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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 23/2020 e 24/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE Udienza del 25.9.2025 Verbale dell'udienza di discussione relativa alle cause civili iscritte ai n. 23/2020 e 24/2020 R.G., ver- tenti tra:
[...]
Controparte_1
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
e per essa rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_6
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore E' presente, per e per gli eredi di , l'Avvocato Pietro D'Alessandro che CP_1 Persona_1 dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Sangiovanni e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente, per l'Avvocato Francesca Falanga che dichiara di essere presente per Controparte_1 delega orale dell'Avvocato Cangiano e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente per , l'Avvocato Tiziana Tria che dichiara di essere presente per delega orale CP_4 dell'Avvocato Rignanese e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente per l'Avvocato Antonio Volto che dichiara di essere presente per de- Controparte_4 lega orale dell'Avvocato Della Pietra e si riporta agli atti e verbali di causa. La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. L'Avv.to D'Alessandro si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. L'Avv.to Falanga si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. L'Avv.to Tria si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, non- ché alla documentazione esibita. L'Avv.to Volto si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo. La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. numeri 23/2020 e 24/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 23/2020 e 24/2020 R.G. - aventi ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 1267/2019, emessa in data 29.5.2019, dal Tri- bunale di Nola nel procedimento n. 4868/2011 - vertenti
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._1
Giuseppe Sangiovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore all'indirizzo Email_1 appellante nel giudizio n. 23/2020
e
(c.f. n. ), quale incorporante la , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_7 in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Antonella Cangiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Chiaia, n. 216;
appellato nonché
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), nella C.F._2 Controparte_3 C.F._3 qualità di eredi di (c.f. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4 dall'Avvocato Giuseppe Sangiovanni, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore all'indirizzo Email_1 appellati nonché
2
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._5 dall'Avvocato Giovanni Della Pietra, elettivamente domiciliata presso lo studio del pro- prio difensore all'indirizzo p.e.c. Email_2 appellante nel giudizio n. 24/2020 nonché
(piva n. ), e per essa (p Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5 iva ) rappresentata da in persona del le- P.IVA_3 Controparte_6 gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Matteo Rignane- se, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Corso
Trieste, n. 291; interventore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto dell'8-14.7.2011, la conveniva in giudizio Controparte_8
, , e innanzi al Tribunale di Nola Persona_1 CP_1 Controparte_4 deducendo che: a) , e Controparte_2 Persona_1 CP_1 CP_3
avevano prestato fideiussione per tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni
[...] bancarie di qualsiasi natura che la società avrebbe assunto nei con- Parte_1 fronti della fino a un importo di euro 891.631,00; b) Controparte_8 dopo avere diffidato la debitrice principale ed i garanti all'immediato rimborso degli im- porti anticipati, in data 29/04/2011 aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 312/2011 emesso dal Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Jesi – nei confronti, tra gli altri, anche di (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] l'[...])per la complessiva somma di euro 765.650,18; CP_1 per l'effetto veniva iscritta ipoteca sui beni del Sig. ; c) si era appresa CP_1
l'esistenza di un atto del 10/12/2010, rep. 15006, avente ad oggetto destinazione di alcu- ni beni immobili ex art. 2645 ter c.c.; d) con tale atto, , CP_1 CP_4
e avevano destinato in favore di , rispettiva-
[...] Persona_1 Parte_2 mente figlia e nipote, i seguenti beni: d1) intera nuda proprietà di , ed in- CP_1 tero usufrutto vitalizio di per le unità immobiliari site in Casamarciano, Persona_1 distinte al foglio 5, particella 101 sub. 2 e sub. 1; d2) nuda proprietà di e CP_1
(1/2 ciascuno), e usufrutto vitalizio di per l'unità Controparte_4 Persona_1 immobiliare distinta al foglio 5, particella 101, sub. 3; d3) piena proprietà di CP_1
per i beni siti in Nola, distinti in catasto al foglio 15, p.lla 202, sub 28; foglio 15,
[...]
p.lla 202 sub 131.
Dal contenuto dell'atto e dalla tempistica con cui era stato impresso il vincolo di desti- nazione dei suddetti beni, si evinceva la volontà dei debitori di sottrarre il loro patrimo- nio alla garanzia assicurata ai creditori dall'art. 2740 c.c., nonché il dolo e la collusione tra le parti nella simulazione assoluta del suddetto atto di destinazione ex art. 2645 ter
3
c.c. Part La , pertanto, chiedeva: “
1. accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 e segg. c.c., dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rogato in forma pubblica dal Notaio di Napoli, in data 10/12/2010, rep. 15006, racc. Persona_2
8790, trascritto il 23/12/2010 ai nn. 48432/33275 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, ed avente ad oggetto gli immobili sopra de- scritti;
2. in via gradata e/o alternativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti della l'anzidetto Controparte_8 atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rogato in forma pubblica dal Notaio Per_2
di Napoli, in data 10/12/2010, rep. 15006, racc. 8790, trascritto il 23/12/2010 ai
[...] nn. 48432/33275 presso la Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere, ed avente ad oggetto gli immobili sopra descritti;
3. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Regi- stri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di procedere a trascrivere le formalità conseguenti al contenuto della emananda sentenza…”.
Si costituivano , e contestando le Persona_1 CP_1 Controparte_4 pretese della Banca.
Nel corso del giudizio decedeva e si costituivano i suoi eredi. Persona_1
Nelle more subentrava incorporante dell'originaria Controparte_7 Controparte_8
[...]
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'atto di costituzione del vin- colo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., avesse comportato un effetto di segregazione patrimoniale che aveva impresso ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.
Il Giudice di primo grado ha anche valutato la gratuità dell'atto, la sua posteriorità ri- spetto al sorgere del credito e la sussistenza della scientia damni (cd. dolo generico).
Sempre secondo il Tribunale, non “può essere accolta l'eccezione dei convenuti secondo
i quali l'atto rappresenterebbe un atto dovuto e non revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., essendo lo stesso stipulato in previsione della separazione consensuale dei coniugi e . CP_1 Controparte_4
Si ritiene, infatti, che l'accordo tra i coniugi, benché diretto ad assolvere agli obblighi di mantenimento dei genitori verso i figli e pur essendo richiamato nel verbale di sepa- razione, poi omologato dal Tribunale, sia comunque assoggettabile a revocatoria. Alla omologazione, infatti, resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori ed essa la- scia inalterata la natura negoziale della pattuizione.
Né rappresenta un ostacolo alla revocatoria la pretesa inscindibilità della pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né vale la circostanza che il vin- colo sia stato pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di contribuzione al mantenimen- to dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzio-
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nalmente stabilite dalle parti (Cass. 8516/2006) …”.
Il Tribunale ha così disposto: “limitatamente ai beni conferiti dal debitore Parte_4
[..
(oggi pieno proprietario per consolidamento dell'usufrutto del padre , Persona_1 deceduto in corso di causa) deve, pertanto, accogliersi, in quanto sufficientemente pro- vata, la domanda avanzata di declaratoria di inefficacia dell'atto di destinazione ex art.
2645 ter c.c. del 10.12.2010 stipulato dal notaio in Napoli, Rep. n. Persona_2
15.006 e Racc. n. 8.790, trascritto a Santa Maria C.V. in data 23.12.2010 ai nn.
48432/33275, con il quale i convenuti avevano costituito in favore della signora Pt_2
un vincolo di destinazione su alcune unità immobiliari site in Casamarciano al
[...]
Corso Mercogliano, n. 52, ed in Nola alla località Bracciolla, riportate in catasto urba- no di Casamarciano al foglio 5, p.lla 101, con i seguenti ulteriori dati:
a) - sub 1, via Mercogliano, 50/52, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 102, RC. Euro 268,66;
b) - sub 2, via Mercogliano, 52, piano 1, cat. A/2, cl. 5, vani 5, RC. Euro 374,43;
c) - sub 3, via Mercogliano, 52, piano T/S1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, RC. Euro 340,86; ed in catasto urbano di Nola al foglio 15, p.lla 202, con i seguenti ulteriori dati:
d) - sub 28, strada statale 7 bis, piano 1, cat. A/2, cl. 7, vani 3, RC. Euro 610,71;
e) - sub 131, strada statale 7 bis, piano S/1, cat. C/6, cl. 4, mq. 25, RC. Euro 74,89”.
1.3 Avverso la sentenza, con atto del 27.12.2019, ha promosso appello, CP_1 costituendosi in data 3.1.2020 e iscrivendo a ruolo la causa con il numero 23/2020.
L'appellante ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata citazione di
, beneficiaria del vincolo;
2) la mancata prova del consilium fraudis, Parte_2 stante la natura onerosa dell'atto, e tenuto conto della circostanza che l'accordo era stato trasfuso negli accordi di separazione;
3) la carenza della scientia damni; 4) l'inesistenza del credito.
Il medesimo giorno ha promosso appello anche evidenziando Controparte_4
l'errore della pronuncia nella parte in cui il Tribunale, per ciò che riguarda il bene distin- to al foglio 5, particella 101, sub 3), non ha specificato che l'inefficacia andava limitata alla quota di ½; ha inoltre censurato la statuizione sulle spese.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 3.1.2020 e i processi sono stati riuniti.
Si sono costituiti nonché (già costituito in proprio), CP_7 CP_1 [...]
e , nella qualità di eredi del sig. . CP_9 Controparte_3 Persona_1
In data 20.10.2021 si è costituita la , quale cessionaria del credito (indicata in CP_4
Gazzetta come avvenuta in data 20.7.2018).
In data 22.6.2022 a è subentrata quale incorpo- CP_7 Controparte_1 rante la prima società.
La causa, in data 11.2.2025, è stata scardinata dal ruolo di altra sezione e assegnata al re- latore, ed è stata chiamata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare va chiarito che ove in corso di causa intervenga la fusione per in-
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corporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicen- da (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già de- signato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621).
Nella specie, come accennato, vi è stata incorporazione e il nuovo soggetto è intesa
[...]
, e per doverosa completezza si evidenzia che la nota di deposito del 22.6.2022 CP_1 reca per errore l'indicazione di quello che si presuppone collega di studio dell'Avvocato
Antonella Cangiano.
Ma deve trattarsi appunto di mero errore materiale, come si desume dalla circostanza che l'atto è stato depositato dall'Avvocato Antonella Cangiano (cfr. stampigliatura a Ema_3
[... e storico del fascicolo telematico), così come le successive memorie (che recano in intestazione, proprio quest'ultimo nominativo).
Con memoria finale del 5.9.2025 ha confermato la cessione del Controparte_1 credito in favore di . CP_4
Sempre in via preliminare va detto che la posizione degli eredi di rimane Persona_1 sullo sfondo, stante il consolidamento della proprietà dei beni in capo a , CP_1 per effetto del decesso dell'usufruttuario.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve repu- tarsi coperta dal giudicato.
3. L'appello di CP_1
3.1 La prima censura, fondata sull'asserita violazione dell'art. 102 cpc, per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di , beneficiaria del vinco- Parte_2 lo, va disattesa.
Vale riportare passo motivazionale della suprema Corte: “… in base ai principi di diritto affermati da questa Corte, in caso di azione revocatoria avente ad oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola, i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr., ad es., con riguardo alla posizione del mero beneficiario, in caso di azione revocatoria di atto di dotazione di beni in "trust": Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv.
645384-02; Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 - 01; cfr., altresì, con riguardo alla posizione dei figli, in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384 - 01;
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Sez. 3, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10641 del
15/05/2014, Rv. 630893 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004, Rv. 576857 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571254 - 01).
Deve però affermarsi che, laddove dall'eventuale dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto costitutivo di un vincolo di destinazione in relazione a beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quanto meno ai sensi dell'art.
105 c.p.c. e, correlativamente, l'attore in revocatoria ha interesse a convenirli even- tualmente in giudizio, unitamente al disponente, onde rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza.
Nella specie, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla banca in relazione all'atto costitutivo del vincolo posto in essere dalla D. ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. de- termina la possibilità per la banca di procedere all'espropriazione forzata dei beni vin- colati, per la soddisfazione dei suoi crediti, come se fossero liberi dal vincolo stesso;
all'esito di tale espropriazione i beni vincolati non potrebbero più essere destinati allo scopo per cui è stato impresso il vincolo (scopo per la realizzazione del quale il quale il beneficiario ha addirittura diritto di agire in giudizio, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.); quindi, certamente il beneficiario di quel vincolo risentirà un pregiudizio. In siffatta si- tuazione va certamente riconosciuto il suo diritto di intervenire nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'atto costitutivo e, al tempo stesso, la facoltà dell'attore in revoca- toria di convenirlo in giudizio, unitamente al disponente, per rendergli opponibili in via diretta gli effetti della sentenza.
La decisione impugnata, nel ritenere la M. (se non litisconsorte necessaria, quanto me- no) legittimata ad intervenire nel presente giudizio e, comunque, legittimata passiva in relazione all'azione revocatoria proposta dalla banca, è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, onde essa va confermata (Cass. civ., Sez. III, Sent., 15/11/2019, n.
29727).
La predetta vanta quindi legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata, ma CP_1 la sua posizione non è di litisconsorte necessaria.
3.2 Neppure possono essere accolti il secondo e il terzo motivo, volti a confutare l'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo e la natura gratuita dell'atto.
Secondo l'appellante, l'atto di destinazione, peraltro trasfuso nella separazione consen- suale omologata, all'art. 2 prevedeva la finalità di sottrarre i beni alla libera disponibilità dei coniugi e del nonno e “vincolare gli stessi nell'esclusivo interesse della figlia Pt_2
assicurandole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genito-
[...] ri sino a che la stessa non avrà completato il ciclo di studi e raggiunto l'autonomia eco- nomica”.
Per l'istante, lo scopo della destinazione era quello di provvedere a mantenere la figlia
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minore ex art. 143 c.c. e a rimborsare alla beneficiaria quanto dalla stessa anticipato per spese inerenti alla sua istruzione primaria, secondaria, universitaria e postuniversitaria
(tasse, imposte, rette, acquisto di libri e di materiale didattico in generale nonché cancel- leria), oltre le spese per i viaggi all'estero al fine di apprendere lingue straniere, nonché , quelle per frequentare corsi di specializzazione, trattamenti sanitari, cure specialistiche, ricoveri in ospedali e case di cura, assistenza infermieristica, celebrazione delle nozze e all'organizzazione del successivo ricevimento.
Il vincolo, dunque, volto a garantire la tutela anche della propria moglie, costituiva adempimento di un preciso obbligo del marito e genitore.
Di conseguenza, l'atto di destinazione aveva avuto natura onerosa e non gratuita, con ciò che ne segue in termini di elemento soggettivo.
Per la sussistenza di quest'ultimo requisito, come noto, in caso di atto posteriore al sor- gere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I,
26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessa- ria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo one- roso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudo- lenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n.
14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'inte- grazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
Come noto, la partecipatio fraudis del terzo è richiesta per i soli atti di disposizione a ti- tolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, an- che dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Ebbene, a parte ogni considerazione sulla dedotta necessità, assolutamente generica, di rimborso delle spese che sarebbero state, soprattutto in futuro, sostenute dalla beneficia- ria (che, si badi, al momento della stipulazione, era ancora minorenne, essendo nata il
9.1.1996, come si legge nel ricorso per separazione), va in ogni caso chiarito, ad esem-
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pio, che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è as- soggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbli- go di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
22/04/2025, n. 10545).
Si è ancora sostenuto che l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in- tervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà
(ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocato- ria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'ac- cordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comun- que, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'at- to sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniu- ge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quo- tidiana convivenza matrimoniale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/03/2023, n. 6395).
Nella specie, anche in ragione dell'assoluta genericità di quanto riportato nell'atto di de- stinazione, non vi sono elementi specifici idonei a imprimere natura onerosa all'atto in questione.
Ed infatti, l'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprie- tà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore;
es- so resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasional- mente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere (Cass. civ.,
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Sez. III, Ordinanza, 13/02/2020, n. 3697).
A tanto segue come non possa assumere alcun rilievo l'elemento soggettivo del benefi- ciario, né tanto meno della moglie, che ha anche partecipato all'atto.
Peraltro (e anche a volere aderire all'impostazione dell'atto quale oneroso, nella specie esclusa per quanto fin qui detto), è poi noto che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la con- sapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano al- le ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione paulia- na, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ.,
III, 25/07/2013, n. 18034).
Solo per completezza va poi precisato che, per ciò che riguarda la c.d. scientia damni, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche even- tuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civi- le, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
E si sono già visti i principi in tema di agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo del pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (cfr. Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262;
Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, già citate).
Nella specie, già con atto del 2001 si era costituito fideiussore della CP_1 [...]
per euro 520.000,00, nonché, in data 3.1.2007, per euro 891.631,00. CP_10
Vi sono poi missive di soli pochi giorni dopo l'atto (10.12.2010), di comunicazione di mancato pagamento di una rata (del 15.12.2010) e di revoca di affidamenti (del
16.3.2011).
È stata prodotta lista di numerosi insoluti della a partire dal novembre Parte_1
2010, nonché, di protesti, dal 13.12.2010 e la società è stata prima posta in liquidazione in data 22.12.2010 ed è stata dichiarata fallita in data 15.6.2011 (cfr. visura camerale al- legata alla produzione dell'appellante; cfr. anche comunicazione di avvenuta insinuazio- ne al passivo, con richiamo all'anno 2011).
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del 20.4.2011 si richiamano numerosi documenti, tra cui contratti di conto corrente, a partire dall'anno 2001, nonché ben due contratti di fi- nanziamento, uno del 2007, di euro 200.000,00 e l'altro del marzo 2010, di euro
250.000,00.
Il decreto ingiuntivo n. 312/2011 è stato emesso dal Tribunale di Ancona, sezione di- staccata di Jesi, in data 29 aprile 2011 e dunque a pochi mesi di distanza dall'instaurazione del vincolo.
Infine, proprio la circostanza che lo stesso fosse socio della società, co- CP_1 me allegato a pag. 12 dell'appello, colora vieppiù l'elemento soggettivo della scientia
10
damni.
La sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 cc, in capo a Parte_4
[..
, non può seriamente essere posta in discussione.
3.3 Medesime conclusioni vanno rese per ciò che concerne il quarto motivo, volto a con- testare l'esistenza del credito.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III,
27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ.,
Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369).
Ebbene, nella specie si verte proprio in tema di credito litigioso.
La sentenza del Tribunale di Ancona n. 704/2015, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stata in parte riformata dalla Corte di appello di
Ancona, con sentenza n. 1012/2023 con la quale, tra l'altro, , in qualità di CP_1 fideiussore della è stato condannato “al pagamento della somma di Parte_1
€. 364.926,49 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo” (in mo- tivazione si legge: “in conclusione l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore della cessionaria, della somma di €.
364.926,49 su cui vanno riconosciuti gli interessi legali dalla notifica del decreto in- giuntivo al saldo”.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione e si già detto della cessione, nelle more, a . CP_4
Anche questo requisito, quindi, si ritiene provato.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello di va rigettato. CP_1
4. L'appello di Controparte_4
4.1 Va invece accolto quello di se non altro per la necessità di Controparte_4 precisare che, per il bene distinto al foglio 5, particella 101, sub 3, sia nell'atto oggetto di revoca, sia nella sentenza impugnata, si deve fare necessariamente riferimento alla quota di ½ di , stante la rilevanza della sola posizione di quest'ultimo, come ac- CP_1 certata dal Giudice di prime cure.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2668 cc va ordinata la cancellazione della trascrizio- ne, limitatamente alla posizione di presso l'Agenzia del Territo- Controparte_4 rio, Ufficio provinciale di Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale
33122, registro particolare 23091 (presentazione n. 43 del 23/09/2011).
E va ordinata anche la cancellazione dell'annotazione, sempre limitatamente alla posi-
11
zione di presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Controparte_4
Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale 33176, registro particolare
5405 (presentazione n. 97 del 23/09/2011).
4.2 E va accolto, seppure in parte, il motivo relativo alle spese, stante la posizione so- stanziale della GN , che seppure estranea alla domanda proposta nei riguardi CP_4 di , aveva comunque partecipato all'atto. CP_1
Si impone dunque una pronuncia di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Le spese
Invece, le spese seguono la soccombenza di anche di questo grado di CP_1 giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi rela- tivi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal de- bitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n.
3697).
Va aggiunto che il principio richiamato dall'appellante (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
26/06/2024, n. 17592), non è invocabile in questa sede, posto che entrambi i soggetti hanno svolto difese fino alla fase conclusiva, mentre la cessionaria si è costituita fin dal
20.10.2021.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Nei rapporti con si è già detto. Controparte_4
Analoghe valutazioni, in termini di compensazione, vanno rese nei riguardi degli eredi di
, stante la sostanziale estraneità delle loro posizioni alla specifica questio- Persona_1 ne in esame.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sugli appelli promossi avverso la sentenza n. 1267/2019, emessa in data 29.5.2019, dal Tribunale di Nola nel procedi- mento n. 4868/2011, così provvede:
12
• rigetta l'appello di;
CP_1
• accoglie per quanto di ragione l'appello di e nei limiti indi- Parte_5 cati in parte motiva e - per l'effetto - dichiara che l'inefficacia pronunciata dal
Giudice di prime cure “nei confronti della e limitatamente ai be- Controparte_7 ni conferiti dal convenuto ” dell'atto “di costituzione del vincolo di CP_1 destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. stipulato tra i convenuti in data
10.12.2010 a rogito del notaio , Rep. n. 15.006 e Racc. n. 8.790, Persona_2 trascritto a Santa Maria C.V. in data 23.12.2010 ai nn. 48.432/33.275”, va limita- ta, per ciò che concerne il bene sito in Casamarciano, distinto in catasto al foglio 5, particella 101, sub 3, alla quota di ½;
• ordina la cancellazione della trascrizione, limitatamente alla posizione di
[...]
, presso l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Caserta, Ser- CP_4 vizio di pubblicità immobiliare, registro generale 33122, registro particolare 23091
(presentazione n. 43 del 23/09/2011);
• ordina la cancellazione della annotazione, limitatamente alla posizione di
[...]
, presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Caserta, Ser- CP_4 vizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale 33176, registro particolare 5405
(presentazione n. 97 del 23/09/2011);
• dichiara integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra parte attrice in primo grado (e i suoi successori) e CP_4
[...]
• condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida: a) in CP_1 favore di in euro 10.059,5 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per leg- ge;
b) in favore di in euro 10.059,5 per compensi professionali, ol- CP_4 tre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a CP_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
13
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE Udienza del 25.9.2025 Verbale dell'udienza di discussione relativa alle cause civili iscritte ai n. 23/2020 e 24/2020 R.G., ver- tenti tra:
[...]
Controparte_1
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
e per essa rappresentata da
[...] Controparte_5 Controparte_6
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore E' presente, per e per gli eredi di , l'Avvocato Pietro D'Alessandro che CP_1 Persona_1 dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Sangiovanni e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente, per l'Avvocato Francesca Falanga che dichiara di essere presente per Controparte_1 delega orale dell'Avvocato Cangiano e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente per , l'Avvocato Tiziana Tria che dichiara di essere presente per delega orale CP_4 dell'Avvocato Rignanese e si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente per l'Avvocato Antonio Volto che dichiara di essere presente per de- Controparte_4 lega orale dell'Avvocato Della Pietra e si riporta agli atti e verbali di causa. La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. L'Avv.to D'Alessandro si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. L'Avv.to Falanga si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. L'Avv.to Tria si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, non- ché alla documentazione esibita. L'Avv.to Volto si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo. La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. numeri 23/2020 e 24/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 23/2020 e 24/2020 R.G. - aventi ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 1267/2019, emessa in data 29.5.2019, dal Tri- bunale di Nola nel procedimento n. 4868/2011 - vertenti
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._1
Giuseppe Sangiovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore all'indirizzo Email_1 appellante nel giudizio n. 23/2020
e
(c.f. n. ), quale incorporante la , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_7 in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Antonella Cangiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Chiaia, n. 216;
appellato nonché
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), nella C.F._2 Controparte_3 C.F._3 qualità di eredi di (c.f. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4 dall'Avvocato Giuseppe Sangiovanni, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore all'indirizzo Email_1 appellati nonché
2
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._5 dall'Avvocato Giovanni Della Pietra, elettivamente domiciliata presso lo studio del pro- prio difensore all'indirizzo p.e.c. Email_2 appellante nel giudizio n. 24/2020 nonché
(piva n. ), e per essa (p Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5 iva ) rappresentata da in persona del le- P.IVA_3 Controparte_6 gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Matteo Rignane- se, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Corso
Trieste, n. 291; interventore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto dell'8-14.7.2011, la conveniva in giudizio Controparte_8
, , e innanzi al Tribunale di Nola Persona_1 CP_1 Controparte_4 deducendo che: a) , e Controparte_2 Persona_1 CP_1 CP_3
avevano prestato fideiussione per tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni
[...] bancarie di qualsiasi natura che la società avrebbe assunto nei con- Parte_1 fronti della fino a un importo di euro 891.631,00; b) Controparte_8 dopo avere diffidato la debitrice principale ed i garanti all'immediato rimborso degli im- porti anticipati, in data 29/04/2011 aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 312/2011 emesso dal Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Jesi – nei confronti, tra gli altri, anche di (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] l'[...])per la complessiva somma di euro 765.650,18; CP_1 per l'effetto veniva iscritta ipoteca sui beni del Sig. ; c) si era appresa CP_1
l'esistenza di un atto del 10/12/2010, rep. 15006, avente ad oggetto destinazione di alcu- ni beni immobili ex art. 2645 ter c.c.; d) con tale atto, , CP_1 CP_4
e avevano destinato in favore di , rispettiva-
[...] Persona_1 Parte_2 mente figlia e nipote, i seguenti beni: d1) intera nuda proprietà di , ed in- CP_1 tero usufrutto vitalizio di per le unità immobiliari site in Casamarciano, Persona_1 distinte al foglio 5, particella 101 sub. 2 e sub. 1; d2) nuda proprietà di e CP_1
(1/2 ciascuno), e usufrutto vitalizio di per l'unità Controparte_4 Persona_1 immobiliare distinta al foglio 5, particella 101, sub. 3; d3) piena proprietà di CP_1
per i beni siti in Nola, distinti in catasto al foglio 15, p.lla 202, sub 28; foglio 15,
[...]
p.lla 202 sub 131.
Dal contenuto dell'atto e dalla tempistica con cui era stato impresso il vincolo di desti- nazione dei suddetti beni, si evinceva la volontà dei debitori di sottrarre il loro patrimo- nio alla garanzia assicurata ai creditori dall'art. 2740 c.c., nonché il dolo e la collusione tra le parti nella simulazione assoluta del suddetto atto di destinazione ex art. 2645 ter
3
c.c. Part La , pertanto, chiedeva: “
1. accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 e segg. c.c., dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rogato in forma pubblica dal Notaio di Napoli, in data 10/12/2010, rep. 15006, racc. Persona_2
8790, trascritto il 23/12/2010 ai nn. 48432/33275 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, ed avente ad oggetto gli immobili sopra de- scritti;
2. in via gradata e/o alternativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti della l'anzidetto Controparte_8 atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., rogato in forma pubblica dal Notaio Per_2
di Napoli, in data 10/12/2010, rep. 15006, racc. 8790, trascritto il 23/12/2010 ai
[...] nn. 48432/33275 presso la Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere, ed avente ad oggetto gli immobili sopra descritti;
3. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Regi- stri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di procedere a trascrivere le formalità conseguenti al contenuto della emananda sentenza…”.
Si costituivano , e contestando le Persona_1 CP_1 Controparte_4 pretese della Banca.
Nel corso del giudizio decedeva e si costituivano i suoi eredi. Persona_1
Nelle more subentrava incorporante dell'originaria Controparte_7 Controparte_8
[...]
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'atto di costituzione del vin- colo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., avesse comportato un effetto di segregazione patrimoniale che aveva impresso ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.
Il Giudice di primo grado ha anche valutato la gratuità dell'atto, la sua posteriorità ri- spetto al sorgere del credito e la sussistenza della scientia damni (cd. dolo generico).
Sempre secondo il Tribunale, non “può essere accolta l'eccezione dei convenuti secondo
i quali l'atto rappresenterebbe un atto dovuto e non revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., essendo lo stesso stipulato in previsione della separazione consensuale dei coniugi e . CP_1 Controparte_4
Si ritiene, infatti, che l'accordo tra i coniugi, benché diretto ad assolvere agli obblighi di mantenimento dei genitori verso i figli e pur essendo richiamato nel verbale di sepa- razione, poi omologato dal Tribunale, sia comunque assoggettabile a revocatoria. Alla omologazione, infatti, resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori ed essa la- scia inalterata la natura negoziale della pattuizione.
Né rappresenta un ostacolo alla revocatoria la pretesa inscindibilità della pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né vale la circostanza che il vin- colo sia stato pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di contribuzione al mantenimen- to dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzio-
4
nalmente stabilite dalle parti (Cass. 8516/2006) …”.
Il Tribunale ha così disposto: “limitatamente ai beni conferiti dal debitore Parte_4
[..
(oggi pieno proprietario per consolidamento dell'usufrutto del padre , Persona_1 deceduto in corso di causa) deve, pertanto, accogliersi, in quanto sufficientemente pro- vata, la domanda avanzata di declaratoria di inefficacia dell'atto di destinazione ex art.
2645 ter c.c. del 10.12.2010 stipulato dal notaio in Napoli, Rep. n. Persona_2
15.006 e Racc. n. 8.790, trascritto a Santa Maria C.V. in data 23.12.2010 ai nn.
48432/33275, con il quale i convenuti avevano costituito in favore della signora Pt_2
un vincolo di destinazione su alcune unità immobiliari site in Casamarciano al
[...]
Corso Mercogliano, n. 52, ed in Nola alla località Bracciolla, riportate in catasto urba- no di Casamarciano al foglio 5, p.lla 101, con i seguenti ulteriori dati:
a) - sub 1, via Mercogliano, 50/52, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 102, RC. Euro 268,66;
b) - sub 2, via Mercogliano, 52, piano 1, cat. A/2, cl. 5, vani 5, RC. Euro 374,43;
c) - sub 3, via Mercogliano, 52, piano T/S1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, RC. Euro 340,86; ed in catasto urbano di Nola al foglio 15, p.lla 202, con i seguenti ulteriori dati:
d) - sub 28, strada statale 7 bis, piano 1, cat. A/2, cl. 7, vani 3, RC. Euro 610,71;
e) - sub 131, strada statale 7 bis, piano S/1, cat. C/6, cl. 4, mq. 25, RC. Euro 74,89”.
1.3 Avverso la sentenza, con atto del 27.12.2019, ha promosso appello, CP_1 costituendosi in data 3.1.2020 e iscrivendo a ruolo la causa con il numero 23/2020.
L'appellante ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata citazione di
, beneficiaria del vincolo;
2) la mancata prova del consilium fraudis, Parte_2 stante la natura onerosa dell'atto, e tenuto conto della circostanza che l'accordo era stato trasfuso negli accordi di separazione;
3) la carenza della scientia damni; 4) l'inesistenza del credito.
Il medesimo giorno ha promosso appello anche evidenziando Controparte_4
l'errore della pronuncia nella parte in cui il Tribunale, per ciò che riguarda il bene distin- to al foglio 5, particella 101, sub 3), non ha specificato che l'inefficacia andava limitata alla quota di ½; ha inoltre censurato la statuizione sulle spese.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 3.1.2020 e i processi sono stati riuniti.
Si sono costituiti nonché (già costituito in proprio), CP_7 CP_1 [...]
e , nella qualità di eredi del sig. . CP_9 Controparte_3 Persona_1
In data 20.10.2021 si è costituita la , quale cessionaria del credito (indicata in CP_4
Gazzetta come avvenuta in data 20.7.2018).
In data 22.6.2022 a è subentrata quale incorpo- CP_7 Controparte_1 rante la prima società.
La causa, in data 11.2.2025, è stata scardinata dal ruolo di altra sezione e assegnata al re- latore, ed è stata chiamata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare va chiarito che ove in corso di causa intervenga la fusione per in-
5
corporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicen- da (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già de- signato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621).
Nella specie, come accennato, vi è stata incorporazione e il nuovo soggetto è intesa
[...]
, e per doverosa completezza si evidenzia che la nota di deposito del 22.6.2022 CP_1 reca per errore l'indicazione di quello che si presuppone collega di studio dell'Avvocato
Antonella Cangiano.
Ma deve trattarsi appunto di mero errore materiale, come si desume dalla circostanza che l'atto è stato depositato dall'Avvocato Antonella Cangiano (cfr. stampigliatura a Ema_3
[... e storico del fascicolo telematico), così come le successive memorie (che recano in intestazione, proprio quest'ultimo nominativo).
Con memoria finale del 5.9.2025 ha confermato la cessione del Controparte_1 credito in favore di . CP_4
Sempre in via preliminare va detto che la posizione degli eredi di rimane Persona_1 sullo sfondo, stante il consolidamento della proprietà dei beni in capo a , CP_1 per effetto del decesso dell'usufruttuario.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve repu- tarsi coperta dal giudicato.
3. L'appello di CP_1
3.1 La prima censura, fondata sull'asserita violazione dell'art. 102 cpc, per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di , beneficiaria del vinco- Parte_2 lo, va disattesa.
Vale riportare passo motivazionale della suprema Corte: “… in base ai principi di diritto affermati da questa Corte, in caso di azione revocatoria avente ad oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola, i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr., ad es., con riguardo alla posizione del mero beneficiario, in caso di azione revocatoria di atto di dotazione di beni in "trust": Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv.
645384-02; Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 - 01; cfr., altresì, con riguardo alla posizione dei figli, in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384 - 01;
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Sez. 3, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10641 del
15/05/2014, Rv. 630893 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004, Rv. 576857 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571254 - 01).
Deve però affermarsi che, laddove dall'eventuale dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto costitutivo di un vincolo di destinazione in relazione a beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quanto meno ai sensi dell'art.
105 c.p.c. e, correlativamente, l'attore in revocatoria ha interesse a convenirli even- tualmente in giudizio, unitamente al disponente, onde rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza.
Nella specie, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla banca in relazione all'atto costitutivo del vincolo posto in essere dalla D. ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. de- termina la possibilità per la banca di procedere all'espropriazione forzata dei beni vin- colati, per la soddisfazione dei suoi crediti, come se fossero liberi dal vincolo stesso;
all'esito di tale espropriazione i beni vincolati non potrebbero più essere destinati allo scopo per cui è stato impresso il vincolo (scopo per la realizzazione del quale il quale il beneficiario ha addirittura diritto di agire in giudizio, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.); quindi, certamente il beneficiario di quel vincolo risentirà un pregiudizio. In siffatta si- tuazione va certamente riconosciuto il suo diritto di intervenire nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'atto costitutivo e, al tempo stesso, la facoltà dell'attore in revoca- toria di convenirlo in giudizio, unitamente al disponente, per rendergli opponibili in via diretta gli effetti della sentenza.
La decisione impugnata, nel ritenere la M. (se non litisconsorte necessaria, quanto me- no) legittimata ad intervenire nel presente giudizio e, comunque, legittimata passiva in relazione all'azione revocatoria proposta dalla banca, è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, onde essa va confermata (Cass. civ., Sez. III, Sent., 15/11/2019, n.
29727).
La predetta vanta quindi legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata, ma CP_1 la sua posizione non è di litisconsorte necessaria.
3.2 Neppure possono essere accolti il secondo e il terzo motivo, volti a confutare l'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo e la natura gratuita dell'atto.
Secondo l'appellante, l'atto di destinazione, peraltro trasfuso nella separazione consen- suale omologata, all'art. 2 prevedeva la finalità di sottrarre i beni alla libera disponibilità dei coniugi e del nonno e “vincolare gli stessi nell'esclusivo interesse della figlia Pt_2
assicurandole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genito-
[...] ri sino a che la stessa non avrà completato il ciclo di studi e raggiunto l'autonomia eco- nomica”.
Per l'istante, lo scopo della destinazione era quello di provvedere a mantenere la figlia
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minore ex art. 143 c.c. e a rimborsare alla beneficiaria quanto dalla stessa anticipato per spese inerenti alla sua istruzione primaria, secondaria, universitaria e postuniversitaria
(tasse, imposte, rette, acquisto di libri e di materiale didattico in generale nonché cancel- leria), oltre le spese per i viaggi all'estero al fine di apprendere lingue straniere, nonché , quelle per frequentare corsi di specializzazione, trattamenti sanitari, cure specialistiche, ricoveri in ospedali e case di cura, assistenza infermieristica, celebrazione delle nozze e all'organizzazione del successivo ricevimento.
Il vincolo, dunque, volto a garantire la tutela anche della propria moglie, costituiva adempimento di un preciso obbligo del marito e genitore.
Di conseguenza, l'atto di destinazione aveva avuto natura onerosa e non gratuita, con ciò che ne segue in termini di elemento soggettivo.
Per la sussistenza di quest'ultimo requisito, come noto, in caso di atto posteriore al sor- gere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I,
26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessa- ria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo one- roso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudo- lenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n.
14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'inte- grazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
Come noto, la partecipatio fraudis del terzo è richiesta per i soli atti di disposizione a ti- tolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, an- che dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Ebbene, a parte ogni considerazione sulla dedotta necessità, assolutamente generica, di rimborso delle spese che sarebbero state, soprattutto in futuro, sostenute dalla beneficia- ria (che, si badi, al momento della stipulazione, era ancora minorenne, essendo nata il
9.1.1996, come si legge nel ricorso per separazione), va in ogni caso chiarito, ad esem-
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pio, che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è as- soggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbli- go di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
22/04/2025, n. 10545).
Si è ancora sostenuto che l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in- tervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà
(ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocato- ria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'ac- cordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comun- que, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'at- to sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniu- ge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quo- tidiana convivenza matrimoniale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/03/2023, n. 6395).
Nella specie, anche in ragione dell'assoluta genericità di quanto riportato nell'atto di de- stinazione, non vi sono elementi specifici idonei a imprimere natura onerosa all'atto in questione.
Ed infatti, l'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprie- tà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore;
es- so resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasional- mente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere (Cass. civ.,
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Sez. III, Ordinanza, 13/02/2020, n. 3697).
A tanto segue come non possa assumere alcun rilievo l'elemento soggettivo del benefi- ciario, né tanto meno della moglie, che ha anche partecipato all'atto.
Peraltro (e anche a volere aderire all'impostazione dell'atto quale oneroso, nella specie esclusa per quanto fin qui detto), è poi noto che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la con- sapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano al- le ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione paulia- na, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ.,
III, 25/07/2013, n. 18034).
Solo per completezza va poi precisato che, per ciò che riguarda la c.d. scientia damni, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche even- tuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civi- le, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
E si sono già visti i principi in tema di agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo del pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (cfr. Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262;
Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, già citate).
Nella specie, già con atto del 2001 si era costituito fideiussore della CP_1 [...]
per euro 520.000,00, nonché, in data 3.1.2007, per euro 891.631,00. CP_10
Vi sono poi missive di soli pochi giorni dopo l'atto (10.12.2010), di comunicazione di mancato pagamento di una rata (del 15.12.2010) e di revoca di affidamenti (del
16.3.2011).
È stata prodotta lista di numerosi insoluti della a partire dal novembre Parte_1
2010, nonché, di protesti, dal 13.12.2010 e la società è stata prima posta in liquidazione in data 22.12.2010 ed è stata dichiarata fallita in data 15.6.2011 (cfr. visura camerale al- legata alla produzione dell'appellante; cfr. anche comunicazione di avvenuta insinuazio- ne al passivo, con richiamo all'anno 2011).
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del 20.4.2011 si richiamano numerosi documenti, tra cui contratti di conto corrente, a partire dall'anno 2001, nonché ben due contratti di fi- nanziamento, uno del 2007, di euro 200.000,00 e l'altro del marzo 2010, di euro
250.000,00.
Il decreto ingiuntivo n. 312/2011 è stato emesso dal Tribunale di Ancona, sezione di- staccata di Jesi, in data 29 aprile 2011 e dunque a pochi mesi di distanza dall'instaurazione del vincolo.
Infine, proprio la circostanza che lo stesso fosse socio della società, co- CP_1 me allegato a pag. 12 dell'appello, colora vieppiù l'elemento soggettivo della scientia
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damni.
La sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 cc, in capo a Parte_4
[..
, non può seriamente essere posta in discussione.
3.3 Medesime conclusioni vanno rese per ciò che concerne il quarto motivo, volto a con- testare l'esistenza del credito.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III,
27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ.,
Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369).
Ebbene, nella specie si verte proprio in tema di credito litigioso.
La sentenza del Tribunale di Ancona n. 704/2015, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stata in parte riformata dalla Corte di appello di
Ancona, con sentenza n. 1012/2023 con la quale, tra l'altro, , in qualità di CP_1 fideiussore della è stato condannato “al pagamento della somma di Parte_1
€. 364.926,49 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo” (in mo- tivazione si legge: “in conclusione l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore della cessionaria, della somma di €.
364.926,49 su cui vanno riconosciuti gli interessi legali dalla notifica del decreto in- giuntivo al saldo”.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione e si già detto della cessione, nelle more, a . CP_4
Anche questo requisito, quindi, si ritiene provato.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello di va rigettato. CP_1
4. L'appello di Controparte_4
4.1 Va invece accolto quello di se non altro per la necessità di Controparte_4 precisare che, per il bene distinto al foglio 5, particella 101, sub 3, sia nell'atto oggetto di revoca, sia nella sentenza impugnata, si deve fare necessariamente riferimento alla quota di ½ di , stante la rilevanza della sola posizione di quest'ultimo, come ac- CP_1 certata dal Giudice di prime cure.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2668 cc va ordinata la cancellazione della trascrizio- ne, limitatamente alla posizione di presso l'Agenzia del Territo- Controparte_4 rio, Ufficio provinciale di Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale
33122, registro particolare 23091 (presentazione n. 43 del 23/09/2011).
E va ordinata anche la cancellazione dell'annotazione, sempre limitatamente alla posi-
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zione di presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Controparte_4
Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale 33176, registro particolare
5405 (presentazione n. 97 del 23/09/2011).
4.2 E va accolto, seppure in parte, il motivo relativo alle spese, stante la posizione so- stanziale della GN , che seppure estranea alla domanda proposta nei riguardi CP_4 di , aveva comunque partecipato all'atto. CP_1
Si impone dunque una pronuncia di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Le spese
Invece, le spese seguono la soccombenza di anche di questo grado di CP_1 giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi rela- tivi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal de- bitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n.
3697).
Va aggiunto che il principio richiamato dall'appellante (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
26/06/2024, n. 17592), non è invocabile in questa sede, posto che entrambi i soggetti hanno svolto difese fino alla fase conclusiva, mentre la cessionaria si è costituita fin dal
20.10.2021.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Nei rapporti con si è già detto. Controparte_4
Analoghe valutazioni, in termini di compensazione, vanno rese nei riguardi degli eredi di
, stante la sostanziale estraneità delle loro posizioni alla specifica questio- Persona_1 ne in esame.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sugli appelli promossi avverso la sentenza n. 1267/2019, emessa in data 29.5.2019, dal Tribunale di Nola nel procedi- mento n. 4868/2011, così provvede:
12
• rigetta l'appello di;
CP_1
• accoglie per quanto di ragione l'appello di e nei limiti indi- Parte_5 cati in parte motiva e - per l'effetto - dichiara che l'inefficacia pronunciata dal
Giudice di prime cure “nei confronti della e limitatamente ai be- Controparte_7 ni conferiti dal convenuto ” dell'atto “di costituzione del vincolo di CP_1 destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. stipulato tra i convenuti in data
10.12.2010 a rogito del notaio , Rep. n. 15.006 e Racc. n. 8.790, Persona_2 trascritto a Santa Maria C.V. in data 23.12.2010 ai nn. 48.432/33.275”, va limita- ta, per ciò che concerne il bene sito in Casamarciano, distinto in catasto al foglio 5, particella 101, sub 3, alla quota di ½;
• ordina la cancellazione della trascrizione, limitatamente alla posizione di
[...]
, presso l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Caserta, Ser- CP_4 vizio di pubblicità immobiliare, registro generale 33122, registro particolare 23091
(presentazione n. 43 del 23/09/2011);
• ordina la cancellazione della annotazione, limitatamente alla posizione di
[...]
, presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Caserta, Ser- CP_4 vizio di Pubblicità Immobiliare, registro generale 33176, registro particolare 5405
(presentazione n. 97 del 23/09/2011);
• dichiara integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra parte attrice in primo grado (e i suoi successori) e CP_4
[...]
• condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida: a) in CP_1 favore di in euro 10.059,5 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per leg- ge;
b) in favore di in euro 10.059,5 per compensi professionali, ol- CP_4 tre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a CP_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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