Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02360/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Farmacia Chiara di FE RO RI & FE RU MA Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Rinaldo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- NA AL, SE DO, rappresentate e difese dagli avvocati Angela Barone e Oriana Ortisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ASP – Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federfarma Sicilia - Unione regionale dei titolari di farmacia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Rinaldo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per:
- quanto al ricorso introduttivo: l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 27.10.2023 avente ad oggetto: Riperimetrazione della area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, di cui alla pianta organica farmacie, giusta Delibera di Giunta n. 236/2012, nonché della proposta di deliberazione in essa contenuta;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 14.11.2023, pubblicata in data 23.11.2023, avente ad oggetto: Presa d’atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 27.10.2023, relativa alla “Riperimetrazione della area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, di cui alla pianta organica farmacie, giusta delibera di giunta n. 236/2012”.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 dicembre 2025: l’annullamento:
1) della deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 16.12.2024 del Comune di Vittoria avente ad oggetto: Revisione biennale della pianta organica delle Farmacie del Comune di Vittoria al 31.12.2022, nella parte in cui viene approvata in via confermativa la perimetrazione della sede farmaceutica n. 16 come già determinata con la deliberazione di G.M. n. 467 del 27.10.2023, poi fatta oggetto della Deliberazione di C.C. n. 122 del 14.11.2023;
2) della allegata proposta di deliberazione del 16.12.2024;
3) nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria, di NA AL e SE DO, e di Federfarma Sicilia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ordinanza 22 dicembre 2023, n. 625, è stata rigettata l’istanza cautelare;
- con memoria depositata il 6 ottobre 2025, parte ricorrente precisa: «…La difesa della società ricorrente ha avuto conoscenza della Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 16.12.2024, soltanto con il deposito in giudizio della stessa da parte del Comune di Vittoria in data 06.10.2025. Tale atto sarà impugnato a mezzo motivi aggiunti nei termini previsti e decorrenti da tale data (06.10.2025)…» (pagg. 2-3);
- parte ricorrente ha quindi notificato ricorso per motivi aggiunti il 22 novembre 2025 e lo ha depositato il 16 dicembre 2025;
- con memoria depositata il 12 gennaio 2026 il Comune resistente ha eccepito: a) l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per essere stata l’impugnata delibera del Commissario ad acta pubblicata all’albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2024; b) la genericità del ricorso per motivi aggiunti;
- con memoria depositata il 12 gennaio 2026 le controinteressate NA AL e SE DO hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per essere stata l’impugnata delibera del Commissario ad acta pubblicata all’albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2024;
- all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, la difesa delle controinteressate ha precisato che il ricorso introduttivo sarebbe stato superato dalla delibera commissariale di modifica della pianta organica biennale impugnata con ricorso per motivi aggiunti, mentre la difesa di parte ricorrente ha replicato, in ordine alla tardività del ricorso per motivi aggiunti, che il termine per impugnare, per i soggetti direttamente incisi dall’atto, non decorrerebbe dalla pubblicazione all’albo, ma dalla notifica individuale;
Ritenuto che:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, avendo la delibera commissariale impugnata con ricorso per motivi aggiunti approvato in via confermativa la perimetrazione della sede farmaceutica n. 16 come già determinata con le deliberazioni di Giunta municipale impugnate con il ricorso introduttivo;
- il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile, in coerenza con le relative eccezioni di parte, per essere stato notificato il 22 novembre 2025, oltre il termine decadenziale, decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale, intervenuta dal 16 al 30 dicembre 2024;
- non possa indurre a diversa decisione l’argomentazione di parte ricorrente (secondo cui il termine decadenziale non dovrebbe – nel caso di specie – essere ritenuto decorrere dalla pubblicazione all’albo, atteso che avrebbe dovuto essere effettuata alla farmacia ricorrente una apposita notifica individuale), alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la rideterminazione delle piazze farmaceutiche – essendo atto di pianificazione generale – non comporti un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle farmacie interessate dalla modifica territoriale (TAR Liguria, Sez. II, 2 maggio 2005, n. 574), peraltro risultando difficoltoso ritenere che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza della nuova perimetrazione disposta con l’impugnata delibera commissariale;
- le spese di lite possano essere compensate fra le parti, attesa la modifica dell’assetto di interessi intervenuta in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; b) dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti; c) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE IO, Presidente
GO PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO PI | SE IO |
IL SEGRETARIO