Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa MA Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 27 dicembre 2024 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla via Parte_1 C.F._1
Del Tiglio, 4 presso lo studio dell' avvocato Sasha Ferrillo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Calvizzano alla Controparte_1 C.F._2
via Del Tiglio, 4 presso lo studio dell' avvocato Sasha Ferrillo che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano il 18 agosto 2005, in regime di comunione dei beni, dal quale sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) e MA (nata a [...] il Per_1
5.10.2019) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 27 dicembre 2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2.I coniugi dichiarano di non vivere, allo stato, nella casa coniugale, sita in Qualiano (NA) alla
Via Ripuaria n. 12, di proprietà del padre della SI.ra , che, in ogni caso, Controparte_1
resterà assegnata alla madre;
3.la SI.ra dichiara di vivere, unitamente alle figlie, presso la dimora di Controparte_1
proprietà della madre, sita in Qualiano (NA) alla Via Palumbo n. 15;
4.Il SI. dichiara di vivere presso altra abitazione in Qualiano (NA) alla Via Parte_1
Ripuaria n. 49;
5.La IA maggiorenne, , resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, ma con residenza ovvero domicilio privilegiato presso la madre;
vivrà con quest'ultima. Il padre potrà esercitare il diritto di visita di comune accordo con la IA
. Per_1
2 V.G. n. 4081/2024
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
6.la IA minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7.La IA resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_3
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, a settimane alterne, dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; e durante tre giorni infrasettimanali, salvo diverso accordo tra coniugi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
b) la IA trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
8.Il Sig. verserà alla SI.ra , in qualità di genitore affidatario Parte_1 Controparte_1
collocatario, a titolo di mantenimento per le figlie, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma totale pari ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9.I coniugi dichiarano che le spese straordinarie (ad esempio: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previamente concordate.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, la Sig.ra Parte_2
rinuncia all'assegno di mantenimento a proprio favore.
11. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Pt_1
delle figlie, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendente.
12. Il SI. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà versato, dunque, alla madre, la Pt_1
SI.ra . Controparte_1
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
annotato il nome della IA minore, ai fini della validità per l'espatrio.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole.
3 V.G. n. 4081/2024
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano (atto n.47, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 27 dicembre 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4