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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6497/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto risoluzione contrattuale
TRA
rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1
Giovanni Santimone con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
unico, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Marotta, domiciliato come in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1
intimava sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e pedissequo decreto ingiuntivo in danno della società Controparte_1
.-
[...]
1 L'intimante esponeva di essere proprietaria del locale terraneo sito in
Eboli alla Via Apollo XI nn. 19/21/23 riportato al NCEU Comune di Eboli al foglio 13, particella 431, sub 40, catg. C/1 classe 4 mq.79 con destinazione commerciale, concesso in locazione per uso diverso dall'abitazione alla Sig.ra titolare dell'omonima Ditta Parte_2
sita in Eboli alla Via Apollo XI n. 21 con decorrenza dal 01/06/2019 per la durata di anni sei, per un canone mensile di locazione di € 800,00 da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
dichiarava inoltre che il contratto era stato regolarmente registrato, con cedolare secca, all'Agenzia delle Entrate di Eboli al 2084 serie 3T del 30/05/2019; e che, con atto di cessione d'azienda dell'08/10/2020 registrato a Salerno in data
09/10/2020 n° 26618 serie IT, la conduttrice Sig.ra cedeva Parte_2
e vendeva la propria azienda e dichiarava il subentro nella locazione della
“ in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1
legale rappresentante sig. , con sede in Eboli alla Via CP_2
Serracapilli n° 38. La nuova conduttrice non ha versato il canone pattuito e quindi si è resa morosa nel pagamento dei canoni relativi al periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per complessivi € 3.200,00, fatto salvo il buon fine dei mesi successivi;
ogni diffida a pagare era risultata vana.-
Si costituiva in giudizio la Società intimata a mezzo di procuratore, il quale si opponeva all'intimato sfratto per morosità giustificando il mancato pagamento dei canoni in ragione della situazione sanitaria in corso(Covid-19) e le conseguenti ripetute chiusure forzate della propria attività commerciale che l'intimata Società, inoltre, richiedeva la riduzione
2 dei canoni locatizi per il periodo interessato e la compensazione delle assertivamente versate in eccesso .
Con provvedimento reso in data 05/08/2021 rigettava l'istanza di convalida di sfratto ed accoglieva l'istanza di rilascio provvisorio, ex art. 665 c.p.c, ordinando il rilascio dell'immobile de quoe fissava l'esecuzione il giorno 10/12/2021 ore 09,00; disponendo il mutamento di rito con onere del tentativo di conciliazione nel termine di gg. 15, e rinviava all'udienza del 13/12/2021 dinanzi alla Prima Sezione Civile.-
Dopo cambi di giudicanti e rinvii la causa veniva decisa all'udienza odierna a seguito di discussione orale.-
………..
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa. La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta.
Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione è fondata e va accolta .-
Va evidenziato che la società intimata richiedeva la riduzione temporanea del canone di locazione per il periodo interessato e la pretesa ed assurda compensazione.
Tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto l'inadempimento di quest'ultima, continuato ed ininterrotto da ben 8 mesi, all'attualità
(15/10/2021) in termini di morosità ammonta ad € 6.400,00.
Nelle more del giudizio, infatti, nessuna somma è pervenuta all'attrice né
a titolo di acconto né tanto meno nella misura prospettata.-
3 Va anche rilevato che la morosità non è stata contestata dalla conduttrice: questa semmai ha sostenuto essere la morosità dovuta alle misure restrittive dettate in materia di Covid-19.
In materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta intempestiva.
In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. (Cass. Sez.
III, sent. 826/2015). I richiamati DPCM, adottati durante l'emergenza sanitaria e per affrontare la stessa, non assurgono a fonte normativa, essendo, semmai, partecipi della medesima natura delle ordinanze contingibili ed urgenti, le quali sono meri provvedimenti amministrativi generali, ma privi di valenza normativa.
Va pertanto valutato allo stato la sola gravità dell'adempimento che giustifica la risoluzione del contratto.-
In tema di locazione l'inadempimento appunto deve essere di non trascurabile importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., imputabile al debitore a titolo di dolo o di colpa. Posto che il conduttore non può decidere unilateralmente ed autonomamente di non procedere all'esecuzione della propria prestazione del versamento del corrispettivo, la quale costituisce fatto arbitrario ed illegittimo che determina un forte squilibrio nel sinallagma contrattuale, salvo che vi sia una totale assenza della controprestazione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
PQM
4 Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico, respinta ogni altra CP_1
istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie il ricorso e dichiara risolto il contratto di locazione posto in essere tra le parti, confermando l'Ordinanza provvisoria di rilascio ex art.665 c.p.c. resa in data 05/08/2021;
2) dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito
Eboli alla Via Apollo XI nn. 19/21/23 riportato al NCEU Comune di Eboli al foglio 13, particella 431, sub 40, catg. C/1 classe 4 mq.79 con destinazione commerciale, registrato, con cedolare secca, all'Agenzia delle Entrate di Eboli al 2084 serie 3T del 30/05/2019 e che, con atto di cessione d'azienda dell'08/10/2020 reg. a Salerno in data 09/10/2020 l n°
26618 serie IT, dalla conduttrice Sig.ra è succeduta la “ Parte_2
in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante sig. , per grave inadempimento della Società CP_2
conduttrice;
3) condanna la società convenuta al pagamento dei canoni non corrisposti nella misura di € 6.400,00, importo dei canoni sino all'ottobre 2021 scaduti, oltre i canoni maturandi e i dovuti interessi al saldo;
5 4) Condanna la società convenuta al pagamento di spese ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive € 1500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Salerno 9.09.2025 Il Giudice onorario di Pace Avv. Barbara Iorio
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