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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
N. R.G. 315/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 315/2024 assunta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente Parte_1
domiciliati unitamente allo stesso in San Giorgio del Sannio, alla Via
Europa, come da procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ) e, per essa, la mandataria CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
nonché
(C.F. Controparte_3
) rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa P.IVA_3
di risposta e di costituzione, dall'Avv. Federica Sandulli con la quale è elettivamente domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da atti di causa che debbono intendersi, in parte qua, come integralmente richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato il 19 settembre 2022, la
[...]
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 [...]
sottoponeva a vincolo gli immobili in comproprietà di CP_1
e in conseguenza Parte_1 Parte_2
dell'inadempimento ai restanti ratei di pagamento di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti il 12 aprile 2010.
Gli immobili pignorati, già gravati da ipoteca in favore della banca procedente, venivano così individuati: “porzione di abitazione sita nel
Comune di Benevento, al viale dei Rettori n. 33 (già n. 22), ubicata al piano terzo, avente accesso alla scala "C", avente la consistenza di vani catastali cinque e mezzo (tre ambienti utili e relativi accessori), situata in adiacenza alla porzione immobiliare (censita in C.F. al fol. 81, p.lla 521 sub 18) già costituente l'abitazione principale dei mutuatari signori
e , concretante, di fatto, corpo Parte_1 Parte_2
unico con l'abitazione medesima, confinante, oltre che con quest'ultima, con il vano della detta scala "C" e con l'ideale proiezione del cortile condominiale, salvo altri. La predetta porzione immobiliare negoziata risulta riportata in C.F. con i seguenti dati: fol. 81, p.lla 521 sub 23, z.c. 2,
Pag. 2 di 8 p. 3, cat. 42, cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 624.91. Con variazione del
12.6.2013 l'unita immobiliare sopra descritta fol. 81, p.lla 521 sub 23 è stata accorpata all'unità immobiliare fol. 81, p.lla 521 sub.18, generando la particella 521 sub. 82”.
Instaurata la procedura esecutiva, pendente dinanzi al Tribunale di
Benevento e recante RGE n. 113/2022, i debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione ed all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2023 il
G.E., sciogliendo la riserva assunta, così statuiva: “Accoglie l'istanza di sospensione come in atti formulata, ex art. 615, comma 2, c.p.c e 624
c.p.c., da e;
Fissa termine Parte_1 Parte_2
perentorio di gg. 90 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, secondo le modalità previste in punto di rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti ex lege”.
Con citazione del 27 gennaio 2024 i coniugi esecutati incardinavano, quindi, questo giudizio di merito dolendosi, innanzitutto, della carenza di legittimazione attiva della esecutante.
Nel merito lamentavano la illegittimità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza dei cespiti oggetto di esecuzione e per violazione della disciplina della pubblicità immobiliare.
Contestavano, altresì, l'ammontare della pretesa creditoria azionata, la quale avrebbe dovuto ridursi, invero, a cagione di asserite invalidità del titolo esecutivo.
Pag. 3 di 8 Con comparsa del 9 febbraio 2024, la costituendosi nel presente CP_3
giudizio, contestava le avverse deduzioni insistendo per il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la causa, infine, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di nella CP_1
p.l.r.p.t., la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, questo giudice ritiene che l'odierna opposizione meriti accoglimento.
Pare fondato, invero, l'assorbente motivo circa la illegittimità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza dei cespiti oggetto di esecuzione.
L'art. 555 cod. proc. civ. prescrive, infatti, che “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”.
Sicché, l'immobile “deve essere specificatamente designato con
l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale” (cfr., art. 2826 cod. civ. in tema di
“indicazioni dell'immobile ipotecato”).
Pag. 4 di 8 La Suprema Corte ha poi precisato che “l'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19123 del 15 settembre 2020).
Nel caso in esame, l'atto di pignoramento è inficiato da irregolarità circa i dati identificativi dell'immobile tali da determinare incertezza – se non assoluta, quantomeno seria – sul bene staggito, comportandone, di conseguenza, la nullità.
Detto bene, più in particolare, viene individuato nei pubblici registri come
“Unità abitativa Viale dei Rettori n. 33 Scala B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al foglio 81, particella 521, sub. 82, Zona 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 12,5”. Deve precisarsi che siffatto accatastamento è la risultante dell'accorpamento (a seguito di variazione del 12 giugno 2013) di due precedenti e distinte unità immobiliari riportate, rispettivamente, al foglio
81, particella 521 sub 23 e al foglio 81, particella 521 sub 18.
L'atto di pignoramento, tuttavia, sottopone espressamente a vincolo la porzione – ormai soppressa – anagrafata come “Unità abitativa Viale dei
Rettori n. 33 Scala B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al fol. 81, p.lla
521, sub 23, z.c.2, p. 3, cat. A2, cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 624,91”, pur precisando, per vero, che “Con variazione del 12.6.2013 l'unita immobiliare sopra descritta fol. 81, p.lla 521 sub 23 è stata accorpata all'unità immobiliare fol. 81, p.lla 521 sub.18, generando la particella 521 sub. 82”.
Nondimeno, detta precisazione comunque non consente di superare – tutt'al più alimenta – l'incertezza derivante dalla generica formula, presente
Pag. 5 di 8 in calce all'atto, “ho sottoposto a pignoramento gli immobili innanzi descritti”. Non è dato sapere, invero, quale tra gli “immobili” il creditore sottoponeva a pignoramento, se la minor particella sub 23 (ormai inesistente) o l'intera unità sub 82 (generatasi dalla fusione della medesima unità sub 23 con quella sub 18).
In tal modo, vengono contestualmente individuati beni sicuramente diversi e, peraltro, di diversa consistenza ed estensione. A tal ultimo riguardo, come ictu oculi emerge dalle planimetrie riversate in atti, l'accorpamento delle precedenti unità immobiliari di cui ai subalterni 23 e 18 ha comportato, materialmente, la costituzione di un unico immobile ben più grande ed esteso.
Analogamente all'atto di pignoramento, anche nella nota di trascrizione del pignoramento viene riportato il solo subalterno n. 23 e non anche quello originato dalla fusione portante il n. 82. Nemmeno viene riferito, nelle pertinenti sezioni del registro, alcun aggiornamento sui dati catastali dell'immobile pignorato.
Correttamente avverte, al riguardo, il Giudice dell'esecuzione: “la nota di trascrizione deve permettere ai soggetti interessati di poter individuare, senza rischio d'imbattersi in errori o incertezze, gli estremi di un negozio ed i beni oggetto dello stesso;
la ratio insita nel sistema della pubblicità immobiliare, attuata per mezzo dell'accorgimento della trascrizione, è imperniata su principi formali, per cui un terzo, che è rimasto estraneo alla trascrizione di un atto, per individuare l'oggetto cui l'atto si riferisce, è tenuto a fare affidamento sul contenuto della nota, definita come
“autosufficiente”, senza alcun onere di ulteriori accertamenti. Sul punto,
Pag. 6 di 8 la Cassazione ha più volte affermato che: << Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo e senza alcuna possibilità di supplire le omissioni od inesattezze merce il ricorso ad elementi esterni alla nota stessa, cioè desumibili aliunde, in quanto ciò sarebbe in palese contraddizione con il sistema formale di pubblicità notizia vigente nel nostro ordinamento >>
(cfr. Cass. Civ. n. 2051/1986; Cass. Civ. n. 10774/1991; Cass. Civ. n.
18892/2009; Cass. Civ. n. 3075/2013)”.
Dunque, allo stato, il pignoramento – pur se in ipotesi ritenuto valido – non sarebbe comunque opponibile ai terzi potenziali acquirenti dell'immobile sito in Benevento, al Viale dei Rettori n. 33.
Deve, pertanto, ribadirsi quanto statuito dal G.e., e cioè che “l'inesatta identificazione del bene oggetto del pignoramento, la replica dell'errore nella nota di trascrizione del 05 ottobre 2022 reg. gen. n. 10486, reg. part.
n. 8661, l'omessa rinnovazione del pignoramento con riferimento al subalterno n. 82, sono vizi essenziali e rilevanti che determinano
l'inefficacia del pignoramento con riferimento all'immobile riportato oggi nei pubblici registri come <<unità abitativa viale dei rettori n. 33 scala < i>
B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al foglio 81, particella 521, sub.
82, Zona 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 12,5>>. La nullità dell'atto di pignoramento si impone poiché l'immobile pignorato non solo è stato identificato con una particella catastale errata ma soprattutto perché
Pag. 7 di 8 vengono individuati beni di diversa consistenza ed estensione… rendendo assolutamente incerto il bene pignorato (e quindi l'atto inidoneo a far pervenire il processo esecutivo al suo scopo con l'espropriazione del bene)”.
Per tali motivi, assorbiti i restanti, l'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori deve trovare accoglimento. Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 315/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'opposizione proposta dai coniugi e Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di Parte_2
pignoramento notificato in data 19.09.2022 ;
- condanna alla Controparte_3
refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1
le quali si liquidano in € 6800,00, oltre Parte_2
IVA, CPA e spese, se dovute.
