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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9885 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16951 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BARBATO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Zanardelli n.17
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Vitale Andrea e CP_2
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6
[...]
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 9.12.1999, che dalla loro unione era nato un Controparte_1 figlio: il 17.02.2004 , studente universitario, rappresentava di essersi separato dalla moglie in Per_1 forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data
1 30.10.2017, autorizzato dal PM in data 6.11.2017 e che da allora la comunione materiale e spirituale con la resistente non si era più ricostituita. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( rectius: lo scioglimento del matrimonio) e, sulla premessa che il figlio non era più convivente con la madre, chiedeva in via principale revocarsi la assegnazione della casa coniugale alla resistente. Chiedeva altresì: In via subordinata autorizzare il ricorrente a cedere alla signora la quota di sua proprietà della casa coniugale a fronte della corresponsione del CP_1
50% del valore, previa valutazione della proprietà al fine di determinarne il valore di mercato;
in via del tutto gradata e nella denegata ipotesi in cui nessuna delle soluzioni prospettate venga ritenuta meritevole di accoglimento, disporre che, sin da subito, la signora contribuisca al CP_1 pagamento della metà del canone di locazione (nello specifico euro 250,00), che mensilmente il sig. versa per l'immobile sito in Via Girolamo Imparato n.11 e che abita unitamente al figlio Parte_1
a far data dal mese di luglio 2023; Porre a carico della sig.ra un assegno mensile Per_1 CP_1 di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio oltre alla contribuzione nella misura del 50% Per_1 alle spese straordinarie così come stabilite nel protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia tra il COA di Napoli e la Presidenza del Tribunale di Napoli. Con vittoria delle competenze di lite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio ma contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in merito al trasferimento del figlio presso il padre precisando che si era trattato di un allontanamento momentaneo conseguito ad un litigio con il figlio per un rimprovero da parte sua per il mancato impegno negli studi. Chiedeva pertanto: rigettare la domanda del Signor Parte_1
di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli al Corso Italia n. 136 int.
[...]
11, confermando l'assegnazione in favore della Signora . Controparte_1
In via principale, rigettare la domanda del Signor volta ad ottenere un assegno Parte_1 di mantenimento di euro 200,00 mensili a carico della Signora per il figlio Controparte_1
nonché il contributo del 50% per le spese straordinarie, in quanto infondata in fatto e Per_1 diritto. In via principale, rigettare le domande formulate dal ricorrente ai punti c) e d) delle conclusioni del ricorso.
2 All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori rappresentando che pendevano trattative di bonario componimento a tacitazione della controversia in essere e a tal uopo chiedevano un breve rinvio.
All'udienza del 7.10.2025 le parti confermavano la stabile permanenza del figlio presso il padre e chiedevano dichiararsi il divorzio alle condizioni concordate come riportate nell'atto depositato e modificato in udienza.
La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. La Sig.ra si Controparte_1 impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 economicamente non autosufficiente, l'importo omnicomprensivo e forfettario di Euro 200,00
(duecento/00) mensili, somma che verrà rivalutata di anno in anno in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT.Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario n. [...] intestato direttamente a In Per_1 aggiunta al predetto contributo ordinario, la Sig.ra si impegna a sostenere nella Controparte_1 misura del 50% le spese di natura straordinaria relative al figlio che dovranno essere Per_1 preventivamente concordate tra le parti, e comunque riportandosi al protocollo in uso presso il
Tribunale di Napoli. Le Parti, al fine di addivenire allo scioglimento della comunione relativa all'immobile di loro comproprietà in ragione di 1/2 ciascuno, sito in Napoli, alla Corso Italia 136, convengono che il sig. si impegna a cedere la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) Parte_1 in favore della sig.ra . Al predetto immobile, le parti convenzionalmente riconoscono di CP_1 voler attribuire un valore pari ad € 95.000,00, tenuto conto dei parametri OMI e delle valutazioni del mercato immobiliare del Comune di Napoli;
L'immobile è sito in Napoli al Corso Italia e precisamente: Appartamento posto al terzo piano distinto dal numero interno undici, composta da tre vani e mezzo catastali, confinante con detto corso e restante proprietà .- In catasto alla Per_2 partita 131962 Sez. SEC Fol 6, p.lla 66, sub 18, piano 3, int.11, z.c. 4, cat A/A, cl 3, vani 3,5 R.C.L.
595.000 è pervenuto ai coniugi per atto del 20.07.1999 per Notaio dott. Persona_3
Notaio in Napoli, REP. N.124195 – RACC. 13798 Registrato a Napoli il Persona_4
3 04/08/1999.Il signor si impegna a trasferire la quota di comproprietà Parte_1 dell'immobile sopra identificato, sito in Comune di Napoli, per la quota di 500/1000, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso .IDENTIFICAZIONE: Appartamento posto al terzo piano distinto dal numero interno undici, composta da tre vani e mezzo catastali, confinante con detto corso e restante proprietà . In catasto alla partita 131962 Sez. SEC Per_2
Fol 6, p.lla 66, sub 18, piano 3, int. 11, z.c. 4, cat A/A, cl 3, vani 3,5 R.C.L. 595.000 è pervenuto ai coniugi per atto del 20.07.1999 per Notaio dott. Notaio in Persona_3 Persona_4
Napoli, REP. N.124195 – RACC. 13798 Registrato a Napoli il 04/08/1999. Le parti precisano che gli accordi relativi al trasferimento immobiliare sono da intendersi come impegno a trasferire attraverso atti notarili che poi saranno stipulati separatamente. Le parti dichiarano che il trasferimento così convenuto da farsi innanzi al notaio è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e pertanto chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti. I coniugi, rilevano di aver regolato con il presente atto tutti quanti i propri rapporti patrimoniali e riconoscono, in modo incondizionato e senza riserve alcuna che non vi sono altri beni, immobili e/o mobili anche registrati, caduti in comunione. Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, per le ragioni ed i titoli infra indicati, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa anche se non espressamente menzionata.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1
4 a NAPOLI il 09.12.1999 (atto n.94,parte I, s.sez.X, reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 1999 );
• disciplina le condizioni accessorie al divorzio in conformità agli accordi tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp.att.c.p.c.;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16951 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BARBATO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Zanardelli n.17
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Vitale Andrea e CP_2
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6
[...]
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 9.12.1999, che dalla loro unione era nato un Controparte_1 figlio: il 17.02.2004 , studente universitario, rappresentava di essersi separato dalla moglie in Per_1 forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data
1 30.10.2017, autorizzato dal PM in data 6.11.2017 e che da allora la comunione materiale e spirituale con la resistente non si era più ricostituita. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( rectius: lo scioglimento del matrimonio) e, sulla premessa che il figlio non era più convivente con la madre, chiedeva in via principale revocarsi la assegnazione della casa coniugale alla resistente. Chiedeva altresì: In via subordinata autorizzare il ricorrente a cedere alla signora la quota di sua proprietà della casa coniugale a fronte della corresponsione del CP_1
50% del valore, previa valutazione della proprietà al fine di determinarne il valore di mercato;
in via del tutto gradata e nella denegata ipotesi in cui nessuna delle soluzioni prospettate venga ritenuta meritevole di accoglimento, disporre che, sin da subito, la signora contribuisca al CP_1 pagamento della metà del canone di locazione (nello specifico euro 250,00), che mensilmente il sig. versa per l'immobile sito in Via Girolamo Imparato n.11 e che abita unitamente al figlio Parte_1
a far data dal mese di luglio 2023; Porre a carico della sig.ra un assegno mensile Per_1 CP_1 di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio oltre alla contribuzione nella misura del 50% Per_1 alle spese straordinarie così come stabilite nel protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia tra il COA di Napoli e la Presidenza del Tribunale di Napoli. Con vittoria delle competenze di lite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio ma contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in merito al trasferimento del figlio presso il padre precisando che si era trattato di un allontanamento momentaneo conseguito ad un litigio con il figlio per un rimprovero da parte sua per il mancato impegno negli studi. Chiedeva pertanto: rigettare la domanda del Signor Parte_1
di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli al Corso Italia n. 136 int.
[...]
11, confermando l'assegnazione in favore della Signora . Controparte_1
In via principale, rigettare la domanda del Signor volta ad ottenere un assegno Parte_1 di mantenimento di euro 200,00 mensili a carico della Signora per il figlio Controparte_1
nonché il contributo del 50% per le spese straordinarie, in quanto infondata in fatto e Per_1 diritto. In via principale, rigettare le domande formulate dal ricorrente ai punti c) e d) delle conclusioni del ricorso.
2 All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori rappresentando che pendevano trattative di bonario componimento a tacitazione della controversia in essere e a tal uopo chiedevano un breve rinvio.
All'udienza del 7.10.2025 le parti confermavano la stabile permanenza del figlio presso il padre e chiedevano dichiararsi il divorzio alle condizioni concordate come riportate nell'atto depositato e modificato in udienza.
La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. La Sig.ra si Controparte_1 impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 economicamente non autosufficiente, l'importo omnicomprensivo e forfettario di Euro 200,00
(duecento/00) mensili, somma che verrà rivalutata di anno in anno in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT.Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario n. [...] intestato direttamente a In Per_1 aggiunta al predetto contributo ordinario, la Sig.ra si impegna a sostenere nella Controparte_1 misura del 50% le spese di natura straordinaria relative al figlio che dovranno essere Per_1 preventivamente concordate tra le parti, e comunque riportandosi al protocollo in uso presso il
Tribunale di Napoli. Le Parti, al fine di addivenire allo scioglimento della comunione relativa all'immobile di loro comproprietà in ragione di 1/2 ciascuno, sito in Napoli, alla Corso Italia 136, convengono che il sig. si impegna a cedere la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) Parte_1 in favore della sig.ra . Al predetto immobile, le parti convenzionalmente riconoscono di CP_1 voler attribuire un valore pari ad € 95.000,00, tenuto conto dei parametri OMI e delle valutazioni del mercato immobiliare del Comune di Napoli;
L'immobile è sito in Napoli al Corso Italia e precisamente: Appartamento posto al terzo piano distinto dal numero interno undici, composta da tre vani e mezzo catastali, confinante con detto corso e restante proprietà .- In catasto alla Per_2 partita 131962 Sez. SEC Fol 6, p.lla 66, sub 18, piano 3, int.11, z.c. 4, cat A/A, cl 3, vani 3,5 R.C.L.
595.000 è pervenuto ai coniugi per atto del 20.07.1999 per Notaio dott. Persona_3
Notaio in Napoli, REP. N.124195 – RACC. 13798 Registrato a Napoli il Persona_4
3 04/08/1999.Il signor si impegna a trasferire la quota di comproprietà Parte_1 dell'immobile sopra identificato, sito in Comune di Napoli, per la quota di 500/1000, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso .IDENTIFICAZIONE: Appartamento posto al terzo piano distinto dal numero interno undici, composta da tre vani e mezzo catastali, confinante con detto corso e restante proprietà . In catasto alla partita 131962 Sez. SEC Per_2
Fol 6, p.lla 66, sub 18, piano 3, int. 11, z.c. 4, cat A/A, cl 3, vani 3,5 R.C.L. 595.000 è pervenuto ai coniugi per atto del 20.07.1999 per Notaio dott. Notaio in Persona_3 Persona_4
Napoli, REP. N.124195 – RACC. 13798 Registrato a Napoli il 04/08/1999. Le parti precisano che gli accordi relativi al trasferimento immobiliare sono da intendersi come impegno a trasferire attraverso atti notarili che poi saranno stipulati separatamente. Le parti dichiarano che il trasferimento così convenuto da farsi innanzi al notaio è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e pertanto chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti. I coniugi, rilevano di aver regolato con il presente atto tutti quanti i propri rapporti patrimoniali e riconoscono, in modo incondizionato e senza riserve alcuna che non vi sono altri beni, immobili e/o mobili anche registrati, caduti in comunione. Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, per le ragioni ed i titoli infra indicati, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa anche se non espressamente menzionata.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1
così provvede: Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1
4 a NAPOLI il 09.12.1999 (atto n.94,parte I, s.sez.X, reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 1999 );
• disciplina le condizioni accessorie al divorzio in conformità agli accordi tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp.att.c.p.c.;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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