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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1019/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 13/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1019/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De Paola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in in Teggiano (SA), alla Via SS. Pietà, 8,
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 107/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, nella dedotta composizione e funzione, in accoglimento del presente gravame, riformare la gravata sentenza n. 107/'24 resa dal Giudice di Pace di Polla il 19.03.'24, in toto o per quanto di ragione, previa
1 / 7 sospensione della stessa e del provvedimento Prefettizio già impugnato;
subordinatamente, ridurre il tempo di sospensione della patente di guida nei limiti del limite edittale, spese vinte o compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Polla, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto prefettizio Area III prot. n. 0169555
[...]
emesso in data 03/11/2022 dal Prefetto di e notificato in data 08/11/2022, con il CP_1
quale veniva sospesa la patente di guida all'istante per la durata di anni quattro per la violazione di cui all'art. 589-bis c.p. perché per colpa aveva cagionato la morte di terzi. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'illegittimità dell'impugnato decreto per carenza di motivazione e per non aver egli commesso la violazione contestata. Concludeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto prefettizio impugnato, con vittoria di spese.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
Il Giudice di Pace di Polla, con sentenza n. 107/2024 del 19/03/2024, rigettava il ricorso in opposizione per improponibilità e, per l'effetto, confermava il decreto prefettizio opposto, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
18/10/2024 dinanzi al Tribunale di Lagonegro.
A fondamento dell'appello sosteneva l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui sanzionava il ricorso con la “improponibilità”, laddove, in caso di rigetto, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato “inammissibile”. Nel merito, contestava la pronuncia del Giudice di Pace per aver omesso, pur in presenza di una contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 589-bis c.p., di verificare la proporzionalità della sospensione della patente comminata dal Prefetto nella misura massima di quattro anni, tenendo in considerazione la personalità del ricorrente e l'occasionalità della condotta.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, nella dedotta composizione e funzione, in accoglimento del presente gravame, riformare la
2 / 7 gravata sentenza n. 107/'24 resa dal Giudice di Pace di Polla il 19.03.'24, in toto o per quanto di ragione, previa sospensione della stessa e del provvedimento Prefettizio già impugnato;
subordinatamente, ridurre il tempo di sospensione della patente di guida nei limiti del limite edittale, spese vinte o compensate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la rimaneva Controparte_2
contumace.
All'udienza di discussione ex artt. 420 e 437 c.p.c. del 13/10/2025, il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente depositate da parte appellante, ha deciso la causa nei seguenti termini.
* * * * * * *
L'appello, per i motivi che si vanno appresso ad esplicitare, è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto in parte motiva dal giudice di prime cure, la competenza del giudice di pace è stata correttamente individuata.
La questione è riferibile alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida in conseguenza dell'accertamento di reati.
Nel caso in esame la patente del è stata cautelarmente sospesa dal Prefetto con Pt_1
decreto del 03/11/2022 prot. 0169555, in attesa della definizione del procedimento penale a carico di parte appellata in conseguenza dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 lett. b) CdS e della contestazione del reato di cui all'art. 589- bis c.p.
Ebbene, nella sentenza n. 8693/05 delle sezioni unite della Corte di Cassazione si legge:
“E' fermo in giurisprudenza, anche in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 5-12 febbraio 1996, n. 31, il principio della sindacabilità in sede di giurisdizione ordinaria di tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche del provvedimento reso in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, co. 2°, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285” (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sen. n.
3 / 7 1993 dell'11 febbraio 2003).
La disciplina applicabile è dettata all'art. 223 nuovo codice della strada, il quale, rubricato
“Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato”, così recita:
“
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio
4 / 7 nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo
225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.”
La Corte ha chiarito che già con ordinanza resa in esito a regolamento di competenza del
2005 n. 14932, la Corte di Cass. ha esposto, per un verso che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n. 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente
(cfr. Cass. SS.UU. 19.2.2004, n. 3332); che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell'art. 4 della legge
1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l'art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace.
Inoltre, la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace avverso il provvedimento de quo è esplicitamente prevista dalla legge, con il combinato disposto degli artt. 223 e 205 CdS, e la impugnabilità delle sanzioni amministrative dinanzi al Giudice di Pace è di carattere generale, salve le eccezioni specifiche previste dalla legge.
Tanto premesso, appare errata in punto di diritto la decisione di prime cure nella parte in cui ha dichiarato improponibile il ricorso proposto dal essendo stato correttamente Pt_1
adito il Giudice di pace.
Cionondimeno, parte appellante non ha offerto motivi per infirmare la legittimità del provvedimento prefettizio, che nel merito appare corretto.
5 / 7 Al è stata, infatti, contestata – come già evidenziato - la violazione dell'art. 186.2 Pt_1
D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e, ai sensi dell'art. 223 co. 1 e 2 del medesimo decreto, è stata sospesa la patente.
Orbene, il primo comma della disposizione da ultimo citata prevede che “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (…)il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.”
Il secondo comma prevede che “Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale (…) Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto
e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni”.
L'art. 186, co. 2, lett. b) Codice della Strada prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente ed è quindi ricompreso nel comma 1 dell'art. 223 citato.
Il comma 2 invece ha ad oggetto, per quanto di interesse, ipotesi nella quali, in conseguenza del sinistro riconducibile a condotte ricomprese nell'art. 590-bis c.p., sono seguite lesioni personali.
Ebbene, dalla documentazione in atti, nonché dal comportamento processuale dell'appellante – il quale non ha mai contestato il fatto storico sotteso all'emanazione del provvedimento impugnato - devono ritenersi sussistenti fondati elementi di responsabilità a carico del in relazione al delitto di cui all'art. 589-bis c.p. per aver il predetto, con Pt_1
la sua condotta, provocato un incidente stradale in conseguenza del quale sono derivate lesioni mortali a terzi. Ciò anche alla luce degli esiti dell'alcool test – mediante il quale è stato accertato che il tasso alcolemico del al momento del sinistro, era pari a 0,91 Pt_1
g/l - rispetto alla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
6 / 7 Né risultano allegate ragioni di illegittimità del decreto prefettizio impugnato sotto il profilo della eventuale sproporzione della durata della sospensione della patente rispetto alla gravità dell'illecito contestato, posto, peraltro, che la sanzione accessoria comminata risulta inferiore al massimo (di anni cinque) previsto dall'art. 223, co. 2 cit.
Ne consegue, per tutto quanto detto, che l'appello, seppur per motivi diversi rispetto a quelli espressi dal giudice di prime cure, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della . CP_2 Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
− nulla per le spese;
− dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002.
Lagonegro, lì 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
7 / 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 13/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1019/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De Paola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in in Teggiano (SA), alla Via SS. Pietà, 8,
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 107/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, nella dedotta composizione e funzione, in accoglimento del presente gravame, riformare la gravata sentenza n. 107/'24 resa dal Giudice di Pace di Polla il 19.03.'24, in toto o per quanto di ragione, previa
1 / 7 sospensione della stessa e del provvedimento Prefettizio già impugnato;
subordinatamente, ridurre il tempo di sospensione della patente di guida nei limiti del limite edittale, spese vinte o compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/12/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Polla, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto prefettizio Area III prot. n. 0169555
[...]
emesso in data 03/11/2022 dal Prefetto di e notificato in data 08/11/2022, con il CP_1
quale veniva sospesa la patente di guida all'istante per la durata di anni quattro per la violazione di cui all'art. 589-bis c.p. perché per colpa aveva cagionato la morte di terzi. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'illegittimità dell'impugnato decreto per carenza di motivazione e per non aver egli commesso la violazione contestata. Concludeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto prefettizio impugnato, con vittoria di spese.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
Il Giudice di Pace di Polla, con sentenza n. 107/2024 del 19/03/2024, rigettava il ricorso in opposizione per improponibilità e, per l'effetto, confermava il decreto prefettizio opposto, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
18/10/2024 dinanzi al Tribunale di Lagonegro.
A fondamento dell'appello sosteneva l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui sanzionava il ricorso con la “improponibilità”, laddove, in caso di rigetto, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato “inammissibile”. Nel merito, contestava la pronuncia del Giudice di Pace per aver omesso, pur in presenza di una contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 589-bis c.p., di verificare la proporzionalità della sospensione della patente comminata dal Prefetto nella misura massima di quattro anni, tenendo in considerazione la personalità del ricorrente e l'occasionalità della condotta.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, nella dedotta composizione e funzione, in accoglimento del presente gravame, riformare la
2 / 7 gravata sentenza n. 107/'24 resa dal Giudice di Pace di Polla il 19.03.'24, in toto o per quanto di ragione, previa sospensione della stessa e del provvedimento Prefettizio già impugnato;
subordinatamente, ridurre il tempo di sospensione della patente di guida nei limiti del limite edittale, spese vinte o compensate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la rimaneva Controparte_2
contumace.
All'udienza di discussione ex artt. 420 e 437 c.p.c. del 13/10/2025, il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente depositate da parte appellante, ha deciso la causa nei seguenti termini.
* * * * * * *
L'appello, per i motivi che si vanno appresso ad esplicitare, è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto in parte motiva dal giudice di prime cure, la competenza del giudice di pace è stata correttamente individuata.
La questione è riferibile alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida in conseguenza dell'accertamento di reati.
Nel caso in esame la patente del è stata cautelarmente sospesa dal Prefetto con Pt_1
decreto del 03/11/2022 prot. 0169555, in attesa della definizione del procedimento penale a carico di parte appellata in conseguenza dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 lett. b) CdS e della contestazione del reato di cui all'art. 589- bis c.p.
Ebbene, nella sentenza n. 8693/05 delle sezioni unite della Corte di Cassazione si legge:
“E' fermo in giurisprudenza, anche in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 5-12 febbraio 1996, n. 31, il principio della sindacabilità in sede di giurisdizione ordinaria di tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche del provvedimento reso in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, co. 2°, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285” (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sen. n.
3 / 7 1993 dell'11 febbraio 2003).
La disciplina applicabile è dettata all'art. 223 nuovo codice della strada, il quale, rubricato
“Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato”, così recita:
“
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio
4 / 7 nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo
225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.”
La Corte ha chiarito che già con ordinanza resa in esito a regolamento di competenza del
2005 n. 14932, la Corte di Cass. ha esposto, per un verso che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n. 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente
(cfr. Cass. SS.UU. 19.2.2004, n. 3332); che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell'art. 4 della legge
1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l'art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace.
Inoltre, la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace avverso il provvedimento de quo è esplicitamente prevista dalla legge, con il combinato disposto degli artt. 223 e 205 CdS, e la impugnabilità delle sanzioni amministrative dinanzi al Giudice di Pace è di carattere generale, salve le eccezioni specifiche previste dalla legge.
Tanto premesso, appare errata in punto di diritto la decisione di prime cure nella parte in cui ha dichiarato improponibile il ricorso proposto dal essendo stato correttamente Pt_1
adito il Giudice di pace.
Cionondimeno, parte appellante non ha offerto motivi per infirmare la legittimità del provvedimento prefettizio, che nel merito appare corretto.
5 / 7 Al è stata, infatti, contestata – come già evidenziato - la violazione dell'art. 186.2 Pt_1
D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e, ai sensi dell'art. 223 co. 1 e 2 del medesimo decreto, è stata sospesa la patente.
Orbene, il primo comma della disposizione da ultimo citata prevede che “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (…)il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.”
Il secondo comma prevede che “Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale (…) Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto
e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni”.
L'art. 186, co. 2, lett. b) Codice della Strada prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente ed è quindi ricompreso nel comma 1 dell'art. 223 citato.
Il comma 2 invece ha ad oggetto, per quanto di interesse, ipotesi nella quali, in conseguenza del sinistro riconducibile a condotte ricomprese nell'art. 590-bis c.p., sono seguite lesioni personali.
Ebbene, dalla documentazione in atti, nonché dal comportamento processuale dell'appellante – il quale non ha mai contestato il fatto storico sotteso all'emanazione del provvedimento impugnato - devono ritenersi sussistenti fondati elementi di responsabilità a carico del in relazione al delitto di cui all'art. 589-bis c.p. per aver il predetto, con Pt_1
la sua condotta, provocato un incidente stradale in conseguenza del quale sono derivate lesioni mortali a terzi. Ciò anche alla luce degli esiti dell'alcool test – mediante il quale è stato accertato che il tasso alcolemico del al momento del sinistro, era pari a 0,91 Pt_1
g/l - rispetto alla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
6 / 7 Né risultano allegate ragioni di illegittimità del decreto prefettizio impugnato sotto il profilo della eventuale sproporzione della durata della sospensione della patente rispetto alla gravità dell'illecito contestato, posto, peraltro, che la sanzione accessoria comminata risulta inferiore al massimo (di anni cinque) previsto dall'art. 223, co. 2 cit.
Ne consegue, per tutto quanto detto, che l'appello, seppur per motivi diversi rispetto a quelli espressi dal giudice di prime cure, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della . CP_2 Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
− nulla per le spese;
− dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002.
Lagonegro, lì 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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