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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2947/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Morino
ATTRICE
contro
, cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da note scritte depositate il 16.4.2025 con richiamo al ricorso Pt_1 introduttivo)
Nel merito in via principale
ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento del sig. alle Controparte_1 obbliga-zioni contenute nella scrittura del 20/7/2018, ed in particolare alla pattuizione
(punto 9 delle premesse) secondo cui il mutuo rimarrà interamente a carico del predetto,
e conseguentemente CONDANNARE il sig. a corrispondere alla Controparte_1 signora l'im-porto totale residuo del mutuo, ammontante dopo l'ultimo Parte_1 versamento effettuato ad € 67.563,79, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
Nel merito in via subordinata
Pag. 1 a 5 ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento del sig. alle Controparte_1 obbligazioni contenute nella scrittura del 20/7/2018, ed in particolare alla pattuizione
(punto 10 delle premesse e punto 3 delle pattuizioni) secondo cui il predetto si impegnerà ad adempiere puntualmente al pagamento della rata mensile del mutuo sino all'occorrenza del capitale, e conseguentemente CONDANNARE il sig.
[...]
a corrispondere alla signora la somma da questa già versata CP_1 Parte_1 all'istituto mutuante pari ad € 11.402,73, oltre gli interessi legali dai singoli versamenti effettuati al saldo, e CONDANNARE altresì il sig. , sotto condizione Controparte_1 che quest'ultimo non adempia al pagamento delle rate del mutuo a partire dal mese di novembre 2024, a corrispondere alla signora tutte le somme che la stessa Parte_1 sarà tenuta a versare all'istituto mutuante dal mese di novembre 2024 sino all'occorrenza del capitale;
Con favore di spese e compenso.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) con accordo del 20.7.2018 a latere delle condizioni di divorzio (doc. 1), Controparte_1 si era impegnato al pagamento delle residue rate del mutuo contratto da per l'acquisto Pt_1 dell'immobile in Torino - via Briola n. 8 (doc. 2);
b) rispetto ai rapporti con l'istituto di credito, la mutuataria è mentre è garante Pt_1 CP_1
(doc. 2);
c) a partire da maggio 2023, non aveva più corrisposto la rata del mutuo e al CP_1 pagamento di essa aveva provveduto sia versando in contanti la provvista sul conto Pt_1 corrente UniCredit s.p.a. da cui tramite addebiti diretti veniva prelevato l'importo per il CP_2 pagamento della rata del mutuo (docc. 3-13) sia tramite versamenti diretti in contanti presso
TE OL s.p.a. (docc. 14-21);
d) complessivamente, dal 8.5.2023 al 23.10.2024 corrispondeva a saldo delle rate del Pt_1 mutuo l'importo di € 11.402,73;
e) a seguito dell'ultimo versamento del 23.10.2024, l'importo residuo per le rate a scadere del mutuo era pari a € 67.563,79.
, lamentando l'inadempimento del convenuto all'accordo del 20.7.2018, Pt_1 CP_1 chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo residuo del mutuo (€ 67.563,79) o, in subordine, al pagamento dell'importo di € 11.402,73 nonché alla corresponsione di tutte le somme che stessa sarà tenuta a versare all'istituto di credito in caso di mancato Pt_1 pagamento da parte del convenuto.
Pag. 2 a 5 2. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 3.4.2025 ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Documentalmente istruita la controversia, in data 16.4.2025 depositava note scritte ex art. Pt_1
127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
*
3. La domanda di volta a ottenere il pagamento dal convenuto delle rate del mutuo a Pt_1 scadere a partire da novembre 2024 è infondata. Sul punto è sufficiente evidenziare che non vi è alcun titolo che giustifichi una siffatta richiesta di . Pt_1
L'accordo del 20.7.2018 invocato da , infatti, si limita a prevedere che «Il Signor Pt_1
, a fronte del riconoscimento dell'intera proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
Vische (TO), alla Via Briola n. 8, da parte della Signora si impegna a pagare Parte_2 puntualmente la rata del muto, senza richiedere alcun contributo economico alla stessa, accollandosi l'intera responsabilità nei confronti della banca erogatrice del finanziamento»
(doc. 1 pag. 3, art. 3). Non è in alcun modo previsto che, a fronte di un inadempimento a siffatto obbligo da parte del convento, egli sia tenuto al pagamento delle rate non ancora scadute.
Nemmeno l'art. 9 delle premesse di tale accordo consente di giustificare la domanda di parte attrice. Tale pattuizione si limita a prevedere che «Detto mutuo rimarrà interamente a carico del
Signor » (doc. 1 pag. 2). Non si vede come dal tenore letterale di tale Controparte_1 pattuizione possa ricavarsi il diritto di parte attrice di ottenere dal convenuto il pagamento immediato delle rate del mutuo ancora a scadere.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c. non avendo assolto l'onere di provare il titolo a fondamento della propria domanda. Pt_1
4. La domanda di parte attrice proposta in via subordinata è fondata, nei limiti di seguito precisati.
Pur a fronte dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione in ragione della contumacia del convenuto (art. 115 c.p.c.), può ritenersi provato mediante presunzioni che i pagamenti effettuati dall'attrice presso TE OL nonché gli addebiti presenti sul CP_2 conto corrente UniCredit erano volti al pagamento delle rate del mutuo di cui al doc. 2, rate che il convenuto si era impegnato a pagare in forza dell'accordo del 20.7.2018. A tale fine devono essere valorizzati ex art. 2729 c.c. i seguenti elementi:
a) il conto corrente UniCredit su cui parte attrice ha effettuato i versamenti in contanti risulta essere cointestato con il convenuto. Risulta conforme a massime di esperienza ritenere che, in presenza quantomeno di separazione (se non divorzio) tra coniugi (doc. 1), il mantenimento di un conto corrente cointestato risulta giustificato dalla necessità di onorare le rate ancora a scadere di un mutuo di cui chi deve farsene carico, sulla base degli accordi tra coniugi, è
Pag. 3 a 5 soggetto diverso (nella specie, il convenuto) dal debitore dell'istituto di credito (nella specie,
l'attrice);
b) dall'accordo del 20.7.2018 (doc. 1) si evince inequivocabilmente che all'epoca il mutuo non era ancora stato estinto e dal doc. 2 risulta che il mutuo, concluso nel 2007, ha durata – quantomeno prevista all'origine – quasi trentennale, potendosi quindi ritenere che all'epoca in cui sono stati effettuati i versamenti da parte dell'attrice il mutuo non era ancora estinto;
c) il contratto di mutuo di cui al doc. 2 prevede che le rate scadano “ogni mese nello stesso giorno di calendario di cui viene sottoscritto il presente atto”, ossia il giorno 8 di ogni mese
(cfr. doc. 2 pagg. 1 e 7). Ebbene, nelle ricevute dei pagamenti in contanti effettuati presso
TE OL (docc. 14-21) è sempre indicato che la rata è scaduta il giorno 8 di ogni mese
(es., doc. 16 ove è indicato “scaduta il 08/05/2024”) e gli addebiti sul conto UniCredit CP_2 sono sempre stati effettuati il giorno 8 di ogni mese (doc. 3), ad eccezione dei mesi in cui il giorno 8 cadeva di sabato (luglio 2023) o domenica (ottobre 2023) o era festivo (dicembre
2023);
d) la sostanziale identità tra gli importi corrisposti in contanti presso TE OL (docc. 14-
21) e gli addebiti sul conto corrente NI (doc. 3) inducono – unitamente a quanto CP_2 osservato al punto c) – a ritenere che si tratti di pagamento di rate del medesimo mutuo.
Ora, considerato che, in forza delle previsioni dell'accordo del 20.7.2018 riportate al superiore par. 3, colui che, nei rapporti tra le parti in giudizio, è tenuto a sopportare l'onere economico delle rate del mutuo in questione è il convenuto, la domanda di condanna di al CP_1 pagamento in favore dell'attrice di importo pari a quello corrisposto dall'attrice per le rate del mutuo al posto del convenuto è meritevole di accoglimento.
Infatti, vi è prova documentale (docc. 4-13) che l'attrice ha fornito la provvista sul conto
UniCredit per garantire la presenza della liquidità necessaria per il pagamento della rata del mutuo. A ciò si aggiunga tale estremamente significativa circostanza: i versamenti in contanti per alimentare il conto UniCredit sono stati effettuati con cadenza mensile e sempre poco prima del giorno 8 di ogni mese (solo in una occasione – ottobre 2023 – con anticipo maggiore), ossia sono stati effettuati sempre poco prima della scadenza delle rate previste dal contratto di mutuo di cui al doc.
2. L'importo delle rate del mutuo pagata dall'attrice al posto del convenuto in siffatto modo è pari a complessivi € 6.696,67.
Inoltre, vi prova documentale dei versamenti effettuati in contanti dall'attrice presso TE
OL (docc. 14-21). L'importo delle rate del mutuo pagata dall'attrice al posto del convenuto in siffatto modo è pari a complessivi € 4.701,95.
L'importo complessivo è, dunque, pari a € 11.402,73, oltre interessi al tasso legale dai singoli versamenti al saldo.
5. La domanda volta alla condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice degli importi che quest'ultima verserà all'istituto di credito in caso di inadempimento del convenuto anche per le rate non ancora scadute non è meritevole di accoglimento.
Pag. 4 a 5 Infatti, pur essendo ammessa in linea teorica la pronuncia di sentenza di condanna condizionata, la Corte di legittimità ha precisato che «qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed [inequivocità] dell'elemento condizionante» (Cass. III, 6 ottobre 2015, n. 19895, Rv. 637313 –
01). Nel caso di specie, per fondare la condanna del convenuto al pagamento delle rate è necessario il previo accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dall'accordo del 20.7.2018 e ciò presuppone un duplice accertamento: un primo accertamento riguarda la perdurante idoneità dell'accordo del 20.7.2018 a regolare i rapporti tra le parti, ben potendo medio tempore verificarsi vicende estintive o modificative di tale rapporto;
un secondo accertamento riguarda la sussistenza dell'inadempimento che non può essere desunta semplicemente dal mancato pagamento della rata del mutuo da parte del convenuto in quanto egli, almeno in astratto, può eccepire l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Pertanto, in ragione del richiamato orientamento della Corte di legittimità, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico del convenuto.
Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 3.387,00 (€ 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie oltre spese successive e occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 11.402,73 oltre interessi legali dai singoli versamenti effettuati al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA di legge, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2947/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Morino
ATTRICE
contro
, cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da note scritte depositate il 16.4.2025 con richiamo al ricorso Pt_1 introduttivo)
Nel merito in via principale
ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento del sig. alle Controparte_1 obbliga-zioni contenute nella scrittura del 20/7/2018, ed in particolare alla pattuizione
(punto 9 delle premesse) secondo cui il mutuo rimarrà interamente a carico del predetto,
e conseguentemente CONDANNARE il sig. a corrispondere alla Controparte_1 signora l'im-porto totale residuo del mutuo, ammontante dopo l'ultimo Parte_1 versamento effettuato ad € 67.563,79, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
Nel merito in via subordinata
Pag. 1 a 5 ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento del sig. alle Controparte_1 obbligazioni contenute nella scrittura del 20/7/2018, ed in particolare alla pattuizione
(punto 10 delle premesse e punto 3 delle pattuizioni) secondo cui il predetto si impegnerà ad adempiere puntualmente al pagamento della rata mensile del mutuo sino all'occorrenza del capitale, e conseguentemente CONDANNARE il sig.
[...]
a corrispondere alla signora la somma da questa già versata CP_1 Parte_1 all'istituto mutuante pari ad € 11.402,73, oltre gli interessi legali dai singoli versamenti effettuati al saldo, e CONDANNARE altresì il sig. , sotto condizione Controparte_1 che quest'ultimo non adempia al pagamento delle rate del mutuo a partire dal mese di novembre 2024, a corrispondere alla signora tutte le somme che la stessa Parte_1 sarà tenuta a versare all'istituto mutuante dal mese di novembre 2024 sino all'occorrenza del capitale;
Con favore di spese e compenso.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) con accordo del 20.7.2018 a latere delle condizioni di divorzio (doc. 1), Controparte_1 si era impegnato al pagamento delle residue rate del mutuo contratto da per l'acquisto Pt_1 dell'immobile in Torino - via Briola n. 8 (doc. 2);
b) rispetto ai rapporti con l'istituto di credito, la mutuataria è mentre è garante Pt_1 CP_1
(doc. 2);
c) a partire da maggio 2023, non aveva più corrisposto la rata del mutuo e al CP_1 pagamento di essa aveva provveduto sia versando in contanti la provvista sul conto Pt_1 corrente UniCredit s.p.a. da cui tramite addebiti diretti veniva prelevato l'importo per il CP_2 pagamento della rata del mutuo (docc. 3-13) sia tramite versamenti diretti in contanti presso
TE OL s.p.a. (docc. 14-21);
d) complessivamente, dal 8.5.2023 al 23.10.2024 corrispondeva a saldo delle rate del Pt_1 mutuo l'importo di € 11.402,73;
e) a seguito dell'ultimo versamento del 23.10.2024, l'importo residuo per le rate a scadere del mutuo era pari a € 67.563,79.
, lamentando l'inadempimento del convenuto all'accordo del 20.7.2018, Pt_1 CP_1 chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo residuo del mutuo (€ 67.563,79) o, in subordine, al pagamento dell'importo di € 11.402,73 nonché alla corresponsione di tutte le somme che stessa sarà tenuta a versare all'istituto di credito in caso di mancato Pt_1 pagamento da parte del convenuto.
Pag. 2 a 5 2. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 3.4.2025 ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Documentalmente istruita la controversia, in data 16.4.2025 depositava note scritte ex art. Pt_1
127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
*
3. La domanda di volta a ottenere il pagamento dal convenuto delle rate del mutuo a Pt_1 scadere a partire da novembre 2024 è infondata. Sul punto è sufficiente evidenziare che non vi è alcun titolo che giustifichi una siffatta richiesta di . Pt_1
L'accordo del 20.7.2018 invocato da , infatti, si limita a prevedere che «Il Signor Pt_1
, a fronte del riconoscimento dell'intera proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
Vische (TO), alla Via Briola n. 8, da parte della Signora si impegna a pagare Parte_2 puntualmente la rata del muto, senza richiedere alcun contributo economico alla stessa, accollandosi l'intera responsabilità nei confronti della banca erogatrice del finanziamento»
(doc. 1 pag. 3, art. 3). Non è in alcun modo previsto che, a fronte di un inadempimento a siffatto obbligo da parte del convento, egli sia tenuto al pagamento delle rate non ancora scadute.
Nemmeno l'art. 9 delle premesse di tale accordo consente di giustificare la domanda di parte attrice. Tale pattuizione si limita a prevedere che «Detto mutuo rimarrà interamente a carico del
Signor » (doc. 1 pag. 2). Non si vede come dal tenore letterale di tale Controparte_1 pattuizione possa ricavarsi il diritto di parte attrice di ottenere dal convenuto il pagamento immediato delle rate del mutuo ancora a scadere.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c. non avendo assolto l'onere di provare il titolo a fondamento della propria domanda. Pt_1
4. La domanda di parte attrice proposta in via subordinata è fondata, nei limiti di seguito precisati.
Pur a fronte dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione in ragione della contumacia del convenuto (art. 115 c.p.c.), può ritenersi provato mediante presunzioni che i pagamenti effettuati dall'attrice presso TE OL nonché gli addebiti presenti sul CP_2 conto corrente UniCredit erano volti al pagamento delle rate del mutuo di cui al doc. 2, rate che il convenuto si era impegnato a pagare in forza dell'accordo del 20.7.2018. A tale fine devono essere valorizzati ex art. 2729 c.c. i seguenti elementi:
a) il conto corrente UniCredit su cui parte attrice ha effettuato i versamenti in contanti risulta essere cointestato con il convenuto. Risulta conforme a massime di esperienza ritenere che, in presenza quantomeno di separazione (se non divorzio) tra coniugi (doc. 1), il mantenimento di un conto corrente cointestato risulta giustificato dalla necessità di onorare le rate ancora a scadere di un mutuo di cui chi deve farsene carico, sulla base degli accordi tra coniugi, è
Pag. 3 a 5 soggetto diverso (nella specie, il convenuto) dal debitore dell'istituto di credito (nella specie,
l'attrice);
b) dall'accordo del 20.7.2018 (doc. 1) si evince inequivocabilmente che all'epoca il mutuo non era ancora stato estinto e dal doc. 2 risulta che il mutuo, concluso nel 2007, ha durata – quantomeno prevista all'origine – quasi trentennale, potendosi quindi ritenere che all'epoca in cui sono stati effettuati i versamenti da parte dell'attrice il mutuo non era ancora estinto;
c) il contratto di mutuo di cui al doc. 2 prevede che le rate scadano “ogni mese nello stesso giorno di calendario di cui viene sottoscritto il presente atto”, ossia il giorno 8 di ogni mese
(cfr. doc. 2 pagg. 1 e 7). Ebbene, nelle ricevute dei pagamenti in contanti effettuati presso
TE OL (docc. 14-21) è sempre indicato che la rata è scaduta il giorno 8 di ogni mese
(es., doc. 16 ove è indicato “scaduta il 08/05/2024”) e gli addebiti sul conto UniCredit CP_2 sono sempre stati effettuati il giorno 8 di ogni mese (doc. 3), ad eccezione dei mesi in cui il giorno 8 cadeva di sabato (luglio 2023) o domenica (ottobre 2023) o era festivo (dicembre
2023);
d) la sostanziale identità tra gli importi corrisposti in contanti presso TE OL (docc. 14-
21) e gli addebiti sul conto corrente NI (doc. 3) inducono – unitamente a quanto CP_2 osservato al punto c) – a ritenere che si tratti di pagamento di rate del medesimo mutuo.
Ora, considerato che, in forza delle previsioni dell'accordo del 20.7.2018 riportate al superiore par. 3, colui che, nei rapporti tra le parti in giudizio, è tenuto a sopportare l'onere economico delle rate del mutuo in questione è il convenuto, la domanda di condanna di al CP_1 pagamento in favore dell'attrice di importo pari a quello corrisposto dall'attrice per le rate del mutuo al posto del convenuto è meritevole di accoglimento.
Infatti, vi è prova documentale (docc. 4-13) che l'attrice ha fornito la provvista sul conto
UniCredit per garantire la presenza della liquidità necessaria per il pagamento della rata del mutuo. A ciò si aggiunga tale estremamente significativa circostanza: i versamenti in contanti per alimentare il conto UniCredit sono stati effettuati con cadenza mensile e sempre poco prima del giorno 8 di ogni mese (solo in una occasione – ottobre 2023 – con anticipo maggiore), ossia sono stati effettuati sempre poco prima della scadenza delle rate previste dal contratto di mutuo di cui al doc.
2. L'importo delle rate del mutuo pagata dall'attrice al posto del convenuto in siffatto modo è pari a complessivi € 6.696,67.
Inoltre, vi prova documentale dei versamenti effettuati in contanti dall'attrice presso TE
OL (docc. 14-21). L'importo delle rate del mutuo pagata dall'attrice al posto del convenuto in siffatto modo è pari a complessivi € 4.701,95.
L'importo complessivo è, dunque, pari a € 11.402,73, oltre interessi al tasso legale dai singoli versamenti al saldo.
5. La domanda volta alla condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice degli importi che quest'ultima verserà all'istituto di credito in caso di inadempimento del convenuto anche per le rate non ancora scadute non è meritevole di accoglimento.
Pag. 4 a 5 Infatti, pur essendo ammessa in linea teorica la pronuncia di sentenza di condanna condizionata, la Corte di legittimità ha precisato che «qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed [inequivocità] dell'elemento condizionante» (Cass. III, 6 ottobre 2015, n. 19895, Rv. 637313 –
01). Nel caso di specie, per fondare la condanna del convenuto al pagamento delle rate è necessario il previo accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dall'accordo del 20.7.2018 e ciò presuppone un duplice accertamento: un primo accertamento riguarda la perdurante idoneità dell'accordo del 20.7.2018 a regolare i rapporti tra le parti, ben potendo medio tempore verificarsi vicende estintive o modificative di tale rapporto;
un secondo accertamento riguarda la sussistenza dell'inadempimento che non può essere desunta semplicemente dal mancato pagamento della rata del mutuo da parte del convenuto in quanto egli, almeno in astratto, può eccepire l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Pertanto, in ragione del richiamato orientamento della Corte di legittimità, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico del convenuto.
Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 3.387,00 (€ 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie oltre spese successive e occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 11.402,73 oltre interessi legali dai singoli versamenti effettuati al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA di legge, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 5 a 5