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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3141/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230013524521000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 28.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 30.10.2023, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n.
29720230013524521000, che asseriva esserle stata notificata il 31.5.2023, portante un carico di € 611,25,
a titolo di tasse auto, anno 2020, e relativi accessori con riferimento ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Sosteneva l'inesistenza della pretesa tributaria perché l'autovettura sottoposta a tassazione era stata venduta in data 14.2.2020 con effettivo e materiale passaggio di proprietà a fine 2019.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza n° 1227/2023, depositata l'1.12.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione, essendo il requisito del periculum in mora genericamente dedotto e non provato, e concedeva a parte ricorrente un termine perentorio di giorni 20 per produrre ogni documentazione utile comprovante la data di notifica dell'atto impugnato
Con nota depositata il 20.12.2023 la ricorrente in ottemperanza alla superiore ordinanza, produceva la copia della richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non ancora evasa, della documentazione inerente alla data di notifica dell'atto impugnato.
Con controdeduzioni depositate l'8.2.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_3 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, n. 225, con sede in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e difesa da Nominativo_4, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 27.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_5, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4 , presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio e precisato che la cartella impugnata era stata notificata il 3.7.2023, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.
Riteneva legittima la procedura di riscossione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
in via principale di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate il 2.7.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_5 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_6, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_7, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
In merito all' ambito di operatività temporale delle norme sopra richiamate, riguardante la diretta iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari da parte dell'Ente Impositore al solo arco temporale 2017/2019, precisava che l'Ente impositore, in merito alla tassa auto anno 2020, aveva emesso il relativo ruolo nell'anno 2023, anno in cui trovava già applicazione la normativa che ha soppresso la limitazione temporale del triennio e che rendeva, pertanto, superflua la notifica di avvisi di accertamento.
Riteneva non necessario alcun invio di avviso bonario precedentemente alla cartella impugnata.
Osservava che l'annotazione al PRA del trasferimento del veicolo sottoposto a tassazione era valida dal
14.02.2020 e che la decorrenza del tributo anno 2020 iniziava in data 1 gennaio 2020 con scadenza 31 dicembre 2020, conseguentemente, in considerazione del fatto che il tributo intimato non era frazionabile ai sensi della L.R. 11 agosto 2015, n. 16, come modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2019, n.1., il tributo anno 2020 doveva essere pagato nella sua interezza in quanto correttamente imputato alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.9.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera si consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto la cartella impugnata contenente la richiesta di tasse auto relative all'anno 2020 doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Infatti, “và rilevato in proposito che in ordine all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, l.r. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «
All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro non chiamata in giudizio dal Concessionario – dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024). “In ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'attenta analisi del Giudice delle leggi (cfr. Corte costit. sent. n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024).
Il successivo intervento legislativo che ha eliminato la limitazione temporale al triennio 2017-2019 (art. 109, comma 1, della L.R. SICILIA n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicato sulla GURS) non può essere applicato retroattivamente, né, stante il chiaro dettato della norma, può essere interpretato nel senso di legittimare, per l'anno di imposta 2020, una iscrizione a ruolo perché avvenuta nel 2023 (quando era già in vigore l'eliminazione dell'inciso che limitava l'applicazione della norma al triennio 2017-2019) senza la notifica del previo accertamento.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il principio dell'assorbimento, rende non necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, tenendo conto dell'esito della fase cautelare e della maggiorazione prevista dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile ratione temporis),
a carico del solo ente impositore, unico responsabile della mancata notifica dell'accertamento precedentemente alla cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 280,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
IU TA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3141/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230013524521000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 28.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 30.10.2023, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n.
29720230013524521000, che asseriva esserle stata notificata il 31.5.2023, portante un carico di € 611,25,
a titolo di tasse auto, anno 2020, e relativi accessori con riferimento ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Sosteneva l'inesistenza della pretesa tributaria perché l'autovettura sottoposta a tassazione era stata venduta in data 14.2.2020 con effettivo e materiale passaggio di proprietà a fine 2019.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza n° 1227/2023, depositata l'1.12.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione, essendo il requisito del periculum in mora genericamente dedotto e non provato, e concedeva a parte ricorrente un termine perentorio di giorni 20 per produrre ogni documentazione utile comprovante la data di notifica dell'atto impugnato
Con nota depositata il 20.12.2023 la ricorrente in ottemperanza alla superiore ordinanza, produceva la copia della richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non ancora evasa, della documentazione inerente alla data di notifica dell'atto impugnato.
Con controdeduzioni depositate l'8.2.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_3 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, n. 225, con sede in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e difesa da Nominativo_4, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 27.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_5, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4 , presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio e precisato che la cartella impugnata era stata notificata il 3.7.2023, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.
Riteneva legittima la procedura di riscossione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
in via principale di dichiarare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate il 2.7.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_5 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_6, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_7, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
In merito all' ambito di operatività temporale delle norme sopra richiamate, riguardante la diretta iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari da parte dell'Ente Impositore al solo arco temporale 2017/2019, precisava che l'Ente impositore, in merito alla tassa auto anno 2020, aveva emesso il relativo ruolo nell'anno 2023, anno in cui trovava già applicazione la normativa che ha soppresso la limitazione temporale del triennio e che rendeva, pertanto, superflua la notifica di avvisi di accertamento.
Riteneva non necessario alcun invio di avviso bonario precedentemente alla cartella impugnata.
Osservava che l'annotazione al PRA del trasferimento del veicolo sottoposto a tassazione era valida dal
14.02.2020 e che la decorrenza del tributo anno 2020 iniziava in data 1 gennaio 2020 con scadenza 31 dicembre 2020, conseguentemente, in considerazione del fatto che il tributo intimato non era frazionabile ai sensi della L.R. 11 agosto 2015, n. 16, come modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2019, n.1., il tributo anno 2020 doveva essere pagato nella sua interezza in quanto correttamente imputato alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.9.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera si consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto la cartella impugnata contenente la richiesta di tasse auto relative all'anno 2020 doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Infatti, “và rilevato in proposito che in ordine all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, l.r. 24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui «
All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro non chiamata in giudizio dal Concessionario – dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024). “In ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'attenta analisi del Giudice delle leggi (cfr. Corte costit. sent. n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024).
Il successivo intervento legislativo che ha eliminato la limitazione temporale al triennio 2017-2019 (art. 109, comma 1, della L.R. SICILIA n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicato sulla GURS) non può essere applicato retroattivamente, né, stante il chiaro dettato della norma, può essere interpretato nel senso di legittimare, per l'anno di imposta 2020, una iscrizione a ruolo perché avvenuta nel 2023 (quando era già in vigore l'eliminazione dell'inciso che limitava l'applicazione della norma al triennio 2017-2019) senza la notifica del previo accertamento.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il principio dell'assorbimento, rende non necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, tenendo conto dell'esito della fase cautelare e della maggiorazione prevista dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile ratione temporis),
a carico del solo ente impositore, unico responsabile della mancata notifica dell'accertamento precedentemente alla cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 280,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 9/9/2025
IL GIUDICE
IU TA