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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/12/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 271/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Susanna Bonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.3.2022
DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Armida Dal Bo (C.F. ) del Foro di Treviso C.F._2
con studio in Motta di Livenza (TV), via Duomo 1/3, giusta procura alle liti in atti
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ubicato in Belluno (BL), Controparte_1 P.IVA_1
Piazzale Nevegal n. 9/89, in persona dell'amministratrice Sig.ra Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Pregaglia (C.F. C.F._3
e Chiara Viel (C.F. con domicilio eletto in Belluno, via Roma C.F._4
n. 15, giusta procura alle liti in atti CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attrice Parte_1
“1.) In via preliminare e cautelare: per le ragioni tutte di cui agli atti di causa, confermare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1 2.) Nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1233 2021 RG - n. 371 2021 DI) con ogni consequenziale statuizione sulle spese. In ogni caso, accertare e dichiarare anche in via incidentale la nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto fondante l'ingiunzione opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione sulle spese. 3.) Ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Condominio opposto in data 09 02 2022 al reg. gen. N.1307 reg. part. N. 125 presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Belluno-Territorio; in subordine, e salvo il gravame, ordinare la riduzione del montante dell'ipoteca nei limiti dell'importo che dovesse risultare dovuto in linea capitale e maggiorato dei soli interessi legali di mora per il triennio e spese di iscrizione. Con condanna di parte convenuta opposta alla refusione delle spese ed imposte dovute per la cancellazione o per la riduzione dell'ipoteca e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 4.) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dell'opposizione; spese generali, CNPA ed IVA come per legge e con integrale distrazione a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. 5.) In via istruttoria: richiama integralmente i documenti versati in atti da parte opponente e le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ed insiste per il rigetto di quelle avversarie, per le ragioni già espresse nella terza memoria e confermate dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 10.01.2023”.
Per il : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto: in subordine condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento della somma ingiunta o alla maggior o minor somma che verrà
[...] ritenuta provata e/o di giustizia Vinte le spese di lite del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria parte convenuta opposta insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori come capitolati in seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ovvero la prova per testi con a teste il DIRETTORE pro tempore dell'ufficio postale di
Belluno Piazza Castello sui capitoli che qui si riportano: 1) vero che le pagg. 1 del documento 3, del documento 4 e del documento 5 di parte convenuta opposta - che vi si rammostrano - sono una “distinta cumulativa per raccomandate” che va compilata a cura del cliente;
2) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 dei docc. 3, 4 e 5 di parte convenuta opposta di cui sopra è il timbro datario dell'Ufficio Postale di Belluno Piazza
Castello; 3) vero che il timbro dell'ufficio postale così come l'indicazione dei numeri delle raccomandate viene apposto dall'impiegato delle Poste al momento della consegna da parte dell'utente dei plichi e della relativa distinta cumulativa;
4) vero che la pag. 1
2 del doc. 3 di parte convenuta opposta - che vi si rammostra - indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall' ufficio postale di Belluno Piazza
Castello in data 28.07.2010 e numerate progressivamente “dalla 10778336366-9 alla n.10778336420-5“ come ivi indicato;
5) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui al doc. 3 pag. 1 comprova che in data 28.07.2010 i Controparte_1 ha spedito alla sig.ra la raccomandata all'indirizzo Via Col Puliero Parte_1
n.12/a 31058 Susegana (TV); 6) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 del doc. 4 di parte convenuta opposta di cui sopra indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall'Ufficio Postale di Belluno Piazza Castello in data
03.08.2012 e numerate progressivamente “dal n. 05602984345-4 al n.05602984357-8“ come ivi indicato;
7) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui al doc. 4 pag.
1 comprova che in data 03.08.2012 i ha spedito alla sig.ra Controparte_1
dall'ufficio postale di Belluno Piazza Castello la raccomandata Parte_1 all'indirizzo Via Col Puliero n.12/a 31058 Susegana (TV); 8) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 del doc. 5 di parte convenuta opposta indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall'ufficio postale di Belluno Piazza Castello in data 31. (il mese non risulta leggibile) 2015 e numerate progressivamente “dal n.
05608778056-5 al n.05608778073-6“ come ivi indicato;
9) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui sopra comprova che il data 31. (il mese non è leggibile).2015 il ha spedito alla sig.r la raccomandata Controparte_1 Parte_1 all'indirizzo Via Col Puliero n.12/a 31058 Susegana (TV)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con ricorso per ingiunzione depositato in data Controparte_1
6.12.2021 chiedeva all'autorità giudiziaria di ingiungere nei confronti della signora il pagamento della somma di Euro 30.957,31, Parte_1
quale debiti condominiali, in considerazione della sua qualità di condomino/proprietario di due unità immobiliari a destinazione commerciale site in Comune di Belluno, Piazzale Nevegal, censite al foglio 128 particella 169 sub 44 (mq 30) e sub 45 (mq 71).
Al riguardo, per completezza espositiva, precisa parte attrice che tali immobili, facenti parte del complesso condominiale denominato ”, erano Controparte_1
stati sottoposti ad esecuzione forzata, iniziata con atto di pignoramento del
07.04.2005, di cui al procedimento esecutivo R.G. es 41/2005, e consegnati in
3 data 29.05.2008 all'Istituto Vendite Giudiziarie, quale custode giudiziario nominato dal Tribunale. Tale procedimento veniva estinto per mancata riassunzione con provvedimento del giudice dell'esecuzione di data 9.10.2016, per modo che l'odierna opponente rientrava nel possesso dei beni immobili in data 20.12.2021.
Con decreto ingiuntivo n. 371/2021 del 26/12/2021, immediatamente esecutivo, il Tribunale di Belluno ingiungeva alla signora Parte_1
di pagare la somma di complessivi Euro 30.957,31 oltre agli
[...]
interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in “Euro 1.305,00 per compenso professionale ed in Euro 286,00 per esborsi, oltre ad IVA CPA e successive occorrende”.
In seguito a tale decreto il Condominio iscriveva ipoteca giudiziale in data
09.02.2022 sulle sopracitate unità immobiliari, per una somma di Euro
50.000,00 di cui Euro 30.957,31 in sorte capitale.
Con atto di citazione in opposizione del 18.03.2022 notificato alla convenuta opposta in pari data, la signora impugnava Parte_1
l'ingiunzione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la cancellazione dell'ipoteca, previa sospensione della provvisoria esecutività sul presupposto della nullità, per assoluta indeterminatezza della delibera condominiale, e quindi dell'ingiunzione, dell'intervenuta prescrizione degli importi per spese condominiali ricompresi nel totale di Euro 29.347,17 e relativi alle annualità
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, del difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale della Sig.ra in Parte_1
considerazione della consegna dell'immobile al custode durante la procedura esecutiva di cui sopra riferito, dell' inadempimento relativamente a lavori di rifacimento di impianto di riscaldamento e collegamento a centrale termica.
Si costituiva il contestando le ragioni di Controparte_1
opposizione.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto, la trattazione di causa assisteva al deposito delle memorie ex art. 183, Vi comma, c.p.c.
Su tali presupposti e sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il
4 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ritiene la delibera condominiale, in forza della quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Va innanzitutto risolta la questione se l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto posta da parte opponente debba essere inquadrata nella fattispecie della nullità ovvero della annullabilità delle delibere assembleari.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 9839 del 13/04/2021 sono intervenute precisando i casi tipici della nullità che diventano residuali «rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico». In particolare, i casi di nullità individuati sono tre: 1) «mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali» (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) «Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico», da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) «Illiceità
(art. 1343 Codice civile), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni).
Sempre secondo tale dettato, al di fuori di tale ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 Codice civile, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali.
Tanto premesso, non vi è dubbio a parere della sottoscritta che l'eccezione di indeterminatezza dedotto da parte opponente non rientri nei casi di nullità della delibera assembleare, in ogni caso non sussiste indeterminatezza atteso che il debito pregresso è stato regolarmente imputato nella casella “Saldi di fine Es. prec.” e successivamente nella casella “Saldo Iniziale” della ripartizione ordinaria
5 delle spese condominiali.
Trattandosi quindi di annullabilità, va osservato come tale eccezione andasse fatta valere nei tempi e nei modi di cui all'art. 1137 c.c.: il verbale di assemblea portante data 25.9.2021 risulta invece essere stato notificato regolarmente in data 11.10.2021 e ricevuto dall'attrice in data 14.10.2021 come riportato sulla raccomandata A/R prodotta da parte convenuta.
Il termine per impugnare una delibera assembleare è di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza ex art. 1137, II^ comma, c.c. Nel caso di specie la notifica si è perfezionata in data 14.10.2021 con la ricezione della raccomandata contenente la delibera assembleare, la quale non è stata impugnata nei termini prescritti dalla legge e pertanto il motivo d'opposizione va rigettato.
In ogni caso, l'annullabilità per indeterminatezza del contenuto della delibera assembleare posta a fondamento dell'esecuzione da parte del CP_1
andrebbe rigettata anche per i principi che seguono:
- il principio della sufficienza della delibera assembleare di approvazione del rendiconto quale prova del credito, anche per quote arretrate, azionato contro il condomino moroso con decreto ingiuntivo;
- quello relativo alla necessità, per i condomini assenti, dissenzienti ed astenuti, ex art. 1137 cod. civ. di impugnazione come già abbondantemente chiarito in precedenza;
- quello della irrilevanza, quale motivo di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio condominiale, della mera assenza del condomino all'assemblea, atteso che il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione inizia a decorrere solo dalla data in cui il verbale verrà comunicato al condomino assente. L'assenza del condomino mai potrebbe essere dedotta come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo;
- quello relativo alla vincolatività delle delibere assembleari per tutti i condomini, effetto tipico sancito dalla legge, che vale anche nel caso di approvazione del rendiconto annuale, atto da cui discendono tanto la nascita, quanto la prova, dell'obbligo di ciascun condomino di contribuzione per quota alle spese ordinarie del;
CP_1
- quello relativo alla necessità che i condomini verifichino i documenti
6 giustificativi del bilancio consuntivo prima dell'approvazione del documento, non essendo consentito farlo in un momento successivo;
- quello relativo alla imputazione delle voci del bilancio consuntivo, ivi inclusi i crediti del verso il singolo condomino, all'esercizio nel corso CP_1
del quale ne è avvenuto l'accertamento, c.d. principio di cassa;
- quello relativo all'obbligo di riportare le morosità pregresse persistenti nella contabilità degli anni successivi di gestione, in cui risulteranno sia come attività del patrimonio del , sia come debiti del singolo CP_1
condomino, di guisa che il consuntivo di un anno deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente seguendo il c.d. principio di continuità.
Tutti questi postulati trovano riscontro anche in una ordinanza delle Sezioni
Unite n. 3847 del 2021 che statuisce il seguente principio di diritto: “Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”.
In conclusione, l'eccezione di nullità non può essere accolta dal presente giudicante perché la qualificazione giuridica dell'eventuale vizio non è quella di nullità, bensì quella di annullabilità della delibera, eccezione che va, in ogni caso, rigettata, per mancata impugnazione della delibera nei termini previsti.
***
Anche in relazione all'eccezione di inadempimento riguardante le quote per i lavori all'impianto di riscaldamento, non vi è stata tempestiva impugnazione della delibera assembleare ove si era deliberato la spesa e l'approvazione della ripartizione;
in additio, la centrale termica de qua è in uso al condominio e come tale, ogni condominio proprietario deve concorrere alle spese per tutte le opere
7 che occorrono affinché tale caldaia sia funzionante a norma dell'art. 1123 c.c. In relazione a quanto asserito da parte opponente, nulla rileva – ai fini del presente procedimento – che i radiatori dei negozi di cui risulta proprietaria la sig.ra siano stati smontati e che, di conseguenza, gli immobili siano stati Parte_1
danneggiati. Tale eccezione non può essere ritenuta meritevole di accoglimento Co in quanto nel presente processo non è stata chiamata in causa l' che deteneva l'immobile fino al dicembre 2021. Rimane fissa la certezza che il pagamento delle somme sono dovute poiché parte comune. Per quanto sopra si rigetta l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente.
***
Sull'eccezione di prescrizione delle spese condominiali sollevata da parte opponente si rileva come le spese ordinarie si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, c.1, n. 4 c.c. Sul punto la sentenza della Corte di cassazione n. 4489/2014 ha confermato la prescrizione quinquennale affermando che "trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti". Più specificatamente sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità hanno statuito come, anche solamente la raccomandata c.d.
“semplice” è idonea a interrompere la prescrizione quinquennale. Una per tutte
Cassazione Civile Sez. Lavoro con ordinanza n. 511 del 11.1.2019: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico”. (ex multis Trib. Milano sez. VI sent. n. 3950/2022; Trib. Roma sez. XVII, sent.
6518/2021; Trib. Benevento, sez. I, n. 219/2022).
Tanto posto, nel caso che ci occupa parte convenuta ha assolto l'onere probatorio consistente nel provare la conoscenza – in capo all'opponente – dei verbali dell'assemblea e della messa in mora. Pertanto, si ritiene che sia intervenuta l'interruzione della prescrizione quinquennale, sia perché i debiti sono stati
8 riportati correttamente in ogni bilancio e questi ultimi sono stati approvati dall'assemblea (senza contestazione o impugnazione alcuna), sia dalla notifica dei verbali assembleari. Giurisprudenza ormai consolidata statuisce come: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.
(Fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito” (Cass. Civ. Sez VI Lavoro ordinanza n. 511/2019; ex multiis Cass. Civ. Sez. Lavoro ordinanza n. 335/2018).
Infatti, le diffide ad adempiere notificate negli anni 2010, 2012 e 2015 con timbro e firma dell'addetto all'Ufficio Postale risultano idonee a interrompere il termine prescrizionale;
inoltre, anche la raccomandata A/R spedita nel 2019 è idonea a produrre il medesimo effetto di quelle già menzionate con l'aggiunta che per quest'ultima veniva prodotta anche prova del ricevimento da parte della sig.ra Parte_1
Ad abundantiam, la Cass. Civ., Sez. II, ord. 28/11/2013, n. 26708 ha ribadito il principio secondo il quale “l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata [...] anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006)” (Ex multis Cass. Civ., sent. n. 13401/2015).
***
Sulla carenza di legittimità passiva dell'opponente viene in rilievo l'orientamento
9 giurisprudenziale che afferma come “Il pignoramento non è atto che determina il trasferimento del bene ma comporta solo l'indisponibilità giuridica dello stesso da parte del debitore esecutato. Ciò posto, solo le spese necessarie per la conservazione giuridica e fisica immediata del bene pignorato sono comprese fra le cosiddette spese 'per gli atti necessari al processo' ex art. 8 dpr 115/02 da porre, in via di anticipazione, a carico del creditore e da rimborsare a quest'ultimo all'esito della procedura esecutiva ex art. 2770 cc.
Conseguentemente, il , al fine del recupero delle dette spese, ha CP_1
l'onere di insinuarsi nella procedura. Rimangono, invece, a carico del debitore esecutato le spese che non abbiano tale immediata funzione conservativa, fra le quali vanno ricomprese anche le spese per il pagamento degli oneri condominiali delle quali il debitore esecutato è obbligato propter rem quale proprietario”
(Trib. Roma, sez. V, sent. n. 23761 del 11.1.2.2019; Ex multis Cass. civ., sent. n.
12877 del 22.06.2016).
Alla luce di tale indirizzo si dovrebbero imputare al creditore procedente le spese necessarie alla conservazione dei beni staggiti e, laddove gli immobili venissero aggiudicati da un terzo, lo stesso creditore procedente sarebbe creditore ex art. 2770 c.c. della procedura esecutiva con riguardo alle spese anticipate.
Nel caso che ci occupa la situazione è differente. Il procedimento esecutivo radicato presso il Tribunale di Belluno R.G. 41/2005 es. a carico della sig.ra iniziato con atto di pignoramento in data 07.04.2005 veniva Parte_1
dichiarato estinto con provvedimento del G.E. – a causa della mancata riassunzione nei termini ex art. 624 c.p.c. – in data 09.10.2016; in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione l'odierna opponente tornava, almeno formalmente, nella piena disponibilità dei beni immobili precedentemente pignorati, e sostanzialmente, solo in un tempo successivo, con la consegna delle chiavi il 20.12.2021. Gli immobili non sono stati venduti al pubblico incanto, pertanto, i debiti maturati nel corso della procedura esecutiva e, evidentemente, non anticipati dal creditore procedente sono a totale carico dell'opponente in qualità di proprietaria dei beni a norma dell'art. 1123 c.c.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva viene così rigettata.
10 Tutto quanto premesso, ne discende che l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 271/22 R.G., proposta con atto di citazione notificato in data 18/03/2022 da (C.F. nei Parte_1 C.F._1
confronti di (C.F. , ogni diversa Controparte_1 P.IVA_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 371/2021 del 26/12/2021 del Tribunale di Belluno;
2) condanna la sig.ra alla refusione integrale delle Parte_1
spese di lite a favore del che liquida in € Controparte_1
6.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se e come dovute per legge, e il rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Belluno, li 4/12/2024
Il giudice (dott. Susanna Bonello)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Susanna Bonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.3.2022
DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Armida Dal Bo (C.F. ) del Foro di Treviso C.F._2
con studio in Motta di Livenza (TV), via Duomo 1/3, giusta procura alle liti in atti
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ubicato in Belluno (BL), Controparte_1 P.IVA_1
Piazzale Nevegal n. 9/89, in persona dell'amministratrice Sig.ra Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Pregaglia (C.F. C.F._3
e Chiara Viel (C.F. con domicilio eletto in Belluno, via Roma C.F._4
n. 15, giusta procura alle liti in atti CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attrice Parte_1
“1.) In via preliminare e cautelare: per le ragioni tutte di cui agli atti di causa, confermare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1 2.) Nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1233 2021 RG - n. 371 2021 DI) con ogni consequenziale statuizione sulle spese. In ogni caso, accertare e dichiarare anche in via incidentale la nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto fondante l'ingiunzione opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione sulle spese. 3.) Ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Condominio opposto in data 09 02 2022 al reg. gen. N.1307 reg. part. N. 125 presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Belluno-Territorio; in subordine, e salvo il gravame, ordinare la riduzione del montante dell'ipoteca nei limiti dell'importo che dovesse risultare dovuto in linea capitale e maggiorato dei soli interessi legali di mora per il triennio e spese di iscrizione. Con condanna di parte convenuta opposta alla refusione delle spese ed imposte dovute per la cancellazione o per la riduzione dell'ipoteca e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 4.) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dell'opposizione; spese generali, CNPA ed IVA come per legge e con integrale distrazione a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. 5.) In via istruttoria: richiama integralmente i documenti versati in atti da parte opponente e le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ed insiste per il rigetto di quelle avversarie, per le ragioni già espresse nella terza memoria e confermate dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 10.01.2023”.
Per il : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto: in subordine condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento della somma ingiunta o alla maggior o minor somma che verrà
[...] ritenuta provata e/o di giustizia Vinte le spese di lite del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria parte convenuta opposta insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori come capitolati in seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ovvero la prova per testi con a teste il DIRETTORE pro tempore dell'ufficio postale di
Belluno Piazza Castello sui capitoli che qui si riportano: 1) vero che le pagg. 1 del documento 3, del documento 4 e del documento 5 di parte convenuta opposta - che vi si rammostrano - sono una “distinta cumulativa per raccomandate” che va compilata a cura del cliente;
2) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 dei docc. 3, 4 e 5 di parte convenuta opposta di cui sopra è il timbro datario dell'Ufficio Postale di Belluno Piazza
Castello; 3) vero che il timbro dell'ufficio postale così come l'indicazione dei numeri delle raccomandate viene apposto dall'impiegato delle Poste al momento della consegna da parte dell'utente dei plichi e della relativa distinta cumulativa;
4) vero che la pag. 1
2 del doc. 3 di parte convenuta opposta - che vi si rammostra - indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall' ufficio postale di Belluno Piazza
Castello in data 28.07.2010 e numerate progressivamente “dalla 10778336366-9 alla n.10778336420-5“ come ivi indicato;
5) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui al doc. 3 pag. 1 comprova che in data 28.07.2010 i Controparte_1 ha spedito alla sig.ra la raccomandata all'indirizzo Via Col Puliero Parte_1
n.12/a 31058 Susegana (TV); 6) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 del doc. 4 di parte convenuta opposta di cui sopra indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall'Ufficio Postale di Belluno Piazza Castello in data
03.08.2012 e numerate progressivamente “dal n. 05602984345-4 al n.05602984357-8“ come ivi indicato;
7) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui al doc. 4 pag.
1 comprova che in data 03.08.2012 i ha spedito alla sig.ra Controparte_1
dall'ufficio postale di Belluno Piazza Castello la raccomandata Parte_1 all'indirizzo Via Col Puliero n.12/a 31058 Susegana (TV); 8) vero che il timbro apposto sulla pag. 1 del doc. 5 di parte convenuta opposta indica che le raccomandate in esso elencate sono state consegnate e ricevute dall'ufficio postale di Belluno Piazza Castello in data 31. (il mese non risulta leggibile) 2015 e numerate progressivamente “dal n.
05608778056-5 al n.05608778073-6“ come ivi indicato;
9) vero che la distinta analitica per raccomandate di cui sopra comprova che il data 31. (il mese non è leggibile).2015 il ha spedito alla sig.r la raccomandata Controparte_1 Parte_1 all'indirizzo Via Col Puliero n.12/a 31058 Susegana (TV)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con ricorso per ingiunzione depositato in data Controparte_1
6.12.2021 chiedeva all'autorità giudiziaria di ingiungere nei confronti della signora il pagamento della somma di Euro 30.957,31, Parte_1
quale debiti condominiali, in considerazione della sua qualità di condomino/proprietario di due unità immobiliari a destinazione commerciale site in Comune di Belluno, Piazzale Nevegal, censite al foglio 128 particella 169 sub 44 (mq 30) e sub 45 (mq 71).
Al riguardo, per completezza espositiva, precisa parte attrice che tali immobili, facenti parte del complesso condominiale denominato ”, erano Controparte_1
stati sottoposti ad esecuzione forzata, iniziata con atto di pignoramento del
07.04.2005, di cui al procedimento esecutivo R.G. es 41/2005, e consegnati in
3 data 29.05.2008 all'Istituto Vendite Giudiziarie, quale custode giudiziario nominato dal Tribunale. Tale procedimento veniva estinto per mancata riassunzione con provvedimento del giudice dell'esecuzione di data 9.10.2016, per modo che l'odierna opponente rientrava nel possesso dei beni immobili in data 20.12.2021.
Con decreto ingiuntivo n. 371/2021 del 26/12/2021, immediatamente esecutivo, il Tribunale di Belluno ingiungeva alla signora Parte_1
di pagare la somma di complessivi Euro 30.957,31 oltre agli
[...]
interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in “Euro 1.305,00 per compenso professionale ed in Euro 286,00 per esborsi, oltre ad IVA CPA e successive occorrende”.
In seguito a tale decreto il Condominio iscriveva ipoteca giudiziale in data
09.02.2022 sulle sopracitate unità immobiliari, per una somma di Euro
50.000,00 di cui Euro 30.957,31 in sorte capitale.
Con atto di citazione in opposizione del 18.03.2022 notificato alla convenuta opposta in pari data, la signora impugnava Parte_1
l'ingiunzione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la cancellazione dell'ipoteca, previa sospensione della provvisoria esecutività sul presupposto della nullità, per assoluta indeterminatezza della delibera condominiale, e quindi dell'ingiunzione, dell'intervenuta prescrizione degli importi per spese condominiali ricompresi nel totale di Euro 29.347,17 e relativi alle annualità
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, del difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale della Sig.ra in Parte_1
considerazione della consegna dell'immobile al custode durante la procedura esecutiva di cui sopra riferito, dell' inadempimento relativamente a lavori di rifacimento di impianto di riscaldamento e collegamento a centrale termica.
Si costituiva il contestando le ragioni di Controparte_1
opposizione.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto, la trattazione di causa assisteva al deposito delle memorie ex art. 183, Vi comma, c.p.c.
Su tali presupposti e sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra riportate, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il
4 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ritiene la delibera condominiale, in forza della quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Va innanzitutto risolta la questione se l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto posta da parte opponente debba essere inquadrata nella fattispecie della nullità ovvero della annullabilità delle delibere assembleari.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 9839 del 13/04/2021 sono intervenute precisando i casi tipici della nullità che diventano residuali «rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico». In particolare, i casi di nullità individuati sono tre: 1) «mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali» (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) «Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico», da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) «Illiceità
(art. 1343 Codice civile), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni).
Sempre secondo tale dettato, al di fuori di tale ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 Codice civile, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali.
Tanto premesso, non vi è dubbio a parere della sottoscritta che l'eccezione di indeterminatezza dedotto da parte opponente non rientri nei casi di nullità della delibera assembleare, in ogni caso non sussiste indeterminatezza atteso che il debito pregresso è stato regolarmente imputato nella casella “Saldi di fine Es. prec.” e successivamente nella casella “Saldo Iniziale” della ripartizione ordinaria
5 delle spese condominiali.
Trattandosi quindi di annullabilità, va osservato come tale eccezione andasse fatta valere nei tempi e nei modi di cui all'art. 1137 c.c.: il verbale di assemblea portante data 25.9.2021 risulta invece essere stato notificato regolarmente in data 11.10.2021 e ricevuto dall'attrice in data 14.10.2021 come riportato sulla raccomandata A/R prodotta da parte convenuta.
Il termine per impugnare una delibera assembleare è di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza ex art. 1137, II^ comma, c.c. Nel caso di specie la notifica si è perfezionata in data 14.10.2021 con la ricezione della raccomandata contenente la delibera assembleare, la quale non è stata impugnata nei termini prescritti dalla legge e pertanto il motivo d'opposizione va rigettato.
In ogni caso, l'annullabilità per indeterminatezza del contenuto della delibera assembleare posta a fondamento dell'esecuzione da parte del CP_1
andrebbe rigettata anche per i principi che seguono:
- il principio della sufficienza della delibera assembleare di approvazione del rendiconto quale prova del credito, anche per quote arretrate, azionato contro il condomino moroso con decreto ingiuntivo;
- quello relativo alla necessità, per i condomini assenti, dissenzienti ed astenuti, ex art. 1137 cod. civ. di impugnazione come già abbondantemente chiarito in precedenza;
- quello della irrilevanza, quale motivo di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio condominiale, della mera assenza del condomino all'assemblea, atteso che il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione inizia a decorrere solo dalla data in cui il verbale verrà comunicato al condomino assente. L'assenza del condomino mai potrebbe essere dedotta come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo;
- quello relativo alla vincolatività delle delibere assembleari per tutti i condomini, effetto tipico sancito dalla legge, che vale anche nel caso di approvazione del rendiconto annuale, atto da cui discendono tanto la nascita, quanto la prova, dell'obbligo di ciascun condomino di contribuzione per quota alle spese ordinarie del;
CP_1
- quello relativo alla necessità che i condomini verifichino i documenti
6 giustificativi del bilancio consuntivo prima dell'approvazione del documento, non essendo consentito farlo in un momento successivo;
- quello relativo alla imputazione delle voci del bilancio consuntivo, ivi inclusi i crediti del verso il singolo condomino, all'esercizio nel corso CP_1
del quale ne è avvenuto l'accertamento, c.d. principio di cassa;
- quello relativo all'obbligo di riportare le morosità pregresse persistenti nella contabilità degli anni successivi di gestione, in cui risulteranno sia come attività del patrimonio del , sia come debiti del singolo CP_1
condomino, di guisa che il consuntivo di un anno deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente seguendo il c.d. principio di continuità.
Tutti questi postulati trovano riscontro anche in una ordinanza delle Sezioni
Unite n. 3847 del 2021 che statuisce il seguente principio di diritto: “Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”.
In conclusione, l'eccezione di nullità non può essere accolta dal presente giudicante perché la qualificazione giuridica dell'eventuale vizio non è quella di nullità, bensì quella di annullabilità della delibera, eccezione che va, in ogni caso, rigettata, per mancata impugnazione della delibera nei termini previsti.
***
Anche in relazione all'eccezione di inadempimento riguardante le quote per i lavori all'impianto di riscaldamento, non vi è stata tempestiva impugnazione della delibera assembleare ove si era deliberato la spesa e l'approvazione della ripartizione;
in additio, la centrale termica de qua è in uso al condominio e come tale, ogni condominio proprietario deve concorrere alle spese per tutte le opere
7 che occorrono affinché tale caldaia sia funzionante a norma dell'art. 1123 c.c. In relazione a quanto asserito da parte opponente, nulla rileva – ai fini del presente procedimento – che i radiatori dei negozi di cui risulta proprietaria la sig.ra siano stati smontati e che, di conseguenza, gli immobili siano stati Parte_1
danneggiati. Tale eccezione non può essere ritenuta meritevole di accoglimento Co in quanto nel presente processo non è stata chiamata in causa l' che deteneva l'immobile fino al dicembre 2021. Rimane fissa la certezza che il pagamento delle somme sono dovute poiché parte comune. Per quanto sopra si rigetta l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente.
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Sull'eccezione di prescrizione delle spese condominiali sollevata da parte opponente si rileva come le spese ordinarie si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, c.1, n. 4 c.c. Sul punto la sentenza della Corte di cassazione n. 4489/2014 ha confermato la prescrizione quinquennale affermando che "trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti". Più specificatamente sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità hanno statuito come, anche solamente la raccomandata c.d.
“semplice” è idonea a interrompere la prescrizione quinquennale. Una per tutte
Cassazione Civile Sez. Lavoro con ordinanza n. 511 del 11.1.2019: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico”. (ex multis Trib. Milano sez. VI sent. n. 3950/2022; Trib. Roma sez. XVII, sent.
6518/2021; Trib. Benevento, sez. I, n. 219/2022).
