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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2584/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, D.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gentian Alimadhi;
RICORRENTE
E
[...]
, domiciliato Controparte_1 in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Bologna) depositato in data 23.01.2025, , cittadino albanese titolare di permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di lavoro – la cui scadenza era fissata al 30.05.2024 e di cui non risulta rinnovo - ha impugnato il provvedimento prot. 350 del 04.07.2024 con il quale il Consolato
Generale d'Italia a ha rigettato l'istanza di rilascio del visto per ricongiungimento CP_1 familiare in favore dei suoi genitori, il sig. e la sig.ra per Parte_2 Parte_3 carenza della prova del requisito della vivenza a carico di questi ultimi. Il ricorrente esponeva che in data 07.05.2024, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma provvedeva al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con i sigg.ri Parte_2
e in data 28.05.2024, egli richiedeva il rilascio del relativo visto al Consolato Parte_3
Generale d'Italia a l'Amministrazione rispondeva con un preavviso di rigetto ex art. CP_1
10 L. 241/1990 chiedendo la produzione di ulteriori documenti idonei a comprovare il requisito della “vivenza a carico” così come richiesta dalla normativa per il ricongiungimento di genitori infrasessantenni, al fine di valutare la costanza e la continuità dei versamenti effettuati dal figlio nei confronti dei genitori;
il ricorrente produceva certificati dell'Istituto di Previdenza Sociale attestanti la mancata ricezione di una pensione di lavoro da parte di entrambi i genitori, nonché una certificazione di proprietà di un terreno agricolo che produce una rendita annua pari ad euro 759,13, documentazione medica relativa alla sig.ra
[...]
, nonché tutte le ricevute dei trasferimenti in denaro effettuati dal ricorrente in favore Pt_3 dei genitori. Egli, inoltre, rappresentava che la madre era domiciliata in già da diversi CP_1 anni, avendo raggiunto il territorio nazionale per sottoporsi a cicli di chemioterapia;
dunque,
i trasferimenti in denaro che il ricorrente provvedeva a trasmettere in Albania erano riferiti al solo sostentamento del padre, provvedendo egli direttamente alle necessità della madre, presso di lui dimorante.
Ha, dunque, lamentato la violazione dell'art. 4, d.lgs. n. 286/1998 chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato e disporsi il rilascio del visto di ingresso.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11.05.2025 ed ha ribadito la carenza dei presupposti di cui all'art. 29, co. 1, lett. d, in particolare l'insufficienza della documentazione probante la qualità di familiari a carico dell'istante. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
Il ricorso deve ritenersi infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Va inoltre premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI per i genitori infra sessantacinquenni e per i genitori ultra sessantacinquenni sono alternative (da ultimo, Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021). Nel caso in esame, la madre del ricorrente, sig.ra
[...]
, è nata il [...]; il padre, sig. è nato il [...], pertanto, in Pt_3 Parte_2 quanto infrasessantacinquenni, ai fini del ricongiungimento familiare, devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato l'assenza di entrambi i requisiti. Innanzitutto, ha eccepito che, in relazione ai trasferimenti di denaro effettuati dal ricorrente in favore dei genitori, non può che rilevarsi l'esiguità nonché la scarsità dei versamenti effettuati. Di fatto, tali rimesse, peraltro sporadiche, effettuate tra gennaio 2022 e maggio 2024, sono pari a circa
53 euro mensili;
è inverosimile che tale importo possa essere sufficiente anche per il sostentamento di una sola persona – come eccepito dal ricorrente– e non è, in ogni caso, idoneo a poter dimostrare un adeguato sostegno economico. Tale assunto è confutato dalla circostanza per cui non è stato neanche dimostrato che i versamenti siano stati effettuati soltanto nei confronti di uno dei genitori, eventualmente provando la domiciliazione della madre in CP_1 mediante un certificato di iscrizione anagrafica o altra documentazione utile a comprovare quanto asserito dal ricorrente.
Quanto alla documentazione medica relativa alla malattia della madre del ricorrente,
l'Amministrazione ha rilevato, innanzitutto, l'assenza di iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale nonché l'inidoneità della documentazione allegata ad attestare l'esistenza di una patologia tale da necessitare cure periodiche ed ulteriori in , che non potrebbero essere CP_1 analogamente svolte in Albania. Si tratterebbe, invero, di documentazione relativa a fatture di esami diagnostici.
Occorre inoltre rilevare che la documentazione prodotta, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto richiesto.
Appare condivisibile, pertanto, la decisione dell'Amministrazione.
Peraltro, dal certificato di famiglia versato in atti, emerge che il ricorrente ha una sorella, sig.ra nata in [...], il [...], per cui neppure sussiste l'ulteriore requisito Persona_1 previsto dall'art. 29, comma 2, lett. d) del TUI, che prevede espressamente l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) sul punto ha affermato che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale
“l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva
2003/86/CE postula che l'art. 29 lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende
l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo 2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri
o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate".
Nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato i requisiti richiesti dalla normativa vigente né dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costituiti dall'insussistenza di mezzi di sostentamento propri ovvero forniti da altri familiari presenti nel Paese di provenienza (in questo caso, la sorella del ricorrente) ai fini del ricongiungimento familiare.
Invero, gli esigui e sporadici trasferimenti in denaro effettuati dal ricorrente, non possono ritenersi sufficienti al fine di dimostrare la condizione della “vivenza a carico” da parte dei genitori. Tantomeno può ritenersi probante la documentazione medica versata in atti, relativa alle visite effettuate dalla madre del ricorrente, le quali risultano anche risalenti, facendo tutte riferimento all'anno 2020 e non risultando in atti ulteriori documenti comprovanti la continuità delle stesse.
Non è stata documentata, infine, alcuna condizione ostativa al sostentamento dei genitori – ovvero, se si volessero accogliere le eccezioni addotte da parte ricorrente, del solo padre – da parte della sorella del ricorrente, la quale risulta peraltro essere nel medesimo nucleo familiare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con esclusione dei compensi per la fase decisoria e riduzione dei compensi per la fase di trattazione, in mancanza di attività istruttoria e di memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 27.6.25
La Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, D.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato in [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gentian Alimadhi;
RICORRENTE
E
[...]
, domiciliato Controparte_1 in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Bologna) depositato in data 23.01.2025, , cittadino albanese titolare di permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di lavoro – la cui scadenza era fissata al 30.05.2024 e di cui non risulta rinnovo - ha impugnato il provvedimento prot. 350 del 04.07.2024 con il quale il Consolato
Generale d'Italia a ha rigettato l'istanza di rilascio del visto per ricongiungimento CP_1 familiare in favore dei suoi genitori, il sig. e la sig.ra per Parte_2 Parte_3 carenza della prova del requisito della vivenza a carico di questi ultimi. Il ricorrente esponeva che in data 07.05.2024, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma provvedeva al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con i sigg.ri Parte_2
e in data 28.05.2024, egli richiedeva il rilascio del relativo visto al Consolato Parte_3
Generale d'Italia a l'Amministrazione rispondeva con un preavviso di rigetto ex art. CP_1
10 L. 241/1990 chiedendo la produzione di ulteriori documenti idonei a comprovare il requisito della “vivenza a carico” così come richiesta dalla normativa per il ricongiungimento di genitori infrasessantenni, al fine di valutare la costanza e la continuità dei versamenti effettuati dal figlio nei confronti dei genitori;
il ricorrente produceva certificati dell'Istituto di Previdenza Sociale attestanti la mancata ricezione di una pensione di lavoro da parte di entrambi i genitori, nonché una certificazione di proprietà di un terreno agricolo che produce una rendita annua pari ad euro 759,13, documentazione medica relativa alla sig.ra
[...]
, nonché tutte le ricevute dei trasferimenti in denaro effettuati dal ricorrente in favore Pt_3 dei genitori. Egli, inoltre, rappresentava che la madre era domiciliata in già da diversi CP_1 anni, avendo raggiunto il territorio nazionale per sottoporsi a cicli di chemioterapia;
dunque,
i trasferimenti in denaro che il ricorrente provvedeva a trasmettere in Albania erano riferiti al solo sostentamento del padre, provvedendo egli direttamente alle necessità della madre, presso di lui dimorante.
Ha, dunque, lamentato la violazione dell'art. 4, d.lgs. n. 286/1998 chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato e disporsi il rilascio del visto di ingresso.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11.05.2025 ed ha ribadito la carenza dei presupposti di cui all'art. 29, co. 1, lett. d, in particolare l'insufficienza della documentazione probante la qualità di familiari a carico dell'istante. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
Il ricorso deve ritenersi infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Va inoltre premesso che le condizioni previste dal comma 2 dell'art 29 TUI per i genitori infra sessantacinquenni e per i genitori ultra sessantacinquenni sono alternative (da ultimo, Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021). Nel caso in esame, la madre del ricorrente, sig.ra
[...]
, è nata il [...]; il padre, sig. è nato il [...], pertanto, in Pt_3 Parte_2 quanto infrasessantacinquenni, ai fini del ricongiungimento familiare, devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato l'assenza di entrambi i requisiti. Innanzitutto, ha eccepito che, in relazione ai trasferimenti di denaro effettuati dal ricorrente in favore dei genitori, non può che rilevarsi l'esiguità nonché la scarsità dei versamenti effettuati. Di fatto, tali rimesse, peraltro sporadiche, effettuate tra gennaio 2022 e maggio 2024, sono pari a circa
53 euro mensili;
è inverosimile che tale importo possa essere sufficiente anche per il sostentamento di una sola persona – come eccepito dal ricorrente– e non è, in ogni caso, idoneo a poter dimostrare un adeguato sostegno economico. Tale assunto è confutato dalla circostanza per cui non è stato neanche dimostrato che i versamenti siano stati effettuati soltanto nei confronti di uno dei genitori, eventualmente provando la domiciliazione della madre in CP_1 mediante un certificato di iscrizione anagrafica o altra documentazione utile a comprovare quanto asserito dal ricorrente.
Quanto alla documentazione medica relativa alla malattia della madre del ricorrente,
l'Amministrazione ha rilevato, innanzitutto, l'assenza di iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale nonché l'inidoneità della documentazione allegata ad attestare l'esistenza di una patologia tale da necessitare cure periodiche ed ulteriori in , che non potrebbero essere CP_1 analogamente svolte in Albania. Si tratterebbe, invero, di documentazione relativa a fatture di esami diagnostici.
Occorre inoltre rilevare che la documentazione prodotta, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto richiesto.
Appare condivisibile, pertanto, la decisione dell'Amministrazione.
Peraltro, dal certificato di famiglia versato in atti, emerge che il ricorrente ha una sorella, sig.ra nata in [...], il [...], per cui neppure sussiste l'ulteriore requisito Persona_1 previsto dall'art. 29, comma 2, lett. d) del TUI, che prevede espressamente l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20127/21) sul punto ha affermato che in materia di ricongiungimento familiare dello straniero titolare di protezione internazionale
“l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva
2003/86/CE postula che l'art. 29 lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis co. 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare." "Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione _ della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende
l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29 lett. d) TUI, introdotta dal divo 2008 n° 160 a modificazione di quella contenuta nel precedente divo n° 5/2007, e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri
o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore." "E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate".
Nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato i requisiti richiesti dalla normativa vigente né dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costituiti dall'insussistenza di mezzi di sostentamento propri ovvero forniti da altri familiari presenti nel Paese di provenienza (in questo caso, la sorella del ricorrente) ai fini del ricongiungimento familiare.
Invero, gli esigui e sporadici trasferimenti in denaro effettuati dal ricorrente, non possono ritenersi sufficienti al fine di dimostrare la condizione della “vivenza a carico” da parte dei genitori. Tantomeno può ritenersi probante la documentazione medica versata in atti, relativa alle visite effettuate dalla madre del ricorrente, le quali risultano anche risalenti, facendo tutte riferimento all'anno 2020 e non risultando in atti ulteriori documenti comprovanti la continuità delle stesse.
Non è stata documentata, infine, alcuna condizione ostativa al sostentamento dei genitori – ovvero, se si volessero accogliere le eccezioni addotte da parte ricorrente, del solo padre – da parte della sorella del ricorrente, la quale risulta peraltro essere nel medesimo nucleo familiare.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con esclusione dei compensi per la fase decisoria e riduzione dei compensi per la fase di trattazione, in mancanza di attività istruttoria e di memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 27.6.25
La Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò