Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1291/2018, avente a oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: e per essa la figlia Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], nella qualità di procuratrice speciale, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Arcangelo, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cosimo Damiano Libonati, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
NONCHÈ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Amalia Bloise, elettivamente domiciliati come in atti;
-TERZA CHIAMATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e per essa la figlia , giusta Parte_1 Parte_2
procura speciale in atti, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
deducendo che:
[...]
- in data 1.05.2017, veniva ricoverata nella struttura socio-assistenziale Villa Parte_1
con sede in Calopezzati alla Via Abate, gestita dalla società convenuta;
Per_1
- , figlia di si impegnava a versare la retta mensile di € 800,00; Parte_2 Parte_1
- in data 21.05.2017, verso le ore 17:00, la inciampava su un gradino al piano terra Pt_1
durante la pausa di socializzazione;
- al momento dell'evento, essendo domenica, era ridotto il personale addetto alla sorveglianza dei pazienti e era l'unico addetto alla gestione dei pazienti presente;
Persona_2
- intervenivano sul posto la guardia medica e, contestualmente, Persona_3 Parte_2
e allertati telefonicamente dalla coordinatrice della struttura,
[...] Persona_4
recatasi nel frattempo sui luoghi dopo essere stata avvisata da Tes_1 Per_2
;
[...]
- in conseguenza delle lesioni occorse la veniva trasportata al Pronto Soccorso Spoke di Pt_1
Corigliano-Rossano, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- in data 1.06.2017 veniva trasferita presso la clinica Madonna della Catena di Laurignano per la riabilitazione motoria e dimessa il 5.07.2017;
- il sinistro era addebitabile alla mancata assistenza e vigilanza da parte del personale sanitario ed ausiliario della società convenuta su cui incombeva la responsabilità contrattuale;
- in particolare, il personale avrebbe dovuto vigilare e sorvegliare la paziente ricoverata nella struttura, in quanto non autosufficiente e considerata l'età e le patologie della stessa, delle quali la struttura era stata edotta dalla figlia della e ne aveva avuto comunque contezza Pt_1
a seguito della visita e del colloquio con la paziente al momento di ingresso;
- sussisteva, altresì, la responsabilità extracontrattuale della convenuta dal momento che il gradino su cui inciampava la danneggiata rappresentava un'insidia e un trabocchetto e avrebbe dovuto indurre il personale ad una maggiore vigilanza, in relazione al quadro clinico della;
Pt_1
- era, altresì, ravvisabile la responsabilità della struttura anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- i danni subiti venivano quantificati dalla relazione del TP . Persona_5
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale di: «
1- Nel merito: accertare e Parte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella causazione dell'evento in punto di fatto e di diritto per come specificato nel libello, anche ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché ai sensi all'art 2049 c.c. per l'effetto, condannare parte convenuta, al risarcimento del danno biologico, materiale e morale, nessuno escluso subito dalla medesima in conseguenza dell'evento per complessivi € 136.000.00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CNA, rimborso forfettario, da distrarre R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 3 di 11
ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore costituito ed antistatario».
A seguito della notifica dell'atto di citazione, con comparsa depositata il 31.08.2018, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la chiamata in causa della (in virtù della polizza n. Parte_3
2010/10/2190055 del 01.06.2015 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per gli ospiti dimoranti nella struttura assicurata), e deducendo, in particolare, che:
- non sussisteva la responsabilità ex art. 1218 c.c. in capo alla cooperativa convenuta, CP_3
la quale aveva osservato gli obblighi di assistenza e protezione di cui al rapporto istauratosi tra le parti, posto che il compito della cooperativa era di assistere i pazienti nelle cure, ciò non implicando un'assistenza individuale ed essendo impossibile sorvegliare tutti i pazienti ininterrottamente o obbligare un paziente a non muoversi contro la propria volontà;
- la struttura Villa Elena disponeva di un numero congruo di personale per l'assistenza degli ospiti;
- l'attrice non necessitava di assistenza continuativa e di vigilanza durante i suoi spostamenti all'interno della struttura e, durante la sua permanenza nella struttura, riceveva le cure rapportate alle sue condizioni di salute;
- l'occorso era di natura accidentale e non prevedibile e/o evitabile;
- l'età avanzata dell'attrice influiva sulla possibilità di verificazione dell'evento, indipendentemente dalla condotta di un terzo;
- non sussisteva la responsabilità della convenuta ‒ né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ex art. 2051 c.c. ‒ in assenza del nesso di causalità tra la caduta della e un'omissione o una Pt_1
condotta colpevole della;
Parte_4
- non era ravvisabile la responsabilità della convenuta ex art. 2049 c.c., non sussistendo un fatto illecito.
Ciò posto, la convenuta, previa ulteriore contestazione del quantum dei danni dedotti dall'attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «I. In via preliminare: Si chiede al Giudice, ex art. 269 c.p.c., lo spostamento, in termini congrui, della prima udienza, allo scopo di consentire la notificazione dell'atto di chiamata del terzo nel rispetto dei termini, vista l'intenzione della convenuta
[...]
di chiamare in giudizio la in p.l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_4 con sede in Torino, alla Via Corte d'Appello n. 11; II. In via principale: Rigettare in toto la domanda avanzata dall'attrice poiché assolutamente inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente rigettare ogni richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della in quanto non Controparte_1 suffragata da elementi idonei a delineare la responsabilità di quest'ultima nella causazione e/o R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 4 di 11
determinazione dell'occorso; III. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi che la domanda venga accolta, dichiarare che la chiamata in causa è tenuta a manlevare la Controparte_4
convenuta da ogni pretesa attorea, condannando la Controparte_1 stessa a rifondere quanto sia eventualmente tenuta a pagare all'attrice. - Nella denegata ipotesi che la domanda venga accolta, ridurre l'importo del risarcimento del danno richiesto. In ogni caso con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Differita l'udienza di prima comparizione ai fini della chiamata in causa del terzo da parte della convenuta, con comparsa depositata l'8.02.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
educendo: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che la non inciampava, né Pt_1
cadeva a causa di un gradino, in quanto non esistente nella struttura;
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, non avendo l'attrice indicato quale fosse l'insidia e le specifiche responsabilità della;
Controparte_1
- l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi di ruolo del tutto inerte e passivo della res nella causazione del danno;
- l'assenza di anomalie e/o insidie nella struttura;
- l'infondatezza della domanda e l'ascrivibilità della responsabilità del presunto sinistro al caso fortuito;
- il conseguimento dell'evento dannoso in seguito al cedimento naturale del femore in un soggetto di età avanzata (89 anni) durante una passeggiata nella sala ricreativa della struttura Villa Elena, nonostante il supporto di un operatore della struttura che la accompagnava sottobraccio;
- le adeguate condizioni di assistenza, vigilanza, uso e manutenzione della struttura;
- la mancata prova e la sproporzione del quantum richiesto.
La ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «in via preliminare Controparte_2
sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della deducente Parte_5
e disposta la sua estromissione processuale dal presente giudizio per tutti i motivi
[...]
esposti in narrativa;
sempre in via preliminare sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
in subordine e nel merito ed in attesa della sanatoria sia rigettata la domanda attrice per essere destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto e sia tenuta indenne la da qualsiasi pronuncia sfavorevole e Parte_5
pregiudiziale. Il tutto, sempre ed in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre Iva, Cap e maggiorazioni di legge». R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 5 di 11
Istruito il giudizio con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una CTU medico- legale, all'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
2.1. Qualificazione della domanda
La domanda attorea deve qualificarsi ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze, da ciò derivando che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico: è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti casualmente riconducibile ad un'inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico (cfr. Cass.,
SS. UU., sent. n. 9556 del 2002; Cass., Sez. III, sent. n. 13953/2007; Cass., Sez. III, sent. n.
18610/2015; Cass., Sez. III, n. 6914/2012).
I suddetti principi ‒ con particolare riferimento alla predisposizione di un idoneo piano di assistenza e alle attività di controllo dell'ospite ‒ si estendono a tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui al decreto ministeriale n. 308 del 21 maggio 2001 a norma dell'art. 11 della l. n. 328/2000, e, in particolare, alle strutture i cui servizi sono rivolti ad anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia (si vedano, in tal senso, ex multis tra la giurisprudenza di merito, Trib. Catania, Sez. V, sent. n. 5936/2024; Trib. Rieti, Sez. I, sent. n. 484 del 07.11.2022).
Ciò posto, il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne e la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 6 di 11
non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.
25288/2020, secondo la quale: «[…] questa Corte, in più di un'occasione, ha ricondotto il rapporto corrente inter partes nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che lato sensu di ospitalità alberghiera, [...] obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto»).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, così come pacificamente riconosciuto dalle Parte_1
parti, ha sottoscritto il contratto di assistenza residenziale prodotto in atti, per cui la responsabilità della società convenuta deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale.
2.2. Gli obblighi della struttura in base al contratto di ricovero sottoscritto dalle parti
Così qualificato il rapporto in oggetto, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito, allegando l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, a seconda della domanda attorea, dell'esatto adempimento (si veda, tra tutte, Cass.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
In particolare, in tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una
R.S.A., la struttura è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei suoi confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
ne consegue che, accertato l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave (si veda in tal senso Cass., Sez. III, sent. n. 13037/2023).
Nel caso in esame, secondo il contratto di ricovero ‒ sottoscritto dalle parti in un modulo standard e non personalizzato in base a delle specifiche esigenze terapeutiche dell'ospite ‒ la struttura residenziale socio-assistenziale Villa Elena si era impegnata, dietro il pagamento della retta mensile di cui all'art. 4, a garantire le prestazioni di cui all'art. 3 e, in particolare: «
1. assistenza residenziale, assicurando vitto e alloggio, pulizia, cura della persona e garantisce condizioni igienico-sanitarie adeguate e nel rispetto delle norme vigenti;
2. l'assistenza farmaceutica e le prestazioni di Medicina generale e specialistica facendo riferimento a servizi ambulatoriali o presidi ospedalieri garantite dal SSN per il tramite dei normali canali di erogazione e secondo le R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 7 di 11
modalità prescritte dalla vigente normativa;
3. attività di socializzazione e di supporto psico-fisico, con la presenza in sede di un assistente sociale, di uno psicologo e di una educatrice, in relazione alle specifiche esigenze degli utenti;
4. Attività di accompagnamento e trasporto ospite;
5. Ogni altro adempimento di carattere socio-assistenziale afferente alla “Casa Famiglia”, cosi come disciplinata dalla normativa vigente in materia».
Dal contratto di ricovero non emerge, dunque, un programma di assistenza personalizzata prevedente la vigilanza ed il supporto fisico costanti da parte del personale della struttura, ai fini della deambulazione dell'anziana ospite. In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attrice ha precisato che l'inadempimento addebitato alla società convenuta sarebbe consistita nella negligenza organizzativa della struttura, che, considerando lo stato di salute della , avrebbe Pt_1 dovuto garantirle l'affiancamento di un operatore per sostenerla costantemente durante la deambulazione, circostanza non concretizzatasi, secondo l'attrice, per la carenza di personale nella giornata di avvenimento del sinistro, coincidente con la domenica.
Tuttavia, dalla lettura delle condizioni contrattuali emergenti dalla documentazione depositata, non emerge un programma di assistenza personalizzata in ragioni delle particolari condizioni di salute della e, conseguentemente, la società convenuta non può nemmeno in astratto ritenersi Pt_1
inadempiente rispetto a prestazioni non pattuite;
deve ritenersi provato, inoltre, sulla base delle considerazioni che seguono, l'adempimento da parte della struttura al dovere di sorveglianza e protezione nei confronti dell'ospite danneggiata, esulando dai compiti del personale, invece, per quanto appena detto, l'assistenza continua al ricoverato durante la deambulazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nella memoria ex art. 183. 6 n.1 c.p.c..
Chiariti, dunque, gli obblighi gravanti sulla struttura, vale la pena precisare che, quanto alle condizioni di salute di la parte attrice si è limitata a dedurre genericamente la non Parte_1 autosufficienza in relazione all'età e alle patologie della stessa, senza, tuttavia, indicare le suddette patologie né specificare il piano terapeutico, comunicato, secondo l'attrice, alla struttura.
Contrariamente alle deduzioni attoree, inoltre, all'esito dell'istruttoria orale sono emerse la capacità
e l'autonomia deambulatoria della al momento del sinistro, così come confermate dalla figlia Pt_1
della stessa, la quale, sentita in qualità di teste indicato dalla parte attrice, ha Parte_6 riferito che: «all'epoca mia madre era autosufficiente;
nel tempo che ha preceduto l'incidente mia madre camminava da sola senza dover essere assistita nella deambulazione» (cfr. udienza del
08.02.2021): dunque, ulteriormente destituita di fondamento è la circostanza per cui la Pt_1
necessitasse di assistenza continua in ragione della sua condizioni di salute, ferma restando la valutazione già sopra espressa per cui non era stato concordato tra le parti un programma individualizzato prevedente obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal già richiamato art.
3. R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 8 di 11
Ciò detto, dall'istruttoria orale e documentale è emersa la prova dell'adempimento degli obblighi di sorveglianza e protezione da parte della struttura, dovendo quindi ritenersi che la caduta non sia stata conseguenza di un inadempimento qualificato della società convenuta.
Ed infatti, stando alla rappresentazione fattuale offerta dalla stessa attrice, al momento della caduta l'anziana si trovava al piano terra della struttura durante la pausa di socializzazione alla presenza di un operatore specializzato preposto alla gestione degli ospiti, documentalmente Persona_6
risultante come di turno il giorno della caduta (si veda la documentazione esibita dalla parte convenuta a seguito dell'apposito ordine del G.I. - cfr. file “Turni Operatorio Dopo di Noi Maggio
2017” prodotto il 23.04.2020).
La presenza di nella sala ricreativa della struttura assistenziale al momento del Persona_6
sinistro ha trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate, nel corso del giudizio, dalla teste Tes_2
(operatrice socio-sanitaria e dipendente della società convenuta presso la struttura LL
[...]
A” al tempo del sinistro, risultante di turno per cucina e pulizie la mattina e il pomeriggio come
“ausiliario/pul” del 21.05.2017 alla Villa Elena, cfr. file “Turni Operatori Villa Elena Maggio 2017” prodotto il 23.04.2020) e dallo stesso sentito in sede di sommarie informazioni del Persona_6
12.08.2017, così come prodotte in atti (depositate dalla parte attrice contestualmente alla II memoria
183 c.p.c.).
In particolare, secondo la teste , al momento del sinistro, «era seguita Testimone_2 Parte_1 da io stavo assistendo un'altra ricoverata, tale , per accompagnarla Persona_6 Persona_7
al bagno».
La stessa , sentita anche lei a sommarie informazioni il 31.08.2017 (prodotte in atti Testimone_2 dalla parte attrice) ha dichiarato che la società cooperativa è titolare della Controparte_1
struttura assistenziale (riportando la sua suddivisione su due livelli: il piano terra denominato LL
A” ed il piano superiore denominato “Dopo di Noi”) e di aver svolto il turno pomeridiano nel giorno del sinistro. Nella medesima sede, la ha precisato che: «Quel giorno, verso le ore Tes_2
16:15 circa, accompagnavo una paziente di nome nei bagni posti al pian terreno. Persona_7
Nel contempo, chiedevo a che fino a quel momento era al piano superiore, di scendere giù ER
al salone e sostituirmi a vigilare gli altri pazienti, fino al mio ritorno. Quel pomeriggio eravamo soltanto io e di turno, alle ore 16:45 circa arrivava un altro nostro collega di nome ER
. Per_8
Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta dalla società convenuta a seguito dell'ordine di esibizione del G.I. (recante le turnazioni dei lavoratori presso la struttura assistenziale nel mese di maggio 2017, tra cui quelle del 21.05.2017) e confermano la circostanza ‒ tra l'altro dedotta dalla stessa parte attrice ‒ della predisposizione organizzativa e dell'effettiva R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 9 di 11
presenza di più di un operatore specializzato alla vigilanza degli ospiti al momento della pausa di socializzazione e, quindi, del sinistro.
Dalle sommarie informazioni rilasciate da ‒ unica persona presente al momento Persona_6 dell'occorso ‒ emerge, inoltre, non solo la sua presenza in sala, quanto, proprio al momento dell'accaduto, l'assistenza individuale da parte dello stesso alla , avendo egli riferito in sede di Pt_1 sommarie informazioni: «passeggiava all'interno della medesima stanza senza l'ausilio di alcun sostegno. Tuttavia, io le ero sempre accanto per evitare che potesse cadere».
La suddetta circostanza, peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate al C.T.U. in sede di visita medico-legale probabilmente dai figli della , e , Pt_1 Parte_2 Parte_7
presenti alle operazioni peritali (la dichiarazione non può essere stata resa da soggetto Parte_1
non lucido, non orientato, non presente per Demenza Senile per come accertato dall'ausiliario) :
«La signora […] Riferisce caduta accidentale il 21/05/2017 mentre camminava nella Parte_1 casa di cura LL A”, aiutata da un Ausiliario cadeva subendo la frattura del collo del femore Sx» - cfr. relazione peritale del C.T.U.).
Tali elementi, precisi e concordanti, non risultano smentiti nemmeno dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice - i quali hanno riferito che l'operatore aveva detto loro che la era ER Pt_1 inciampata al gradino dell'ex piano bar ed era caduta - non avendo i predetti testi, e ON
, assistito alla caduta;
pertanto, le dichiarazioni rese in giudizio, poiché de relato e Parte_6
contrastanti con gli ulteriori elementi emersi limpidamente dall'istruttoria orale e documentale sopra esaminati, non sono in grado di inficiare le valutazioni sopra espresse;
peraltro, tali dichiarazioni dei testi non escludono la presenza dell'operatore in sala al momento del sinistro, né dalle stesse è possibile evincersi un deficit organizzativo della struttura, tenuto conto che non risulta provato, ed invero nemmeno allegato, il numero di ricoverati presenti in sala in quel momento, tale da dover ritenere non proporzionato il numero di operatori in servizio la domenica.
In definiva, la prova dell'adempimento degli obblighi di protezione e sorveglianza gravanti sulla struttura residenziale esclude la responsabilità contrattuale della società convenuta.
Il rigetto della domanda risarcitoria assorbe ogni esame della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, terza chiamata in causa.
3. Le spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il
02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 del suddetto decreto «si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore» (cfr., Cass.,
SS. UU., 12.10.2012, n. 17406). R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 10 di 11
Devono essere poste a carico dell'attore soccombente, oltre che le spese di giudizio sostenute dal convenuto, anche le spese di giudizio sopportate dalla compagnia assicurativa terza chiamata in causa, in quanto l'attore è rimasto soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla domanda di risarcimento che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato in causa (cfr. Cass., n. 5027 del
26.02.2008).
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto:
a) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00 (cfr., al riguardo, Corte di Cassazione, Sez. II, sent. 7 novembre 2018, n. 28417, secondo cui: «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”»).
b) che deve aversi riguardo ai valori minimi stabiliti dal decreto ministeriale in ragione della difficoltà – non elevata ‒ dell'affare, dell'esiguo numero delle questioni giuridiche da trattare e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
Sono da porsi a carico dell'attore anche le spese della C.T.U. espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
➢ RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
Parte_1
➢ DICHIARA la domanda di garanzia formulata dalla parte convenuta
[...]
nei confronti della terza chiamata in causa, Controparte_1
assorbita nel rigetto della domanda attorea;
Controparte_2
➢ CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1
delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano € 7.000,00, per compenso oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Cosimo Damiano Libonati per dichiarato anticipo;
➢ CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano € 7.000,00, Controparte_2
per compenso oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese R.G. n.° 1297/2018 - Pag. 11 di 11
forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Provvedimento redatto con la collaborazione dell' dott. Stefano Lombardo CP_5