Tanto posto, nel caso che ci occupa parte convenuta ha assolto l'onere probatorio consistente nel provare la conoscenza – in capo all'opponente – dei verbali dell'assemblea e della messa in mora. Pertanto, si ritiene che sia intervenuta l'interruzione della prescrizione quinquennale, sia perché i debiti sono stati
8 riportati correttamente in ogni bilancio e questi ultimi sono stati approvati dall'assemblea (senza contestazione o impugnazione alcuna), sia dalla notifica dei verbali assembleari. Giurisprudenza ormai consolidata statuisce come: “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.
(Fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito” (Cass. Civ. Sez VI Lavoro ordinanza n. 511/2019; ex multiis Cass. Civ. Sez. Lavoro ordinanza n. 335/2018).
Infatti, le diffide ad adempiere notificate negli anni 2010, 2012 e 2015 con timbro e firma dell'addetto all'Ufficio Postale risultano idonee a interrompere il termine prescrizionale;
inoltre, anche la raccomandata A/R spedita nel 2019 è idonea a produrre il medesimo effetto di quelle già menzionate con l'aggiunta che per quest'ultima veniva prodotta anche prova del ricevimento da parte della sig.ra Parte_1
Ad abundantiam, la Cass. Civ., Sez. II, ord. 28/11/2013, n. 26708 ha ribadito il principio secondo il quale “l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata [...] anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006)” (Ex multis Cass. Civ., sent. n. 13401/2015).
***
Sulla carenza di legittimità passiva dell'opponente viene in rilievo l'orientamento
9 giurisprudenziale che afferma come “Il pignoramento non è atto che determina il trasferimento del bene ma comporta solo l'indisponibilità giuridica dello stesso da parte del debitore esecutato. Ciò posto, solo le spese necessarie per la conservazione giuridica e fisica immediata del bene pignorato sono comprese fra le cosiddette spese 'per gli atti necessari al processo' ex art. 8 dpr 115/02 da porre, in via di anticipazione, a carico del creditore e da rimborsare a quest'ultimo all'esito della procedura esecutiva ex art. 2770 cc.
Conseguentemente, il , al fine del recupero delle dette spese, ha CP_1
l'onere di insinuarsi nella procedura. Rimangono, invece, a carico del debitore esecutato le spese che non abbiano tale immediata funzione conservativa, fra le quali vanno ricomprese anche le spese per il pagamento degli oneri condominiali delle quali il debitore esecutato è obbligato propter rem quale proprietario”
(Trib. Roma, sez. V, sent. n. 23761 del 11.1.2.2019; Ex multis Cass. civ., sent. n.
12877 del 22.06.2016).
Alla luce di tale indirizzo si dovrebbero imputare al creditore procedente le spese necessarie alla conservazione dei beni staggiti e, laddove gli immobili venissero aggiudicati da un terzo, lo stesso creditore procedente sarebbe creditore ex art. 2770 c.c. della procedura esecutiva con riguardo alle spese anticipate.
Nel caso che ci occupa la situazione è differente. Il procedimento esecutivo radicato presso il Tribunale di Belluno R.G. 41/2005 es. a carico della sig.ra iniziato con atto di pignoramento in data 07.04.2005 veniva Parte_1
dichiarato estinto con provvedimento del G.E. – a causa della mancata riassunzione nei termini ex art. 624 c.p.c. – in data 09.10.2016; in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione l'odierna opponente tornava, almeno formalmente, nella piena disponibilità dei beni immobili precedentemente pignorati, e sostanzialmente, solo in un tempo successivo, con la consegna delle chiavi il 20.12.2021. Gli immobili non sono stati venduti al pubblico incanto, pertanto, i debiti maturati nel corso della procedura esecutiva e, evidentemente, non anticipati dal creditore procedente sono a totale carico dell'opponente in qualità di proprietaria dei beni a norma dell'art. 1123 c.c.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva viene così rigettata.
10 Tutto quanto premesso, ne discende che l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 271/22 R.G., proposta con atto di citazione notificato in data 18/03/2022 da (C.F. nei Parte_1 C.F._1
confronti di (C.F. , ogni diversa Controparte_1 P.IVA_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 371/2021 del 26/12/2021 del Tribunale di Belluno;
2) condanna la sig.ra alla refusione integrale delle Parte_1
spese di lite a favore del che liquida in € Controparte_1
6.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se e come dovute per legge, e il rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Belluno, li 4/12/2024
Il giudice (dott. Susanna Bonello)
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