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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12794 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
La dott.ssa Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4003/2024
TRA
, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Parte_1
e , quali eredi di , Persona_1 Parte_2 Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio Mizzoni e Domenico Reccia, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, al largo
RE ON n. 6; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22; resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli
Strozzi n. 22; resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22;
1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.24 deduceva di aver lavorato dal Persona_2
14.1.2019 al 4.8.23 alle formali dipendenze della con mansioni Controparte_1 di addetto al magazzino/logistica/trasporti, ed inquadramento nel IV livello del
CCNL Commercio;
di aver in tutto il periodo in realtà lavorato contemporaneamente a favore di tutte le società convenute, aventi identità di sede e di amministratore, e costituenti un unico centro di imputazione del rapporto, svolgendo attività di addetto al controllo del materiale sanitario in entrata ed in uscita, all'organizzazione delle spedizioni ed alla consegna dello stesso, ricevendo ordini e direttive dai sigg.ri e di aver osservato un Pt_3 CP_4 Pt_4 orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì; di essere stato licenziato il 4.8.23 per preteso giustificato motivo oggettivo, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito di visita medica;
di aver diritto all'inquadramento nel superiore III livello del CCNL applicato, con conseguenti differenze retributive maturate a suo favore;
che il licenziamento intimatogli era illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo e soggettivo, e per violazione dell'obbligo di repechage.
Tutto quanto premesso, ha chiesto:
“QUANTO AL LICENZIAMENTO in via principale:
- accertare e dichiarare che tra le società resistenti si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro,
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia, illegittimità, del licenziamento comminato in data 4 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare le società resistenti al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate sino alla effettiva reintegrazione calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
2 per il calcolo del TFR., nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia del licenziamento del
04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto,
- condannare le società resistenti al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR., oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Ancora in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inefficacia / illegittimità del licenziamento del 04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare le società resistenti al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a 36 calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
In via gradatamente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del licenziamento del 04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare la al pagamento di una indennità risarcitoria Controparte_1 compresa tra 3 e 6 mensilità.
QUANTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
In via principale: accertare e dichiarare che tra le società resistenti si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello CCNL Commercio - Terziario a far data dal 14 gennaio 2019 al 04 agosto
2023 o a quelle date diverse che risulteranno in corso di causa e, per l'effetto, condannare le società resistenti in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 33.817,68 per i titoli di cui al conteggio, o di quella
3 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost. e, se del caso, con ricorso alla valutazione equitativa.
- In via gradata:
Voglia il Tribunale adito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello CCNL Commercio -
Terziario a far data dal 14 gennaio 2019 al 04 agosto 2023 o a quelle diverse date che risulteranno in corso di causa e condannare la al Controparte_1 pagamento della somma di € 33.817,68 o a quella che sarà riconosciuta dovuta al lavoratore in virtù del livello (previo accertamento del relativo diritto) assegnato dalla parte datoriale anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost. e, se del caso, con ricorso alla valutazione equitativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Si sono costituite in giudizio con separati atti le resistenti contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9.5.24 il giudizio veniva interrotto per sopravvenuto decesso del ricorrente, in data 6.4.24, e successivamente riassunto dagli eredi in epigrafe.
Le società resistenti si costituivano reiterando le precedenti difese.
Quindi, sulla documentazione in atti ed espletata la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 12 novembre
2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
A fronte di un contratto di lavoro formalmente intercorso tra e Persona_2 la il , ha innanzitutto dedotto l'esistenza di un CP_1 CP_1 Per_2 rapporto di lavoro imputabile contemporaneamente ai diversi soggetti convenuti, da intendersi quale unico centro di imputazione del rapporto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé
4 solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. civ., sez. lav.
1.4.99 n. 3136; Cass. civ., sez. lav.,
19.6.98 n. 6137; Cass. civ., sez. lav., 31.7.17 n. 19023; Cass. civ. sez. lav., 7.6.17
n. 14175; Cass. civ., sez. lav., 24.1.22 n. 2014)
Ciò posto, sebbene nella fattispecie in esame risultino presenti alcuni dei suddetti elementi, e precisamente l'identità di sede legale, di oggetto sociale, e di amministratori, facendo capo, le tre convenute, sostanzialmente, ad un un'unica proprietà (cfr. visure in atti, prod. ricorr.), tuttavia dall'istruttoria svolta è emersa una diversificazione delle attività, nel senso che la 80 è risultata CP_1 esclusivamente dedita ad attività di logistica e trasporto, a supporto delle altre due convenute, esercenti attività di fornitura di apparecchiature mediche a strutture sanitarie pubbliche (la HD) o private (la MAS). In tal senso si è espresso il teste Con Con Contr
consulente (“Sia la che la hanno dato alla in CP_4 CP_1
5 outsourcing l'attività di gestione del magazzino e dei materiali da consegnare alle Con Contr strutture ospedaliere, che per la sono strutture pubbliche, mentre per la sono strutture private”; “La Hd, e specificamente io o i miei collaboratori presso la Hd, indicavamo alla tramita mail o richiesta telefonica, i materiali di cui CP_1 avevamo bisogno, e loro li trasportavano e li consegnavano”), e le sue affermazioni trovano riscontro in quanto riferito dal teste (“Ho un Tes_1
Con rapporto di agenzia con la e mi occupo della gestione delle sale operatorie delle strutture che fanno richiesta di materiale protesico alla Hd. Faccio da Con tramite tra l'ospedale e la società per le richieste di materiale provenienti dagli ospedali. Inoltro le richieste al magazzino, e precisamente ad CP_6
e Non so poi in concreto come si svolgesse l'attività in
[...] CP_7 magazzino, ma a volte mi è capitato di relazionarmi con il , che era la Per_2 persona che si occupava delle consegne”), e dai testi e (entrambi CP_7 CP_6 dipendenti con mansioni di magazzinieri addetti alla logistica). CP_1
L'istruttoria ha dunque evidenziato che ciascuna società ha una propria autonoma struttura organizzativa, con proprio personale, e che i dipendenti della CP_1 sono esclusivamente impiegati nell'attività di magazzino e di trasporto dei Con Contro materiali che la e la forniscono alle strutture sanitarie.
La prova testimoniale espletata ha infatti dimostrato in maniera inequivocabile come , nel periodo dedotto in ricorso, si sia sempre occupato di Persona_2
Con caricare sul furgone il materiale da consegnare alle strutture clienti della e Contro della che era stato preventivamente preparato dai magazzinieri, anch'essi dipendenti della medesima , e di trasportarlo presso le varie strutture CP_1 sanitarie, dove poi si occupava anche di ritirarlo per riportarlo in magazzino. Tutta la suddetta attività di logistica e di trasporto è risultata quindi essere svolta esclusivamente da dipendenti 80, e precisamente dal e dal CP_1 CP_6 CP_7
Contro che ricevevano gli ordinativi del materiale HD e da consegnare alle strutture sanitarie clienti di queste, e preparavano le cassette con il suddetto materiale e le bolle di consegna, e dal e dagli altri addetti al trasporto, che prendevano Per_2 in consegna le cassette caricandole sui furgoni, le portavano nel luogo di
6 destinazione, e poi le andavano a riprendere per portarle nuovamente in magazzino. Siffatta attività della si diversifica dunque da quella di CP_1
Con Contro fornitura di apparecchiature sanitarie, svolta invece dalla e dalla con proprio personale, diverso da quello della . Sicchè manca nella fattispecie CP_1 in esame quello che è il principale sintomo dell'esistenza di un unico centro di imputazione tra società collegate, ossia la promiscuità del personale, che lavora indifferentemente per l'una e per l'altra società. Laddove le tre società resistenti risultano avere propri dipendenti, e ben distinti organigrammi (docc. 1, 2, 3, 9 e
10 prod. Sanit 80), né la prova testimoniale ha smentito il dato formale, non evidenziando una situazione di fatto diversa da quella emergente dagli atti.
Ne discende che il rapporto di lavoro del faceva capo esclusivamente Per_2 alla formale datrice di lavoro Controparte_1
Le medesime dichiarazioni testimoniali hanno altresì confermato che le mansioni del erano limitate a prendere in consegna il materiale che era Per_2 stato già preparato dal e dal anch'essi dipendenti della , CP_6 CP_7 CP_1 caricarlo sul furgone di proprietà della (doc. 4 prod. Sanit 80), e portarlo CP_1
a destinazione. Così come i testi hanno sostanzialmente univocamente confermato che il medesimo materiale, una volta utilizzato in sala operatoria presso le clienti Con Contro di e di veniva sanificato dallo stesso personale delle strutture Con Contro ospedaliere, e riposto nelle cassette per la restituzione da personale o comunque in possesso delle necessarie competenze, laddove il si Per_2 limitava a riprendere in consegna le cassette che lo contenevano, eventualmente svolgendo una sommaria verifica della corrispondenza con quello a suo tempo consegnato, ed a riportarlo in magazzino. In questi termini si sono espressi univocamente il teste (“Il materiale e le bolle venivano preparati da CP_4 due persone dipendenti della che lavorano nel magazzino dove si trovano i CP_1 materiali. Il prendeva in consegna i materiali e la bolla di consegna, li Per_2 trasportava presso la struttura ospedaliera, li consegnava e si faceva firmare la bolla di consegna… . I trasportatori si occupano anche di riprendere in consegna il materiale medico che è stato richiesto ed utilizzato dalle strutture mediche,
7 dopo che il personale della struttura ospedaliera si è occupato di lavarlo, decontaminarlo e comunque svolgere tutte le attività previste dalla normativa in Con materia, ed il personale specializzato di lo ha sistemato nelle apposite cassette di ferro. Il , quindi, prendeva in consegna le cassette e, se Per_2 presenti, le relative bolle, e lo riportava in magazzino”), il teste (“Io ero CP_7 addetto alla logistica nel magazzino e quindi preparavo i materiali, mentre il si occupava della loro consegna… Siamo io ed il mio collega Per_2 CP_6
a preparare le bolle di consegna dei materiali. Il verificava
[...] Per_2 che il materiale corrispondesse a quello delle bolle, lo caricava eventualmente aiutato da noi del magazzino, sul furgone e lo consegnava. Successivamente doveva andarlo a ritirare. Gli specialist si occupavano di riporre i materiali nell'autoclave dopo gli interventi e di reinserirlo eventualmente nelle cassette che consegnavano in questo caso chiuse al ricorrente, per ricaricarle sul furgone e riportarle in magazzino. Se la sanificazione richiedeva più tempo, il che però avveniva raramente, era il a riprendere il materiale ed a ricollocarlo Per_2 nelle cassette, per riportarlo poi in magazzino. Conosco queste modalità perché comunque ero in contatto costante con il per seguire l'andamento delle Per_2 operazioni. Preciso che nel caso in cui gli andavano via prima di Parte_5 chiudere le cassette, gli addetti alla sterilizzazione ricollocavano i ripiani con i materiali sterilizzati nelle cassette, ed il si limitava a chiudere le Per_2 cassette, mentre se erano ancora presenti gli erano loro a chiudere le Parte_5 cassette. Il controllava la corrispondenza delle cassette con quelle che Per_2 erano state consegnate, ma non il loro contenuto. Ciò valeva anche per il controllo al momento della consegna. Eravamo io ed il mio collega a controllare invece il contenuto delle cassette, sia in uscita che in entrata”), ed il teste CP_6
(“Ero io a preparare le bolle di consegna. Era il che caricava poi le Per_2 cassette sul furgone, verificando la correttezza dell'indirizzo di spedizione, ed in linea di massima della corrispondenza delle cassette. Ero io a fare il controllo preventivo di ciò che preparavo e mettevo in consegna, ed ero io che rispondevo di tale attività. Il ricorrente consegnava quindi il materiale e poi lo andava a
8 ritirare a fine intervento. So che andava a ritirare il materiale in sterilizzazione o dove collocavano il materiale in uscita. Non sono mai stato presente a tali operazioni, quindi non so come si svolgessero precisamente. Il Per_2 verificava anche la corrispondenza del contenuto delle cassette che ritirava con quello che aveva consegnato. Se aveva dei dubbi chiamava in magazzino. Ad esempio capitava che il numero dei ripiani inseriti nelle cassette non coincidesse.
