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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 5738/2023 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...] - cod. Parte_1 fisc. lettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'avv. Carmelo C.F._1
Marzà sito in Catania via Ughetti, n. 26, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli, del Foro di Torino e dagli Avv.
SA ZI e Avv. M. Teresa Petrucci del foro di Lecce, tutti per procura generale alle liti del 23.01.2023 rogito del Notaio di Roma rep. n. 37590/ raccolta 7131, con Persona_1 domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Lecce Viale Marche 12/14, presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell;
CP_1
Con ricorso depositato il 19.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro ed esponeva: di essere titolare di assegno INV. CIV. n. 07217741 decorrente sin dal 1.5.2017; di avere ricevuto dall'Istituto di CP_ Previdenza comunicazione datata 18.1.2023, a mezzo della quale si contestava l'indebita percezione della somma di € 3.866,46 per l'anno 2020 sulla prestazione in CP_ godimento;
che tale somma era stata recuperata dall' mediante due trattenute di
€ 605,76 ed € 648,48 per complessivi € 1.254,24 mentre la residua somma presuntivamente dovuta di € 2.612,22 restava a carico di parte ricorrente;
che avverso la superiore determinazione veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale in data
2.5.2023 senza riscontro alcuno.
Deduceva nel merito l'illegittimità del comportamento tenuto ex adverso posto che nell'anno 2020 come da allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate parte ricorrente non ha percepito reddito alcuno e pertanto aveva pieno diritto a percepire le somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler: CP_ condannare l' al rimborso delle somme indebitamente trattenute per l'importo di
€ 1.254,24 e a dichiarare l'illegittimità del contestato debito residuo di € 2.612,22 salve ulteriori somme nelle more ulteriormente trattenute. Il tutto con interessi di legge al CP_ soddisfo. Condannare l al pagamento dei compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente poiché infondata e di ogni domanda ivi CP_ formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' con conferma del provvedimento di indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
L' esponeva che l'indebito contestato alla ricorrente deriva dal superamento dei CP_1 limiti reddituali previsti ex legge posto che dall'esame dell'istruttoria espletata dall' sarebbe emerso che nel 2016, il ricorrente ha dichiarato redditi da CP_1 fabbricati pari a €. 196,00 e da pensione diretta erogata estera pari a €. 2.290,00, mentre nel 2017 ha percepito pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica per un totale di €. 14.146,08; che pertanto, avrebbe superato il limite reddituale previsto per l'anno 2017 fissato in €. 16.532,10, che con provvedimento batch del 25/07/2019, si è proceduto alla quantificazione del debito ed alla richiesta di rimborso;
che il ricorrente decedeva in data 02/08/2019; che con provvedimento del 23/1/2022, veniva chiesta agli eredi la restituzione delle somme.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e delegata a questo
Giudice per la decisione.
Con provvedimento l'udienza di discussione e decisione del 26.11.2025 veniva sostituita dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito comunicato con provvedimento di riliquidazione pensione del 18.1.2023, per superamento deli limiti reddituali.
Pag. 2 di 7 Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le prestazioni erogate risultano disancorate dalla contribuzione e collegate invece all'esigenza di dare soddisfazione alle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v. Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n. 11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette
Pag. 3 di 7 dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa
Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. […] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav. 22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa
Pag. 4 di 7 dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008, richiamato dalla difesa dell' per CP_1 escludere l'irripetibilità dell'addebito assistenziale sul presupposto della mancata comunicazione dei propri dati reddituali.
A mente dell'art. 118 c.p.c. disp di attuaz. “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate
a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
CP_ Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle stesse, né - a fortiori - a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge che è stata altresì espressa dallo stesso oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 CP_1 novembre 2015 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale, premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma, individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle
Pag. 5 di 7 prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto indicato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale”.
Il punto 3.3 della circolare rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni “ precisa altresì che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1 CP_ Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_1
A fronte di tale deduzione l' ha evidenziato che a seguito della domanda di CP_1 ricostituzione della pensione ad opera di parte ricorrente è emerso che nel 2016, la ricorrente ha dichiarato redditi da fabbricati pari a €. 196,00 e da pensione diretta erogata estera pari a €. 2.290,00, mentre nel 2017 ha percepito pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica per un totale di €. 14.146,08; che pertanto, avrebbe superato il limite reddituale previsto per l'anno 2017 fissato in €. 16.532,10, e conseguentemente con provvedimento batch del 25/07/2019, ha proceduto alla quantificazione del debito ed alla richiesta di rimborso .
Nel caso a mano dunque si ravvedono i presupposti per la ripetizione delle somme erogate e ritenute indebite.
Il ricorso pertanto viene rigettato con conferma dell'indebito contestato oggetto del giudizio.
Le spese di lite tenuto conto della complessità della questione vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
5738/2023 Rg disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'indebito contestato;
spese compensate;
Pag. 6 di 7 Così deciso in Catania il 18.12.2025
Pag. 7 di 7
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 26.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 5738/2023 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...] - cod. Parte_1 fisc. lettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'avv. Carmelo C.F._1
Marzà sito in Catania via Ughetti, n. 26, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli, del Foro di Torino e dagli Avv.
SA ZI e Avv. M. Teresa Petrucci del foro di Lecce, tutti per procura generale alle liti del 23.01.2023 rogito del Notaio di Roma rep. n. 37590/ raccolta 7131, con Persona_1 domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Lecce Viale Marche 12/14, presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell;
CP_1
Con ricorso depositato il 19.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro ed esponeva: di essere titolare di assegno INV. CIV. n. 07217741 decorrente sin dal 1.5.2017; di avere ricevuto dall'Istituto di CP_ Previdenza comunicazione datata 18.1.2023, a mezzo della quale si contestava l'indebita percezione della somma di € 3.866,46 per l'anno 2020 sulla prestazione in CP_ godimento;
che tale somma era stata recuperata dall' mediante due trattenute di
€ 605,76 ed € 648,48 per complessivi € 1.254,24 mentre la residua somma presuntivamente dovuta di € 2.612,22 restava a carico di parte ricorrente;
che avverso la superiore determinazione veniva proposto ricorso al Comitato Provinciale in data
2.5.2023 senza riscontro alcuno.
Deduceva nel merito l'illegittimità del comportamento tenuto ex adverso posto che nell'anno 2020 come da allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate parte ricorrente non ha percepito reddito alcuno e pertanto aveva pieno diritto a percepire le somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler: CP_ condannare l' al rimborso delle somme indebitamente trattenute per l'importo di
€ 1.254,24 e a dichiarare l'illegittimità del contestato debito residuo di € 2.612,22 salve ulteriori somme nelle more ulteriormente trattenute. Il tutto con interessi di legge al CP_ soddisfo. Condannare l al pagamento dei compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente poiché infondata e di ogni domanda ivi CP_ formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' con conferma del provvedimento di indebito impugnato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
L' esponeva che l'indebito contestato alla ricorrente deriva dal superamento dei CP_1 limiti reddituali previsti ex legge posto che dall'esame dell'istruttoria espletata dall' sarebbe emerso che nel 2016, il ricorrente ha dichiarato redditi da CP_1 fabbricati pari a €. 196,00 e da pensione diretta erogata estera pari a €. 2.290,00, mentre nel 2017 ha percepito pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica per un totale di €. 14.146,08; che pertanto, avrebbe superato il limite reddituale previsto per l'anno 2017 fissato in €. 16.532,10, che con provvedimento batch del 25/07/2019, si è proceduto alla quantificazione del debito ed alla richiesta di rimborso;
che il ricorrente decedeva in data 02/08/2019; che con provvedimento del 23/1/2022, veniva chiesta agli eredi la restituzione delle somme.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e delegata a questo
Giudice per la decisione.
Con provvedimento l'udienza di discussione e decisione del 26.11.2025 veniva sostituita dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito comunicato con provvedimento di riliquidazione pensione del 18.1.2023, per superamento deli limiti reddituali.
Pag. 2 di 7 Si ricava dalla documentazione prodotta che l'indebito di cui si discute ha natura assistenziale in quanto le prestazioni erogate risultano disancorate dalla contribuzione e collegate invece all'esigenza di dare soddisfazione alle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio.
E' dunque alla luce della specifica disciplina dell'indebito assistenziale che vanno vagliate le istanze del ricorrente.
La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo applicarsi in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (v. Cass. sez. lav. n. 1446/2008; Cass. sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
In materia trovano pertanto applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati successivamente alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
E' principio ribadito dalla Suprema Corte che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento"(Cass. n. 1446/2008 cit. e n. 11921/2015).
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte ha altresì rilevato che l'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale finalizzata alle primarie esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette
Pag. 3 di 7 dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale rammenta poi la Suprema Corte che “vanno richiamati i principi già espressi da questa
Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). […] L'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. […] Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. sez. lav. 22.2.2021, n. 4668).
Quindi, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, la ripetibilità deve tenere conto della funzionalità delle erogazioni al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, della non addebitabilità al percettore della erogazione e dell'incolpevole affidamento dello stesso.
Muovendo dai suesposti principi e venendo al caso di specie, allo scopo di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'effettiva portata applicativa
Pag. 4 di 7 dell'art. 35, comma 10 bis del D. L. n. 207/2008, richiamato dalla difesa dell' per CP_1 escludere l'irripetibilità dell'addebito assistenziale sul presupposto della mancata comunicazione dei propri dati reddituali.
A mente dell'art. 118 c.p.c. disp di attuaz. “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate
a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
CP_ Tale disposizione prevede dunque l'obbligo di comunicazione all' soltanto per i dati della propria situazione reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria, dunque nella sostanza i soli dati reddituali che non vanno dichiarati nelle dichiarazioni fiscali, sempre che siano incidenti sulle prestazioni in godimento, non potendo pertanto tale obbligo estendersi a situazioni reddituali non incidenti sulle stesse, né - a fortiori - a situazioni di assenza di reddito.
Si tratta di un'interpretazione strettamente conforme alla lettera della legge che è stata altresì espressa dallo stesso oggi resistente nella circolare n. 195 del 30 CP_1 novembre 2015 avente ad oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna” nella quale, premessa l'introduzione del suindicato art. 35, comma 10 bis, vengono illustrate in via generale – al di là del riferimento all'anno 2015 – le concrete modalità di applicazione della norma, individuando anzitutto i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e le modalità di detta dichiarazione.
Nella circolare si prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle
Pag. 5 di 7 prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto indicato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale”.
Il punto 3.3 della circolare rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni “ precisa altresì che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1 CP_ Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_1
A fronte di tale deduzione l' ha evidenziato che a seguito della domanda di CP_1 ricostituzione della pensione ad opera di parte ricorrente è emerso che nel 2016, la ricorrente ha dichiarato redditi da fabbricati pari a €. 196,00 e da pensione diretta erogata estera pari a €. 2.290,00, mentre nel 2017 ha percepito pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica per un totale di €. 14.146,08; che pertanto, avrebbe superato il limite reddituale previsto per l'anno 2017 fissato in €. 16.532,10, e conseguentemente con provvedimento batch del 25/07/2019, ha proceduto alla quantificazione del debito ed alla richiesta di rimborso .
Nel caso a mano dunque si ravvedono i presupposti per la ripetizione delle somme erogate e ritenute indebite.
Il ricorso pertanto viene rigettato con conferma dell'indebito contestato oggetto del giudizio.
Le spese di lite tenuto conto della complessità della questione vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
5738/2023 Rg disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'indebito contestato;
spese compensate;
Pag. 6 di 7 Così deciso in Catania il 18.12.2025
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato