Versione
23 agosto 1962
23 agosto 1962
>
Versione
20 settembre 1964
20 settembre 1964
Art. 35. Libri di testo per le scuole elementari.
Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e' stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. ((5c)) ------------------
AGGIORNAMENTO (5c)
La L. 10 agosto 1964, n. 719 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all' articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' aumentato di L. 6 miliardi."
Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e' stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. ((5c)) ------------------
AGGIORNAMENTO (5c)
La L. 10 agosto 1964, n. 719 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all' articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' aumentato di L. 6 miliardi."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/06/1988, n. 668Provvedimento: N. 668 ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. EL PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato dalla legge …Leggi di più...
- diritto allo studio·
- cost., artt. 3, 33 quarto comma, secondo comma, 117.·
- attribuzione agli alunni delle scuole private·
- istruzione pubblica·
- ord. 668/88. regione lazio·
- manifesta infondatezza della questione.·
- accertata gratuita' della frequenza scolastica·
- provvidenze assistenziali·
- condizione