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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12440 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52426/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52426/2019 promossa da:
, con sede in Porto S.Elpidio alla via Mare Egeo 20 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. (P.VA ) rappresentata e difesa dall' Parte_2 P.IVA_1 avvocato Francesco Badolato del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo al Viale Marconi n. 57 in Roma giusta procura in atti (in seguito anche ) Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
con sede in Roma alla via degli Aldobrandeschi 300(C.F. ) in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Strata del foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio del difensore alla viale Liegi,58 (in seguito anche CP_1
– OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. Parte_1 12001/2019 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.927,62, oltre gli interessi dalla domanda, nonché per spese, competenze ed onorari della procedura monitoria a favore della
CP_1
Motivi di opposizione: mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 CPC – insussistenza del credito – incertezza della determinazione delle somme– inidoneità degli atti unilateralmente formati a formare la prova del credito;
Abrogazione e interpretazione autentica – Legge di Stabilità 2016-Questione di legittimità costituzionale;
violazione buona fede contrattuale.
Conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo nr.12001/2019 emesso in nei confronti della Parte_1 e notificato in data 11 Giugno 2019 difetto dei presupposti di legge;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme ingiunte con il D.I. n. 12001/2019 emesso il 6.06.2019 dal Tribunale di Roma nei confronti dell'odierna opponente;
d) accertare e dichiarare il comportamento contrario a correttezza e buona fede per abuso di posizione dominante della e conseguentemente condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al risarcimento del danno causato alla da liquidarsi in via equitativa Parte_1 secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e) condannare altresì, ricorrendone i presupposti, la al pagamento di una somma ritenuta equa e di giustizia ex art. 96 CPC per CP_1 responsabilità processuale aggravata;
f) in via gradata nella denagata ipotesi di accertamento di somme, a qualsivoglia titolo, dovute dalla alla : decurtare le stesse, Parte_1 CP_1 proporzionalmente alla partecipazione di ogni soggetto della filiera ai ricavi relativi alla raccolta delle giocate con differenziazione tra apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.a e art.110 comma 6 lett.b, di quanto dovuto dagli esercenti a fronte degli accordi contrattuali vigenti nel 2015, ed inoltre dichiarare non applicabili a tali somme interessi moratori e/o convenzionali o qualsivoglia maggiorazione delle stesse;
g) condannare comunque la opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Assumeva che la sorte ingiunta era dovuta per il mancato versamento in favore del Parte_3
delle somme imposte ex lege dal combinato disposto degli artt. 1, comma 649, della
[...]
Legge di Stabilità per il 2015 e 1, comma 921, della Legge di Stabilità per il 2016 (cfr. rendiconto contabile al 31.03.2019 - doc. 2 del fascicolo della fase monitoria).
Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini istruttori, la causa veniva rinviata per tentativo bonario e successivamente per conclusioni anche in ragione del contenzioso presso il Tar e il Consiglio di Stato con riferimento alla legge di stabilità del 2015.
Visti gli atti;
letta la sentenza della Corte di Giustizia del 22 Settembre 2022; letta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3436/2025 pubblicata in data 18.04.2025;
ritenuto che
non possano essere ritenuti meritevoli di accoglimento le doglianze di parte opponente basate unicamente sulle questioni risolte nelle suindicate pronunce;
in particolare, è rimasta mera enunciazione di principio quanto assunto da parte opponente e cioè
“E'appena il caso di considerare che se la avesse proceduto a differenziare le somme CP_1 richieste tra le due tipologie di soggetti e tra diverse tipologie di apparecchi il credito vantato sarebbe di importo certamente inferiore. Oltre a ciò non si tiene conto della quota, ulteriore rispetto a quella Contr contrattualmente stabilita, dello lo 0,5% versato all' (art.1 comma 526 Legge 266/05) quale pagina 2 di 3 cauzione ma comunque da intendersi quale quota di margine del concessionario in misura fissa sui volumi della raccolta”; inoltre, la necessità di rinegoziazione dei contratti in essere tra i diversi operatori della filiera del gioco lecito (concessionari, gestori ed esercenti), prevista dall'art.1, comma 649, L.n.190/2014, è stata esclusa, con effetto retroattivo, dall'art. 1, comma 921, della L.n.208/2015;
considerato che
la pretesa creditoria trova idoneo fondamento nel disposto legislativo e nei parametri previsti dalla legge, nonché nel riepilogo contabile che ha una efficacia probatoria privilegiata essendo emesso dal concessionario a seguito della convalidazione e certificazione del riepilogo stesso ad opera del sistema centrale di gioco, come previsto dall'art. 14 bis D.P.R. n° 640/1972 e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2010 (cfr. Trib. Roma 4.2.2021; nonché vedi anche Trib. Roma Sentenza n. 16410/2021), cosicchè non emergono né profili di abuso da dipendenza economica né violazione di buona fede contrattuale, l'opposizione deve essere respinta;
le spese di lite sono compensate in ragione dei contrasti interpretativi sulle questioni sollevate che hanno richiesto l'intervento della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.12001/2019;
- Compensa le spese.
Roma, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52426/2019 promossa da:
, con sede in Porto S.Elpidio alla via Mare Egeo 20 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. (P.VA ) rappresentata e difesa dall' Parte_2 P.IVA_1 avvocato Francesco Badolato del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo al Viale Marconi n. 57 in Roma giusta procura in atti (in seguito anche ) Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
con sede in Roma alla via degli Aldobrandeschi 300(C.F. ) in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Strata del foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio del difensore alla viale Liegi,58 (in seguito anche CP_1
– OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. Parte_1 12001/2019 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.927,62, oltre gli interessi dalla domanda, nonché per spese, competenze ed onorari della procedura monitoria a favore della
CP_1
Motivi di opposizione: mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 CPC – insussistenza del credito – incertezza della determinazione delle somme– inidoneità degli atti unilateralmente formati a formare la prova del credito;
Abrogazione e interpretazione autentica – Legge di Stabilità 2016-Questione di legittimità costituzionale;
violazione buona fede contrattuale.
Conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo nr.12001/2019 emesso in nei confronti della Parte_1 e notificato in data 11 Giugno 2019 difetto dei presupposti di legge;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme ingiunte con il D.I. n. 12001/2019 emesso il 6.06.2019 dal Tribunale di Roma nei confronti dell'odierna opponente;
d) accertare e dichiarare il comportamento contrario a correttezza e buona fede per abuso di posizione dominante della e conseguentemente condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al risarcimento del danno causato alla da liquidarsi in via equitativa Parte_1 secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e) condannare altresì, ricorrendone i presupposti, la al pagamento di una somma ritenuta equa e di giustizia ex art. 96 CPC per CP_1 responsabilità processuale aggravata;
f) in via gradata nella denagata ipotesi di accertamento di somme, a qualsivoglia titolo, dovute dalla alla : decurtare le stesse, Parte_1 CP_1 proporzionalmente alla partecipazione di ogni soggetto della filiera ai ricavi relativi alla raccolta delle giocate con differenziazione tra apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.a e art.110 comma 6 lett.b, di quanto dovuto dagli esercenti a fronte degli accordi contrattuali vigenti nel 2015, ed inoltre dichiarare non applicabili a tali somme interessi moratori e/o convenzionali o qualsivoglia maggiorazione delle stesse;
g) condannare comunque la opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Assumeva che la sorte ingiunta era dovuta per il mancato versamento in favore del Parte_3
delle somme imposte ex lege dal combinato disposto degli artt. 1, comma 649, della
[...]
Legge di Stabilità per il 2015 e 1, comma 921, della Legge di Stabilità per il 2016 (cfr. rendiconto contabile al 31.03.2019 - doc. 2 del fascicolo della fase monitoria).
Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini istruttori, la causa veniva rinviata per tentativo bonario e successivamente per conclusioni anche in ragione del contenzioso presso il Tar e il Consiglio di Stato con riferimento alla legge di stabilità del 2015.
Visti gli atti;
letta la sentenza della Corte di Giustizia del 22 Settembre 2022; letta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3436/2025 pubblicata in data 18.04.2025;
ritenuto che
non possano essere ritenuti meritevoli di accoglimento le doglianze di parte opponente basate unicamente sulle questioni risolte nelle suindicate pronunce;
in particolare, è rimasta mera enunciazione di principio quanto assunto da parte opponente e cioè
“E'appena il caso di considerare che se la avesse proceduto a differenziare le somme CP_1 richieste tra le due tipologie di soggetti e tra diverse tipologie di apparecchi il credito vantato sarebbe di importo certamente inferiore. Oltre a ciò non si tiene conto della quota, ulteriore rispetto a quella Contr contrattualmente stabilita, dello lo 0,5% versato all' (art.1 comma 526 Legge 266/05) quale pagina 2 di 3 cauzione ma comunque da intendersi quale quota di margine del concessionario in misura fissa sui volumi della raccolta”; inoltre, la necessità di rinegoziazione dei contratti in essere tra i diversi operatori della filiera del gioco lecito (concessionari, gestori ed esercenti), prevista dall'art.1, comma 649, L.n.190/2014, è stata esclusa, con effetto retroattivo, dall'art. 1, comma 921, della L.n.208/2015;
considerato che
la pretesa creditoria trova idoneo fondamento nel disposto legislativo e nei parametri previsti dalla legge, nonché nel riepilogo contabile che ha una efficacia probatoria privilegiata essendo emesso dal concessionario a seguito della convalidazione e certificazione del riepilogo stesso ad opera del sistema centrale di gioco, come previsto dall'art. 14 bis D.P.R. n° 640/1972 e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2010 (cfr. Trib. Roma 4.2.2021; nonché vedi anche Trib. Roma Sentenza n. 16410/2021), cosicchè non emergono né profili di abuso da dipendenza economica né violazione di buona fede contrattuale, l'opposizione deve essere respinta;
le spese di lite sono compensate in ragione dei contrasti interpretativi sulle questioni sollevate che hanno richiesto l'intervento della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.12001/2019;
- Compensa le spese.
Roma, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3