Art. 602-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
Dei delitti contro la persona LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CAPO I Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale Art. 575. (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Vedi anche nelle guide legali: Omicidio Omicidio doloso Omicidio colposo Omicidio stradale Omicidio preterintenzionale ---------------- Note: La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con …
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