Benevento, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
IN RI
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
N. R.G. 315/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 315/2024 assunta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente Parte_1
domiciliati unitamente allo stesso in San Giorgio del Sannio, alla Via
Europa, come da procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ) e, per essa, la mandataria CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
nonché
(C.F. Controparte_3
) rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa P.IVA_3
di risposta e di costituzione, dall'Avv. Federica Sandulli con la quale è elettivamente domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da atti di causa che debbono intendersi, in parte qua, come integralmente richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato il 19 settembre 2022, la
[...]
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 [...]
sottoponeva a vincolo gli immobili in comproprietà di CP_1
e in conseguenza Parte_1 Parte_2
dell'inadempimento ai restanti ratei di pagamento di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti il 12 aprile 2010.
Gli immobili pignorati, già gravati da ipoteca in favore della banca procedente, venivano così individuati: “porzione di abitazione sita nel
Comune di Benevento, al viale dei Rettori n. 33 (già n. 22), ubicata al piano terzo, avente accesso alla scala "C", avente la consistenza di vani catastali cinque e mezzo (tre ambienti utili e relativi accessori), situata in adiacenza alla porzione immobiliare (censita in C.F. al fol. 81, p.lla 521 sub 18) già costituente l'abitazione principale dei mutuatari signori
e , concretante, di fatto, corpo Parte_1 Parte_2
unico con l'abitazione medesima, confinante, oltre che con quest'ultima, con il vano della detta scala "C" e con l'ideale proiezione del cortile condominiale, salvo altri. La predetta porzione immobiliare negoziata risulta riportata in C.F. con i seguenti dati: fol. 81, p.lla 521 sub 23, z.c. 2,
Pag. 2 di 8 p. 3, cat. 42, cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 624.91. Con variazione del
12.6.2013 l'unita immobiliare sopra descritta fol. 81, p.lla 521 sub 23 è stata accorpata all'unità immobiliare fol. 81, p.lla 521 sub.18, generando la particella 521 sub. 82”.
Instaurata la procedura esecutiva, pendente dinanzi al Tribunale di
Benevento e recante RGE n. 113/2022, i debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione ed all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2023 il
G.E., sciogliendo la riserva assunta, così statuiva: “Accoglie l'istanza di sospensione come in atti formulata, ex art. 615, comma 2, c.p.c e 624
c.p.c., da e;
Fissa termine Parte_1 Parte_2
perentorio di gg. 90 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, secondo le modalità previste in punto di rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti ex lege”.
Con citazione del 27 gennaio 2024 i coniugi esecutati incardinavano, quindi, questo giudizio di merito dolendosi, innanzitutto, della carenza di legittimazione attiva della esecutante.
Nel merito lamentavano la illegittimità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza dei cespiti oggetto di esecuzione e per violazione della disciplina della pubblicità immobiliare.
Contestavano, altresì, l'ammontare della pretesa creditoria azionata, la quale avrebbe dovuto ridursi, invero, a cagione di asserite invalidità del titolo esecutivo.
Pag. 3 di 8 Con comparsa del 9 febbraio 2024, la costituendosi nel presente CP_3
giudizio, contestava le avverse deduzioni insistendo per il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la causa, infine, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di nella CP_1
p.l.r.p.t., la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, questo giudice ritiene che l'odierna opposizione meriti accoglimento.
Pare fondato, invero, l'assorbente motivo circa la illegittimità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza dei cespiti oggetto di esecuzione.
L'art. 555 cod. proc. civ. prescrive, infatti, che “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”.
Sicché, l'immobile “deve essere specificatamente designato con
l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale” (cfr., art. 2826 cod. civ. in tema di
“indicazioni dell'immobile ipotecato”).
Pag. 4 di 8 La Suprema Corte ha poi precisato che “l'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato”
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19123 del 15 settembre 2020).
Nel caso in esame, l'atto di pignoramento è inficiato da irregolarità circa i dati identificativi dell'immobile tali da determinare incertezza – se non assoluta, quantomeno seria – sul bene staggito, comportandone, di conseguenza, la nullità.
Detto bene, più in particolare, viene individuato nei pubblici registri come
“Unità abitativa Viale dei Rettori n. 33 Scala B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al foglio 81, particella 521, sub. 82, Zona 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 12,5”. Deve precisarsi che siffatto accatastamento è la risultante dell'accorpamento (a seguito di variazione del 12 giugno 2013) di due precedenti e distinte unità immobiliari riportate, rispettivamente, al foglio
81, particella 521 sub 23 e al foglio 81, particella 521 sub 18.
L'atto di pignoramento, tuttavia, sottopone espressamente a vincolo la porzione – ormai soppressa – anagrafata come “Unità abitativa Viale dei
Rettori n. 33 Scala B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al fol. 81, p.lla
521, sub 23, z.c.2, p. 3, cat. A2, cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 624,91”, pur precisando, per vero, che “Con variazione del 12.6.2013 l'unita immobiliare sopra descritta fol. 81, p.lla 521 sub 23 è stata accorpata all'unità immobiliare fol. 81, p.lla 521 sub.18, generando la particella 521 sub. 82”.
Nondimeno, detta precisazione comunque non consente di superare – tutt'al più alimenta – l'incertezza derivante dalla generica formula, presente
Pag. 5 di 8 in calce all'atto, “ho sottoposto a pignoramento gli immobili innanzi descritti”. Non è dato sapere, invero, quale tra gli “immobili” il creditore sottoponeva a pignoramento, se la minor particella sub 23 (ormai inesistente) o l'intera unità sub 82 (generatasi dalla fusione della medesima unità sub 23 con quella sub 18).
In tal modo, vengono contestualmente individuati beni sicuramente diversi e, peraltro, di diversa consistenza ed estensione. A tal ultimo riguardo, come ictu oculi emerge dalle planimetrie riversate in atti, l'accorpamento delle precedenti unità immobiliari di cui ai subalterni 23 e 18 ha comportato, materialmente, la costituzione di un unico immobile ben più grande ed esteso.
Analogamente all'atto di pignoramento, anche nella nota di trascrizione del pignoramento viene riportato il solo subalterno n. 23 e non anche quello originato dalla fusione portante il n. 82. Nemmeno viene riferito, nelle pertinenti sezioni del registro, alcun aggiornamento sui dati catastali dell'immobile pignorato.
Correttamente avverte, al riguardo, il Giudice dell'esecuzione: “la nota di trascrizione deve permettere ai soggetti interessati di poter individuare, senza rischio d'imbattersi in errori o incertezze, gli estremi di un negozio ed i beni oggetto dello stesso;
la ratio insita nel sistema della pubblicità immobiliare, attuata per mezzo dell'accorgimento della trascrizione, è imperniata su principi formali, per cui un terzo, che è rimasto estraneo alla trascrizione di un atto, per individuare l'oggetto cui l'atto si riferisce, è tenuto a fare affidamento sul contenuto della nota, definita come
“autosufficiente”, senza alcun onere di ulteriori accertamenti. Sul punto,
Pag. 6 di 8 la Cassazione ha più volte affermato che: << Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo e senza alcuna possibilità di supplire le omissioni od inesattezze merce il ricorso ad elementi esterni alla nota stessa, cioè desumibili aliunde, in quanto ciò sarebbe in palese contraddizione con il sistema formale di pubblicità notizia vigente nel nostro ordinamento >>
(cfr. Cass. Civ. n. 2051/1986; Cass. Civ. n. 10774/1991; Cass. Civ. n.
18892/2009; Cass. Civ. n. 3075/2013)”.
Dunque, allo stato, il pignoramento – pur se in ipotesi ritenuto valido – non sarebbe comunque opponibile ai terzi potenziali acquirenti dell'immobile sito in Benevento, al Viale dei Rettori n. 33.
Deve, pertanto, ribadirsi quanto statuito dal G.e., e cioè che “l'inesatta identificazione del bene oggetto del pignoramento, la replica dell'errore nella nota di trascrizione del 05 ottobre 2022 reg. gen. n. 10486, reg. part.
n. 8661, l'omessa rinnovazione del pignoramento con riferimento al subalterno n. 82, sono vizi essenziali e rilevanti che determinano
l'inefficacia del pignoramento con riferimento all'immobile riportato oggi nei pubblici registri come <<unità abitativa viale dei rettori n. 33 scala < i>
B interno 33 Piano 3 riportata al NCEU al foglio 81, particella 521, sub.
82, Zona 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 12,5>>. La nullità dell'atto di pignoramento si impone poiché l'immobile pignorato non solo è stato identificato con una particella catastale errata ma soprattutto perché
Pag. 7 di 8 vengono individuati beni di diversa consistenza ed estensione… rendendo assolutamente incerto il bene pignorato (e quindi l'atto inidoneo a far pervenire il processo esecutivo al suo scopo con l'espropriazione del bene)”.
Per tali motivi, assorbiti i restanti, l'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori deve trovare accoglimento. Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dell'atto di pignoramento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 315/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'opposizione proposta dai coniugi e Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di Parte_2
pignoramento notificato in data 19.09.2022 ;
- condanna alla Controparte_3
refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1
le quali si liquidano in € 6800,00, oltre Parte_2
IVA, CPA e spese, se dovute.
Benevento, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
IN RI
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