Articolo 35 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
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Versione
23 agosto 1962
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Versione
20 settembre 1964
Art. 35. Libri di testo per le scuole elementari.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e' stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. ((5c)) ------------------
AGGIORNAMENTO (5c)
La L. 10 agosto 1964, n. 719 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all' articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' aumentato di L. 6 miliardi."
Entrata in vigore il 20 settembre 1964
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