Però il non aveva anche le necessarie competenze per riconoscere Per_2 anche i singoli strumenti. Il ricorrente effettuava solo una verifica di massima della corrispondenza del numero dei ripiani, ma non dei singoli strumenti. Tale controllo ero in grado solo io di verificarlo. In ogni cassetta possono esserci fino a duecento pezzi per cui non era possibile che il ricorrente ne verificasse la corrispondenza al momento del ritiro. Poteva accorgersi solo di difformità evidenti, tipo che vi fossero due ripiani invece di tre. In questo caso ci chiamava per chiarimenti”). Dello stesso tenore, per quanto basate solo su presunzioni, sono le dichiarazioni del teste (“Che io sappia il materiale e le bolle Tes_1 venivano preparati dal e dal mentre il si occupava CP_6 CP_7 Per_2 solo di prenderle in consegna, trasportarle e consegnarle. Ciò posso dire in quanto il mio rapporto di comunicazione avveniva esclusivamente con loro, tranne i caso sporadici in cui il mi comunicava qualcosa circa l'esito Per_2 delle consegne”).
Ne discende la correttezza dell'inquadramento attribuito al , nel IV Per_2 livello del CCNL Commercio, cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:… 1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4…; 5…; 6... ;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio
9 promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); … 24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
… 26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
… 32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”. Siffatta declaratoria, che comprende anche il personale addetto alla contabilità, nonché quello addetto alla preparazione delle commissioni di medicinali, o al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori di libri e stampe periodiche, dunque dotato anche di specifiche conoscenze di particolari prodotti, risulta ampiamente corrispondente ai compiti del ricorrente, che come visto si occupava prevalentemente del carico, dello scarico e del trasporto delle apparecchiature mediche, attività addirittura appartenente al VI livello del CCNL in questione, e tiene evidentemente conto anche dei compiti residuali facenti capo al , di verifica sommaria della Per_2 corrispondenza tra i materiali consegnati e quelli restituiti. Laddove non pertinente risulta la declaratoria del III livello, invocato dal , cui Per_2
“appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:… 9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza
10 di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. Operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; … 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami…”. Trattasi di attività di concetto, eventualmente anche organizzative, che presuppongono conoscenze specialistiche, frutto di una preparazione anche teorica, dunque conoscenze diverse da quelle che il Per_2 aveva potuto acquisire con la sola esperienza, e che può aver marginalmente utilizzato per verificare la corrispondenza del materiale medico consegnato con quello reso.
Quanto al licenziamento, lo stesso è stato comminato dalla 80 con lettera CP_1 del 4.8.23 del seguente tenore: “… In data 10 luglio 2023, il medico del lavoro ci ha comunicato ufficialmente la sua parziale idoneità alla mansione con notevoli limitazioni, segnalando in particolare che il lavoratore “può guidare mezzi aziendali con patente B con pause, ma non può fare movimentazione manuale dei carichi superiore a 1 della scala NIOSH come ben evidenziato nel giudizio di idoneità”. La suddetta prescrizione determina, in concreto, che rispetto alla sua originaria mansione la scrivente azienda dovrebbe provvedere a farle movimentare carichi manuali di entità inferiore o a farla lavorare in equipe se i carichi sono di entità superiore, sempre a condizione di una guida con pause.
11 L'azienda, come le è ben noto, non ha un'organizzazione aziendale tale da poterle garantire una mansione nel rispetto delle rigorose limitazioni imposte dal medico del lavoro, nè ha alcuna possibilità concreta di adibirla a mansioni equivalenti e differenti senza che ciò comporti un notevole atterramento organizzativo…. Ciò posto, ci vediamo costretti a prendere atto che il suo stato di malattia è di identità tale che alla luce delle limitazioni poste dal medico siamo impossibilitati a ricevere la sua prestazione di lavoro. Pertanto, con grande dispiacere, e nostro malgrado, siamo costretti ad intimarle la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione”
(doc. 3 prod. ricorr.).
La circostanza della parziale inidoneità del lavoratore alle mansioni cui era adibito è pacifica e documentata (doc. 10 prod. ricorr.).
Ciò di cui si è lamentato il è che il datore di lavoro non abbia Per_2 ottemperato, come era proprio dovere, all'obbligo di repechage, verificando la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, o anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
L'effettiva esistenza del motivo addotto a base del licenziamento non comporta infatti il venir meno del c.d. obbligo di repechage, rimanendo a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di non essere riuscito ad adibire diversamente il lavoratore.
Parte datoriale resta, in sostanza, gravata dell'onere di dimostrare che al tempo del recesso non residuava alcuna possibilità di reimpiego, e quindi l'impossibilità di adempiere al repechage del dipendente.
Con specifico riferimento all'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ed in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, la Suprema Corte ha poi affermato che: “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare non solo l'inidoneità fisica del lavoratore alle sue mansioni, ma anche l'impossibilità di ricollocarlo in altre posizioni compatibili con le sue condizioni di salute, incluse mansioni inferiori. Inoltre, il datore deve provare di aver cercato possibili "accomodamenti
12 ragionevoli" per consentire il mantenimento del posto di lavoro, senza comportare oneri finanziari sproporzionati” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
11/09/2025, n. 24994). Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente sancito che: “in caso di accomodamento ragionevole, l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto;
ovviamente il datore di lavoro potrà anche dimostrare che eventuali soluzioni alternative, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza, magari perché coinvolgenti altri interessi finanziari o di altro tipo ovvero per le dimensioni e le risorse dell'impresa” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 18/08/2025, n. 23481).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la convenuta si è limitata ad affermare che il non aveva le competenze necessarie per svolgere attività diversa da Per_2 quella di trasporto e carico merci, che non vi erano altri dipendenti addetti alle sue stesse mansioni che potessero aiutarlo nello svolgimento della prestazione, operando in equipe, e che la società era ad organico pieno, e non aveva mansioni, anche inferiori, cui adibire il lavoratore.
Trattasi evidentemente di affermazioni generiche, prive di qualsivoglia supporto fattuale, ossia della concreta indicazione dei dipendenti in forza presso la al momento del licenziamento, con specificazione delle relative qualifiche e CP_1 mansioni. Solo tale allegazione avrebbe infatti consentito una concreta verifica dell'effettiva impossibilità di adottare un accomodamento ragionevole al fine di impiegare comunque il lavoratore ad un'occupazione confacente al proprio stato di salute, senza un inaccettabile disagio a carico della datrice di lavoro.
L'effettivo adempimento dell'obbligo di repechage e di ragionevole accomodamento non risulta quindi in alcun modo neppure allegato da parte della datrice di lavoro.
13 Ne consegue l'illegittimità del licenziamento comminato al dalla Per_2
80. CP_1
Circa le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, la disciplina da applicare è quella prevista per i datori di lavoro con non più di 15 dipendenti – circostanza dedotta dallo stesso ricorrente - la normativa da applicare è quella di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015, richiamato dall'art. 9, nel testo vigente alla data del licenziamento.
Ciò posto, il citato art. 3 co. 1 nella sua originaria formulazione, recitava:
“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Il c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 2018) ha, poi, innalzato le soglie minime e massime portandole da 24 a 36 e da 4 a 6.
La norma, quindi, nell'originaria formulazione precludeva qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice, posto che l'indennità era ancorata al solo criterio dell'anzianità di servizio.
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.
194/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 co. 1 del d. lgs. n. 23 del
2015, nella parte in cui stabilisce la misura dell'indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo, in esclusivo collegamento con l'anzianità di servizio.
Secondo la Corte la previsione di una indennità crescente in relazione alla sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza. Non è ragionevole limitare i criteri di valutazione del pregiudizio subito dal lavoratore a disposizione del giudice chiamato a dirimere la controversia, fermo restando che tale discrezionalità debba essere esercitata entro i
14 confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto e, dunque, entro una soglia minima e una massima.
A parere di questo giudicante, per pervenire alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, può farsi utilmente ricorso ad una combinazione di criteri quali l'anzianità di servizio, la dimensione aziendale ed il numero dei dipendenti, il comportamento complessivo della convenuta.
Quanto all'anzianità di servizio, il al momento del licenziamento Per_2 aveva maturato un'anzianità di 4 anni e mezzo.
L'azienda risulta occupare 10 dipendenti (doc. 6 prod. ricorr.).
Quanto al comportamento della datrice, è da valorizzare la totale mancanza allegatoria in ordine alle eventuali possibilità di ricollocamento.
Va poi rilevato come la Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), abbia dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
Parte ricorrente, nelle conclusioni formulate in via gradatamente subordinata nei confronti della , in relazione al licenziamento, ha chiesto condannarsi CP_1 la società al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 3 e 6 mensilità, né ha modificato siffatte conclusioni nel corso del presente giudizio.
Si ritiene, quindi, di giustizia condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore degli eredi di
[...]
un'indennità risarcitoria parametrata al numero di 6 mensilità della Per_3 retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito della sentenza fino al saldo, prevista dal combinato disposto dei suddetti articoli 3, comma 1 e 9 d.lgs.
23/2015.
15 Pertanto va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato ad
[...]
con lettera del 4.8.23 e l'estinzione del rapporto di lavoro, e la Per_2 [...] va condannata, ai sensi degli artt. 3 e 9 d.lgs. 23/2015, a pagare ai CP_1 ricorrenti sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
Le spese seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo nei confronti della tenuto conto del complessivo esito Controparte_1 della lite, e si liquidano come da dispositivo. Spese compensate nei confronti delle altre convenute, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ad con lettera Persona_2 del 4.8.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la in persona del legale rapp.ti p.t., al pagamento a Controparte_1 favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.699,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
compensa tra le suddette parti la restante metà; compensa le spese di lite tra i ricorrenti, la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_3
Roma, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
La dott.ssa Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4003/2024
TRA
, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Parte_1
e , quali eredi di , Persona_1 Parte_2 Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Biagio Mizzoni e Domenico Reccia, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, al largo
RE ON n. 6; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22; resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli
Strozzi n. 22; resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Mario Assennato, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22;
1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.24 deduceva di aver lavorato dal Persona_2
14.1.2019 al 4.8.23 alle formali dipendenze della con mansioni Controparte_1 di addetto al magazzino/logistica/trasporti, ed inquadramento nel IV livello del
CCNL Commercio;
di aver in tutto il periodo in realtà lavorato contemporaneamente a favore di tutte le società convenute, aventi identità di sede e di amministratore, e costituenti un unico centro di imputazione del rapporto, svolgendo attività di addetto al controllo del materiale sanitario in entrata ed in uscita, all'organizzazione delle spedizioni ed alla consegna dello stesso, ricevendo ordini e direttive dai sigg.ri e di aver osservato un Pt_3 CP_4 Pt_4 orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì; di essere stato licenziato il 4.8.23 per preteso giustificato motivo oggettivo, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito di visita medica;
di aver diritto all'inquadramento nel superiore III livello del CCNL applicato, con conseguenti differenze retributive maturate a suo favore;
che il licenziamento intimatogli era illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo e soggettivo, e per violazione dell'obbligo di repechage.
Tutto quanto premesso, ha chiesto:
“QUANTO AL LICENZIAMENTO in via principale:
- accertare e dichiarare che tra le società resistenti si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro,
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia, illegittimità, del licenziamento comminato in data 4 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare le società resistenti al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate sino alla effettiva reintegrazione calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
2 per il calcolo del TFR., nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia del licenziamento del
04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto,
- condannare le società resistenti al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR., oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Ancora in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inefficacia / illegittimità del licenziamento del 04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare le società resistenti al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a 36 calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
In via gradatamente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del licenziamento del 04 agosto 2023 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto
- condannare la al pagamento di una indennità risarcitoria Controparte_1 compresa tra 3 e 6 mensilità.
QUANTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
In via principale: accertare e dichiarare che tra le società resistenti si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello CCNL Commercio - Terziario a far data dal 14 gennaio 2019 al 04 agosto
2023 o a quelle date diverse che risulteranno in corso di causa e, per l'effetto, condannare le società resistenti in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 33.817,68 per i titoli di cui al conteggio, o di quella
3 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost. e, se del caso, con ricorso alla valutazione equitativa.
- In via gradata:
Voglia il Tribunale adito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello CCNL Commercio -
Terziario a far data dal 14 gennaio 2019 al 04 agosto 2023 o a quelle diverse date che risulteranno in corso di causa e condannare la al Controparte_1 pagamento della somma di € 33.817,68 o a quella che sarà riconosciuta dovuta al lavoratore in virtù del livello (previo accertamento del relativo diritto) assegnato dalla parte datoriale anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost. e, se del caso, con ricorso alla valutazione equitativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Si sono costituite in giudizio con separati atti le resistenti contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9.5.24 il giudizio veniva interrotto per sopravvenuto decesso del ricorrente, in data 6.4.24, e successivamente riassunto dagli eredi in epigrafe.
Le società resistenti si costituivano reiterando le precedenti difese.
Quindi, sulla documentazione in atti ed espletata la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 12 novembre
2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
A fronte di un contratto di lavoro formalmente intercorso tra e Persona_2 la il , ha innanzitutto dedotto l'esistenza di un CP_1 CP_1 Per_2 rapporto di lavoro imputabile contemporaneamente ai diversi soggetti convenuti, da intendersi quale unico centro di imputazione del rapporto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé
4 solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. civ., sez. lav.
1.4.99 n. 3136; Cass. civ., sez. lav.,
19.6.98 n. 6137; Cass. civ., sez. lav., 31.7.17 n. 19023; Cass. civ. sez. lav., 7.6.17
n. 14175; Cass. civ., sez. lav., 24.1.22 n. 2014)
Ciò posto, sebbene nella fattispecie in esame risultino presenti alcuni dei suddetti elementi, e precisamente l'identità di sede legale, di oggetto sociale, e di amministratori, facendo capo, le tre convenute, sostanzialmente, ad un un'unica proprietà (cfr. visure in atti, prod. ricorr.), tuttavia dall'istruttoria svolta è emersa una diversificazione delle attività, nel senso che la 80 è risultata CP_1 esclusivamente dedita ad attività di logistica e trasporto, a supporto delle altre due convenute, esercenti attività di fornitura di apparecchiature mediche a strutture sanitarie pubbliche (la HD) o private (la MAS). In tal senso si è espresso il teste Con Con Contr
consulente (“Sia la che la hanno dato alla in CP_4 CP_1
5 outsourcing l'attività di gestione del magazzino e dei materiali da consegnare alle Con Contr strutture ospedaliere, che per la sono strutture pubbliche, mentre per la sono strutture private”; “La Hd, e specificamente io o i miei collaboratori presso la Hd, indicavamo alla tramita mail o richiesta telefonica, i materiali di cui CP_1 avevamo bisogno, e loro li trasportavano e li consegnavano”), e le sue affermazioni trovano riscontro in quanto riferito dal teste (“Ho un Tes_1
Con rapporto di agenzia con la e mi occupo della gestione delle sale operatorie delle strutture che fanno richiesta di materiale protesico alla Hd. Faccio da Con tramite tra l'ospedale e la società per le richieste di materiale provenienti dagli ospedali. Inoltro le richieste al magazzino, e precisamente ad CP_6
e Non so poi in concreto come si svolgesse l'attività in
[...] CP_7 magazzino, ma a volte mi è capitato di relazionarmi con il , che era la Per_2 persona che si occupava delle consegne”), e dai testi e (entrambi CP_7 CP_6 dipendenti con mansioni di magazzinieri addetti alla logistica). CP_1
L'istruttoria ha dunque evidenziato che ciascuna società ha una propria autonoma struttura organizzativa, con proprio personale, e che i dipendenti della CP_1 sono esclusivamente impiegati nell'attività di magazzino e di trasporto dei Con Contro materiali che la e la forniscono alle strutture sanitarie.
La prova testimoniale espletata ha infatti dimostrato in maniera inequivocabile come , nel periodo dedotto in ricorso, si sia sempre occupato di Persona_2
Con caricare sul furgone il materiale da consegnare alle strutture clienti della e Contro della che era stato preventivamente preparato dai magazzinieri, anch'essi dipendenti della medesima , e di trasportarlo presso le varie strutture CP_1 sanitarie, dove poi si occupava anche di ritirarlo per riportarlo in magazzino. Tutta la suddetta attività di logistica e di trasporto è risultata quindi essere svolta esclusivamente da dipendenti 80, e precisamente dal e dal CP_1 CP_6 CP_7
Contro che ricevevano gli ordinativi del materiale HD e da consegnare alle strutture sanitarie clienti di queste, e preparavano le cassette con il suddetto materiale e le bolle di consegna, e dal e dagli altri addetti al trasporto, che prendevano Per_2 in consegna le cassette caricandole sui furgoni, le portavano nel luogo di
6 destinazione, e poi le andavano a riprendere per portarle nuovamente in magazzino. Siffatta attività della si diversifica dunque da quella di CP_1
Con Contro fornitura di apparecchiature sanitarie, svolta invece dalla e dalla con proprio personale, diverso da quello della . Sicchè manca nella fattispecie CP_1 in esame quello che è il principale sintomo dell'esistenza di un unico centro di imputazione tra società collegate, ossia la promiscuità del personale, che lavora indifferentemente per l'una e per l'altra società. Laddove le tre società resistenti risultano avere propri dipendenti, e ben distinti organigrammi (docc. 1, 2, 3, 9 e
10 prod. Sanit 80), né la prova testimoniale ha smentito il dato formale, non evidenziando una situazione di fatto diversa da quella emergente dagli atti.
Ne discende che il rapporto di lavoro del faceva capo esclusivamente Per_2 alla formale datrice di lavoro Controparte_1
Le medesime dichiarazioni testimoniali hanno altresì confermato che le mansioni del erano limitate a prendere in consegna il materiale che era Per_2 stato già preparato dal e dal anch'essi dipendenti della , CP_6 CP_7 CP_1 caricarlo sul furgone di proprietà della (doc. 4 prod. Sanit 80), e portarlo CP_1
a destinazione. Così come i testi hanno sostanzialmente univocamente confermato che il medesimo materiale, una volta utilizzato in sala operatoria presso le clienti Con Contro di e di veniva sanificato dallo stesso personale delle strutture Con Contro ospedaliere, e riposto nelle cassette per la restituzione da personale o comunque in possesso delle necessarie competenze, laddove il si Per_2 limitava a riprendere in consegna le cassette che lo contenevano, eventualmente svolgendo una sommaria verifica della corrispondenza con quello a suo tempo consegnato, ed a riportarlo in magazzino. In questi termini si sono espressi univocamente il teste (“Il materiale e le bolle venivano preparati da CP_4 due persone dipendenti della che lavorano nel magazzino dove si trovano i CP_1 materiali. Il prendeva in consegna i materiali e la bolla di consegna, li Per_2 trasportava presso la struttura ospedaliera, li consegnava e si faceva firmare la bolla di consegna… . I trasportatori si occupano anche di riprendere in consegna il materiale medico che è stato richiesto ed utilizzato dalle strutture mediche,
7 dopo che il personale della struttura ospedaliera si è occupato di lavarlo, decontaminarlo e comunque svolgere tutte le attività previste dalla normativa in Con materia, ed il personale specializzato di lo ha sistemato nelle apposite cassette di ferro. Il , quindi, prendeva in consegna le cassette e, se Per_2 presenti, le relative bolle, e lo riportava in magazzino”), il teste (“Io ero CP_7 addetto alla logistica nel magazzino e quindi preparavo i materiali, mentre il si occupava della loro consegna… Siamo io ed il mio collega Per_2 CP_6
a preparare le bolle di consegna dei materiali. Il verificava
[...] Per_2 che il materiale corrispondesse a quello delle bolle, lo caricava eventualmente aiutato da noi del magazzino, sul furgone e lo consegnava. Successivamente doveva andarlo a ritirare. Gli specialist si occupavano di riporre i materiali nell'autoclave dopo gli interventi e di reinserirlo eventualmente nelle cassette che consegnavano in questo caso chiuse al ricorrente, per ricaricarle sul furgone e riportarle in magazzino. Se la sanificazione richiedeva più tempo, il che però avveniva raramente, era il a riprendere il materiale ed a ricollocarlo Per_2 nelle cassette, per riportarlo poi in magazzino. Conosco queste modalità perché comunque ero in contatto costante con il per seguire l'andamento delle Per_2 operazioni. Preciso che nel caso in cui gli andavano via prima di Parte_5 chiudere le cassette, gli addetti alla sterilizzazione ricollocavano i ripiani con i materiali sterilizzati nelle cassette, ed il si limitava a chiudere le Per_2 cassette, mentre se erano ancora presenti gli erano loro a chiudere le Parte_5 cassette. Il controllava la corrispondenza delle cassette con quelle che Per_2 erano state consegnate, ma non il loro contenuto. Ciò valeva anche per il controllo al momento della consegna. Eravamo io ed il mio collega a controllare invece il contenuto delle cassette, sia in uscita che in entrata”), ed il teste CP_6
(“Ero io a preparare le bolle di consegna. Era il che caricava poi le Per_2 cassette sul furgone, verificando la correttezza dell'indirizzo di spedizione, ed in linea di massima della corrispondenza delle cassette. Ero io a fare il controllo preventivo di ciò che preparavo e mettevo in consegna, ed ero io che rispondevo di tale attività. Il ricorrente consegnava quindi il materiale e poi lo andava a
8 ritirare a fine intervento. So che andava a ritirare il materiale in sterilizzazione o dove collocavano il materiale in uscita. Non sono mai stato presente a tali operazioni, quindi non so come si svolgessero precisamente. Il Per_2 verificava anche la corrispondenza del contenuto delle cassette che ritirava con quello che aveva consegnato. Se aveva dei dubbi chiamava in magazzino. Ad esempio capitava che il numero dei ripiani inseriti nelle cassette non coincidesse.
Però il non aveva anche le necessarie competenze per riconoscere Per_2 anche i singoli strumenti. Il ricorrente effettuava solo una verifica di massima della corrispondenza del numero dei ripiani, ma non dei singoli strumenti. Tale controllo ero in grado solo io di verificarlo. In ogni cassetta possono esserci fino a duecento pezzi per cui non era possibile che il ricorrente ne verificasse la corrispondenza al momento del ritiro. Poteva accorgersi solo di difformità evidenti, tipo che vi fossero due ripiani invece di tre. In questo caso ci chiamava per chiarimenti”). Dello stesso tenore, per quanto basate solo su presunzioni, sono le dichiarazioni del teste (“Che io sappia il materiale e le bolle Tes_1 venivano preparati dal e dal mentre il si occupava CP_6 CP_7 Per_2 solo di prenderle in consegna, trasportarle e consegnarle. Ciò posso dire in quanto il mio rapporto di comunicazione avveniva esclusivamente con loro, tranne i caso sporadici in cui il mi comunicava qualcosa circa l'esito Per_2 delle consegne”).
Ne discende la correttezza dell'inquadramento attribuito al , nel IV Per_2 livello del CCNL Commercio, cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:… 1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4…; 5…; 6... ;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio
9 promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); … 24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
… 26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
… 32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”. Siffatta declaratoria, che comprende anche il personale addetto alla contabilità, nonché quello addetto alla preparazione delle commissioni di medicinali, o al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori di libri e stampe periodiche, dunque dotato anche di specifiche conoscenze di particolari prodotti, risulta ampiamente corrispondente ai compiti del ricorrente, che come visto si occupava prevalentemente del carico, dello scarico e del trasporto delle apparecchiature mediche, attività addirittura appartenente al VI livello del CCNL in questione, e tiene evidentemente conto anche dei compiti residuali facenti capo al , di verifica sommaria della Per_2 corrispondenza tra i materiali consegnati e quelli restituiti. Laddove non pertinente risulta la declaratoria del III livello, invocato dal , cui Per_2
“appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:… 9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza
10 di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. Operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; … 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami…”. Trattasi di attività di concetto, eventualmente anche organizzative, che presuppongono conoscenze specialistiche, frutto di una preparazione anche teorica, dunque conoscenze diverse da quelle che il Per_2 aveva potuto acquisire con la sola esperienza, e che può aver marginalmente utilizzato per verificare la corrispondenza del materiale medico consegnato con quello reso.
Quanto al licenziamento, lo stesso è stato comminato dalla 80 con lettera CP_1 del 4.8.23 del seguente tenore: “… In data 10 luglio 2023, il medico del lavoro ci ha comunicato ufficialmente la sua parziale idoneità alla mansione con notevoli limitazioni, segnalando in particolare che il lavoratore “può guidare mezzi aziendali con patente B con pause, ma non può fare movimentazione manuale dei carichi superiore a 1 della scala NIOSH come ben evidenziato nel giudizio di idoneità”. La suddetta prescrizione determina, in concreto, che rispetto alla sua originaria mansione la scrivente azienda dovrebbe provvedere a farle movimentare carichi manuali di entità inferiore o a farla lavorare in equipe se i carichi sono di entità superiore, sempre a condizione di una guida con pause.
11 L'azienda, come le è ben noto, non ha un'organizzazione aziendale tale da poterle garantire una mansione nel rispetto delle rigorose limitazioni imposte dal medico del lavoro, nè ha alcuna possibilità concreta di adibirla a mansioni equivalenti e differenti senza che ciò comporti un notevole atterramento organizzativo…. Ciò posto, ci vediamo costretti a prendere atto che il suo stato di malattia è di identità tale che alla luce delle limitazioni poste dal medico siamo impossibilitati a ricevere la sua prestazione di lavoro. Pertanto, con grande dispiacere, e nostro malgrado, siamo costretti ad intimarle la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione”
(doc. 3 prod. ricorr.).
La circostanza della parziale inidoneità del lavoratore alle mansioni cui era adibito è pacifica e documentata (doc. 10 prod. ricorr.).
Ciò di cui si è lamentato il è che il datore di lavoro non abbia Per_2 ottemperato, come era proprio dovere, all'obbligo di repechage, verificando la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, o anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
L'effettiva esistenza del motivo addotto a base del licenziamento non comporta infatti il venir meno del c.d. obbligo di repechage, rimanendo a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di non essere riuscito ad adibire diversamente il lavoratore.
Parte datoriale resta, in sostanza, gravata dell'onere di dimostrare che al tempo del recesso non residuava alcuna possibilità di reimpiego, e quindi l'impossibilità di adempiere al repechage del dipendente.
Con specifico riferimento all'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ed in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, la Suprema Corte ha poi affermato che: “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare non solo l'inidoneità fisica del lavoratore alle sue mansioni, ma anche l'impossibilità di ricollocarlo in altre posizioni compatibili con le sue condizioni di salute, incluse mansioni inferiori. Inoltre, il datore deve provare di aver cercato possibili "accomodamenti
12 ragionevoli" per consentire il mantenimento del posto di lavoro, senza comportare oneri finanziari sproporzionati” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
11/09/2025, n. 24994). Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente sancito che: “in caso di accomodamento ragionevole, l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto;
ovviamente il datore di lavoro potrà anche dimostrare che eventuali soluzioni alternative, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza, magari perché coinvolgenti altri interessi finanziari o di altro tipo ovvero per le dimensioni e le risorse dell'impresa” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 18/08/2025, n. 23481).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la convenuta si è limitata ad affermare che il non aveva le competenze necessarie per svolgere attività diversa da Per_2 quella di trasporto e carico merci, che non vi erano altri dipendenti addetti alle sue stesse mansioni che potessero aiutarlo nello svolgimento della prestazione, operando in equipe, e che la società era ad organico pieno, e non aveva mansioni, anche inferiori, cui adibire il lavoratore.
Trattasi evidentemente di affermazioni generiche, prive di qualsivoglia supporto fattuale, ossia della concreta indicazione dei dipendenti in forza presso la al momento del licenziamento, con specificazione delle relative qualifiche e CP_1 mansioni. Solo tale allegazione avrebbe infatti consentito una concreta verifica dell'effettiva impossibilità di adottare un accomodamento ragionevole al fine di impiegare comunque il lavoratore ad un'occupazione confacente al proprio stato di salute, senza un inaccettabile disagio a carico della datrice di lavoro.
L'effettivo adempimento dell'obbligo di repechage e di ragionevole accomodamento non risulta quindi in alcun modo neppure allegato da parte della datrice di lavoro.
13 Ne consegue l'illegittimità del licenziamento comminato al dalla Per_2
80. CP_1
Circa le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, la disciplina da applicare è quella prevista per i datori di lavoro con non più di 15 dipendenti – circostanza dedotta dallo stesso ricorrente - la normativa da applicare è quella di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015, richiamato dall'art. 9, nel testo vigente alla data del licenziamento.
Ciò posto, il citato art. 3 co. 1 nella sua originaria formulazione, recitava:
“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Il c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 2018) ha, poi, innalzato le soglie minime e massime portandole da 24 a 36 e da 4 a 6.
La norma, quindi, nell'originaria formulazione precludeva qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice, posto che l'indennità era ancorata al solo criterio dell'anzianità di servizio.
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.
194/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 co. 1 del d. lgs. n. 23 del
2015, nella parte in cui stabilisce la misura dell'indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo, in esclusivo collegamento con l'anzianità di servizio.
Secondo la Corte la previsione di una indennità crescente in relazione alla sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza. Non è ragionevole limitare i criteri di valutazione del pregiudizio subito dal lavoratore a disposizione del giudice chiamato a dirimere la controversia, fermo restando che tale discrezionalità debba essere esercitata entro i
14 confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto e, dunque, entro una soglia minima e una massima.
A parere di questo giudicante, per pervenire alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, può farsi utilmente ricorso ad una combinazione di criteri quali l'anzianità di servizio, la dimensione aziendale ed il numero dei dipendenti, il comportamento complessivo della convenuta.
Quanto all'anzianità di servizio, il al momento del licenziamento Per_2 aveva maturato un'anzianità di 4 anni e mezzo.
L'azienda risulta occupare 10 dipendenti (doc. 6 prod. ricorr.).
Quanto al comportamento della datrice, è da valorizzare la totale mancanza allegatoria in ordine alle eventuali possibilità di ricollocamento.
Va poi rilevato come la Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), abbia dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
Parte ricorrente, nelle conclusioni formulate in via gradatamente subordinata nei confronti della , in relazione al licenziamento, ha chiesto condannarsi CP_1 la società al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 3 e 6 mensilità, né ha modificato siffatte conclusioni nel corso del presente giudizio.
Si ritiene, quindi, di giustizia condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore degli eredi di
[...]
un'indennità risarcitoria parametrata al numero di 6 mensilità della Per_3 retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito della sentenza fino al saldo, prevista dal combinato disposto dei suddetti articoli 3, comma 1 e 9 d.lgs.
23/2015.
15 Pertanto va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato ad
[...]
con lettera del 4.8.23 e l'estinzione del rapporto di lavoro, e la Per_2 [...] va condannata, ai sensi degli artt. 3 e 9 d.lgs. 23/2015, a pagare ai CP_1 ricorrenti sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
Le spese seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo nei confronti della tenuto conto del complessivo esito Controparte_1 della lite, e si liquidano come da dispositivo. Spese compensate nei confronti delle altre convenute, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ad con lettera Persona_2 del 4.8.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la in persona del legale rapp.ti p.t., al pagamento a Controparte_1 favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.699,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
compensa tra le suddette parti la restante metà; compensa le spese di lite tra i ricorrenti, la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_3
Roma, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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