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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1977 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.10.25, a seguito dell'intervenuta trasformazione del rito da giudiziale a congiunto, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 28/07/1984), rappresentata e difesa dall'avv.
AL IN, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 3, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 06/04/1982), rappresentato e difeso dall'avv.
RI AN, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO N. 36, ha eletto domicilio;
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta depositata in data 09.09.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (RC) il
03.06.2015;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (RC) il 03.06.2015 dal quale è nato un figlio, Per_1
(16.05.2016), minorenne;
b) con decreto n. 32/2021 del 15.03.2021 (dep. il
19.03.2021) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi;
c) con sentenza parziale n. 926/2025 del
20.05.2025 (pubbl. il 02.06.2025) è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (RC) il 03.06.2015 tra
[...]
e , il cui atto risulta iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. atto n. 61, Parte I, Ufficio 1, anno 2015, ed è stata disposta la trasmissione della predetta sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
- considerato che durante il prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo extra giudiziale per le condizioni di divorzio, depositato telematicamente, ed al quale le stesse si sono riportate mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.; -considerato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 28.10.25, il
Giudice delegato, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale riservando al Collegio per la decisione;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata con istanza congiunta depositata in data 09.09.2025 nonché all'udienza cartolare del 03.10.2025 da e richiamata la sentenza sullo status n. Parte_1 Controparte_1
926/2025 del 20.05.2025 (pubbl. il 02.06.2025), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1. “ il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori secondo le regole della bigenitorialità, rimanendo collocato presso la madre;
2. il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti CP_1 modalità: fermo restando i week end alternati, nella settimana in cui al sig. CP_1 spetterà il fine settimana, il padre terrà con sé il minore per due giornate
(mercoledì e giovedì), mercoledì prelevandolo alle 16,30 e riconducendolo presso l'abitazione materna alle ore 20,00 e invece giovedì prelevandolo all' uscita della scuola e riconducendolo alle ore 20,00. Nella settimana in cui il week end toccherà alla madre, il minore trascorrerà con il padre anche la giornata di martedì prelevandolo alle ore 16,30 e permanendo a dormire a casa del padre che lo porterà a scuola al mattino, riaccompagnandolo mercoledì alle 20,00 dalla madre, fermo restando la modalità di visita sopraindicata per il giovedì (dalle 16,30 alle 20,00). Nel week end in cui il minore si intratterrà con il padre, lo stesso lo preleverà alle ore 16,30 del sabato e lo ricondurrà a casa la domenica alle ore 20,00.
Nel periodo estivo, pur rimanendo invariate le giornate di incontro padre - figlio, il sig. prenderà il bambino il martedì e il mercoledì e il giovedì CP_1
gli stessi orari stabiliti per il periodo invernale, riconducendolo a casa alle ore
21,00. Ed inoltre, rimarrà con il padre per 10 giorni consecutivi (tra Per_1
luglio e agosto), che comunicherà alla madre, tenuto conto dei turni di ferie predisposti dal datore di lavoro, entro il 31 maggio di ogni anno. Anche la sig.ra avrà diritto allo stesso periodo di 10 giorni consecutivi con il figlio, che Pt_1 provvederà a comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto o in caso di disaccordo tra le parti, con alternanza annuale, rimarrà con il padre dal 21 luglio al 31 luglio e con la madre dal 21 al 31 agosto. Con riferimento alle festività natalizie, AL festeggerà con il padre con alternanza annuale, la vigilia di Natale o il Santo Natale, la vigilia di Capodanno o il primo giorno dell'anno, e così anche il 6 gennaio. Nelle giornate di Natale, il primo dell'anno e il giorno della befana, il padre preleverà il minore alle ore 10,00 riconducendolo alle 20,00; nelle giornate di vigilia di Natale, la vigilia di capodanno lo prenderà con sé alle ore 11,00 riconducendolo il giorno successivo sempre alle 11,00. E così, con alternanza annuale, rimarrà Per_1 con il padre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo prelevandolo alle ore
11 della domenica e riaccompagnandolo alle ore 20,00 del lunedì. In occasione della celebrazione della Prima Comunione o Cresima del minore, le parti si accorderanno per festeggiare separatamente a pranzo o a cena;
mentre per il suo compleanno starà a pranzo con il padre e a cena con la madre, sempre con il regime dell'alternanza. Nel giorno del compleanno dei genitori, Per_1
festeggerà con la mamma o il padre a pranzo o a cena a discrezione del genitore. Per la festa della mamma e del papà, se dette giornate coincideranno con le visite o permanenza presso l'altro genitore, il bambino trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato. Le condizioni sopra indicate potranno essere modificate su accordo delle parti, vigendo in difetto quanto sopra riportato;
3) il sig. verserà la somma mensile di € 300,00, quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio, contributo che verrà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), da versarsi entro giorno 5 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente bancario intestato alla sig.ra ; Parte_1
4) Relativamente alle spese straordinarie queste saranno ripartite al 50% tra i coniugi e le stesse saranno previamente concordate tra gli stessi e documentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria che di seguito si riporta: “ . art. 10: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, ……;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
Si precisa che per il genitore che sostiene la spesa straordinaria si considererà acquisito il consenso dell'altro, decorsi giorni 20 dall'invio della richiesta. La richiesta e l'eventuale dissenso dovranno essere espressi e documentabili quanto alla conoscenza della controparte.”
6) le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore e di qualsiasi altro documento.
7) i sigg.ri e dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e CP_1 Pt_1 di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.25
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Campagna Dott.ssa Valeria Marchese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1977 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.10.25, a seguito dell'intervenuta trasformazione del rito da giudiziale a congiunto, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 28/07/1984), rappresentata e difesa dall'avv.
AL IN, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 3, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 06/04/1982), rappresentato e difeso dall'avv.
RI AN, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO N. 36, ha eletto domicilio;
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta depositata in data 09.09.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (RC) il
03.06.2015;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (RC) il 03.06.2015 dal quale è nato un figlio, Per_1
(16.05.2016), minorenne;
b) con decreto n. 32/2021 del 15.03.2021 (dep. il
19.03.2021) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi;
c) con sentenza parziale n. 926/2025 del
20.05.2025 (pubbl. il 02.06.2025) è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (RC) il 03.06.2015 tra
[...]
e , il cui atto risulta iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. atto n. 61, Parte I, Ufficio 1, anno 2015, ed è stata disposta la trasmissione della predetta sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
- considerato che durante il prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo extra giudiziale per le condizioni di divorzio, depositato telematicamente, ed al quale le stesse si sono riportate mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.; -considerato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 28.10.25, il
Giudice delegato, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale riservando al Collegio per la decisione;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
20.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata con istanza congiunta depositata in data 09.09.2025 nonché all'udienza cartolare del 03.10.2025 da e richiamata la sentenza sullo status n. Parte_1 Controparte_1
926/2025 del 20.05.2025 (pubbl. il 02.06.2025), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1. “ il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori secondo le regole della bigenitorialità, rimanendo collocato presso la madre;
2. il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti CP_1 modalità: fermo restando i week end alternati, nella settimana in cui al sig. CP_1 spetterà il fine settimana, il padre terrà con sé il minore per due giornate
(mercoledì e giovedì), mercoledì prelevandolo alle 16,30 e riconducendolo presso l'abitazione materna alle ore 20,00 e invece giovedì prelevandolo all' uscita della scuola e riconducendolo alle ore 20,00. Nella settimana in cui il week end toccherà alla madre, il minore trascorrerà con il padre anche la giornata di martedì prelevandolo alle ore 16,30 e permanendo a dormire a casa del padre che lo porterà a scuola al mattino, riaccompagnandolo mercoledì alle 20,00 dalla madre, fermo restando la modalità di visita sopraindicata per il giovedì (dalle 16,30 alle 20,00). Nel week end in cui il minore si intratterrà con il padre, lo stesso lo preleverà alle ore 16,30 del sabato e lo ricondurrà a casa la domenica alle ore 20,00.
Nel periodo estivo, pur rimanendo invariate le giornate di incontro padre - figlio, il sig. prenderà il bambino il martedì e il mercoledì e il giovedì CP_1
gli stessi orari stabiliti per il periodo invernale, riconducendolo a casa alle ore
21,00. Ed inoltre, rimarrà con il padre per 10 giorni consecutivi (tra Per_1
luglio e agosto), che comunicherà alla madre, tenuto conto dei turni di ferie predisposti dal datore di lavoro, entro il 31 maggio di ogni anno. Anche la sig.ra avrà diritto allo stesso periodo di 10 giorni consecutivi con il figlio, che Pt_1 provvederà a comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto o in caso di disaccordo tra le parti, con alternanza annuale, rimarrà con il padre dal 21 luglio al 31 luglio e con la madre dal 21 al 31 agosto. Con riferimento alle festività natalizie, AL festeggerà con il padre con alternanza annuale, la vigilia di Natale o il Santo Natale, la vigilia di Capodanno o il primo giorno dell'anno, e così anche il 6 gennaio. Nelle giornate di Natale, il primo dell'anno e il giorno della befana, il padre preleverà il minore alle ore 10,00 riconducendolo alle 20,00; nelle giornate di vigilia di Natale, la vigilia di capodanno lo prenderà con sé alle ore 11,00 riconducendolo il giorno successivo sempre alle 11,00. E così, con alternanza annuale, rimarrà Per_1 con il padre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo prelevandolo alle ore
11 della domenica e riaccompagnandolo alle ore 20,00 del lunedì. In occasione della celebrazione della Prima Comunione o Cresima del minore, le parti si accorderanno per festeggiare separatamente a pranzo o a cena;
mentre per il suo compleanno starà a pranzo con il padre e a cena con la madre, sempre con il regime dell'alternanza. Nel giorno del compleanno dei genitori, Per_1
festeggerà con la mamma o il padre a pranzo o a cena a discrezione del genitore. Per la festa della mamma e del papà, se dette giornate coincideranno con le visite o permanenza presso l'altro genitore, il bambino trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato. Le condizioni sopra indicate potranno essere modificate su accordo delle parti, vigendo in difetto quanto sopra riportato;
3) il sig. verserà la somma mensile di € 300,00, quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio, contributo che verrà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), da versarsi entro giorno 5 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente bancario intestato alla sig.ra ; Parte_1
4) Relativamente alle spese straordinarie queste saranno ripartite al 50% tra i coniugi e le stesse saranno previamente concordate tra gli stessi e documentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria che di seguito si riporta: “ . art. 10: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, ……;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
Si precisa che per il genitore che sostiene la spesa straordinaria si considererà acquisito il consenso dell'altro, decorsi giorni 20 dall'invio della richiesta. La richiesta e l'eventuale dissenso dovranno essere espressi e documentabili quanto alla conoscenza della controparte.”
6) le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore e di qualsiasi altro documento.
7) i sigg.ri e dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e CP_1 Pt_1 di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.25
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Campagna Dott.ssa Valeria Marchese