attraverso l'apporto solo ideativo (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/12/2020, n.8090), purché lo stesso abbia comunque contribuito alla creazione dell'opera da considerarsi unica, ma, nel caso di specie, la trama narrativa svolta dal convenuto non risulta sviluppo del processo ideativo realizzato dall'attrice nei due documenti sopra indicati.
Esclusa alcuna rilevanza delle note di regia che costituiscono indicazioni autonome e distinguibili dal testo ed in alcun modo utilizzate nel processo creativo realizzato dal convenuto (così come “la trama” riferibile al terzo personaggio del documento sopra richiamato), ritiene il Collegio che l'intreccio narrativo contenuto nell'opera intitolata “Tragedy Suite n. 1” non possa considerarsi sviluppo dell'idea contenuta nell'opera riconducibile all'attrice.
Al riguardo va evidenziato come pur essendovi alcuni elementi comuni tra i personaggi del racconto del convenuto con quelli delle trame di parte attrice ( Pt_6
del racconto del convenuto presenta elementi di comunanza con la descrizione del personaggio n. 1 del documento di parte attrice quali “una donna di mezza età, molto ricca e vanesia, legata ai beni materiali che rimane incinta”; del racconto del Per_2
convenuto ha alcuni tratti del protagonista del personaggio n. 2: “è un uomo, omosessuale, vuole mettere al mondo un figlio, il desiderio di averlo e l'impossibilità di avere una gravidanza”), per il resto la narrazione svolta dal convenuto presenta un suo autonomo e distinto sviluppo compiutamente realizzato (contenendo una storia che intreccia i monologhi dei due personaggi e che solo strada facendo disvelano la loro identità ed un finale proprio, elementi tutti questi non presenti nell'opera dell'attrice) e affronta temi (violenza di genere, rapporto incestuoso) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati dall'attrice (malattia). E' poi pacifico che, nell'individuazione di un apporto creativo, deve considerarsi pure il grado di originalità dell'attività ideativa, intesa non in termini di valore artistico dell'opera quanto come capacità di identificazione autonoma dell'idea artistica.
Nella specie il tema della nascita, del desiderio di maternità/paternità elaborato nel progetto ideato dall'attrice e contenuto anche nel testo realizzato dal convenuto, non presenta un grado di originalità tale da costituire un autonomo apporto artistico all'opera realizzata dal convenuto.
Va quindi escluso che l'opera realizzata dal convenuto costituisca sviluppo del soggetto elaborato dall'attrice sì da configurare un'opera unica riconducibile ai due autori.
La negazione del diritto alla paternità dell'opera e ancora del diritto allo sfruttamento economico della stessa impone, inoltre, il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
PQM
Rigetta tutte le domande avanzate da;
Parte_1
condanna a pagare a le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_1
in 7.616,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 15 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi