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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2024, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
R.G.N. 578/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 578/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
SANASI MAURIZIO GIANCARLO
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Controparte_1
FAZZINI MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in CALIMERA (LE) il
28.12.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALIMERA (LE) al n. 31, P. II, Serie A, anno 2006.
Dalla loro unione sono nati il 24.01.2008, e , il Per_1 Per_2
10.05.2010. Con sentenza n. 3108/2018 depositata in data 20.09.2018, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 22.01.2021, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, porsi a suo carico il versamento, in favore della sig.ra dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi l'obbligo, in capo ai genitori, di comunicare i propri recapiti telefonici ed eventuali variazioni di residenza, nonché il consenso delle parti “ora, altresì, il reciproco consenso ad autorizzare i minori a recarsi in Spagna sia con uno dei genitori che accompagnati con i servizi delle compagnie aeree”, il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Narrava: che la moglie era percettrice di un reddito mensile di circa euro
1.400,00 per lo svolgimento dell'attività di insegnante sin dal 2017; che, inoltre, ella era socia e titolare di quote per il 60% della società
[...]
; che, “al solo fine di far apparire una situazione Organizzazione_1 reddituale difforme dalla realtà”, ella aveva ceduto le dette quote a sua madre;
che ella era nuda proprietaria dell'abitazione in cui viveva;
che egli era titolare di una gelateria sita in Spagna;
che egli aveva subito un peggioramento della propria condizione economica a seguito della pandemia da Covid-19; che inoltre, in data 03.08.2020, egli aveva avuto un figlio
( da un'altra donna, importante l'accrescimento delle sue Persona_3
spese economiche.
Si costituiva la resistente, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, porsi a carico del ricorrente il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie da corrispondersi mediante versamento forfettario di euro 300,00 per ciascun figlio, rigettarsi la domanda “volta ad ottenere che i minori possano viaggiare da soli per recarsi in Spagna”, il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva: che ella svolgeva attività lavorativa con contratti a tempo determinato;
che ella percepiva euro 1.350,00 mensili soltanto quando lavorava;
che ella non percepiva gli ANF “stante l'assoluta incomunicabilità con il marito per tutte le questioni che riguardano i bambini, che le ha impedito di acquisire la necessaria autorizzazione per il relativo riconoscimento”; che ella non percepiva altri introiti economici;
che ella risiedeva con i figli in un'abitazione in locazione, con canone mensile di euro 340,00; che il ricorrente non corrispondeva gli onere economici previsti in sede di separazione;
che, quindi, ella aveva sostenuto tutte le spese relative ai figli con l'aiuto economico dei suoi familiari;
che, in costanza di matrimonio, il nucleo familiare aveva un tenore di vita elevato;
che, invero, ella si era dedicata all'accudimento della famiglia, così contribuendo all'avanzamento della situazione professionale del marito;
che, come emergente dalla documentazione in atti, la gelateria del ricorrente non aveva subito una diminuzione della mole di lavoro;
che, invero, egli sosteneva un canone di locazione di euro 4.000,00 per l'esercizio di tale attività; che, inoltre, egli era proprietario di un immobile di considerevoli dimensioni;
che egli partecipava a numerosi tornei di padel e svolgeva numerosi viaggi;
che sua attuale compagna svolgeva l'attività di organizzatrice di corsi per la cura dell'immagine; che, in realtà, ella era ministra della chiesa denominata ” per Organizzazione_2
cui organizzava eventi e corsi;
che il ricorrente aveva il ruolo di pastore;
che il ricorrente non collaborava nella gestione dei figli.
In data 22.07.2021 si teneva l'udienza presidenziale. Con provvedimento reso in data 12.01.2022 il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, poneva a carico del ricorrente il versamento, in favore della resistente, dell'importo mensile di euro 630,00 titolo di contributo al mantenimento di ciascun minore, richiamando le condizioni della separazione in ordine alle spese straordinarie.
Il giudizio proseguiva. In data 24.02.2022 perveniva il parere favorevole del PM.
La causa veniva istruita per mezzo ctu (giusto provvedimento datato
18.08.2022) e prove orali (giusto provvedimento datato 06.10.2022). Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni rese dai SS di Calimera e dal competente CF in ordine all'andamento della relazione tra genitori e figli minori e dei percorsi tutti in essere.
Con provvedimento datato 12.12.2022 il giudicante, esaminata la relazione preliminare del ctu datata 28.11.2022 (laddove si dava atto delle problematiche relative al diniego manifestato dal ricorrente ai percorsi e supporti in favore del minore in assenza di evidenza medico- Per_1
scientifica, limitandosi ad indicare, quale soluzione, il trasferimento del minore in Spagna, e alla permanenza di una elevata conflittualità tra le parti): i) autorizzava la resistente a far svolgere in favore del minore, anche
Pt_ in difetto del consenso del ricorrente , il “percorso di supporto psicoterapico individuale per il minore che potrà essere assicurato da una
Org psicoterapeuta del CePsIA della di “ nonché a richiedere “la Org_4 certificazione per individuazione BES … per uso scolastico”; ii) disponeva l'immediata attivazione di un percorso di “sostegno alla genitorialità che potrà essere effettuato presso il Consultorio Familiare di Calimera o, in alternativa, presso il di interessante anche il ricorrente;
iii) Org_5 Org_4
prescriveva il divieto di frequentazione e relazione del minore Per_1
con la compagna del ricorrente;
iv) richiamava i genitori a vigilare rispetto al non utilizzo da parte del minore di APP, a mezzo cellulare o Per_1
altro dispositivo elettronico, pregiudizievoli per la sua integrità psico–fisica;
v) richiamava la resistente ad un modello educativo verso il minore rispettoso dello stesso“avvalendosi, per l'eventuale necessità di acquisire competenze nella gestione dei possibili comportamento provocatori del minore, del supporto e delle indicazioni all'uopo fornite dall'ente che svolgerà il percorso di sostegno sopra disposto”.
Con provvedimento datato 24.04.2023, il giudicante, vista la relazione depositata dal ctu in data 20.03.2023 (laddove si dava atto della permanenza di una elevata conflittualità tra le parti pregiudizievole per i minori) e la richiesta, avanzata da parte ricorrente, di mutamento del collocamento del minore presso il padre, valutata rispondente agli interessi del Per_1 minore da parte del nominato consulente: i) disponeva l'immediata attivazione in favore della minore del supporto di sostegno Per_2 psicologico “per la condizione di disagio che l'elevata conflittualità tra i genitori ed il dichiarato venir meno “delle attenzioni affettive nei suoi confronti da parte della figura paterna” le ha causato”; ii) autorizzava il chiesto cambio di collocamento per il minore a far data dal Per_1
21.08.2023 “sempre che, sino ad allora non siano emerse situazioni cliniche “pregiudizievoli” rispetto alla spostamento che i SS ed il competente CF avranno cura di segnalare, con apposita relazione”; iii) onerava il ricorrente di individuare, entro il 30.06.2023, la scuola presso cui il minore avrebbe proseguito la sua formazione scolastica una volta in
Spagna, provvedendo alla relativa iscrizione, nonché di individuare un professionista presso il quale il minore avrebbe proseguito il supporto svolto dal CePsIA;
iv) disponeva l'esercizio del diritto di visita della resistente verso il minore secondo un calendario ivi indicato;
v) revocava Per_1
l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento per il minore vi) poneva, a carico della resistente, il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per il minore vii) revocava il divieto di frequentazione del Per_1
Pt_ minore con la compagna del sig. .
All'udienza del 28.03.2024, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., chiedendo, all'esito, fissarsi udienza per il prosieguo della prova orale.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge
898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 5 anni e non essendo emersi elementi dai quali ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Non definendo la presenta statuizione il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], così Controparte_1
provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CALIMERA (LE) il 28.12.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALIMERA (LE) al n. 31, P. II, Serie A, anno
2006.
B) dispone il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 12.04.2024
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 578/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
SANASI MAURIZIO GIANCARLO
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Controparte_1
FAZZINI MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in CALIMERA (LE) il
28.12.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALIMERA (LE) al n. 31, P. II, Serie A, anno 2006.
Dalla loro unione sono nati il 24.01.2008, e , il Per_1 Per_2
10.05.2010. Con sentenza n. 3108/2018 depositata in data 20.09.2018, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 22.01.2021, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, porsi a suo carico il versamento, in favore della sig.ra dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi l'obbligo, in capo ai genitori, di comunicare i propri recapiti telefonici ed eventuali variazioni di residenza, nonché il consenso delle parti “ora, altresì, il reciproco consenso ad autorizzare i minori a recarsi in Spagna sia con uno dei genitori che accompagnati con i servizi delle compagnie aeree”, il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Narrava: che la moglie era percettrice di un reddito mensile di circa euro
1.400,00 per lo svolgimento dell'attività di insegnante sin dal 2017; che, inoltre, ella era socia e titolare di quote per il 60% della società
[...]
; che, “al solo fine di far apparire una situazione Organizzazione_1 reddituale difforme dalla realtà”, ella aveva ceduto le dette quote a sua madre;
che ella era nuda proprietaria dell'abitazione in cui viveva;
che egli era titolare di una gelateria sita in Spagna;
che egli aveva subito un peggioramento della propria condizione economica a seguito della pandemia da Covid-19; che inoltre, in data 03.08.2020, egli aveva avuto un figlio
( da un'altra donna, importante l'accrescimento delle sue Persona_3
spese economiche.
Si costituiva la resistente, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, porsi a carico del ricorrente il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie da corrispondersi mediante versamento forfettario di euro 300,00 per ciascun figlio, rigettarsi la domanda “volta ad ottenere che i minori possano viaggiare da soli per recarsi in Spagna”, il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva: che ella svolgeva attività lavorativa con contratti a tempo determinato;
che ella percepiva euro 1.350,00 mensili soltanto quando lavorava;
che ella non percepiva gli ANF “stante l'assoluta incomunicabilità con il marito per tutte le questioni che riguardano i bambini, che le ha impedito di acquisire la necessaria autorizzazione per il relativo riconoscimento”; che ella non percepiva altri introiti economici;
che ella risiedeva con i figli in un'abitazione in locazione, con canone mensile di euro 340,00; che il ricorrente non corrispondeva gli onere economici previsti in sede di separazione;
che, quindi, ella aveva sostenuto tutte le spese relative ai figli con l'aiuto economico dei suoi familiari;
che, in costanza di matrimonio, il nucleo familiare aveva un tenore di vita elevato;
che, invero, ella si era dedicata all'accudimento della famiglia, così contribuendo all'avanzamento della situazione professionale del marito;
che, come emergente dalla documentazione in atti, la gelateria del ricorrente non aveva subito una diminuzione della mole di lavoro;
che, invero, egli sosteneva un canone di locazione di euro 4.000,00 per l'esercizio di tale attività; che, inoltre, egli era proprietario di un immobile di considerevoli dimensioni;
che egli partecipava a numerosi tornei di padel e svolgeva numerosi viaggi;
che sua attuale compagna svolgeva l'attività di organizzatrice di corsi per la cura dell'immagine; che, in realtà, ella era ministra della chiesa denominata ” per Organizzazione_2
cui organizzava eventi e corsi;
che il ricorrente aveva il ruolo di pastore;
che il ricorrente non collaborava nella gestione dei figli.
In data 22.07.2021 si teneva l'udienza presidenziale. Con provvedimento reso in data 12.01.2022 il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo un calendario ivi indicato, poneva a carico del ricorrente il versamento, in favore della resistente, dell'importo mensile di euro 630,00 titolo di contributo al mantenimento di ciascun minore, richiamando le condizioni della separazione in ordine alle spese straordinarie.
Il giudizio proseguiva. In data 24.02.2022 perveniva il parere favorevole del PM.
La causa veniva istruita per mezzo ctu (giusto provvedimento datato
18.08.2022) e prove orali (giusto provvedimento datato 06.10.2022). Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni rese dai SS di Calimera e dal competente CF in ordine all'andamento della relazione tra genitori e figli minori e dei percorsi tutti in essere.
Con provvedimento datato 12.12.2022 il giudicante, esaminata la relazione preliminare del ctu datata 28.11.2022 (laddove si dava atto delle problematiche relative al diniego manifestato dal ricorrente ai percorsi e supporti in favore del minore in assenza di evidenza medico- Per_1
scientifica, limitandosi ad indicare, quale soluzione, il trasferimento del minore in Spagna, e alla permanenza di una elevata conflittualità tra le parti): i) autorizzava la resistente a far svolgere in favore del minore, anche
Pt_ in difetto del consenso del ricorrente , il “percorso di supporto psicoterapico individuale per il minore che potrà essere assicurato da una
Org psicoterapeuta del CePsIA della di “ nonché a richiedere “la Org_4 certificazione per individuazione BES … per uso scolastico”; ii) disponeva l'immediata attivazione di un percorso di “sostegno alla genitorialità che potrà essere effettuato presso il Consultorio Familiare di Calimera o, in alternativa, presso il di interessante anche il ricorrente;
iii) Org_5 Org_4
prescriveva il divieto di frequentazione e relazione del minore Per_1
con la compagna del ricorrente;
iv) richiamava i genitori a vigilare rispetto al non utilizzo da parte del minore di APP, a mezzo cellulare o Per_1
altro dispositivo elettronico, pregiudizievoli per la sua integrità psico–fisica;
v) richiamava la resistente ad un modello educativo verso il minore rispettoso dello stesso“avvalendosi, per l'eventuale necessità di acquisire competenze nella gestione dei possibili comportamento provocatori del minore, del supporto e delle indicazioni all'uopo fornite dall'ente che svolgerà il percorso di sostegno sopra disposto”.
Con provvedimento datato 24.04.2023, il giudicante, vista la relazione depositata dal ctu in data 20.03.2023 (laddove si dava atto della permanenza di una elevata conflittualità tra le parti pregiudizievole per i minori) e la richiesta, avanzata da parte ricorrente, di mutamento del collocamento del minore presso il padre, valutata rispondente agli interessi del Per_1 minore da parte del nominato consulente: i) disponeva l'immediata attivazione in favore della minore del supporto di sostegno Per_2 psicologico “per la condizione di disagio che l'elevata conflittualità tra i genitori ed il dichiarato venir meno “delle attenzioni affettive nei suoi confronti da parte della figura paterna” le ha causato”; ii) autorizzava il chiesto cambio di collocamento per il minore a far data dal Per_1
21.08.2023 “sempre che, sino ad allora non siano emerse situazioni cliniche “pregiudizievoli” rispetto alla spostamento che i SS ed il competente CF avranno cura di segnalare, con apposita relazione”; iii) onerava il ricorrente di individuare, entro il 30.06.2023, la scuola presso cui il minore avrebbe proseguito la sua formazione scolastica una volta in
Spagna, provvedendo alla relativa iscrizione, nonché di individuare un professionista presso il quale il minore avrebbe proseguito il supporto svolto dal CePsIA;
iv) disponeva l'esercizio del diritto di visita della resistente verso il minore secondo un calendario ivi indicato;
v) revocava Per_1
l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento per il minore vi) poneva, a carico della resistente, il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per il minore vii) revocava il divieto di frequentazione del Per_1
Pt_ minore con la compagna del sig. .
All'udienza del 28.03.2024, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., chiedendo, all'esito, fissarsi udienza per il prosieguo della prova orale.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge
898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 5 anni e non essendo emersi elementi dai quali ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Non definendo la presenta statuizione il giudizio, si dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], così Controparte_1
provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CALIMERA (LE) il 28.12.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALIMERA (LE) al n. 31, P. II, Serie A, anno
2006.
B) dispone il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 12.04.2024
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore