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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Alberti Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Alberti CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i sottoscritti E Parte_1 CP_1
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti conclusioni
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP_1 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di AT (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore oggi di 7 anni, rimarrà affidata ad entrambi i genitori (nel senso che Persona_1 manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi) e sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna sino a quando il padre lavorerà all'estero (oggi il signor lavora in Francia presso il Gruppo Sapio). Quando il signor CP_1 CP_1 tornerà a lavorare in Italia, la bambina verrà collocata in via paritetica presso le residenze di entrambi i genitori a AT (LC) e AL (LC).
Ai fini anagrafici la residenza della bambina permarrà presso l'abitazione materna sita in AL , frazione
Arlate, via Fontana 2/4
3) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
4) I genitori già convengono, salvo miglior accordo:
Quanto all'istruzione:
I genitori convengono che la figlia proseguirà nella frequentazione dell'attuale istituto scolastico e per i cicli successivi verrà mantenuta l'abitudine di accesso alle strutture pubbliche di zona.
Entrambi i genitori gestiranno in autonomia il rapporto con gli istituti scolastici della figlia, impegnandosi a prevedere colloqui congiunti con gli insegnanti ove possibile.
La signora manterrà a proprio carico il costo della mensa scolastica della figlia. Pt_1
Quanto alle scelte mediche:
I genitori concordano di mantenere l'attuale medico pediatra SSN dott.ssa Per_2 Per_ 5) starà con i genitori con le seguenti modalità:
a. Calendario ordinario annuale
Per_ Sino a quando il padre lavorerà all'estero, starà con il padre a settimane alternate, dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola sino all'ingresso scolastico del lunedì mattina.
Per_ Da quando il signor tornerà a lavorare in Italia, starà con ciascun genitore a settimane CP_1 alternate, dal lunedì dall'uscita di scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola. b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati da calendario scolastico)
➢ Per le vacanze estive.
- Nel mese di giugno, luglio: sarà mantenuto il calendario ordinario, con possibilità di entrambi i genitori di Per_ trascorrere una settimana consecutiva con previo accordo con l'altro genitore.
- Nel mese di agosto: la bambina trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da decidere di comune accordo ogni anno entro il 2 maggio
Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé la bambina l'ultima settimana di agosto, salvo migliore accordo anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e dei vari impegni della figlia.
➢ Per le vacanze natalizie.
Nel rispetto delle tradizioni familiari, la bambina trascorrerà il 24 dicembre con la mamma e il 25 dicembre a pranzo con il papà, nonché metà dei restanti giorni di vacanza con ciascuno dei genitori, alternando tra gli stessi il primo e il secondo periodo, concordando i giorni esatti di ciascun periodo entro il 30 ottobre di ciascun anno.
➢ Per i ponti e/o festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): la bambina starà con il genitore cui spettano i giorni dei ponti sulla base del calendario ordinario.
2 In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni dispari e paterna negli anni pari.
Gli accompagnamenti e i ritiri della bambina prima delle partenze per le vacanze avverranno sempre a
AT, salvo migliori accordi.
6) Quando sarà con la figlia, ciascun genitore dovrà riferire all'altro il luogo in cui si trovano, se in altre località diverse dalla città di residenza.
Durante i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città/residenza sarà sempre comunicato il luogo di soggiorno, nonché le date degli spostamenti.
In ogni caso, quando saranno con la figlia, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore.
Per_ 7) trascorrerà il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori, ove ciò risulti possibile. I genitori concordano inoltre di compartecipare agli eventi/momenti importanti per la bambina (come ad es. recite scolastiche, saggi) e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
8) La casa coniugale, sita a AT (LC) in Via Alcide De Gasperi n. 32/bis, è di proprietà del signor CP_1 e la signora si trasferirà in un'altra abitazione, sita in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, entro il Pt_1 mese di aprile 2025. Il padre terrà con sé la figlia per i periodi di spettanza paterna presso l'abitazione sita in
AT (LC) in Via Alcide De Gasperi n. 32/bis.
9) Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, comunque connessi all'intercorsa convivenza coniugale, il signor si impegna a trasferire il diritto di abitazione vitalizio dell'immobile CP_1 sito in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, alla moglie, che accetta, successivamente al divorzio, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. L'immobile censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di AL, frazione Arlate, risulta così catastalmente individuato, salvo errore e come meglio in fatto:
Foglio 8, particella 445, subalterno 6, via Fontana 2, piano 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale totale mq 86, Rendita Catastatale 361,52.
Il trasferimento del diritto di abitazione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile; libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche.
L'atto notarile per il citato trasferimento del diritto di abitazione verrà stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio, a cura del Notaio scelto dal signor e a spese di quest'ultimo. CP_1
10) Le parti convengono che il predetto diritto di abitazione, di cui al punto 9, sull'immobile sito in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, verrà risolto e quindi verrà annullato qualora la signora conviva Pt_1 stabilmente nel predetto immobile con una terza persona. La signora una volta ricevuta dal signor Pt_1
l'intimazione a lasciare libero l'immobile, potrà esercitare il suo diritto ad acquistare tale immobile CP_1 al prezzo di acquisto dello stesso e delle spese di manutenzione effettuate al momento dell'acquisto. Il signor dichiara sin da ora di essere disponibile a vendere alla signora la predetta abitazione al prezzo CP_1 Pt_1 di euro 150.000,00 (centocinquantamila), comprensivo dei costi di ristrutturazione dell'immobile, rivalutato
ISTAT al momento della cessione del diritto di proprietà alla signora Pt_1
Nel caso in cui la signora decida, invece, di lasciare libero l'immobile e trasferirsi in un'altra Pt_1 abitazione, i genitori e ridetermineranno la somma stabilita con il presente atto a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per la bambina, considerando un importo che il padre verserà alla mamma a titolo di concorso per le nuove spese abitative.
Per_ 11) La signora si trasferirà nella predetta abitazione indicata al punto 9, insieme a non appena Pt_1 l'immobile sarà agibile e non dovrà versare alcuna somma per l'utilizzo dell'abitazione al marito dalla data di trasferimento alla stipula del diritto di abitazione avanti il Notaio. La signora in occasione del Pt_1 trasferimento, provvederà a ritirare i propri beni personali presenti all'interno della casa familiare al momento del suo trasferimento.
Sino a quando la signora vivrà con la bambina nell'ex casa coniugale, si farà carico delle utenze e Pt_1 delle spese condominiali c.d. ordinarie relative all'immobile.
3 Con riferimento alla nuova abitazione sita in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, il signor - ne CP_1 sosterrà integralmente le spese condominiali straordinarie come per legge (le spese condominiali ordinarie rimarranno a carico della signora sino a quando vivrà nell'immobile) Pt_1
- provvederà ai lavori necessari di ristrutturazione tenendo a proprio carico le spese;
- terrà a proprio carico le spese relative al trasloco dall'attuale abitazione familiare;
- provvederà all'acquisto degli arredi necessari che permarranno di sua esclusiva proprietà e torneranno nella sua disponibilità qualora la signora deciderà di trasferirsi altrove Pt_1
12) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia, versando alla madre, anticipatamente CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, a decorrere dalla firma del presente ricorso e sino alla sua indipendenza economica.
CP_ L'assegno Unico relativo alla figlia, ove tale diritto continui ad essere riconosciuto da parte dell' , sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra al 100%. Pt_1
13) Il signor terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno, c.d. straordinarie, relative alla CP_1 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e dalla Corte d'appello di Milano.
Si riporta il dettaglio delle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida citate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o
4 richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Eventuali detrazioni fiscali derivanti da nuova legislazione, buoni scuola, contributi allo studio o borse di studio spetteranno integralmente al signor CP_1
15) Il gatto di famiglia rimarrà con la signora che si occuperà del suo mantenimento e delle spese Pt_1 veterinarie al 100%
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
17) Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio). Resta inteso che i coniugi avranno l'obbligo reciproco di richiedersi l'autorizzazione all'espatrio in occasione di ciascun viaggio all'estero.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione
- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
conclusioni
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24 luglio 2015; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AT (Lecco) Anno 2015, Numero 7,
Parte I, Serie Ufficio 1
• ordinare al Comune di AT (LC) e di AL, Frazione Arlate, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
5 OMOLOGARE le seguenti condizioni
1)La figlia minore oggi di 7 anni, rimarrà affidata ad entrambi i genitori (nel senso che Persona_1 manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi) e sarà collocata prevalentemente presso la residenza materna sino a quando il padre lavorerà all'estero (oggi il signor lavora in Francia presso il Gruppo Sapio). Quando il signor CP_1 CP_1 tornerà a lavorare in Italia, la bambina verrà collocata in via paritetica presso le residenze di entrambi i genitori a AT (LC).
Ai fini anagrafici la residenza della bambina permarrà presso l'abitazione materna sita in AL, frazione
Arlate, via Fontana 2/4
2) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno la figlia con sé.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
3) I genitori già convengono, salvo miglior accordo:
Quanto all'istruzione:
I genitori convengono che la figlia proseguirà nella frequentazione dell'attuale istituto scolastico e per i cicli successivi verrà mantenuta l'abitudine di accesso alle strutture pubbliche di zona.
Entrambi i genitori gestiranno in autonomia il rapporto con gli istituti scolastici della figlia, impegnandosi a prevedere colloqui congiunti con gli insegnanti ove possibile.
La signora manterrà a proprio carico il costo della mensa scolastica della figlia. Pt_1
Quanto alle scelte mediche:
I genitori concordano di mantenere l'attuale medico pediatra SSN dott.ssa Per_2 Per_ 4) starà con i genitori con le seguenti modalità:
Calendario ordinario annuale
Per_ Sino a quando il padre lavorerà all'estero, starà con il padre a settimane alternate, dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola sino all'ingresso scolastico del lunedì mattina.
Per_ Da quando il signor tornerà a lavorare in Italia, starà con ciascun genitore a settimane CP_1 alternate, dal lunedì dall'uscita di scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati da calendario scolastico)
➢ Per le vacanze estive.
- Nel mese di giugno, luglio: sarà mantenuto il calendario ordinario, con possibilità di entrambi i genitori di Per_ trascorrere una settimana consecutiva con previo accordo con l'altro genitore.
- Nel mese di agosto: la bambina trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da decidere di comune accordo ogni anno entro il 2 maggio
Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé la bambina l'ultima settimana di agosto, salvo migliore accordo anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e dei vari impegni della figlia.
➢ Per le vacanze natalizie.
Nel rispetto delle tradizioni familiari, la bambina trascorrerà il 24 dicembre con la mamma e il 25 dicembre a pranzo con il papà, nonché metà dei restanti giorni di vacanza con ciascuno dei genitori, alternando tra gli
6 stessi il primo e il secondo periodo, concordando i giorni esatti di ciascun periodo entro il 30 ottobre di ciascun anno.
➢ Per i ponti e/o festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): la bambina starà con il genitore cui spettano i giorni dei ponti sulla base del calendario ordinario.
In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni dispari e paterna negli anni pari.
Gli accompagnamenti e i ritiri della bambina prima delle partenze per le vacanze avverranno sempre a
AT, salvo migliori accordi.
5) Quando sarà con la figlia, ciascun genitore dovrà riferire all'altro il luogo in cui si trovano, se in altre località diverse dalla città di residenza.
Durante i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città/residenza sarà sempre comunicato il luogo di soggiorno, nonché le date degli spostamenti.
In ogni caso, quando saranno con la figlia, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore.
Per_ 6) trascorrerà il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori, ove ciò risulti possibile. I genitori concordano inoltre di compartecipare agli eventi/momenti importanti per la bambina (come ad es. recite scolastiche, saggi) e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
7) La casa coniugale, sita a AT (LC) in Via Alcide De Gasperi n. 32/bis, è di proprietà del signor CP_1 e la signora si trasferirà in un'altra abitazione, sita in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, entro il Pt_1 mese di aprile 2025. Il padre terrà con sé la figlia per i periodi di spettanza paterna presso l'abitazione sita in
AT (LC) in Via Alcide De Gasperi n. 32/bis.
8) Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, comunque connessi all'intercorsa convivenza coniugale, il signor si impegna a trasferire il diritto di abitazione vitalizio dell'immobile CP_1 sito in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, alla moglie, che accetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. L'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di AL, frazione Arlate, risulta così catastalmente individuato, salvo errore e come meglio in fatto: Foglio 8, particella 445, subalterno
6, via Fontana 2, piano 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale totale mq 86,
Rendita Catastatale 361,52.
Il trasferimento del diritto di abitazione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile; libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche.
L'atto notarile per il citato trasferimento del diritto di abitazione verrà stipulato entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio, a cura del Notaio scelto dal signor e a spese di quest'ultimo. CP_1
9) Le parti convengono che il predetto diritto di abitazione, di cui al punto 8, sull'immobile sito in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, verrà risolto e quindi verrà annullato qualora la signora conviva Pt_1 stabilmente nel predetto immobile con una terza persona. La signora una volta ricevuta dal signor Pt_1
l'intimazione a lasciare libero l'immobile, potrà esercitare il suo diritto ad acquistare tale immobile CP_1 al prezzo di acquisto dello stesso e delle spese di ristrutturazione effettuate al momento dell'acquisto. Il signor dichiara sin da ora di essere disponibile a vendere alla signora la predetta abitazione al CP_1 Pt_1 prezzo di euro 150.000,00 (centocinquantamila), comprensivo dei costi di ristrutturazione dell'immobile, rivalutato ISTAT al momento della cessione del diritto di proprietà alla signora Pt_1
Nel caso in cui la signora decida, invece, di lasciare libero l'immobile e trasferirsi in un'altra Pt_1 abitazione, i genitori e ridetermineranno la somma stabilita a titolo di mantenimento per la CP_1 Pt_1 bambina, considerando un importo che il padre verserà alla mamma a titolo di concorso per le nuove spese abitative.
7 Per_ 10) La signora si trasferirà nella predetta abitazione indicata al punto 9, insieme a non appena Pt_1 l'immobile sarà agibile e non dovrà versare alcuna somma per l'utilizzo dell'abitazione al marito dalla data di trasferimento alla stipula del diritto di abitazione avanti il Notaio. La signora , in occasione del Pt_1 trasferimento, provvederà a ritirare i propri beni personali presenti all'interno della casa familiare al momento del suo trasferimento.
Sino a quando la signora vivrà con la bambina nell'ex casa coniugale, si farà carico delle spese per le Pt_1 utenze e le spese condominiali ordinarie relative all'immobile.
Con riferimento alla nuova abitazione sita in AL, frazione Arlate, via Fontana 2/4, il signor - ne CP_1 sosterrà integralmente le spese condominiali straordinarie come per legge (le spese condominiali ordinarie rimarranno a carico della signora sino a quando vivrà nell'immobile) Pt_1
- provvederà ai lavori necessari di ristrutturazione tenendo a proprio carico le spese;
- terrà a proprio carico le spese relative al trasloco dall'attuale abitazione familiare;
- provvederà all'acquisto degli arredi necessari che permarranno di sua esclusiva proprietà e torneranno nella sua disponibilità qualora la signora deciderà di trasferirsi altrove Pt_1
11) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia, versando alla madre, anticipatamente CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, a decorrere dalla firma del presente ricorso e sino alla sua indipendenza economica.
CP_ L'assegno Unico relativo alla figlia, ove tale diritto continui ad essere riconosciuto da parte dell' , sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra al 100%. Pt_1
12) Il signor terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno, c.d. straordinarie, relative alla CP_1 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e dalla Corte d'appello di Milano.
Si riporta il dettaglio delle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida citate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero
e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Eventuali detrazioni fiscali derivanti da nuova legislazione, buoni scuola, contributi allo studio o borse di studio spetteranno integralmente al signor CP_1
13) Il gatto di famiglia rimarrà con la signora che si occuperà del suo mantenimento e delle spese Pt_1 veterinarie al 100%.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
15) Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio).
Resta inteso che i coniugi avranno l'obbligo reciproco di richiedersi l'autorizzazione all'espatrio in occasione di ciascun viaggio all'estero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1 24/07/2015 a AT (LC) e dalla loro unione è nata la figlia (nata il [...] a [...]). Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate:
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
9 La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile a AT il 24/07/2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 07/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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