Articolo 20 della Legge 11 giugno 1959, n. 450
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 luglio 1959
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Versione
1 ottobre 1975
Art. 20.

Fermo restando il disposto dell' art. 2777 del Codice civile , il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulla installazione in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente art. 3 e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1975