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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/08/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1796 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 16/11/2024 da
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
TT elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
IL in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l' in persona del Direttore in carica, Controparte_2
l'Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano
Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliato in
Milano, Via Soderini n.24
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 16/11/2024 ha dedotto di aver prestato servizio Parte_1 come docente a tempo determinato, negli anni scolastici:
- 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Marzabotto - Sesto S. Giovanni di Sesto San
Giovanni (MI), sino al 30/06/2020 (doc. 0.1);
- 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo n. 22 di Bologna, sino al 30/06/2022 (doc. 0.2);
- 2024/2025: presso Scuola Primaria G. Carducci di Legnano (MI), sino al 30/06/2025 (doc.
0.3), senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co.
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1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm
28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione per gli anni indicati con condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo di euro 500,00 per anno.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1 assunti avversari, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; non avendo le parti segnalato possibilità conciliative la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio
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si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi
“Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella
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destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2019/20,
2021/22 e 20204/25.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2019/20 e che vi è agli atti diffida ricevuta il 4.9.2024 interruttiva della prescrizione (doc.
2.1 e 2.2 ricorrente) ed il contratto più risalente è stato stipulato il 10.10.2019..
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti parte ricorrente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle attività scolastiche per ventiquattro ore settimanali e solo nell'anno scolastico 2021/22 per venticinque ore settimanali (cfr. doc. 0.1,
02 e 03 ricorrente).
Sussiste l'interesse ad agire stante l'annualità in corso.
Deve essere respinta l'eccezione di decadenza/estinzione biennale formulata da parte resistente, posto che la richiesta del beneficio non era accessibile al docente a termine.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici indicati.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni
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di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 910,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale, già applicata la maggiorazione ex dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14), oltre spese generali, contributo unificato per euro 49,00 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2019/20, 2021/22 e 20204/25 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno;
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_1 docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 910,00 oltre spese generali, CU di euro 49,00 e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Busto Arsizio, 11.08.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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