Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 12.5.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Palma, come da procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2025, l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 31.7.2024 la notifica della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti con decorrenza dal 10/02/2020 al 18/4/2024; di essere stato socio amministratore della società Vieffe Group srls;
di aver presentato ricorso amministrativo senza ricevere alcuna risposta;
la carenza di motivazione;
l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti;
di non aver mai svolto attività commerciale ma di aver rivestito solo le funzioni di socio e di amministratore per un limitato arco di tempo;
che l'attività presso il punto vendita era svolta da lavoratori dipendenti.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di annullare il provvedimento opposto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa alla Gestione CP_1
Commercianti, a seguito di iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione
Commercianti.
Nel merito, occorre evidenziare quanto segue.
L' nella propria memoria difensiva evidenzia come la pretesa contributiva si basa CP_1 sull'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti in ragione della qualità di socio ed amministratore unico della socio ed amministratore unico della società Vieffe Group srls con conseguente presunzione di svolgimento dell'attività commerciale da parte del ricorrente anche in ragione del mancato svolgimento di diversa ed altra attività lavorativa e dell'assenza di personale dipendente o altri collaboratori.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 legge 1397/1960, così come novellato dall'artl 1 comma 203 legge 662/96, secondo cui: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1 co. 203 l. 662/1996 ha, quindi, esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti anche ai soci delle s.r.l. nell'ipotesi in cui la prestazione di attività lavorativa in favore della società sia abituale e prevalente. In merito a tale novella normativa, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 3240/2010) ha evidenziato come “questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta a contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” ed ha ed ha ed ha precisato come la gestione commercianti “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, inoltre,
“stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività personale esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Il che è confermato da una ulteriore pronuncia della Suprema Corte (Cass. 10763/2018) in base alla quale “secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza delle Sezioni Unite
3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla
Co stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle
SSUU 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del
Ministero del Lavoro la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio
è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Nel caso in esame, l non ha fornito la prova dello svolgimento abituale e CP_1
prevalente di attività lavorativa da parte del ricorrente, in quanto si è basato su riscontri documentali aventi natura di meri indizi.
In base all'art. 2729 c.c., poi, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
Nel caso de quo, tuttavia, tali indici presuntivi non possono sussistenti. Difettano, infatti, gli indizi gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni) e concordanti (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva) non solo in ragione dell'assenza di riscontri fattuali, ma anche per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la mera qualità di socio e di amministratore non costituisce la prova presuntiva dello svolgimento diretto dell'attività commerciale.
Tali considerazioni, inoltre, sono condivise anche dalla recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 26655/2018; cfr. anche Cass. 14389/2018) la quale in un caso analogo ha CP_ evidenziato che “1.c. nè può essere condiviso il tentativo dell' di far discendere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della M. alla gestione commercianti da un elemento meramente presuntivo, quale il fatto che quest'ultima era socio unico di società di capitali a responsabilità limitata, in mancanza di elementi positivi di riscontro circa lo svolgimento personale effettivo da parte sua di attività commerciale, o dalla mancata dimostrazione da parte dell'opponente dello svolgimento di attività diversa non CP_ riconducibile a quella commerciale, atteso che in tal modo l finisce sostanzialmente per invertire l'onere della prova posto a suo carico, che è proprio quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa contributiva oggetto di causa;
1.d. in ogni caso, è utile ricordare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397 prevede l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: " a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge..." Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività; non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società;
1.e. in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n.
3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
In secondo luogo, il mancato svolgimento di ulteriore attività lavorativa non è indice rivelatore preciso ed univoco della natura prevalente dell'apporto all'attività imprenditoriale.
In base alla giurisprudenza richiamata, infatti, la nozione di prevalenza ha carattere relazionale e riguarda il rapporto esistente tra il contributo del singolo rispetto agli altri fattori produttivi ma sempre all'interno dell'attività imprenditoriale e non, come prospetta l'ente previdenziale, il rapporto tra l'apporto del singolo soggetto e le ulteriori attività lavorative da quest'ultimo svolte che siano estranee all'impresa considerata.
Allo stesso modo, dalla visura camerale aggiornata della società depositata in atti dallo stesso risulta che la società in questione presentava nell'anno 2020 13 lavoratori, CP_1 nell'anno 2021 11 lavoratori, mentre nell'anno 2022 essa aveva 7 lavoratori, negli anni CP_ 2023 e 2024 4 lavoratori (cfr. elenchi in produzione ). Si tratta, dunque, di una società con un numero di lavoratori impiegati tale da poter escludere lo svolgimento diretto da parte del ricorrente di attività lavorativa e prevalente in suo favore, in assenza di prove da parte dell' Le circostanze summenzionate, dunque, costituiscono un indice CP_1
rivelatore preciso ed univoco contrario alla natura prevalente dell'apporto all'attività imprenditoriale.
In altre parole, non può ritenersi sussistente la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva opposta.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i contributi richiesti a titolo di
Gestione Commercianti e relativi al provvedimenti di iscrizione d'ufficio del
31.7.2024;
b) condanna l al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1 lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli