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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1167/2024 del R.A.C.C. in data
21/06/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2024
d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAVANETTO LUCA ), giusto mandato in C.F._2 atti, attrice
c o n t r o
- C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MANLIO ( ), C.F._3 giusto mandato in atti, convenuta avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice, contraris reiectis nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa
(ed in particolare per quelle di cui al punto A), il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra rispetto alle pretese avanzate nei Parte_1 suoi confronti da (oggi Controparte_2 [...]
) e comunque la nullità della fideiussione eventualmente Controparte_1 prodotta da quest'ultima; accertarsi conseguentemente che la Sig.ra
Pag. 1 nulla deve a in ragione Parte_1 Controparte_1 dei debiti verso quest'ultima in capo all'obbligata principale Parte_2 accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa (in
[...] particolare punto B), nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse provata l'esistenza di un valido rapporto fideiussorio, l'estinzione ex art.
1955 c.c. e comunque la liberazione ex art. 1956 c.c. della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra a favore di Parte_1 [...]
(oggi ); accertarsi Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente che la Sig.ra nulla deve a Parte_1 [...]
in ragione ai debiti verso quest'ultima in capo Controparte_1 all'obbligata principale accertarsi e dichiararsi altresì per Parte_2 tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto
B), l'estinzione ex art. 2869 c.c. dell'ipoteca volontaria rilasciata dalla
Sig.ra a favore di oggi Parte_1 Controparte_2
) ed iscritta sull'immobile della prima sito Controparte_1 in San Stino di Livenza, Via Giuseppe di Vittorio n. 1 (Foglio 16, Mappale 46 del Catasto Fabbricati - Foglio 16, Mappale 46 del Catasto Terreni); ordinarsi pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., la cancellazione della predetta ipoteca (come da Nota di Trascrizione avanti Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Venezia –Servizio di Pubblicità Immobiliare – registro generale n. 27297 – registro particolare n. 6093 – presentazione 206 del 04.08.2010); accertarsi conseguentemente che la Sig.ra Pt_1
nulla deve a in ragione ai debiti
[...] Controparte_1 verso quest'ultima in capo all'obbligata principale nel Parte_2 merito, in via subordinata: accertarsi e dichiararsi altresì per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C),
l'annullabilità per errore ex art. 1427 c.c. dell'ipoteca volontaria rilasciata dalla Sig.ra a favore di Parte_1 Controparte_2
(oggi ) ed iscritta sull'immobile della prima Controparte_1 sito in San Stino di Livenza, Via Giuseppe di Vittorio n. 1 (Foglio 16,
Mappale 46 del Catasto Fabbricati - Foglio 16, Mappale 46 del Catasto
Terreni); ordinarsi pertanto al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., la
Pag. 2 cancellazione della predetta ipoteca (come da Nota di Trascrizione avanti
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di
Pubblicità Immobiliare – registro generale n. 27297 – registro particolare n.
6093 – presentazione 206 del 04.08.2010); accertarsi conseguentemente che la Sig.ra nulla deve a Parte_1 Controparte_1 in ragione ai debiti verso quest'ultima in capo all'obbligata principale
[...] accertarsi e dichiararsi altresì per tutte le ragioni di cui in Parte_2 narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C), l'annullabilità per errore ex art. 1427 c.c. della fideiussione omnibus rilasciata dalla Sig.ra
a favore di accertarsi Parte_1 Controparte_2 conseguentemente che la Sig.ra nulla deve a Parte_1 [...]
in ragione ai debiti verso quest'ultima in capo Controparte_1 all'obbligata principale nel merito, in via ulteriormente Parte_2 subordinata: accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa
(ed in particolare per quelle di cui al punto D), l'indeterminatezza della clausola di individuazione del tasso corrispettivo del contratto di mutuo ipotecario stipulato a OG Notaio in data 29.07.2010 n. rep. Per_1
59.365 – n. racc. 26.721 (n. 777005606.07) nonché del contratto di mutuo ipotecario stipulato a OG Notaio in data 18.09.2008 n. rep. Per_1
56.377 – n. racc. 24.466 (n. 777034062.42) entrambi stipulati tra Parte_2
e (oggi
[...] Controparte_2 Controparte_1
); conseguentemente accertarsi e dichiararsi la violazione del
[...] requisito della forma scritta prescritto ad substantiam ex artt. 1284, comma
3, c.c. e ex art 117 TUB;
per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, dichiararsi la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma e procedersi conseguentemente, anche ex art. 821, comma 3, c.c. (regime di capitalizzazione semplice), al ricalcolo dell'effettivo ammontare del debito;
accertarsi pertanto il minor importo dovuto da
[...]
a in ragione dei predetti Parte_2 Controparte_1 contratti di mutuo ed accertarsi, altresì, di conseguenza, il minor importo dovuto dalla Sig.ra a . Parte_1 Controparte_1 accertarsi e dichiararsi altresì, con riferimento al contratto di conto corrente
n. 13450.34 stipulato tra e Parte_2 Controparte_2
Pag. 3 (oggi ), per tutte le ragioni di cui in CP_2 Controparte_1 narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto E), la nullità della clausola di commisurazione del tasso debitore, della clausola di introduzione della CMS nonché della clausola sulla capitalizzazione degli interessi;
accertarsi pertanto il minor importo dovuto da a Parte_2 [...]
in ragione del predetto contratto di conto corrente Controparte_1 ed accertarsi, altresì, di conseguenza, il minor importo dovuto dalla Sig.ra
a . in ogni caso: con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese e competenze legali”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “piaccia al Tribunale, in via istruttoria: non ammettere la consulenza tecnica contabile richiesta dall'attrice con memoria del 15/11/2024 perché inammissibile in quanto meramente esplorativa e tesa
a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio che le competeva;
nel merito: respingere le domande tutte dell'attrice perché infondate;
condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C. in favore della convenuta nella misura che sarà dimostrata e/o ritenuta anche in via equitativa nonché, in aggiunta alla refusione delle spese, al pagamento di una somma equitativamente determinata. Vittoria in tutti i casi di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 13/06/2024 ha Parte_1 convenuto innanzi all'intestato Ufficio la Controparte_1
[...]
Dopo avere premesso di avere ricevuto dalla Banca la lettera datata
29/02/2024, quale fideiussore fino a concorrenza dell'importo di euro
2.230.000,00 della contenete la diffida al pagamento nella Parte_2 misura di euro 42.680,27 per esposizione del rapporto di c/c n. 13450.34; nella misura di euro 83.353,86 per esposizione del mutuo ipotecario n.
777005606/07; nella misura di euro 422.601,03 per esposizione del mutuo ipotecario n. 777034062/42; e dopo aver premesso altresì che la convenuta
Pag. 4 nulla può pretendere nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e per nullità della fideiussione per non esserne stata consegnata copia alla garante;
per estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955 c.c. per avere la mutuante acconsentito alla rinegoziazione con prolungamento del piano di ammortamento del mutuo n. 777034062/42 effettuando una parziale rinuncia alla garanzia costituita a proprio vantaggio dalla mutuataria in esecuzione degli obblighi assunti con lo stesso contratto, così pregiudicando la possibilità di surroga della fideiubente ai sensi dell'art. 1204 c.c. ed allo stesso modo causando l'estinzione ai sensi dell'art. 2869 c.c. dell'ipoteca costituita a garanzia dello stesso rapporto;
per liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la mutuante accordato, con il prolungamento del piano di ammortamento del mutuo n. 777034062/42, nuovo credito alla mutuataria in assenza della speciale autorizzazione del fideiussore;
per annullabilità ai sensi dell'art. 1427 c.c. della fideiussione e dell'ipoteca concessa a sostegno del mutuo n. 777034062/42 per errore vizio della volontà del fideiussore terzo datore;
ed ulteriormente che la pretesa della mutuante sulla base dei rapporti di mutuo deve essere depurata di quanto richiesto a titolo di interessi ultralegali, il cui tasso deve essere ricondotto a quello previsto dall'art. 117 co. VII T.U.B., stante l'indeterminatezza della clausola di individuazione del tasso corrispettivo;
che la pretesa della convenuta fondata sul rapporto di conto corrente n.
13450.34 deve essere ridotta perché originante da un contratto privo di valida pattuizione di CMS, di valida e completa pattuizione del tasso debitore, di valida clausola di capitalizzazione degli interessi;
sulla base di tali premesse
l'attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata nei suoi confronti e comunque che nulla essa deve alla Controparte_1 per nullità della fideiussione eventualmente prodotta dalla convenuta, per estinzione della fideiussione o per liberazione del fideiussore, per estinzione della garanzia ipotecaria di cui al mutuo n. 777034062/42, per annullabilità dell'ipoteca di cui al mutuo n. 777034062/42 e della fideiussione omnibus rilasciata, con accertamento in subordine del minor importo dovuto sulla base dei due rapporti di finanziamento e del rapporto di conto corrente.
Pag. 5 La si è costituita con comparsa di costituzione e CP_3 risposta di data 23 settembre 2024 contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto delle relative domande, dopo aver precisato quanto segue:
- la società debitrice principale nei confronti della Parte_2 comparente, è stata costituita in data 06/11/2007 con atto del notaio di Azzano Decimo (cfr. doc.3); Persona_2
- è stata socio unico della a far tempo Parte_1 Parte_2 dalla sua costituzione e sino al 12/12/2019, e al contempo ha rivestito la qualità di amministratore unico e legale rappresentante in seno alla società nel periodo dal 29/04/2016 al 20/04/2019 (cfr. doc. 3);
- in precedenza, dal momento della sua costituzione sino al 29/04/2016, amministratore unico della era stato il coniuge della Parte_2
(cfr. doc.4), il quale le subentrò Pt_1 Persona_3 nella carica dal 20/04/2019 anche acquistando il 12/12/2019 l'intera quota di capitale della società.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/12/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, ha fissato avanti a sé l'udienza del 13/06/2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le domande come formulate da parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che la fideiussione, rectius quello che le parti hanno definito fideiussione, sottoscritta dalla attrice in data 14 luglio 2010 quale garante fino a concorrenza della somma pari ad euro 2.300.000,00 della società è da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia Parte_2
(cfr. in particolare gli artt. 7 e 8) per le ragioni di seguito indicate.
Nell'ambito delle garanzie personali è necessario distinguere la figura della c.d. fideiussione omnibus dal contratto autonomo di garanzia: le Sezioni
Unite n. 3947/2010 hanno individuato quale elemento distintivo tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, ritenuta incompatibile con il principio di accessorietà caratterizzante la fideiussione.
Pag. 6 In particolare, va tenuto presente che la previsione (cfr. art. 7) secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” comporta l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale, poiché diversamente interpretata la clausola, si avrebbe un'inutile endiadi.
Posto che il garante, infatti, assume l'obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete, di per sé non renderebbe possibile opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell'ipotesi di opposizione del debitore principale.
Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo e ulteriore rispetto all'obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all'adempimento.
La previsione contrattuale (cfr. art. 8) a mente della quale:
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” svincola l'obbligo del garante rispetto alla validità dell'obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata.
Infatti secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la decisione del 28 marzo 2017 n. 7883: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali. Tali
Pag. 7 contratti, riconducibili allo schema di cui all'art. 1322 c.c., si connotano infatti per una totale assenza di accessorietà della obbligazione assunta dal garante rispetto a quella del debitore principale”.
Con riferimento al contratto autonomo di garanzia si può affermare una generale inapplicabilità tanto del disposto dell'art. 1955 c.c. quanto quello dell'art. 1956 c.c. proprio perché il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante.
Dalla qualificazione di un contratto come contratto autonomo di garanzia discende l'inapplicabilità dei cit. articoli del codice civile, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, poiché talo disposizioni, collegate al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaurano un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, come tale, rientrano tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabili ad una obbligazione di garanzia autonoma.
Allo stesso non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2869
c.c. invocato dalla attrice in quanto terza datrice d'ipoteca rispetto al contratto di mutuo n. 777034062/42: per analogia con la fideiussione, il terzo datore che ha pagato o che ha sofferto l'espropriazione, è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore ( artt. 1949 e 1203, n. 3 c.c.), mentre il terzo acquirente, quando la surroga non può aver luogo per fatto del creditore, ha diritto al risarcimento dei danni ( artt. 2866 e 2899 c.c.), il terzo datore è invece liberato per le stesse ragioni per cui è liberato il fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c.
Non sono stati contestati da parte attrice i seguenti fatti:
- la società debitrice principale nei confronti della Parte_2 comparente, è stata costituita in data 06/11/2007 con atto del notaio di Azzano Decimo (cfr. doc.3); Persona_2
- è stata socio unico della a far tempo Parte_1 Parte_2 dalla sua costituzione e sino al 12/12/2019, e al contempo ha rivestito la qualità di amministratore unico e legale rappresentante in seno alla società nel periodo dal 29/04/2016 al 20/04/2019 (cfr. doc. 3);
Pag.
8 - in precedenza, dal momento della sua costituzione sino al 29/04/2016, amministratore unico della era stato il coniuge della Parte_2
(cfr. doc.4), il quale le subentrò Pt_1 Persona_3 nella carica dal 20/04/2019 anche acquistando il 12/12/2019 l'intera quota di capitale della società.
Nel caso di specie è pacifico, quindi, che al momento della stipula del contratto di mutuo (29 luglio 2010) e al momento della rinegoziazione del mutuo (25 luglio 2019) l'attrice deteneva le quota della società Parte_2 amministrata dal coniuge e che la stessa risulta Persona_3 aver sottoscritto la proposta di modifica (cfr. doc. 6), di cui oggi se ne lamentano gli effetti pregiudizievoli ai fini dell'eventuale surroga della terza datrice d'ipoteca.
Non si ha estinzione della fideiussione, ai sensi degli artt. 1955 e
1956 c.c., e quindi mutatis mutandi del terzo datore d'ipoteca, se il fideiussore [rectius terzo datore d'ipoteca] assume in sé la duplice posizione di garante e di amministratore/socio della società debitrice principale garantita e, pur conoscendo le condizioni patrimoniali di quest'ultima, abbia comunque sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni dalla banca creditrice, come nel caso di specie (cfr. doc. 6).
Ha ragione, pertanto, il patrocinio di parte convenuta laddove ha scritto: “Come ben si vede ci troviamo qui in presenza di una situazione veramente paradossale, nella quale la prima propone alla Parte_1 mutuante di rinegoziare il mutuo, e, una volta che quanto anche da lei proposto è stato accettato, si rivolge al Tribunale affinché la liberi dalle garanzie come conseguenza di quell'attività negoziale che lei medesima ha voluto”.
E' esclusa l'annullabilità della fideiussione [in realtà si tratta di un contratto autonomo di garanzia come sopra esplicitato] per errore ai sensi dell'art. 1427 c.c.: l'azione è prescritta ai sensi dell'art. 1442 c.c. dovendo ritenersi che l'attrice abbia preso conoscenza della causa di annullabilità quantomeno quanto meno dalla revoca della delibera di scissione della mutuataria che venne assunta il 19/02/2016 (cfr. doc.
3 - visura storica
Registro Imprese); l'attrice era a conoscenza che la società mutuataria non aveva un diritto reale sul lastrico in cui venne installato l'impianto
Pag. 9 fotovoltaico in ragione della sua qualità di socio unico della mutuataria dalla costituzione al 12/12/2019 (cfr. doc.3, visura storica Registro Imprese) e coniuge del legale rappresentante (cfr. doc.4, dichiarazione dei redditi modello PF 2016;); stando alle allegazioni dell'attrice il presunto errore va ricondotto nell'alveo dei motivi individuali, che come tali risultano irrilevanti. Difetta il requisito della rilevanza del presunto errore che non appare né essenziale né riconoscibile: l'attrice imputa alla mutuante l'errore nella valutazione di diritto, ma in base alla disciplina codicistica l'errore causa di annullamento è (solo) quello in cui è incorso il contraente la cui volontà si assume viziata, mentre la posizione dell'altro contraente viene in rilievo per valutarne la riconoscibilità, per le identiche ragioni non si è estinta la garanzia ipotecaria concessa dall'attrice a garanzia dello stesso rapporto.
Nel caso di specie, trattandosi di un contratto di garanzia autonomo, questo non presenta i caratteri di accessorietà che sono invece tipici di un rapporto fideiussorio;
conseguentemente il garante non può opporre al creditore le eccezioni del garantito, fatto salvo l'adempimento del debitore alla prestazione e la mancanza di causa dell'obbligazione principale dovuta al fatto che non è sorta o è nulla (come già stabilito in Cass. n. 2464/2004, n.
10652/2008, n. 371/2018, n. 9071/2023).
I rapporti di mutuo n. 777005606/07 del 18/09/2008 e n.
777034062/42 del 29/07/2010 (cfr. doc.7 e doc.8) non sono affetti da nullità per indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Il primo è un rapporto a tasso fisso determinato (art. 5), le parti hanno convenuto che l'ammortamento avvenga con rate di eguale ammontare, ed il loro numero e periodicità; dati tali elementi la mancanza del piano di ammortamento non è motivo di indeterminatezza (Cassazione n. 12922/2020)
e il metodo di ammortamento non può che essere alla francese, unico che con il tasso fisso consente di determinare rate di eguale importo.
Il secondo è un rapporto a tasso variabile determinato e con specificazione dei criteri di determinabilità per il caso di variazione del parametro (art. 2); le parti hanno convenuto la durata dell'ammortamento e il numero e periodicità delle rate (art. 1); data la particolare finalità del finanziamento, passibile astrattamente di una utilizzazione parziale (art. 1), le parti hanno convenuto che dopo il periodo c.d. di utilizzo sarebbero
Pag. 10 addivenute alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale al quale sarebbe stato allegato il piano di ammortamento;
con l'atto di erogazione e quietanza finale le parti hanno confermato le condizioni convenute con il contratto di finanziamento e allo stesso è stato allegato il piano di ammortamento ed il documento di sintesi entrambi da loro sottoscritti (cfr. doc.9); in questo caso il piano di ammortamento è stato reso disponibile secondo i termini contrattualmente pattuiti, ed evidenzia per ciascuna rata l'importo del capitale rientrato e di quello residuo, ed esplicita anche che il metodo di ammortamento applicato è quello alla francese. Si può, quindi, concludere che anche per il rapporto in questione è stato convenuto ogni elemento per la determinazione del suo oggetto.
Si è già detto che il metodo di ammortamento per entrambi i rapporti di finanziamento per cui è causa è quello alla francese. Nel primo caso avendo le parti convenuto un ammortamento in base ad un numero di rate determinato e di eguale ammontare. Nel secondo per volontà in tal senso espressa dai contraenti nell'approvazione del piano di ammortamento che tale indicazione contiene. Come è noto la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15130/2024 si è occupata del tema relativo alla questione se il metodo di ammortamento alla francese implichi anatocismo nell'applicazione degli interessi, ovvero l'applicazione dell'interesse composto. Le Sezioni Unite della Corte hanno sancito che nel metodo di ammortamento alla francese deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo ed hanno chiarito che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto che è un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Pag. 11 Dunque la mancata specificazione del regime di capitalizzazione dell'interesse non implica indeterminatezza dell'oggetto in quanto la scelta del metodo di ammortamento comporta l'applicazione dell'interesse semplice.
E' appena il caso di osservare che la situazione non muta nel caso del mutuo a tasso variabile: in caso di tasso variabile, il metodo di ammortamento alla francese prevede la stesura di un piano di ammortamento iniziale al tasso contrattuale e quindi la precisa individuazione dell'importo delle quote capitale da rimborsare. Le successive variazioni del tasso non determinano la variazione delle quote capitale, bensì la modifica della quota interessi e di conseguenza dell'importo della rata. All'art. 8 dell'atto di erogazione e quietanza finale del 24/01/2011 (cfr. doc. 9) le parti convenivano a proposito della tabella allegata che in essa “sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dalla stessa tabella risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate semestrali comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata gli interessi al tasso variabile secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto. L'importo di ciascuna delle dette rate semestrali risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze”.
Quanto alle generiche censure formulate da parte attrice al contratto di conto corrente n. 13450.34 si osserva che le stesse appaiono destituite di alcun fondamento atteso che la parte onerata, id est parte attrice in una azione di accertamento negativo, non ha prodotto alcun documento contrattuale, né ha prodotto gli estratti conto da cui ricavare le somme indebitamente percepite, secondo la tesi attorea, da parte della convenuta. CP_2
L'infondatezza delle tesi di parte attrice non si traduce necessariamente in una ipotesi di lite temeraria, atteso che la parte soccombente non ha tenuto condotte processuali caratterizzate da sicuri elementi di cd. mala fede.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
Pag. 12 modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria alla quale si possono applicare i minimi tariffari atteso il solo deposito di memorie istruttorie senza ulteriori attività, per lo scaglione di riferimento da euro
520.001,00 ad euro 1.000.000,00, come da domanda introduttiva.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, tutte le domande come formulate da parte attrice nei confronti della convenuta;
2) condanna parte attrice a rifondere a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali
[...] del presente procedimento che si liquidano in euro 22.426,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 13